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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/05/2025, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1013/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.5.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1013/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Carolina Capuano Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'avv. Oscar Sabellico e dall'avv. Salvatore
Chimienti
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
1
Il ricorrente in epigrafe ha dedotto:
“-1. A far data dal 01.11.1984 il sig. é stato assunto alle dipendenze del Parte_1
in Casavatore(Na) con sede corrispondente alla Controparte_2
denominazione con la qualifica di portiere livello A3 del CCNL di categoria;
-2. Il rapporto é proseguito fino al mese di febbraio 2021 allorché é cessato per collocamento a riposo per raggiunto limite ordinamentale di età;
-3. l'attuale ricorrente, come si evince dai cedolini paga allegati e dalle certificazioni uniche percepiva una retribuzione media netta di euro 1.300,00 ;
-4. tale compenso tuttavia non era proporzionato alla quantitá ed alla qualitá del lavoro nonché alle mansioni svolte in relazione alla giusta qualifica CCNL di appartenenza ovvero settore “dipendenti da proprietari di fabbricati” che si allega;
-in particolare il ricorrente osservava orari quali 9.00-19.00 dal lunedi al sabato con pausa dalle 13.00 alle 15,00 mentre il contratto prevedeva orari di 46 ore settimanali;
- lo stesso effettuava mansioni quali pulizia delle scale (4 per ogni fabbricato e di piani 6 con la frequenza di quattro volte alla settimana (1 scala al giorno);
-dalla data di assunzione sino al pensionamento il ricorrente provvedeva altresi con la frequenza du due volte alla settimana alla pulizia degli androni, spazi comuni ed infissi;
-dall'assunzione al collocamento al riposo esso ricorrente curava la corrispondenza e la notifica degli atti giudiziari destinata ai condomini e si preoccupava di farla recapitare al condomino destinatario tenendo un sorta di registro cronologico;
-il sig. durante tutta la durata del rapporto di lavoro effettuava altresi lavori di Parte_1
piccola manutenzione ordinaria quali la sostituzione di lampadine e neon e sbloccava, all'occorrenza, gli ascensori;
-Egli gestiva anche il prelievo dei rifiuti facendo uscire dallo stabile i contenitori della nettezza in modo da consentire le operazioni agli operatori ecologici e li igienizzava;
2 -anche le ferie non sono state effettivamente godute. Il sig. infatti nei mesi di luglio ed Pt_1
agosto poteva assentarsi per qualche ora nel pomeriggio mentre godeva di qualche giorno di ferie frazionato nei mesi di giugno potendo usufruire solo a partire dal mese di settembre di giorni continuativi di assenza;
Il compenso percepito non era proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro e delle mansioni svolte in relazione alla giusta qualifica contrattuale ed anche alle tariffe minime applicate dal CCNL di appartenenza che si produce e allega copia in stralcio.
Il ricorrente per aver svolto attività lavorativa con mansioni differenti rispetto a quelle contrattualmente previste…
…
-Pertanto il credito maturato é di euro 159.704,87 come da conteggi redatti dal Consulente del Lavoro”.
Per tali ragioni egli ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
“1) previo accertamento delle somme effettivamente spettanti al ricorrente sig. Parte_1
in ragione delle mansioni svolte, della quantità e qualità del lavoro prestato e, dell'inquadramento invocato e, comunque, per i titoli e causali in premessa del presente atto, integrato dalle deduzioni di fatto desumibili dai conteggi, che si allegano, facendone parte integrante del presente ricorso,
CONDANNARE, il cap 80020 c.f. Controparte_3
in persona dell'amministratore p.t. , al pagamento della somma complessiva, P.IVA_1
di euro 159.704,87 (centocinquantanovemilasettecentoquattro/87). CONDANNARE,altresì, il resistente (Na) cap 80020 c.f. Controparte_3 P.IVA_2
in persona del suo legale rapp.te pro al pagamento delle spese e compensi con
[...] attribuzione allo scrivente anticipatario.”
Il in epigrafe si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Altresì, esso ha spiegato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 8.111,62 per aver indebitamente trattenuto alcuni incassi
3 delle gettoniere dell'ascensore del condominio. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Veniva svolta attività istruttoria e il giudizio veniva rinviato per la discussione. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Venendo alla domanda di mansioni superiori, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.
