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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/05/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 390/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 390/2025 V.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 6/5/2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...];
e
(codice fiscale ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
22/2/1995, residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Antonella Schepis, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il 20/3/2025);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato telematicamente in data 12/2/2025,
pagina 1 di 4 i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio in data 19/2/2018 nel Comune di Francofonte (atto trascritto al n. 3, Parte I, Anno 2018);
- che dalla loro unione nascevano i figli (il 22/8/2017) e (il 9/12/2020); Per_1 Per_2
- di essersi separati giusta sentenza n. 714/2024 resa dal Tribunale di Siracusa il 15/3/2024, pubblicata il 21/3/2024, passata in giudicato.
All'udienza camerale del 6/5/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma 1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“1. Affidamento condiviso dei figli con collocamento presso il domicilio della madre;
2. Il IG. verserà a titolo di mantenimento dei figli minori la somma di franchi 750,00 Pt_1
mensili alla IG.ra (somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT) Parte_2
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e previamente concordate;
3. I coniugi danno atto della loro reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
4. La IG.ra dichiara di rinunciare a qualunque forma di liquidazione derivante Parte_2 dall'attività lavorativa del IG. , percepita sia in Italia che in Svizzera;
Parte_1
5. L'assegno unico a favore dei minori verrà corrisposto al 100% alla IG.ra , Parte_2
quale genitore collocatario dei minori;
6. I coniugi concorderanno secondo liberi accordi il diritto di visita del padre, nonché le festività e i periodi feriali da trascorrere con i figli minori, entro il 31 maggio di ogni anno;
7. Il IG. terrà contatti telefonici con chiamate vocali a whatsapp con i due figli minori;
Pt_1
8. La IG.ra , proprietaria del ½ dell'immobile sito in Francofonte con Parte_2
accesso dalla Via Niccolini n. 13 – 15, (meglio descritta in parte motiva), si impegna a trasferire la propria quota di proprietà ai due figli minori (22.08.2017 Persona_3 Per_4
e (09.12.2020 ”. Persona_5 Per_4
Con provvedimento del 6/5/2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza camerale, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
pagina 2 di 4 Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della
Legge n. 898/1970, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, siccome compiutamente salvaguardate dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre, dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi dell'età, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al loro mantenimento, cura ed istruzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata alcuna pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, contrariis rejectis: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 19/2/2018 nel Comune di Francofonte, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile dello stesso
Comune nell'anno 2018 (Atto n. 3, Parte I); omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici, qui da intendersi trascritte, e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Francofonte di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile, atti di matrimonio.
pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa l'8.5.2025, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 390/2025 V.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 6/5/2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...];
e
(codice fiscale ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
22/2/1995, residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Antonella Schepis, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il 20/3/2025);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato telematicamente in data 12/2/2025,
pagina 1 di 4 i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio in data 19/2/2018 nel Comune di Francofonte (atto trascritto al n. 3, Parte I, Anno 2018);
- che dalla loro unione nascevano i figli (il 22/8/2017) e (il 9/12/2020); Per_1 Per_2
- di essersi separati giusta sentenza n. 714/2024 resa dal Tribunale di Siracusa il 15/3/2024, pubblicata il 21/3/2024, passata in giudicato.
All'udienza camerale del 6/5/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma 1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“1. Affidamento condiviso dei figli con collocamento presso il domicilio della madre;
2. Il IG. verserà a titolo di mantenimento dei figli minori la somma di franchi 750,00 Pt_1
mensili alla IG.ra (somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT) Parte_2
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e previamente concordate;
3. I coniugi danno atto della loro reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
4. La IG.ra dichiara di rinunciare a qualunque forma di liquidazione derivante Parte_2 dall'attività lavorativa del IG. , percepita sia in Italia che in Svizzera;
Parte_1
5. L'assegno unico a favore dei minori verrà corrisposto al 100% alla IG.ra , Parte_2
quale genitore collocatario dei minori;
6. I coniugi concorderanno secondo liberi accordi il diritto di visita del padre, nonché le festività e i periodi feriali da trascorrere con i figli minori, entro il 31 maggio di ogni anno;
7. Il IG. terrà contatti telefonici con chiamate vocali a whatsapp con i due figli minori;
Pt_1
8. La IG.ra , proprietaria del ½ dell'immobile sito in Francofonte con Parte_2
accesso dalla Via Niccolini n. 13 – 15, (meglio descritta in parte motiva), si impegna a trasferire la propria quota di proprietà ai due figli minori (22.08.2017 Persona_3 Per_4
e (09.12.2020 ”. Persona_5 Per_4
Con provvedimento del 6/5/2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza camerale, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
pagina 2 di 4 Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della
Legge n. 898/1970, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, siccome compiutamente salvaguardate dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre, dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi dell'età, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al loro mantenimento, cura ed istruzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata alcuna pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, contrariis rejectis: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 19/2/2018 nel Comune di Francofonte, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile dello stesso
Comune nell'anno 2018 (Atto n. 3, Parte I); omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici, qui da intendersi trascritte, e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Francofonte di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile, atti di matrimonio.
pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa l'8.5.2025, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4