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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 15/09/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 415/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 415/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
ISTIA iciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SPADONI CRISTIANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1 enti conclusioni:
“all'Ecc.mo Tribunale di Livorno, affinché previa fissazione di udienza di comparizione e termine per la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto alla sig.ra Controparte_1 voglia:
1. disporre l'affidamento esclusivo al ricorrente dei minori Persona_1
(LI) il 20.6.16 e , nato a [...] il tinueranno ad Persona_2 abitare nell'attuale abitazione familiare concessa in locazione al ricorrente, posta in Rosignano
pagina 1 di 5 Marittimo in Via Entico Bartelloni, 31; 2. disporre che la sig.ra possa vedere i figli CP_1 soltanto quando sia certificato da parte dell'Unità Funzionale di sa tale un significativo miglioramento delle condizioni di salute e comunque in regime di incontri protetti, alla presenza di un rappresentante dei Servizi Sociali, ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU;
3. ratificare e convalidare il proposito espresso in premessa dal sig. di provvedere integralmente al Parte_1 mantenimento dei figli minori, così come arie che si riterranno necessarie;
Spese del giudizio compensate.”
La resistente, malgrado la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio.
Al momento della prima udienza i figli delle parti già vivevano con il padre e la nonna paterna, mentre la madre si era trasferita nel Lazio a casa della di lei madre, verosimilmente anche per curarsi;
infatti, dalla informativa inviata dalla Procura emergeva che il nucleo era da tempo seguito dai Servizi a causa della patologia psichiatrica di cui soffre della resistente e che, nel tempo, aveva determinato alcuni periodi di ricovero della donna e vari episodi di tensione nella coppia e di disagio per i bambini, tanto che questi ultimi avevano paura di avere contatti e incontri con la figura materna.
In ragione di tali circostanze venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c.: affidamento dei minori in via esclusiva al padre con collocamento prevalente presso di lui;
sospensione degli incontri liberi madre figli;
assegnazione della casa familiare al ricorrente;
mantenimento della prole a carico del padre;
assegno unico in favore del padre in maniera integrale;
richiesta ai Servizi sociali di riferimento di depositare una relazione di aggiornamento sul nucleo e anche sulle condizioni di salute della resistente, con indicazione delle condizioni di salute della resistente e della loro compatibilità con la ripresa degli incontri con i figli.
In data 9.9.25 veniva depositata la relazione informativa dei Servizi sociali di riferimento e la causa veniva trattenuta in decisione in data 11.9.25.
Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole.
In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il pagina 2 di 5 figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Nel caso in esame, i bambini devono restare affidati in via esclusiva al padre.
Il padre vive con i figli ormai da molti mesi, da quando la madre a causa di una riacutizzazione del disturbo schizoaffettivo di cui soffre, ha lasciato la casa familiare per trasferirsi dalla madre, nel comune di Affile, in Lazio.
Il ricorrente accudisce i figli in modo adeguato e affettuoso, potendo contare anche sull'aiuto della nonna paterna che vive con lui e i nipoti.
La resistente, invece, ad oggi è in carico al CSM del luogo di domicilio, sta svolgendo un percorso riabilitativo e dimostrando un miglioramento del quadro clinico, ma i Servizi hanno comunque inteso richiedere in suo favore la nomina di un amministratore di sostegno che la possa supportare.
Da quanto riferito, la madre ha contatti telefonici costanti con il padre dei bambini, che cerca di mantenere i rapporti tra lei e i figli, ma questi ultimi ancora non vogliono neppure svolgere videochiamate con la madre, essendo stati traumatizzati dagli episodi di grave discontrollo e delirio in cui la donna li ha coinvolti.
Quanto alla frequentazione madre figli, allo stato non è possibile stabilire alcun calendario, sia per la necessità di monitorare le condizioni cliniche della resistente, sia per l'attuale rifiuto dei minori di vedere la madre.
Tuttavia, va disposto che i Servizi che hanno in carico il nucleo organizzino un percorso di supporto psicologico per i minori, affinché gli stessi possano rielaborare il passato e il Servizi rivalutare, in concerto con il servizio di salute mentale che segue la resistente, se ripristinare gradualmente i contatti e poi gli incontri assistiti tra i bambini e la madre.
pagina 3 di 5 La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. ( cfr. Cass. n. 3015 del 2018).
Pertanto, la casa resta assegnata al ricorrente.
Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso di specie, appare evidente che la madre dei minori a causa delle sue precarie condizioni di salute non possa svolgere ancora attività lavorativa. Tuttavia, va comunque previsto un mantenimento minimo di € 100,0 al mese per i figli, quale contributo a cui la donna potrà fare fronte con gli emolumenti pensionistici per invalidità di cui la stessa è o diverrà titolare.
L'assegno unico verrà percepito solo al padre.
Le spese di lite vanno compensate, come chiesto dal ricorrente.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della pagina 4 di 5 domanda, dispone le seguenti
CONDIZIONI
1. I minori figli della coppia restano affidati in via esclusiva al padre presso cui sono collocati;
2. La casa familiare resta assegnata al ricorrente;
3. i Servizi che hanno in carico il nucleo organizzeranno un percorso di supporto psicologico per i minori, affinché gli stessi possano rielaborare il passato;
in tale ambito i Servizi rivaluteranno, in concerto con il servizio di salute mentale che segue la resistente, se ripristinare gradualmente i contatti e poi gli incontri assistiti tra i bambini e la madre;
relazione sull'andamento del percorso tra mesi sei al GT sede;
4. la madre, con decorrenza dalla data odierna, verserà entro il 5 di ogni mese l'importo di € 100,00 oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli;
l'assegno unico verrà percepito dal solo ricorrente;
compensa le spese di lite
Livorno, 15 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Azzurra Fodra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 415/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
ISTIA iciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SPADONI CRISTIANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1 enti conclusioni:
“all'Ecc.mo Tribunale di Livorno, affinché previa fissazione di udienza di comparizione e termine per la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto alla sig.ra Controparte_1 voglia:
1. disporre l'affidamento esclusivo al ricorrente dei minori Persona_1
(LI) il 20.6.16 e , nato a [...] il tinueranno ad Persona_2 abitare nell'attuale abitazione familiare concessa in locazione al ricorrente, posta in Rosignano
pagina 1 di 5 Marittimo in Via Entico Bartelloni, 31; 2. disporre che la sig.ra possa vedere i figli CP_1 soltanto quando sia certificato da parte dell'Unità Funzionale di sa tale un significativo miglioramento delle condizioni di salute e comunque in regime di incontri protetti, alla presenza di un rappresentante dei Servizi Sociali, ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU;
3. ratificare e convalidare il proposito espresso in premessa dal sig. di provvedere integralmente al Parte_1 mantenimento dei figli minori, così come arie che si riterranno necessarie;
Spese del giudizio compensate.”
La resistente, malgrado la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio.
Al momento della prima udienza i figli delle parti già vivevano con il padre e la nonna paterna, mentre la madre si era trasferita nel Lazio a casa della di lei madre, verosimilmente anche per curarsi;
infatti, dalla informativa inviata dalla Procura emergeva che il nucleo era da tempo seguito dai Servizi a causa della patologia psichiatrica di cui soffre della resistente e che, nel tempo, aveva determinato alcuni periodi di ricovero della donna e vari episodi di tensione nella coppia e di disagio per i bambini, tanto che questi ultimi avevano paura di avere contatti e incontri con la figura materna.
In ragione di tali circostanze venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c.: affidamento dei minori in via esclusiva al padre con collocamento prevalente presso di lui;
sospensione degli incontri liberi madre figli;
assegnazione della casa familiare al ricorrente;
mantenimento della prole a carico del padre;
assegno unico in favore del padre in maniera integrale;
richiesta ai Servizi sociali di riferimento di depositare una relazione di aggiornamento sul nucleo e anche sulle condizioni di salute della resistente, con indicazione delle condizioni di salute della resistente e della loro compatibilità con la ripresa degli incontri con i figli.
In data 9.9.25 veniva depositata la relazione informativa dei Servizi sociali di riferimento e la causa veniva trattenuta in decisione in data 11.9.25.
Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va deciso in ordine all'affidamento della prole.
In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il pagina 2 di 5 figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Nel caso in esame, i bambini devono restare affidati in via esclusiva al padre.
Il padre vive con i figli ormai da molti mesi, da quando la madre a causa di una riacutizzazione del disturbo schizoaffettivo di cui soffre, ha lasciato la casa familiare per trasferirsi dalla madre, nel comune di Affile, in Lazio.
Il ricorrente accudisce i figli in modo adeguato e affettuoso, potendo contare anche sull'aiuto della nonna paterna che vive con lui e i nipoti.
La resistente, invece, ad oggi è in carico al CSM del luogo di domicilio, sta svolgendo un percorso riabilitativo e dimostrando un miglioramento del quadro clinico, ma i Servizi hanno comunque inteso richiedere in suo favore la nomina di un amministratore di sostegno che la possa supportare.
Da quanto riferito, la madre ha contatti telefonici costanti con il padre dei bambini, che cerca di mantenere i rapporti tra lei e i figli, ma questi ultimi ancora non vogliono neppure svolgere videochiamate con la madre, essendo stati traumatizzati dagli episodi di grave discontrollo e delirio in cui la donna li ha coinvolti.
Quanto alla frequentazione madre figli, allo stato non è possibile stabilire alcun calendario, sia per la necessità di monitorare le condizioni cliniche della resistente, sia per l'attuale rifiuto dei minori di vedere la madre.
Tuttavia, va disposto che i Servizi che hanno in carico il nucleo organizzino un percorso di supporto psicologico per i minori, affinché gli stessi possano rielaborare il passato e il Servizi rivalutare, in concerto con il servizio di salute mentale che segue la resistente, se ripristinare gradualmente i contatti e poi gli incontri assistiti tra i bambini e la madre.
pagina 3 di 5 La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. ( cfr. Cass. n. 3015 del 2018).
Pertanto, la casa resta assegnata al ricorrente.
Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso di specie, appare evidente che la madre dei minori a causa delle sue precarie condizioni di salute non possa svolgere ancora attività lavorativa. Tuttavia, va comunque previsto un mantenimento minimo di € 100,0 al mese per i figli, quale contributo a cui la donna potrà fare fronte con gli emolumenti pensionistici per invalidità di cui la stessa è o diverrà titolare.
L'assegno unico verrà percepito solo al padre.
Le spese di lite vanno compensate, come chiesto dal ricorrente.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della pagina 4 di 5 domanda, dispone le seguenti
CONDIZIONI
1. I minori figli della coppia restano affidati in via esclusiva al padre presso cui sono collocati;
2. La casa familiare resta assegnata al ricorrente;
3. i Servizi che hanno in carico il nucleo organizzeranno un percorso di supporto psicologico per i minori, affinché gli stessi possano rielaborare il passato;
in tale ambito i Servizi rivaluteranno, in concerto con il servizio di salute mentale che segue la resistente, se ripristinare gradualmente i contatti e poi gli incontri assistiti tra i bambini e la madre;
relazione sull'andamento del percorso tra mesi sei al GT sede;
4. la madre, con decorrenza dalla data odierna, verserà entro il 5 di ogni mese l'importo di € 100,00 oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli;
l'assegno unico verrà percepito dal solo ricorrente;
compensa le spese di lite
Livorno, 15 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Azzurra Fodra
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