26234/2008 e Cass. 20272/2010), "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda".
L'onere di allegare, in maniera precisa e puntuale, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in concreto svolta al fine di poter poi effettuare la necessaria comparazione tra queste e i criteri generali e astratti posti dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche è posto, dunque, a esclusivo carico del richiedente.
Nel caso in esame, devono essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso, in quanto parte ricorrente non allega la declaratoria del livello di formale inquadramento e nemmeno quella in cui richiede di essere adibito, non procede alla comparazione tra il livello di formale inquadramento ed il livello superiore e non ha specificamente indicato il quid pluris che caratterizza quest'ultimo rispetto al livello di formale inquadramento e delle ragioni della sussumibilità in esso delle mansioni in concreto svolte.
Nel ricorso, infatti, parte ricorrente si limita a riportare solo genericamente le mansioni in concreto svolte, ma non individua i profili caratterizzanti delle due qualifiche e non
4 specifica per quali ragioni le mansioni svolte de facto, peraltro genericamente descritte, siano riconducibili al livello superiore.
Tali considerazioni, d'altra parte, sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità
(Cass. 23354/2018) secondo cui “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado 4^ F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto).- Cass. n. 8025/2003". Ed ancora che "In tema di obbligo del datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni corrispondenti alla categoria o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte (art. 2103 c.c.), in applicazione dei principi generali sul regime probatorio in caso di inadempimento o di inesatto adempimento, è vero che grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, ma è pur vero che sul creditore incombe comunque l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento. Ove sia assolutamente carente l'allegazione degli elementi di fatto circa l'inesatto adempimento, tale carenza, assumendo carattere pregiudiziale, fa sì che neppure possa censurarsi in astratto l'eventuale mancato completo esame dell'equivalenza delle mansioni sul piano oggettivo e soggettivo" (Cass.
20523/2005). I principi enunciati, a cui si intende dare seguito, evidenziano l'onere allegatorio incombente sul lavoratore che, non sufficientemente adempiuto, determina l'impossibilità di valutarne le pretese non essendo a tal fine utili le sole indicazioni delle mansioni svolte e dell'inquadramento invocato in quanto non complete per garantire l'effettivo raffronto tra i parametri cui necessariamente riferirsi (mansioni svolte, inquadramento rivestito, inquadramento preteso)”.
Tali carenze assertive non possono essere sanate neppure valorizzando la documentazione allegata al ricorso proprio perché la necessaria comparazione tra i due profili professionali con la specifica allegazione del quid pluris che caratterizza l'inquadramento superiore costituisce una prospettazione a contenuto valutativo e non descrittivo e, pertanto, non può
5 essere demandata alla documentazione in atti, la quale, può solo costituire prova di eventuali circostanze di fatto e non anche della valutazione di esse. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 1878/2012; cfr. anche Cass. 4800/2019 e Cass.
33305/2018), infatti, “nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”.
Per tali ragioni non è stata ammessa la prova per testi articolata dal ricorrente sul punto, la quale avrebbe avuto mero carattere esplorativo e valutativo.
Ne consegue il rigetto della relativa domanda.
Per quanto concerne la domanda di indennità di ferie non godute, giova rammentare che il fatto costitutivo del diritto non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse e, quindi, l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dell'obbligo relativo;
pertanto, spetta al lavoratore l'onere di fornire la prova del mancato godimento (cfr. ex multis Cass.
6462/1982), mentre non sussiste in capo al datore alcun onere di averle concesse (cfr. Cass
6492/1979). Ebbene, nel caso in esame, dalla lettura del ricorso non si deduce che il OT non godeva di ferie, bensì che ne beneficiava nel mese di settembre in modo continuativo e per qualche giorno nei mesi estivi antecedenti. Pertanto, in mancanza di una specifica allegazione sul mancato godimento delle ferie, anche tale domanda è infondata.
