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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/04/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere relatore
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 798 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Notti
appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Roberto Fasciani e
Anna Fasciani appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila, n. 458-2023, pubblicata in data 22 giugno 2023.
Conclusioni delle parti: per l'appellante (come da atto di appello del 23.07.2023 e note conclusionali depositate il 02.12.2024):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, - in via preliminare sospendere l'esecuzione della sentenza gravata essendo evidente la fondatezza dei motivi di appello;
- disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 458/2023 del Tribunale di L'Aquila, sez. Unica, pubbl. il 22/06/2023 - RG
n. 1470/2018, non notificata ed in accoglimento del presente appello accogliere, altresì, le conclusioni di primo grado:
-dichiarare inammissibile ovvero rigettare la spiegata opposizione di primo grado nonché la inammissibile ed infondata domanda riconvenzionale, confermando il diritto consacrato nel decreto opposto, con vittoria delle spese di lite, e la condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc. -per tutti i motivi contenuti negli atti e verbali di causa e nel presente atto, venga integralmente rigettata l'opposizione di primo grado con conseguente conferma del D.I. n° 244 del. 2018 del 9.4.2018 (RG 478/2018) per tutti i motivi esposti qui da intendersi richiamati.
In via subordinata, nel caso in cui la Corte di Appello adito dovesse decidere di annullare/revocare in tutto o in parte il D.I. impugnato, si chiede sempre in accoglimento del presente gravame, la condanna di alla somma di euro CP_1
9.000,00 oltre interessi di mora di cui al saggio 231/2002 da calcolarsi dalla data del
28.12.2013 di scadenza della fattura a cui la somma è riferita.
Condannare alla restituzione della somma (se) pagate, nelle more del CP_1
giudizio, da in esecuzione della sentenza impugnata. Parte_1
In via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo di ufficio e di parte di primo grado a cura della cancelleria. Con vittoria di spese e compensi di giudizio pari al doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta del 25.01.2024 e note conclusionali depositate il 23.12.2024):
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis,
In via principale: rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto siccome infondato in fatto ed in diritto.
pag. 2/10 In via incidentale ma meramente subordinata all'ipotesi in cui codesta ecc.ma Corte ritenesse di dover accogliere, anche se solo parziale, la domanda di pagamento avanzata dall'appellante in Parte_1
riforma parziale della sentenza gravata, accertata la responsabilità di quest'ultima per
l'inadempimento in relazione ai lavori di segnaletica stradale da realizzare nel cantiere in Moldavia di cui ai fatti di causa ed accertati, altresì, i danni subiti dalla
[...]
consistenti nelle maggiori spese per materiali e maestanze Controparte_1
sostenuti per il rifacimento dei lavori, condannare la Parte_1
a risarcire la per la somma
[...] Controparte_1 di € 8.730,06, ovvero alla minor o maggior somma che verrà accertata in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ponendo in compensazione fino a concorrenza le somme reciprocamente riconosciute.
Con condanna della a alla refusione Parte_1 Pt_1 Parte_1
in favore della delle competenze e spese di lite del Controparte_1
presente grado di giudizio, maggiorate del 15% per rimborso spese generali, cpa ed iva di legge.”
1) La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 458-2023, pubblicata il 22.06.2023, il Tribunale di L'Aquila, decidendo in ordine alla opposizione a decreto ingiuntivo n. 244/2018 proposta dalla società
[...]
cui era stato ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma di € 9.000,00, oltre interessi e Parte_1 Parte_1
spese della procedura, accoglieva l'opposizione, rigettava la domanda di condanna avanzata dall'opposta, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite.
Evidenziava il Tribunale che l'oggetto della controversia atteneva a lavori effettuati dalla società in subappalto in relazione alla esecuzione negli anni 2013-2017 di Pt_1
lavori di segnaletica stradale orizzontale in un cantiere dell'appaltatrice
[...]
sito in Moldavia, cantiere SS. 80 -SS. 150 CIG. Controparte_1 Per_1 P.IVA_1
651277823D, per i quali la ricorrente in monitorio aveva emesso le Controparte_2 fatture nn. 54 del 28.11.2013 pari a € 9.000,00, n. 8 del 01.07.2016 di € 7.100,00, n. 15
pag. 3/10 del 24.11.2016 di € 10.000,00, n. 9 del 31.05.2017 di € 2.672,40, n. 10 del 31.05.2017 di € 2.196,00, n. 13 del 16.06.2017 di € 1756,80, n. 14 del 16.06.2017 di € 2.106,24.
