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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/06/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2393/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2393/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Serena Boscarato del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 maggio 2025 parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni come da ricorso.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29 luglio 2024 premetteva di avere contratto matrimonio Parte_1 con a LE BA (Filippine) il 14 settembre 2008 e che dalla loro unione sono Controparte_1 nati (rispettivamente, il 14 gennaio 2009 e il 9 dicembre 2009) i figli Per_1 CP_2
Affermava che il rapporto coniugale, da sempre contraddistinto per le prevaricazioni del marito, era entrato definitivamente in crisi nel giugno dell'anno 2022 allorquando, in occasione dell'ennesimo episodio di violenza, aveva aggredito anche il figlio primogenito Controparte_1 cagionandogli lesioni personali.
Soggiungendo di essere stata accolta con i minori in una casa rifugio, precisando che Controparte_1 era stato raggiunto dal divieto di avvicinamento e di comunicazioni con i figli (con un ordine di protezione emesso dal Tribunale per i Minorenni il 25 giugno 2024) e fornendo indicazioni sulle rispettive risorse economiche, chiedeva dichiararsi la separazione con addebito al marito, disporsi l'affidamento esclusivo in proprio favore dei figli minorenni, demandarsi ai Servizi Sociali l'eventuale programmazione degli incontri paterni in forma protetta, porsi a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento dell'importo di Euro 400,00 (Euro 200,00 per ogni figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, e accordarsi a proprio vantaggio il diritto di beneficiare di un assegno ex art. 156 c.c. dell'importo di Euro 150,00 al mese.
Depositata la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza tenuta il 3 dicembre 2024, dichiarata la contumacia del convenuto, era sentita personalmente la quale Parte_1 confermava la volontà di non conciliarsi e rilasciava dichiarazioni sulle condizioni familiari.
La difesa della ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di addebito della separazione.
Con ordinanza depositata il seguente 4 dicembre 2024 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti e, il 17 dicembre 2024, era depositata sentenza non definitiva di separazione (sent. n. 1574/2024 pubblicata il 27 dicembre 2024).
Erano quindi acquisite informazioni dall'Agenzia delle Entrate in ordine alla capacità reddituale di e una relazione di natura psicosociale dei competenti Servizi Sociali. Controparte_1
Senza ulteriori incombenti istruttori, all'udienza del 27 maggio 2025 la difesa di parte ricorrente precisava le conclusioni nei termini di cui in epigrafe, rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, e la causa era trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Dichiarata la separazione dei coniugi con la suddetta sentenza non definitiva ed espressa rinuncia alla domanda di addebito della separazione, vanno quindi prese in disamina le ulteriori domande riguardanti, per un verso, l'affidamento, la collocazione preferenziale e le visite paterne dei figli minorenni delle parti, nonché, per altro verso, la determinazione delle contribuzioni monetarie destinate al mantenimento della prole e, nell'eventualità, del coniuge in condizioni di debolezza economica.
Quanto al primo aspetto, invero, si riportano per comodità le argomentazioni illustrate con la suddetta ordinanza del 3-4 dicembre 2024 laddove si era dato conto che “la ricorrente e il convenuto contumace sono genitori dei minorenni nato il [...], e Controparte_1 Per_1
nato il [...], il primo frequentante una scuola professionale, in Parma, il CP_2 secondo l'Istituto IPSIA, sempre in Parma.
A far tempo dal 22 giugno 2024 madre e figli si sono allontanati dalla casa familiare (sita in Parma, via Racagni n. 9) e, riferendo di essere rimasti vittime di condotte violente per opera dell'odierno convenuto, hanno trovato un primo rifugio presso il Centro Antiviolenza di Parma per poi essere ospitati in una struttura di seconda accoglienza.
Essi, di fatto, non hanno più contatti da allora con . Controparte_1
I suddetti minorenni hanno rifiutato di sentire telefonicamente il padre e nemmeno i Servizi Sociali hanno organizzato nel frattempo incontri protetti tra i congiunti.
E' pendente un procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni di Bologna il quale, oltre ad avere conferito incarico ai competenti Servizi Sociali di procedere ad indagini psicosociali e di mantenere madre e figli in luogo protetto, ha altresì emesso (il 25 giugno 2024) ordini di protezione prescrivendo al padre di non avvicinarsi ai figli, di non contattarli e di non comunicare con loro in alcun modo.
Alla luce di tali premesse fattuali è allora ad occuparsi integralmente da diversi Parte_1 mesi dell'accudimento, della cura, dell'educazione e dell'istruzione di e di CP_3 CP_2
Ella rappresenta attualmente l'unica figura genitoriale di riferimento, mentre sono interrotti, anche per volontà degli stessi minori, i rapporti con il padre.