Con riferimento alla domanda inerente al lavoro straordinario, è opportuno sottolineare che, la prova deve essere rigorosa in ordine all'an, ovvero allo svolgimento della prestazione lavorativa oltre l'orario contrattuale, dal momento che grava sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare lo svolgimento di lavoro straordinario e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass.sez.lav., n. 12434 del 25/05/2006, rv. 591214; Cass.sez.lav. n. 1389 del
29/01/2003, rv. 560141).
6 A questo punto, occorre valutare gli esiti dell'attività istruttoria espletata al fine di accertare lo svolgimento dell'orario di lavoro straordinario.
Il primo teste escusso di parte ricorrente, , ha dichiarato: “ADR: Indifferente. Tes_1
Conosco il ricorrente in quanto abbiamo svolto lo stesso lavoro. Preciso che per tale intendo l attivita di portiere di condominio: Nello specifico io svolgevo tale attività presso un condominio sito a via Giacinto Gigante, mentre il ricorrente svolgeva tale CP_1
attività presso un altro condominio sito a circa 100 metri di distanza da quello dove lavoravo io ma non ricordo con precisione il nome della strada. Ho conosciuto il ricorrente circa 30 anni fa in quanto ci conoscevamo un po tutti noi portieri della zona. Preciso che io vivevo nel condominio dove svolgevo l'attività di portiere. Preciso che personalmente ho interrotto l'attività lavorativa circa 13 anni fa mentre il ricorrente circa 3-4 anni fa. Posso affermare ciò in quanto siamo amici e da quando sono andato in pensione sono andato spesso a trovarlo. Preciso che rispetto al condominio dove lavoravo ed alla postazione dove ero ubicato non potevo vedere direttamente il condominio dove lavorava il in quanto Pt_1
l'immobile era collocato in una traversa. Preciso che ho svolto la mia attività dal 1985 fino a 13 anni fa. Preciso che personalmente lavoravo per circa 8 ore al giorno dalle 8,30 alle
13,30 e dalle 16,00 alle 19,00, dal lunedì al venerdì ed il sabato mezza giornata, solo la mattina. Preciso che sono a conoscenza dei giorni e dell'orario svolti dal ricorrente. Con riferimento al periodo antecedente a quando sono andato in pensione preciso che circa ogni 15 giorni mi recavo in un negozio di detersivi di cui non ricorso il nome sito dinanzi al palazzo dove lavorava il ricorrente. Ciò in quanto dovevo svolgere le pulizie del palazzo.
Preciso che quando mi recavo verso le 8,30 del mattino non vedevo il ricorrente mentre quando andavo alle 9,00 lo vedevo. Preciso che non avevo un giorno fisso in cui andavo a comprare i detersivi ma che era un giorno qualunque infrasettimanale. Preciso che il ricorrente a quanto io ricordi lavorava dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00. Posso affermare ciò in quanto ero amico del ricorrente e me lo raccontava e ricordo che
'svolgevamo più o meno tutti lo stesso orario'. Preciso che qualche volta finivo un'ora prima di lui e andavo a trovarlo più o meno verso le 18,00 – 18,30. Preciso che il Pt_1
lavorava dal lunedì al sabato. Preciso che il sabato lavorava sino alle 18,00 e ciò anche il venerdì. Posso affermare quanto detto poiché il ricorrente mi disse che non abitando nel
7 condominio dove lavorava ''gli avevano tolto un'ora'' Preciso che io non lavoravo il sabato pomeriggio e ogni tanto mi recavo dal ricorrente e chiacchieravo o stavo in guardiola. Preciso che mi recavo a trovarlo il sabato pomeriggio ogni tanto quando lavoravo in quanto in tale giorno facevo mezza giornata. A correzione di quanto prima affermato preciso che io il sabato non lavoravo nemmeno la mattina. Che io sappia il ricorrente ha mantenuto l'articolazione lavorativa come innanzi descritta anche quando io sono andato in pensione. Non posso affermarlo con certezza in quanto è una mia supposizione. Preciso che anche quando sono andato in pensione ho incontrato il ricorrente in quanto andavo a fare la spesa con mia moglie nelle vicinanze del condominio dove lavorava e più o meno in un mese lo vedevo 5-6 volte. Preciso che andavo sempre di mattina a fare la spesa con mia moglie. Preciso che personalmente ho visto il ricorrente materialmente aprire e chiudere la guardiola. L'ho visto aprirla alle 9,00 e chiuderla alle