La pretesa creditoria era ritenuta non suffragata da alcuna documentazione.
Sotto il profilo probatorio, il primo giudice, per conforme giurisprudenza, riteneva non idonee le fatture e le scritture contabili a costituire prova dell'esistenza del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con necessità di ricorrere agli ordinari mezzi di prova.
Nel merito, pur premesso che non risultava provata la contestazione da parte della committenza del completamento dei lavori, mentre la contestazione dei vizi, effettuata per la prima volta solo in data 24.7.2017, e dunque a distanza di oltre quattro anni dalla conclusione delle opere doveva ritenersi tardiva ai sensi dell'art. 1667 co. III c.p.c., riteneva tuttavia non provata la quantificazione dell'importo richiesto. Evidenziato, infatti, che in sede monitoria la società aveva dapprima vantato un credito residuo Pt_1 di € 19.537,20, oltre interessi di mora, successivamente ridotto, a fronte di una richiesta di integrazione della prova documentale del credito, alla minor somma di € 9.000,00, visto l'avvenuto pagamento di € 10.537,20, evidenziava come il contratto prodotto prevedesse solamente il prezzo al metro lineare e al metro quadrato, con la conseguenza che le opere realizzate avrebbero dovuto necessariamente esser quantificate in contraddittorio tra le parti. Al riguardo, tuttavia, l'opposta non aveva prodotto computi metrici, contabilità di cantiere ovvero report recanti gli orari di lavoro, ma si era limitata ad allegare delle semplici note sprovviste di firma. Ne conseguiva che la documentazione in parola non appariva utilizzabile ai fini della determinazione del quantum richiesto e non poteva essere utilizzato nemmeno il cosiddetto “piano di rientro” prodotto dalla società in sede di costituzione in giudizio, atteso che la Pt_1
sottoscrizione ed il contenuto del documento erano stati espressamente disconosciuti dalla parte opponente alla prima udienza del 12.11.2018, senza che seguisse da parte dell'opposta tempestiva istanza di verificazione.
Alla luce di tutto quanto sopra osservato, dunque, l'opposizione della Controparte_1
veniva integralmente accolta.
[...]
2. L'appello. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la
[...]
per i motivi di seguito indicati. Parte_1
pag. 4/10 2.1 “Sul rapporto contrattuale tra ed – violazione art. 2697 c.c. – art. 115 Pt_1 CP_1
cpc – error in iudicando”.
L'appellante, premesso che quello intercorso tra le parti non era un contratto di subappalto, ma di distacco di manodopera, censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto la documentazione prodotta, ed in particolare il piano di rientro sottoscritto dalle parti, inutilizzabile ai fini della determinazione del quantum richiesto. Sostiene a tal fine che la contestazione circa l'autenticità del documento disconosciuto deve essere specifica e determinata (Cass. civ. n.11048/2016; Cass. civ. n. 9543 del 2002; Cass. civ.
n. 570 del 1985), mentre nel caso in esame il disconoscimento non era stato operato contro la sottoscrizione, ma era stato testualmente rivolto alla valenza probatoria dello stesso, con la conseguenza che, in assenza di corretto disconoscimento, nessuna verificazione era da eseguirsi.
2.2. “Sul rapporto contrattuale tra ed – violazione art. 2697 c.c. – art. Pt_1 CP_1
115 cpc – error in iudicando”.
Con tale motivo di gravame la società appellante censurava la sentenza laddove, premesso che sulla base del contratto dovesse ritenersi necessaria la quantificazione delle opere in contraddittorio tra le parti, per cui la avrebbe dovuto produrre Pt_1
computi metrici, contabilità di cantiere, report con orari di lavoro, anziché limitarsi ad allegare delle semplici note sprovviste di firma, erroneamente aveva omesso di considerare che: a seguito dei solleciti di pagamento verbali e per via epistolare inviate dalla la aveva provveduto dapprima ad effettuare Parte_1 Controparte_1
pagamenti a mezzo bonifico sulle fatture e dopo ad inoltrare proposta di compensazione legale delle partite contabili aperte tra le due società che era stata accettata dalla Pt_1
[...
il conteggio misure dei lavori eseguiti presso il cantiere della repubblica Moldova era stato notificato con due distinte note del 13.09.2013 e del 30.10.2013; i lavori di cui al distacco erano stati ultimati, consegnati e accettati dalla società opponente nel novembre 2013 ed a ciò non erano seguite contestazioni;
la con Controparte_1 lettera datata 06.03.2015 aveva riconosciuto il credito della per l'esecuzione Parte_1
dei citati lavori, mediante sottoscrizione di piano di rientro.