Sussistono pertanto congrui requisiti per disporre l'affidamento “super esclusivo” di Persona_2
(nato il [...]) e di (nato il [...]) alla madre Parte_2 Parte_1 presso la quale essi devono avere collocazione.
Quanto ai diritti di visita del padre e agli eventuali incontri tra quest'ultimo e i figli, va conferito incarico affinché i Servizi Sociali competenti per territorio (Comune di Parma, Polo Lubiana), che già hanno in carico i minori, ne verifichino i presupposti e, in caso positivo, ne definiscano i tempi e i modi adoperandosi per la relativa attuazione…”.
La relazione pervenuta recentemente (il 15 maggio 2025) dai competenti Servizi Sociali ha confermato il fondamento dei vigenti provvedimenti.
In primo luogo, come anche allegato dalla difesa della ricorrente, è stato dichiarato Controparte_1 decaduto dalla responsabilità genitoriale all'esito del procedimento celebrato innanzi al Tribunale per i Minorenni.
Egli, inoltre, non ha mostrato collaborazione con i Servizi e ha espresso disinteresse per le questioni attinenti ai figli e all'esercizio della responsabilità genitoriale.
In secondo luogo, è emerso che la madre ha saputo assicurare ai minori una Parte_1 condizione di generale benessere, fornendo loro supporto affettivo e attenzione nei percorsi formativi.
Gli stessi minorenni, ancora, hanno ribadito recisamente di non voler avere alcun rapporto con il padre a motivo dei suoi precedenti contegni familiari e di non essere affatto disposti ad intraprendere eventuali percorsi di sostegno psicologico nell'avvicinamento alla figura paterna.
Tenuto conto di tali circostanze emerse nel corso del procedimento, vanno inevitabilmente confermate anche in questa sede le condizioni riguardanti l'affidamento super-esclusivo e la collocazione di e presso la madre Persona_2 Parte_2 Parte_1
Con riguardo alle visite paterne, va poi disposto che, in caso di volontà dei figli e di disponibilità del genitore, siano i Servizi Sociali a disciplinare le loro frequentazioni.
In relazione, ancora, alla disciplina delle contribuzioni economiche intese al mantenimento della prole, con la suddetta ordinanza genetica incidentale si era posto a carico di (di cui Controparte_1 nulla era dato oggettivamente sapersi rispetto alle condizioni reddituali, se non l'allegata percezione di retribuzioni mensili pari ad Euro 1.600-2.000,00 dal datore di lavoro ) l'obbligo Pt_3 di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 350,00 (Euro 175,00 per ogni figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, tenuto conto della “permanenza di e presso la madre in misura esclusiva”, delle Per_1 CP_2
“plausibili esigenze correlate precipuamente alla loro età” e delle “condizioni economiche della stessa – la quale ha dichiarato redditi netti pari ad Euro 8.744,00 nell'anno 2021 e Parte_1 pari ad Euro 11.604,00 nell'anno 2022, ha beneficiato di retribuzioni per Euro 10.091,64 nell'anno 2023, percepisce l'integralità dell'assegno unico universale per i figli nella misura di Euro 467,00 al mese, e ha accreditato sul suo conto corrente denaro contante per circa Euro 15.000,00 nel corso dell'anno 2023 (senza l'evidenza che l'integralità di tali importi sia stata solo temporaneamente appoggiata sul conto per essere trasferita all'estero nell'interesse di terzi, così come da lei sostenuto all'udienza del 3 dicembre 2024) – ”.
Ebbene, le risultanze processuali sopravvenute hanno attestato che la ricorrente, tuttora impegnata nella sua attività lavorativa e priva di costi abitativi, potrà prossimamente presentare domanda per accedere al bando per alloggi di edilizia popolare.
La documentazione inoltrata dall'Agenzia delle Entrate ha invece comprovato effettivamente che
, già chiamato a sostenere costi locatizi per la conduzione della casa familiare, ha Controparte_1 dichiarato redditi netti pari ad Euro 17.751,00 quanto all'anno 2021, pari ad Euro 17.401,00 nell'anno 2022 e pari ad Euro 17.853,00 (Euro 1.487,85 al mese per dodici mensilità) per l'anno d'imposta 2023.
Alla stregua di tali elementi si ritiene pertanto congruo che, ferme le determinazioni adottate nel corso del procedimento, dalla presente sentenza sia incrementa ad Euro 400,00 (Euro 200,00 per ogni figlio) al mese la misura dell'obbligo, posto a suo carico, di contribuzione economica per il mantenimento ordinario dei figli minorenni.