13.00 più o meno. Ciò in quanto poteva capitare che andassi a fare dei servizi in quegli orari per il mio condominio, non so fare tuttavia un esempio dei servizi che nel corso degli anni sono andato a fare per lavoro. Preciso che quando sono andato in pensione passavo più o meno tutti i giorni per la strada dove vi era il condominio del ricorrente, in quanto mi piace camminare, e ho visto sempre agli orari suindicati il ricorrente aprire e chiudere la guardiania. Preciso che sono a conoscenza degli orari di attività della guardiania del ricorrente in quanto erano affissi alla guardiola. Essi erano dalle 9,00 alle 13,00 e dalle
15,00 alle 19,00. Preciso che inizialmente vivevo a via Giacinto Gigante, se non erro, n. 7 dove vi era il grattacielo in cui lavoravo. Da circa 16 anni, quindi mentre ancora ero in servizio presso il suddetto condominio, mi sono trasferito in via Guglielmo Pepe n. 9 sempre in A mia memoria quest'ultima strada dista circa 4-500 metri CP_1 dall'immobile dove lavorava il . Preciso che il abitava sempre a Pt_1 Pt_1 CP_1
ma non ricordo con precisione la strada e sono andato a casa sua solo una volta ma da quando entrambi siamo pensionati. Preciso che l'amministratore del condominio dove ero impiegato si chiamava ”. Persona_1
Il secondo teste escusso di parte ricorrente, , ha dichiarato: “ADR: Sono il Testimone_2
cognato del ricorrente. Sono il fratello della moglie. Personalmente lavoro in uno stabilimento che si occupa di stampe industriali, prima in e da circa 11 anni CP_1 nell'area industriale di Marcianise. Dal 1993 abito in Giugliano in Campania. Preciso che il ricorrente ha svolto attività di portiere per la resistente da prima del 1985 più o meno
8 sino a 3-4 anni fa. Preciso che io mi sono fidanzato nel 1985 e che il ricorrente e stato assunto poco prima. Preciso che frequento casa del ricorrente dalla fine degli anni 70.
Preciso che dapprima il ricorrente abitava in uno stabile adiacente al condominio dove lavorava e successivamente si è trasferito in un appartamento sito in una strada adiacente alla via Circumvallazione e, dopo 9-10 anni, in un altro stabile in via Circumvallazione
Esterna n.61. Preciso che anche in relazione alle problematiche di salute della figlia del ricorrente la quale era affetta da disabilità, durante la settimana mi recavo tutti i giorni, durante la mia pausa pranzo, ovvero dalle 13 alle 14 a casa del ricorrente per aiutare la sua famiglia nelle faccende domestiche. Il sabato, invece, mi recavo anche un po' dopo e preciso che non lavoravo in tale giorno. Preciso che quanto detto sino a quando ho lavorato a Successivamente mi sono recato circa 1-2 volte la settimana a casa CP_1
del ricorrente in base alla mia disponibilità di lavoro. Preciso che mi sono recato spesso in guardiania dal e lì mi sono intrattenuto. Preciso che spesso portavo il caffè al Pt_1
ricorrente o lo aiutavo alcune faccende come ad esempio mantenevo la scala quando lui cambiava le luci o i neon. Preciso che conoscevo molte persone nello stabile dove lavorava il ricorrente e quindi andavo a trovarlo e mi intrattenevo, questo anche quando lui si è trasferito dallo stabile vicino al posto di lavoro. Preciso che mi recavo circa una volta alla settimana sul posto di lavoro del OT. Preciso che sono a conoscenza degli orari che svolgeva il ricorrente in quanto sono andato a trovarlo sul posto di lavoro in qualsiasi momento della mattina o del pomeriggio in base ad i miei turni di lavoro. Preciso che l'orario svolto dal ricorrente era dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00 dal lunedì al sabato. Preciso che poi successivamente il ricorrente ha svolto un'ora di meno il venerdì ed il sabato ma non ricordo a partire da quando. Preciso che ho accompagnato il ricorrente ad aprire la guardiola alle 9 del mattino e qualche volta, quando io lavoravo a CP_1
e lui abitava sulla circumvallazione, sono andato a prenderlo sul posto di lavoro ed ho visto che chiudeva la guardiola alle 19,00. Preciso che l'articolazione del lavoro come innanzi descritta la ricordo a partire dal 1990 in poi e non so dire per il periodo pregresso. Preciso che, come già dichiarato lavoro sul sito di Marcianise da circa 11 anni. Preciso che per i primi 5-6 mesi ho svolto il turno dalle 8,00 alle 17,00 dal lunedì al venerdì poi, successivamente per circa un anno ho svolto una settimana il turno dalle 6 alle 14 ed un'altra settimana dalla 14 alle 22. Successivamente ad oggi svolgo, su base settimanale, il turno 6-14, oppure 14,00-22,00 oppure 22,00-6,00. Preciso che non ho mai lavorato il
9 sabato e la domenica. Non ricordo con precisione i trasferimenti di residenza del ricorrente. Preciso che dalla circumvallazione esterna al condominio dove lavorava il ricorrente la distanza è di circa 800 metri. Preciso che, a quanto io sappia, la maggior parte delle volte il andava a lavoro a piedi”. Pt_1
Orbene, dall'esame delle dichiarazioni dei testi escussi, risulta che parte ricorrente non ha adempiuto all'onere su di essa gravante della prova dello svolgimento di orario di lavoro ulteriore rispetto a quello contrattualizzato così come dedotto in ricorso.
Con riguardo al teste le sue dichiarazioni sono poco circonstanziate, per lo più Tes_1
apprese de relato e non attendibili. Nello specifico, egli ha affermato: “Preciso che il ricorrente a quanto io ricordi lavorava dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00. Posso affermare ciò in quanto ero amico del ricorrente e me lo raccontava e ricordo che
'svolgevamo più o meno tutti lo stesso orario'. Preciso che qualche volta finivo un'ora prima di lui e andavo a trovarlo più o meno verso le 18,00 – 18,30. Preciso che il Pt_1
lavorava dal lunedì al sabato. Preciso che il sabato lavorava sino alle 18,00 e ciò anche il venerdì. Posso affermare quanto detto poiché il ricorrente mi disse che non abitando nel condominio dove lavorava ''gli avevano tolto un'ora'' Preciso che io non lavoravo il sabato pomeriggio e ogni tanto mi recavo dal ricorrente e chiacchieravo o stavo in guardiola. Preciso che mi recavo a trovarlo il sabato pomeriggio ogni tanto quando lavoravo in quanto in tale giorno facevo mezza giornata. A correzione di quanto prima affermato preciso che io il sabato non lavoravo nemmeno la mattina. Che io sappia il ricorrente ha mantenuto l'articolazione lavorativa come innanzi descritta anche quando io sono andato in pensione. Non posso affermarlo con certezza in quanto è una mia supposizione”. Il infatti, ha dichiarato che conosceva l'orario di lavoro del ricorrente Tes_1
in quanto era quello effettuato da tutti i portieri;
che era a conoscenza dell'orario svolto dal ricorrente il venerdì ed il sabato poiché riferitogli da quest'ultimo; che egli presuppone che il OT abbia mantenuto lo stesso orario di lavoro anche dopo che egli è andato in pensione, ma non può affermarlo con certezza. Inoltre, il teste in questione è poco credibile quando afferma che: “. Preciso che sono a conoscenza degli orari di attività della guardiania del ricorrente in quanto erano affissi alla guardiola. Essi erano dalle 9,00 alle
13,00 e dalle 15,00 alle 19,00”. Non appare credibile, infatti, che egli possa ricordare a
10 distanza di anni, e con tale precisione, gli orari affissi su di un cartello posto all'interno della portineria di uno stabile dove egli non viveva e non lavorava.
Allo stesso tempo, il teste è il cognato del ricorrente;
di guisa che, Testimone_2
provenendo le dichiarazioni da una persona legata da vincolo di parentela con il ricorrente le stesse necessitano non solo di coerenza logica, ma anche di reciproci riscontri intrinseci ed estrinseci. Al riguardo, le dichiarazioni del teste sono poco circostanziate e non attendibili.
Egli ha, nello specifico, dichiarato: “durante la settimana mi recavo tutti i giorni, durante la mia pausa pranzo, ovvero dalle 13 alle 14 a casa del ricorrente per aiutare la sua famiglia nelle faccende domestiche. Il sabato, invece, mi recavo anche un po' dopo e preciso che non lavoravo in tale giorno. Preciso che quanto detto sino a quando ho lavorato a CP_1
Successivamente mi sono recato circa 1-2 volte la settimana a casa del ricorrente in base alla mia disponibilità di lavoro. Preciso che mi sono recato spesso in guardiania dal Pt_1
e lì mi sono intrattenuto. Preciso che spesso portavo il caffè al ricorrente o lo aiutavo alcune faccende come ad esempio mantenevo la scala quando lui cambiava le luci o i neon.
Preciso che conoscevo molte persone nello stabile dove lavorava il ricorrente e quindi andavo a trovarlo e mi intrattenevo, questo anche quando lui si è trasferito dallo stabile vicino al posto di lavoro. Preciso che mi recavo circa una volta alla settimana sul posto di lavoro del OT. Preciso che sono a conoscenza degli orari che svolgeva il ricorrente in quanto sono andato a trovarlo sul posto di lavoro in qualsiasi momento della mattina o del pomeriggio in base ad i miei turni di lavoro. Preciso che l'orario svolto dal ricorrente era dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00 dal lunedì al sabato. Preciso che poi successivamente il ricorrente ha svolto un'ora di meno il venerdì ed il sabato ma non ricordo a partire da quando. Preciso che ho accompagnato il ricorrente ad aprire la guardiola alle 9 del mattino e qualche volta, quando io lavoravo a e lui abitava CP_1
sulla circumvallazione, sono andato a prenderlo sul posto di lavoro ed ho visto che chiudeva la guardiola alle 19,00. Preciso che l'articolazione del lavoro come innanzi descritta la ricordo a partire dal 1990 in poi e non so dire per il periodo pregresso. Preciso che, come già dichiarato lavoro sul sito di Marcianise da circa 11 anni. Preciso che per i primi 5-6 mesi ho svolto il turno dalle 8,00 alle 17,00 dal lunedì al venerdì poi, successivamente per circa un anno ho svolto una settimana il turno dalle 6 alle 14 ed
11 un'altra settimana dalla 14 alle 22. Successivamente ad oggi svolgo, su base settimanale, il turno 6-14, oppure 14,00-22,00 oppure 22,00-6,00”.
Il teste, dunque, ha affermato di recarsi presso l'abitazione del ricorrente, di intrattenersi in guardiania, di aiutarlo nelle sue mansioni e addirittura di andarlo a prendere ed accompagnarlo al lavoro nonostante i propri turni di lavoro e la distanza tra le abitazioni e lo stabile dove il era impiegato. Egli, poi, ricorda con in modo poco credibile nel Pt_1
dettagliato gli orari della guardiania.
In ragione, dunque, delle dichiarazioni testimoniali, così come valutate, anche la domanda inerente al lavoro straordinario va rigettata.
Il mancato adempimento dell'onore della prova da parte del ricorrente, infatti, comporta l'assorbimento delle valutazioni delle testimonianze dei testi del resistente, e delle eccezioni mosse sul punto, dalle quali in ogni caso non sono emersi elementi probatori favorevoli al ricorrente.
Passando all'accertamento della domanda riconvenzionale spiegata dal CP_1
convenuto, essa risulta inammissibile. La stessa domanda riconvenzionale, per il medesimo importo, era già stata proposta dal resistente e rigettata nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli Nord-Sezione
Lavoro -avente n. R.G. 7116-2022- definito con sentenza del 24.1.2023. A seguito di tale sentenza le parti hanno stipulato un accordo conciliativo. Di conseguenza, parte resistente non avrebbe potuto riproporre la domanda in questione, ma avrebbe dovuto, eventualmente, censurare la predetta sentenza con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Il rigetto del ricorso e l'inammissibilità della domanda riconvenzionale giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
12
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
c) Compensa le spese.
Aversa, 13.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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