Sostiene l'appellante che i pagamenti eseguiti e mai contestati dalla società CP_1 costituivano espressa prova dell'esistenza del debito ed essi coincidevano con gli pag. 5/10 importi della scheda non ritualmente disconosciuta, tanto che la aveva saldato CP_1
tutte le altre fatture intercorse e solo la fattura n.54/del 28.12.2013 era rimasta impagata, perché i lavori erano stati contestati in ragione di presunte anomalie esecutive.
In relazione al quantum il Tribunale, inoltre, avrebbe errato nel non tenere conto del documento ricognitivo del debito avente ad oggetto: “PAGAMENTO FATTURE” trasmesso in data 18.12.2014 da a e prodotto da quest'ultima con la CP_1 Pt_1
memoria 183, co. 6, c.p.c., secondo termine.
2.3 Si è costituita in giudizio la società appellata chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato, e proponendo, in subordine, appello incidentale al fine di veder riconosciuto il proprio diritto di credito risarcitorio derivante dall'inadempimento della alle obbligazioni inerenti allo svolgimento dei lavori di realizzazione della Pt_1
segnaletica stradale orizzontale nel cantiere situato in Moldavia e di cui ai fatti di causa, credito eventualmente da porre in compensazione fino a concorrenza con le somme del caso riconosciute alla appellante.
3. Motivi della decisione
3.1 Con il primo motivo di gravame l'appellante, premesso che quello intercorso tra le parti non era un contratto di subappalto, ma di distacco di manodopera, censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto la documentazione prodotta, ed in particolare il piano di rientro sottoscritto dalle parti, inutilizzabile ai fini della determinazione del quantum richiesto, in difetto di valido disconoscimento dell'autenticità dell'atto.
3.2 Questa Corte rileva anzitutto che nessun dubbio poteva esserci sul fatto che le parti in questione avessero voluto stipulare un contratto di “distacco di personale” in data
12.07.2013. Ciò risulta evidente non solo dal titolo del contratto e dal richiamo esplicito, nel preambolo, dei referenti normativi e giurisprudenziali quali l'art. 30 d.lgs.
n. 276/2003, la circolare n. 3 del 15.01.2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, la sentenza della Corte di Cassazione n. 5102 del 21.05.1998, la nota del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5/25814/70VA dell'8 marzo 2001 e n.
5/26183 dell'11 aprile 2001, ma anche dal contenuto dell'accordo con il quale la società distaccava proprio personale in favore della da impiegare Pt_1 Controparte_1
in un cantiere per la realizzazione di segnaletica orizzontale nella Repubblica di pag. 6/10 Moldavia, con la previsione, contenuta nell'art. 5 del contratto, che “Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in € 0.11 a metro lineare e € 1.80 a metro quadrato..”.
3.3 In ordine al credito in ipotesi maturato nell'esecuzione, negli anni 2013-2017, delle prestazioni nascenti dal menzionato contratto, si duole la società appellante dell'erronea decisione contenuta nella sentenza impugnata, laddove non ha ritenuto fornita la prova del credito vantato dalla a titolo di saldo del corrispettivo, nonostante la Pt_1
documentazione a tal fine allegata.
Lamenta, in particolare, che sarebbe incorso in errore il giudice di prime cure nel non ravvisare idonea prova del credito nel cosiddetto “piano di rientro” sottoscritto dalle parti in data 6 marzo 2015, nonostante difettasse rituale disconoscimento ad opera della società tale da non rendere necessaria istanza di verificazione alcuna. CP_1
Tale motivo di appello è infondato.
Il documento in contestazione, redatto in data 6 marzo 2015, lungi dal poter esser qualificato un piano di rientro, è invece un prospetto, recante in calce timbro e apparente sottoscrizione della con la quale quest'ultima, con riferimento Controparte_1
a quattro cantieri, riconosce nei confronti di creditore non precisato un saldo di euro
43.776,81, di cui euro 5.680,00 con riferimento al cantiere in Moldavia.
Nel corso del giudizio di primo grado, alla prima udienza utile del 12.11.2018, la
[...]
oltre a contestare la valenza delle note conteggi inizio lavori del Controparte_1
13.09.2015 e del 30.10.2018, in quanto documenti di provenienza della Parte_1
privi di sottoscrizione alcuna, ed oltre a contestare i dati riportati e le misurazioni
[...]
di cui si dava atto, parimenti ha contestato la genuinità della scheda del 6 marzo 2015, prodotta da controparte, sostenendo che in alcun modo tale documento potesse costituire un riconoscimento del debito, disconoscendo inoltre il documento sia quanto alla data riportata che al contenuto.
Pur in mancanza di formule rituali, deve ritenersi che la società contestando la CP_1
“genuinità” di quel documento ne abbia formalmente contestato l'autenticità, e dunque la natura di documento sottoscritto dalla parte che ne fa proprio il contenuto. Si ritiene, pertanto, che la contestazione soddisfi i requisiti di formalità ed inequivocità richiesti dall'art. 214 c.p.c. con riguardo a quello specifico documento e al profilo contestato
(Cass. ord. n. 17313 del 2021).
pag. 7/10 3.4. Peraltro, e con ciò passandosi ad esaminare il secondo motivo di appello, anche a voler prendere in considerazione il contenuto del documento in contestazione, lo stesso lungi dal costituire un piano di rientro contenente riconoscimento di debito si limita a riportare un elenco di somme in ipotesi dovute da nei confronti di creditori non CP_1
precisati, con riguardo a diversi cantieri, tra i quali figura a n. 1 il Cantiere “Moldavia”, con indicazione di un “importo” di euro 20.000,00, un acconto di euro 10.000,00, e uno di euro 4.320,00, con un saldo residuo da corrispondere alla data del 6 marzo 2015 di euro 5.680,00. Ebbene, tali risultanze contrasterebbero in primo luogo con le stesse allegazioni della che, a fronte delle prestazioni effettuate nel cantiere in Pt_1
Moldavia, ha dedotto di aver emesso le fatture nn. 54 del 28.11.2013 pari a € 9.000,00,
n. 8 del 01.07.2016 di € 7.100,00, n. 15 del 24.11.2016 di € 10.000,00, n. 9 del
31.05.2017 di € 2.672,40, n. 10 del 31.05.2017 di € 2.196,00, n. 13 del 16.06.2017 di €
1756,80, n. 14 del 16.06.2017 di € 2.106,24, sostenendo residuare un credito in proprio favore in ipotesi pari, all'epoca del deposito del ricorso monitorio, a complessivi €
19.537,20, oltre interessi di mora, successivamente ridotto alla minor somma di €
9.000,00, a seguito del pagamento di € 10.537,20, intervenuto in ipotesi successivamente al deposito del ricorso stesso.
Né il credito vantato risulta adeguatamente suffragato dalla restante documentazione allegata: innanzitutto le note del 30.10.2013 e 13.09.2013, contenenti un elenco di conteggi numerici effettuati dalla Repiti per “conteggio misure lavoro Repubblica
Moldava Strada M2 lotto 3 e lotto 2 vari tratti;
conteggio misure lavoro Repubblica
Moldava Strada M2 lotto 3 dal Km 54+850 al 70+780”, in quanto unilateralmente emessi dalla Repiti e puntualmente contestati dalla controparte, risultano del tutto privi di rilievo probatorio. La società assume, ulteriormente, la presenza di una nota Pt_1
del 18.12.2014, a firma della con cui veniva accettata la fattura n. 54 del CP_1
2812.2013 di euro 9.000,00 e la n. 42 del 04.11.2013 di euro 11.680,00, con allegata cambiale del 04.12.2014, di euro 10.000,00, avente scadenza al 31.03.2015, emessa dalla Taddei S.p.A. verso la con possibilità di girata verso la Controparte_1
Orbene, tale nota risulta non solo antecedente alla scheda del 6 marzo 2015 Pt_1
prodotta dalla stessa che, pur contestata dalla conterrebbe, comunque, Pt_1 CP_1
contraddittoriamente rispetto alle pretese vantate dalla appellante, un minor credito in pag. 8/10 ipotesi a tale data vantato, ma appare ancora una volta in palese ed insanabile contrasto con le stesse allegazioni della creditrice nel ricorso monitorio.
Per cui, in assenza di idonea prova del credito residuo, l'appello non può essere accolto.
Di conseguenza, non necessita di affrontare la questione relativa all'appello incidentale subordinato.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, risultando infondati tutti i motivi di impugnazione, con conferma della sentenza gravata.
La condanna alle spese di lite in appello, liquidate con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata, segue la soccombenza.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la sentenza n. 458-2023, resa dal Parte_1
Tribunale di L'Aquila, pubblicata il 22.06.2023, nei confronti di Controparte_1
così provvede:
[...]
• rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
• condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso spese generali ed IVA e C.P.A.;
• dichiara parte appellante tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio in data 15 aprile 2025.
Il Consigliere relatore
Francesca Coccoli
pag. 9/10 Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere relatore
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 798 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Notti
appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Roberto Fasciani e
Anna Fasciani appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila, n. 458-2023, pubblicata in data 22 giugno 2023.
Conclusioni delle parti: per l'appellante (come da atto di appello del 23.07.2023 e note conclusionali depositate il 02.12.2024):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, - in via preliminare sospendere l'esecuzione della sentenza gravata essendo evidente la fondatezza dei motivi di appello;
- disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 458/2023 del Tribunale di L'Aquila, sez. Unica, pubbl. il 22/06/2023 - RG
n. 1470/2018, non notificata ed in accoglimento del presente appello accogliere, altresì, le conclusioni di primo grado:
-dichiarare inammissibile ovvero rigettare la spiegata opposizione di primo grado nonché la inammissibile ed infondata domanda riconvenzionale, confermando il diritto consacrato nel decreto opposto, con vittoria delle spese di lite, e la condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc. -per tutti i motivi contenuti negli atti e verbali di causa e nel presente atto, venga integralmente rigettata l'opposizione di primo grado con conseguente conferma del D.I. n° 244 del. 2018 del 9.4.2018 (RG 478/2018) per tutti i motivi esposti qui da intendersi richiamati.
In via subordinata, nel caso in cui la Corte di Appello adito dovesse decidere di annullare/revocare in tutto o in parte il D.I. impugnato, si chiede sempre in accoglimento del presente gravame, la condanna di alla somma di euro CP_1
9.000,00 oltre interessi di mora di cui al saggio 231/2002 da calcolarsi dalla data del
28.12.2013 di scadenza della fattura a cui la somma è riferita.
Condannare alla restituzione della somma (se) pagate, nelle more del CP_1
giudizio, da in esecuzione della sentenza impugnata. Parte_1
In via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo di ufficio e di parte di primo grado a cura della cancelleria. Con vittoria di spese e compensi di giudizio pari al doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta del 25.01.2024 e note conclusionali depositate il 23.12.2024):
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis,
In via principale: rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto siccome infondato in fatto ed in diritto.
pag. 2/10 In via incidentale ma meramente subordinata all'ipotesi in cui codesta ecc.ma Corte ritenesse di dover accogliere, anche se solo parziale, la domanda di pagamento avanzata dall'appellante in Parte_1
riforma parziale della sentenza gravata, accertata la responsabilità di quest'ultima per
l'inadempimento in relazione ai lavori di segnaletica stradale da realizzare nel cantiere in Moldavia di cui ai fatti di causa ed accertati, altresì, i danni subiti dalla
[...]
consistenti nelle maggiori spese per materiali e maestanze Controparte_1
sostenuti per il rifacimento dei lavori, condannare la Parte_1
a risarcire la per la somma
[...] Controparte_1 di € 8.730,06, ovvero alla minor o maggior somma che verrà accertata in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ponendo in compensazione fino a concorrenza le somme reciprocamente riconosciute.
Con condanna della a alla refusione Parte_1 Pt_1 Parte_1
in favore della delle competenze e spese di lite del Controparte_1
presente grado di giudizio, maggiorate del 15% per rimborso spese generali, cpa ed iva di legge.”
1) La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 458-2023, pubblicata il 22.06.2023, il Tribunale di L'Aquila, decidendo in ordine alla opposizione a decreto ingiuntivo n. 244/2018 proposta dalla società
[...]
cui era stato ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma di € 9.000,00, oltre interessi e Parte_1 Parte_1
spese della procedura, accoglieva l'opposizione, rigettava la domanda di condanna avanzata dall'opposta, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite.
Evidenziava il Tribunale che l'oggetto della controversia atteneva a lavori effettuati dalla società in subappalto in relazione alla esecuzione negli anni 2013-2017 di Pt_1
lavori di segnaletica stradale orizzontale in un cantiere dell'appaltatrice
[...]
sito in Moldavia, cantiere SS. 80 -SS. 150 CIG. Controparte_1 Per_1 P.IVA_1
651277823D, per i quali la ricorrente in monitorio aveva emesso le Controparte_2 fatture nn. 54 del 28.11.2013 pari a € 9.000,00, n. 8 del 01.07.2016 di € 7.100,00, n. 15
pag. 3/10 del 24.11.2016 di € 10.000,00, n. 9 del 31.05.2017 di € 2.672,40, n. 10 del 31.05.2017 di € 2.196,00, n. 13 del 16.06.2017 di € 1756,80, n. 14 del 16.06.2017 di € 2.106,24.
La pretesa creditoria era ritenuta non suffragata da alcuna documentazione.
Sotto il profilo probatorio, il primo giudice, per conforme giurisprudenza, riteneva non idonee le fatture e le scritture contabili a costituire prova dell'esistenza del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con necessità di ricorrere agli ordinari mezzi di prova.
Nel merito, pur premesso che non risultava provata la contestazione da parte della committenza del completamento dei lavori, mentre la contestazione dei vizi, effettuata per la prima volta solo in data 24.7.2017, e dunque a distanza di oltre quattro anni dalla conclusione delle opere doveva ritenersi tardiva ai sensi dell'art. 1667 co. III c.p.c., riteneva tuttavia non provata la quantificazione dell'importo richiesto. Evidenziato, infatti, che in sede monitoria la società aveva dapprima vantato un credito residuo Pt_1 di € 19.537,20, oltre interessi di mora, successivamente ridotto, a fronte di una richiesta di integrazione della prova documentale del credito, alla minor somma di € 9.000,00, visto l'avvenuto pagamento di € 10.537,20, evidenziava come il contratto prodotto prevedesse solamente il prezzo al metro lineare e al metro quadrato, con la conseguenza che le opere realizzate avrebbero dovuto necessariamente esser quantificate in contraddittorio tra le parti. Al riguardo, tuttavia, l'opposta non aveva prodotto computi metrici, contabilità di cantiere ovvero report recanti gli orari di lavoro, ma si era limitata ad allegare delle semplici note sprovviste di firma. Ne conseguiva che la documentazione in parola non appariva utilizzabile ai fini della determinazione del quantum richiesto e non poteva essere utilizzato nemmeno il cosiddetto “piano di rientro” prodotto dalla società in sede di costituzione in giudizio, atteso che la Pt_1
sottoscrizione ed il contenuto del documento erano stati espressamente disconosciuti dalla parte opponente alla prima udienza del 12.11.2018, senza che seguisse da parte dell'opposta tempestiva istanza di verificazione.
Alla luce di tutto quanto sopra osservato, dunque, l'opposizione della Controparte_1
veniva integralmente accolta.
[...]
2. L'appello. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la
[...]
per i motivi di seguito indicati. Parte_1
pag. 4/10 2.1 “Sul rapporto contrattuale tra ed – violazione art. 2697 c.c. – art. 115 Pt_1 CP_1
cpc – error in iudicando”.
L'appellante, premesso che quello intercorso tra le parti non era un contratto di subappalto, ma di distacco di manodopera, censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto la documentazione prodotta, ed in particolare il piano di rientro sottoscritto dalle parti, inutilizzabile ai fini della determinazione del quantum richiesto. Sostiene a tal fine che la contestazione circa l'autenticità del documento disconosciuto deve essere specifica e determinata (Cass. civ. n.11048/2016; Cass. civ. n. 9543 del 2002; Cass. civ.
n. 570 del 1985), mentre nel caso in esame il disconoscimento non era stato operato contro la sottoscrizione, ma era stato testualmente rivolto alla valenza probatoria dello stesso, con la conseguenza che, in assenza di corretto disconoscimento, nessuna verificazione era da eseguirsi.
2.2. “Sul rapporto contrattuale tra ed – violazione art. 2697 c.c. – art. Pt_1 CP_1
115 cpc – error in iudicando”.
Con tale motivo di gravame la società appellante censurava la sentenza laddove, premesso che sulla base del contratto dovesse ritenersi necessaria la quantificazione delle opere in contraddittorio tra le parti, per cui la avrebbe dovuto produrre Pt_1
computi metrici, contabilità di cantiere, report con orari di lavoro, anziché limitarsi ad allegare delle semplici note sprovviste di firma, erroneamente aveva omesso di considerare che: a seguito dei solleciti di pagamento verbali e per via epistolare inviate dalla la aveva provveduto dapprima ad effettuare Parte_1 Controparte_1
pagamenti a mezzo bonifico sulle fatture e dopo ad inoltrare proposta di compensazione legale delle partite contabili aperte tra le due società che era stata accettata dalla Pt_1
[...
il conteggio misure dei lavori eseguiti presso il cantiere della repubblica Moldova era stato notificato con due distinte note del 13.09.2013 e del 30.10.2013; i lavori di cui al distacco erano stati ultimati, consegnati e accettati dalla società opponente nel novembre 2013 ed a ciò non erano seguite contestazioni;
la con Controparte_1 lettera datata 06.03.2015 aveva riconosciuto il credito della per l'esecuzione Parte_1
dei citati lavori, mediante sottoscrizione di piano di rientro.
Sostiene l'appellante che i pagamenti eseguiti e mai contestati dalla società CP_1 costituivano espressa prova dell'esistenza del debito ed essi coincidevano con gli pag. 5/10 importi della scheda non ritualmente disconosciuta, tanto che la aveva saldato CP_1
tutte le altre fatture intercorse e solo la fattura n.54/del 28.12.2013 era rimasta impagata, perché i lavori erano stati contestati in ragione di presunte anomalie esecutive.
In relazione al quantum il Tribunale, inoltre, avrebbe errato nel non tenere conto del documento ricognitivo del debito avente ad oggetto: “PAGAMENTO FATTURE” trasmesso in data 18.12.2014 da a e prodotto da quest'ultima con la CP_1 Pt_1
memoria 183, co. 6, c.p.c., secondo termine.
2.3 Si è costituita in giudizio la società appellata chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato, e proponendo, in subordine, appello incidentale al fine di veder riconosciuto il proprio diritto di credito risarcitorio derivante dall'inadempimento della alle obbligazioni inerenti allo svolgimento dei lavori di realizzazione della Pt_1
segnaletica stradale orizzontale nel cantiere situato in Moldavia e di cui ai fatti di causa, credito eventualmente da porre in compensazione fino a concorrenza con le somme del caso riconosciute alla appellante.
3. Motivi della decisione
3.1 Con il primo motivo di gravame l'appellante, premesso che quello intercorso tra le parti non era un contratto di subappalto, ma di distacco di manodopera, censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto la documentazione prodotta, ed in particolare il piano di rientro sottoscritto dalle parti, inutilizzabile ai fini della determinazione del quantum richiesto, in difetto di valido disconoscimento dell'autenticità dell'atto.
3.2 Questa Corte rileva anzitutto che nessun dubbio poteva esserci sul fatto che le parti in questione avessero voluto stipulare un contratto di “distacco di personale” in data
12.07.2013. Ciò risulta evidente non solo dal titolo del contratto e dal richiamo esplicito, nel preambolo, dei referenti normativi e giurisprudenziali quali l'art. 30 d.lgs.
n. 276/2003, la circolare n. 3 del 15.01.2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, la sentenza della Corte di Cassazione n. 5102 del 21.05.1998, la nota del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5/25814/70VA dell'8 marzo 2001 e n.
5/26183 dell'11 aprile 2001, ma anche dal contenuto dell'accordo con il quale la società distaccava proprio personale in favore della da impiegare Pt_1 Controparte_1
in un cantiere per la realizzazione di segnaletica orizzontale nella Repubblica di pag. 6/10 Moldavia, con la previsione, contenuta nell'art. 5 del contratto, che “Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in € 0.11 a metro lineare e € 1.80 a metro quadrato..”.
3.3 In ordine al credito in ipotesi maturato nell'esecuzione, negli anni 2013-2017, delle prestazioni nascenti dal menzionato contratto, si duole la società appellante dell'erronea decisione contenuta nella sentenza impugnata, laddove non ha ritenuto fornita la prova del credito vantato dalla a titolo di saldo del corrispettivo, nonostante la Pt_1
documentazione a tal fine allegata.
Lamenta, in particolare, che sarebbe incorso in errore il giudice di prime cure nel non ravvisare idonea prova del credito nel cosiddetto “piano di rientro” sottoscritto dalle parti in data 6 marzo 2015, nonostante difettasse rituale disconoscimento ad opera della società tale da non rendere necessaria istanza di verificazione alcuna. CP_1
Tale motivo di appello è infondato.
Il documento in contestazione, redatto in data 6 marzo 2015, lungi dal poter esser qualificato un piano di rientro, è invece un prospetto, recante in calce timbro e apparente sottoscrizione della con la quale quest'ultima, con riferimento Controparte_1
a quattro cantieri, riconosce nei confronti di creditore non precisato un saldo di euro
43.776,81, di cui euro 5.680,00 con riferimento al cantiere in Moldavia.
Nel corso del giudizio di primo grado, alla prima udienza utile del 12.11.2018, la
[...]
oltre a contestare la valenza delle note conteggi inizio lavori del Controparte_1
13.09.2015 e del 30.10.2018, in quanto documenti di provenienza della Parte_1
privi di sottoscrizione alcuna, ed oltre a contestare i dati riportati e le misurazioni
[...]
di cui si dava atto, parimenti ha contestato la genuinità della scheda del 6 marzo 2015, prodotta da controparte, sostenendo che in alcun modo tale documento potesse costituire un riconoscimento del debito, disconoscendo inoltre il documento sia quanto alla data riportata che al contenuto.