Ciò, ancora una volta, sul presupposto che l'assegno unico universale per i figli sia corrisposto integralmente ad in quanto genitore affidatario dei minori. Parte_1
Allo stesso tempo, non si ravvisano nemmeno in questa sede di giudizio adeguati requisiti per accordare alla ricorrente un assegno di mantenimento ex art. 156 comma 1 c.c.
Rammentato che, in virtù della richiamata disposizione, il giudice, quando pronuncia la separazione, può stabilire, a vantaggio del coniuge al quale essa non sia addebitabile e che non abbia adeguati redditi propri – ossia, secondo la preferibile interpretazione dello stesso art. 156 comma 1 c.c., redditi in grado di consentire la protrazione di un tenore di vita analogo al precedente – il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, va infatti rimarcata, quanto al caso di specie, l'assenza di specifiche allegazioni sul pregresso tenore di vita e va comunque confermata l'impossibilità di cogliere una condizione di squilibrio economico tanto significativa da poter individuare nella ricorrente il coniuge debole eventualmente meritevole della tutela creditoria in oggetto.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, infine, la disamina di diritti in larga misura indisponibili e l'accoglimento soltanto parziale delle domande formulate dalla ricorrente rappresentano giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.28 c.p.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) affida i minorenni (nato il [...]) e (nato il 9 dicembre Persona_2 Parte_2
2009) alla madre – presso cui devono mantenere collocazione – la quale Parte_1 eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative aventi ad oggetto tutte le questioni che riguardano i minori, compreso il rilascio dei documenti di identità anche validi per l'espatrio;
2) dispone che, in caso di volontà dei figli e di disponibilità del genitore, siano i Servizi Sociali a disciplinare le loro frequentazioni;
3) ferme restando le determinazioni assunte nel corso del procedimento, a decorrere dalla presente sentenza pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 dei figli minorenni e mediante il versamento ad entro il giorno 10 Per_1 CP_2 Parte_1 di ogni mese, della somma di Euro 400,00 (Euro 200,00 per ogni figlio), soggetta a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente: - SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
4) dispone che l'assegno unico universale per i figli continui ad essere corrisposto integralmente, nella misura del 100%, ad Parte_1
5) rigetta la domanda formulata da parte ricorrente intesa alla percezione dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.;
6) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 28 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2393/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Serena Boscarato del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 maggio 2025 parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni come da ricorso.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29 luglio 2024 premetteva di avere contratto matrimonio Parte_1 con a LE BA (Filippine) il 14 settembre 2008 e che dalla loro unione sono Controparte_1 nati (rispettivamente, il 14 gennaio 2009 e il 9 dicembre 2009) i figli Per_1 CP_2
Affermava che il rapporto coniugale, da sempre contraddistinto per le prevaricazioni del marito, era entrato definitivamente in crisi nel giugno dell'anno 2022 allorquando, in occasione dell'ennesimo episodio di violenza, aveva aggredito anche il figlio primogenito Controparte_1 cagionandogli lesioni personali.
Soggiungendo di essere stata accolta con i minori in una casa rifugio, precisando che Controparte_1 era stato raggiunto dal divieto di avvicinamento e di comunicazioni con i figli (con un ordine di protezione emesso dal Tribunale per i Minorenni il 25 giugno 2024) e fornendo indicazioni sulle rispettive risorse economiche, chiedeva dichiararsi la separazione con addebito al marito, disporsi l'affidamento esclusivo in proprio favore dei figli minorenni, demandarsi ai Servizi Sociali l'eventuale programmazione degli incontri paterni in forma protetta, porsi a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento dell'importo di Euro 400,00 (Euro 200,00 per ogni figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, e accordarsi a proprio vantaggio il diritto di beneficiare di un assegno ex art. 156 c.c. dell'importo di Euro 150,00 al mese.
Depositata la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza tenuta il 3 dicembre 2024, dichiarata la contumacia del convenuto, era sentita personalmente la quale Parte_1 confermava la volontà di non conciliarsi e rilasciava dichiarazioni sulle condizioni familiari.
La difesa della ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di addebito della separazione.
Con ordinanza depositata il seguente 4 dicembre 2024 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti e, il 17 dicembre 2024, era depositata sentenza non definitiva di separazione (sent. n. 1574/2024 pubblicata il 27 dicembre 2024).
Erano quindi acquisite informazioni dall'Agenzia delle Entrate in ordine alla capacità reddituale di e una relazione di natura psicosociale dei competenti Servizi Sociali. Controparte_1
Senza ulteriori incombenti istruttori, all'udienza del 27 maggio 2025 la difesa di parte ricorrente precisava le conclusioni nei termini di cui in epigrafe, rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, e la causa era trattenuta per la decisione del Collegio.
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Dichiarata la separazione dei coniugi con la suddetta sentenza non definitiva ed espressa rinuncia alla domanda di addebito della separazione, vanno quindi prese in disamina le ulteriori domande riguardanti, per un verso, l'affidamento, la collocazione preferenziale e le visite paterne dei figli minorenni delle parti, nonché, per altro verso, la determinazione delle contribuzioni monetarie destinate al mantenimento della prole e, nell'eventualità, del coniuge in condizioni di debolezza economica.
Quanto al primo aspetto, invero, si riportano per comodità le argomentazioni illustrate con la suddetta ordinanza del 3-4 dicembre 2024 laddove si era dato conto che “la ricorrente e il convenuto contumace sono genitori dei minorenni nato il [...], e Controparte_1 Per_1
nato il [...], il primo frequentante una scuola professionale, in Parma, il CP_2 secondo l'Istituto IPSIA, sempre in Parma.
A far tempo dal 22 giugno 2024 madre e figli si sono allontanati dalla casa familiare (sita in Parma, via Racagni n. 9) e, riferendo di essere rimasti vittime di condotte violente per opera dell'odierno convenuto, hanno trovato un primo rifugio presso il Centro Antiviolenza di Parma per poi essere ospitati in una struttura di seconda accoglienza.
Essi, di fatto, non hanno più contatti da allora con . Controparte_1
I suddetti minorenni hanno rifiutato di sentire telefonicamente il padre e nemmeno i Servizi Sociali hanno organizzato nel frattempo incontri protetti tra i congiunti.
E' pendente un procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni di Bologna il quale, oltre ad avere conferito incarico ai competenti Servizi Sociali di procedere ad indagini psicosociali e di mantenere madre e figli in luogo protetto, ha altresì emesso (il 25 giugno 2024) ordini di protezione prescrivendo al padre di non avvicinarsi ai figli, di non contattarli e di non comunicare con loro in alcun modo.
Alla luce di tali premesse fattuali è allora ad occuparsi integralmente da diversi Parte_1 mesi dell'accudimento, della cura, dell'educazione e dell'istruzione di e di CP_3 CP_2
Ella rappresenta attualmente l'unica figura genitoriale di riferimento, mentre sono interrotti, anche per volontà degli stessi minori, i rapporti con il padre.
Sussistono pertanto congrui requisiti per disporre l'affidamento “super esclusivo” di Persona_2
(nato il [...]) e di (nato il [...]) alla madre Parte_2 Parte_1 presso la quale essi devono avere collocazione.
Quanto ai diritti di visita del padre e agli eventuali incontri tra quest'ultimo e i figli, va conferito incarico affinché i Servizi Sociali competenti per territorio (Comune di Parma, Polo Lubiana), che già hanno in carico i minori, ne verifichino i presupposti e, in caso positivo, ne definiscano i tempi e i modi adoperandosi per la relativa attuazione…”.
La relazione pervenuta recentemente (il 15 maggio 2025) dai competenti Servizi Sociali ha confermato il fondamento dei vigenti provvedimenti.
In primo luogo, come anche allegato dalla difesa della ricorrente, è stato dichiarato Controparte_1 decaduto dalla responsabilità genitoriale all'esito del procedimento celebrato innanzi al Tribunale per i Minorenni.
Egli, inoltre, non ha mostrato collaborazione con i Servizi e ha espresso disinteresse per le questioni attinenti ai figli e all'esercizio della responsabilità genitoriale.
In secondo luogo, è emerso che la madre ha saputo assicurare ai minori una Parte_1 condizione di generale benessere, fornendo loro supporto affettivo e attenzione nei percorsi formativi.
Gli stessi minorenni, ancora, hanno ribadito recisamente di non voler avere alcun rapporto con il padre a motivo dei suoi precedenti contegni familiari e di non essere affatto disposti ad intraprendere eventuali percorsi di sostegno psicologico nell'avvicinamento alla figura paterna.
Tenuto conto di tali circostanze emerse nel corso del procedimento, vanno inevitabilmente confermate anche in questa sede le condizioni riguardanti l'affidamento super-esclusivo e la collocazione di e presso la madre Persona_2 Parte_2 Parte_1
Con riguardo alle visite paterne, va poi disposto che, in caso di volontà dei figli e di disponibilità del genitore, siano i Servizi Sociali a disciplinare le loro frequentazioni.