Pur in mancanza di formule rituali, deve ritenersi che la società contestando la CP_1
“genuinità” di quel documento ne abbia formalmente contestato l'autenticità, e dunque la natura di documento sottoscritto dalla parte che ne fa proprio il contenuto. Si ritiene, pertanto, che la contestazione soddisfi i requisiti di formalità ed inequivocità richiesti dall'art. 214 c.p.c. con riguardo a quello specifico documento e al profilo contestato
(Cass. ord. n. 17313 del 2021).
pag. 7/10 3.4. Peraltro, e con ciò passandosi ad esaminare il secondo motivo di appello, anche a voler prendere in considerazione il contenuto del documento in contestazione, lo stesso lungi dal costituire un piano di rientro contenente riconoscimento di debito si limita a riportare un elenco di somme in ipotesi dovute da nei confronti di creditori non CP_1
precisati, con riguardo a diversi cantieri, tra i quali figura a n. 1 il Cantiere “Moldavia”, con indicazione di un “importo” di euro 20.000,00, un acconto di euro 10.000,00, e uno di euro 4.320,00, con un saldo residuo da corrispondere alla data del 6 marzo 2015 di euro 5.680,00. Ebbene, tali risultanze contrasterebbero in primo luogo con le stesse allegazioni della che, a fronte delle prestazioni effettuate nel cantiere in Pt_1
Moldavia, ha dedotto di aver emesso le fatture nn. 54 del 28.11.2013 pari a € 9.000,00,
n. 8 del 01.07.2016 di € 7.100,00, n. 15 del 24.11.2016 di € 10.000,00, n. 9 del
31.05.2017 di € 2.672,40, n. 10 del 31.05.2017 di € 2.196,00, n. 13 del 16.06.2017 di €
1756,80, n. 14 del 16.06.2017 di € 2.106,24, sostenendo residuare un credito in proprio favore in ipotesi pari, all'epoca del deposito del ricorso monitorio, a complessivi €
19.537,20, oltre interessi di mora, successivamente ridotto alla minor somma di €
9.000,00, a seguito del pagamento di € 10.537,20, intervenuto in ipotesi successivamente al deposito del ricorso stesso.
Né il credito vantato risulta adeguatamente suffragato dalla restante documentazione allegata: innanzitutto le note del 30.10.2013 e 13.09.2013, contenenti un elenco di conteggi numerici effettuati dalla Repiti per “conteggio misure lavoro Repubblica
Moldava Strada M2 lotto 3 e lotto 2 vari tratti;
conteggio misure lavoro Repubblica
Moldava Strada M2 lotto 3 dal Km 54+850 al 70+780”, in quanto unilateralmente emessi dalla Repiti e puntualmente contestati dalla controparte, risultano del tutto privi di rilievo probatorio. La società assume, ulteriormente, la presenza di una nota Pt_1
del 18.12.2014, a firma della con cui veniva accettata la fattura n. 54 del CP_1
2812.2013 di euro 9.000,00 e la n. 42 del 04.11.2013 di euro 11.680,00, con allegata cambiale del 04.12.2014, di euro 10.000,00, avente scadenza al 31.03.2015, emessa dalla Taddei S.p.A. verso la con possibilità di girata verso la Controparte_1
Orbene, tale nota risulta non solo antecedente alla scheda del 6 marzo 2015 Pt_1
prodotta dalla stessa che, pur contestata dalla conterrebbe, comunque, Pt_1 CP_1
contraddittoriamente rispetto alle pretese vantate dalla appellante, un minor credito in pag. 8/10 ipotesi a tale data vantato, ma appare ancora una volta in palese ed insanabile contrasto con le stesse allegazioni della creditrice nel ricorso monitorio.
Per cui, in assenza di idonea prova del credito residuo, l'appello non può essere accolto.
Di conseguenza, non necessita di affrontare la questione relativa all'appello incidentale subordinato.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, risultando infondati tutti i motivi di impugnazione, con conferma della sentenza gravata.
La condanna alle spese di lite in appello, liquidate con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata, segue la soccombenza.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la sentenza n. 458-2023, resa dal Parte_1
Tribunale di L'Aquila, pubblicata il 22.06.2023, nei confronti di Controparte_1
così provvede:
[...]
• rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
• condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso spese generali ed IVA e C.P.A.;
• dichiara parte appellante tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio in data 15 aprile 2025.
Il Consigliere relatore
Francesca Coccoli
pag. 9/10 Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 10/10