In relazione, ancora, alla disciplina delle contribuzioni economiche intese al mantenimento della prole, con la suddetta ordinanza genetica incidentale si era posto a carico di (di cui Controparte_1 nulla era dato oggettivamente sapersi rispetto alle condizioni reddituali, se non l'allegata percezione di retribuzioni mensili pari ad Euro 1.600-2.000,00 dal datore di lavoro ) l'obbligo Pt_3 di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 350,00 (Euro 175,00 per ogni figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, tenuto conto della “permanenza di e presso la madre in misura esclusiva”, delle Per_1 CP_2
“plausibili esigenze correlate precipuamente alla loro età” e delle “condizioni economiche della stessa – la quale ha dichiarato redditi netti pari ad Euro 8.744,00 nell'anno 2021 e Parte_1 pari ad Euro 11.604,00 nell'anno 2022, ha beneficiato di retribuzioni per Euro 10.091,64 nell'anno 2023, percepisce l'integralità dell'assegno unico universale per i figli nella misura di Euro 467,00 al mese, e ha accreditato sul suo conto corrente denaro contante per circa Euro 15.000,00 nel corso dell'anno 2023 (senza l'evidenza che l'integralità di tali importi sia stata solo temporaneamente appoggiata sul conto per essere trasferita all'estero nell'interesse di terzi, così come da lei sostenuto all'udienza del 3 dicembre 2024) – ”.
Ebbene, le risultanze processuali sopravvenute hanno attestato che la ricorrente, tuttora impegnata nella sua attività lavorativa e priva di costi abitativi, potrà prossimamente presentare domanda per accedere al bando per alloggi di edilizia popolare.
La documentazione inoltrata dall'Agenzia delle Entrate ha invece comprovato effettivamente che
, già chiamato a sostenere costi locatizi per la conduzione della casa familiare, ha Controparte_1 dichiarato redditi netti pari ad Euro 17.751,00 quanto all'anno 2021, pari ad Euro 17.401,00 nell'anno 2022 e pari ad Euro 17.853,00 (Euro 1.487,85 al mese per dodici mensilità) per l'anno d'imposta 2023.
Alla stregua di tali elementi si ritiene pertanto congruo che, ferme le determinazioni adottate nel corso del procedimento, dalla presente sentenza sia incrementa ad Euro 400,00 (Euro 200,00 per ogni figlio) al mese la misura dell'obbligo, posto a suo carico, di contribuzione economica per il mantenimento ordinario dei figli minorenni.
Ciò, ancora una volta, sul presupposto che l'assegno unico universale per i figli sia corrisposto integralmente ad in quanto genitore affidatario dei minori. Parte_1
Allo stesso tempo, non si ravvisano nemmeno in questa sede di giudizio adeguati requisiti per accordare alla ricorrente un assegno di mantenimento ex art. 156 comma 1 c.c.
Rammentato che, in virtù della richiamata disposizione, il giudice, quando pronuncia la separazione, può stabilire, a vantaggio del coniuge al quale essa non sia addebitabile e che non abbia adeguati redditi propri – ossia, secondo la preferibile interpretazione dello stesso art. 156 comma 1 c.c., redditi in grado di consentire la protrazione di un tenore di vita analogo al precedente – il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, va infatti rimarcata, quanto al caso di specie, l'assenza di specifiche allegazioni sul pregresso tenore di vita e va comunque confermata l'impossibilità di cogliere una condizione di squilibrio economico tanto significativa da poter individuare nella ricorrente il coniuge debole eventualmente meritevole della tutela creditoria in oggetto.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, infine, la disamina di diritti in larga misura indisponibili e l'accoglimento soltanto parziale delle domande formulate dalla ricorrente rappresentano giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.28 c.p.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) affida i minorenni (nato il [...]) e (nato il 9 dicembre Persona_2 Parte_2
2009) alla madre – presso cui devono mantenere collocazione – la quale Parte_1 eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative aventi ad oggetto tutte le questioni che riguardano i minori, compreso il rilascio dei documenti di identità anche validi per l'espatrio;
2) dispone che, in caso di volontà dei figli e di disponibilità del genitore, siano i Servizi Sociali a disciplinare le loro frequentazioni;
3) ferme restando le determinazioni assunte nel corso del procedimento, a decorrere dalla presente sentenza pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 dei figli minorenni e mediante il versamento ad entro il giorno 10 Per_1 CP_2 Parte_1 di ogni mese, della somma di Euro 400,00 (Euro 200,00 per ogni figlio), soggetta a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente: - SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
4) dispone che l'assegno unico universale per i figli continui ad essere corrisposto integralmente, nella misura del 100%, ad Parte_1
5) rigetta la domanda formulata da parte ricorrente intesa alla percezione dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.;
6) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 28 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto