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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 19/11/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 24 settembre 2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con termini ridotti a giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di repliche e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Di Nardo Di Maio del foro di Pescara e dall'avv. Parte_1
PA TT del foro di L'Aquila, giusta procura estesa in calce all'atto di citazione.
Attore
E
, in persona del Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Maria Corbò del Controparte_1 foro di Roma, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell'art. 2052 c.c.
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti
parte convenuta Regione: di cui in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la al Parte_1 Controparte_1 fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti ad un sinistro in cui era rimasto coinvolto in data 1° aprile 2022.
In particolare, esponeva di essere proprietario del veicolo modello Ford B-Max trg. EL282TH, nell'occasione condotta da , il quale mentre transitava lungo la S.S. 153, in località Valle del Tirino, in Parte_2 corrispondenza della chilometrica 22, veniva colpito da un cinghiale e riportava i danni patrimoniali di cui in questa sede agisce al fine di ottenere il relativo risarcimento.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio l'ente pubblico convenuto chiedeva il rigetto della domanda. Tanto esposto, osserva il giudicante che l'attore ha formulato un'azione di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2052 c.c., ed in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., per cui la domanda deve essere esaminata, in primis, applicando i principi della responsabilità speciale prevista dalla citata norma.
In diritto si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, contenente norme per la protezione della fauna selvatica dispone che si tratta di patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale e che le Regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistica e svolgono compiti di orientamento, di coordinamento e sostitutivi previsti dalla stessa legge e dagli Statuti regionali, mentre alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della caccia secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142.
Alle Regioni, quindi, compete l'obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o cose, e, pertanto, nell'ipotesi di danno provocato dalla fauna selvatica, la può essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. e da ultimo anche ai sensi dell'art. 2052 CP_1
c.c.
Infatti, la legge n. 157/92 ha attribuito alle Regioni a Statuto Ordinario, il compito di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica;
pertanto, in difetto di una legge di delega delle competenze alle Province, l'unico ente istituzionalmente competente è la , quando il soggetto agisce CP_1 ai sensi delle citate norme, anche se, la giurisprudenza in parte qua, configura la responsabilità della CP_1 anche in presenza di una legge delega, laddove non siano attribuiti specifici ed autonomi poteri decisionali all'autorità delegata.
Al riguardo la , non ha con una specifica delega attribuito alle Province i poteri di gestione Controparte_1 anche con riferimento ai sinistri causati dalla fauna selvatica, in quanto la delega regionale è sul punto generica, non affatto specifica, in guisa che questo giudice ritiene, comunque, responsabile la , CP_1 quando colui che agisce invoca l'art. 2043 c.c., ovvero l'art. 2052 c.c. .
Per quanto concerne l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. alla fauna selvatica, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27931/2022, ha affermato che “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla
Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n.
157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla , in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, CP_1 nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti.
La può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal CP_1 danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprio o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento danni in seguito alla collisione di un'auto con un gruppo di cinghiali).
Nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici al fine del risarcimento del danno non può ritenersi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo (Cass. n. 7969/2020). Spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si CP_1
è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o comunque non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e cautela per i terzi» (Cass. nn. 7969, 8384, 8385, 13848, 20997, 18085, 19101, 25466 del 2020; Cass. nn. 25466 e 3023 del 2021; ordinanza n. 18454/2022). “
Di conseguenza è la a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c. l'esclusiva responsabile dei danni CP_1 causati dagli animali selvatici, posto che se ne serve nel senso dianzi precisato, salvo che provi il caso fortuito.
Orbene, scendendo all'esame del merito della presente controversia, l'evidenza probatoria ha dimostrato che alla guida del veicolo di cui è proprietario l'attore, ha impattato contro un cinghiale Parte_2 che attraversava la SS 153, In località Valle del Tirino e, conseguentemente, il veicolo dal medesimo condotto
è stato danneggiato nella parte anteriore destra ed all'interno dell'abitacolo .
In particolare, il testimone , trasportata all'interno del mezzo, -capace a testimoniare in Testimone_1 quanto non risulta portatrice di un interesse concreto all'esito del giudizio, posto che non ha riportato alcun danno in conseguenza dell'incidente per cui è causa, così come dichiarato dalla medesima nel corso dell'esame testimoniale e riportato nella relazione di servizio dei pubblici ufficiali prodotta in atti-, ha dichiarato di avere visto il cinghiale attraversare la strada, per cui il veicolo che li precedeva era riuscito a schivarli, ma l'ungulato si era diretto verso di loro impattando contro l'automobile all'interno della quale viaggiava.
Dal verbale di sopralluogo redatto dai militari della Stazione Carabinieri di Barisciano emerge che il veicolo
Ford, in conseguenza dell'impatto con l'ungulato, ha riportato i danni in corrispondenza della parte anteriore, nonché all'abitacolo; dunque, il cinghiale causa dell'urto era deceduto e si trovava lungo la banchina stradale.
Non sono state elevate contravvenzioni a carico del conducente del mezzo, né il costituto processuale ha dimostrato l'esistenza di elementi a carico del conducente, per cui può escludersi che il sinistro si sia verificato anche a causa della condotta colposa di quest'ultimo.
Il testimone ha riferito di avere riparato il mezzo dell'attore, il quale gli aveva detto di avere Testimone_2 impattato contro un cinghiale. Ha precisato che i danni riportati dal veicolo erano compatibili con l'urto in argomento, per cui l'attore gli aveva corrisposto la somma di euro 5.124,00 in contanti a titolo di corrispettivo per i lavori di riparazione del mezzo, tanto che aveva emesso la fattura prodotta in atti.
Pertanto, l'attore ha dimostrato il nesso di causalità tra l'animale e l'eventus damni, ovvero che mentre il conducente del veicolo di cui è proprietario transitava lungo la S.S. 153, all'altezza del KM 22, un cinghiale sbucato dal lato destra della strada è andato ad impattare contro la vettura.
La Regione Abruzzo non ha dimostrato che l'attraversamento della carreggiata da parte dell'animale risultava un evento imprevedibile ed eccezionale, in quanto la zona in oggetto non era frequentata da cinghiali, né da altri animali selvatici.
Anzi la produzione versata in atti dall'attore dimostra che la zona teatro del sinistro era interessata dal fenomeno, tanto che erano stati segnalati diversi incidenti stradali a causa della presenza degli ungulati ed erano state sensibilizzate le Autorità preposte anche attraverso la pubblicazione sui locali quotidiani.
Del pari non è emerso che l'attore viaggiasse ad una velocità eccessiva, né altri profili di responsabilità in capo al medesimo.
Pertanto, all'esito dell'evidenza probatoria è emerso che “more probably that not” l'eventus damni si è verificato a causa dell'impatto del mezzo con il cinghiale di proprietà dell'ente convenuto, in guisa che deve essere dichiarata la responsabilità di quest'ultimo per la causazione dell'evento lesivo, posto che esso, in qualità di proprietario e custode dell'animale, non ha dimostrato che il sinistro si è verificato a causa di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, ovvero a causa del comportamento del danneggiato o del fatto colposo di un terzo ovvero di un'altra circostanza idonea ed interrompere il nesso di causalità.
Per quanto attiene alla sussistenza di un danno giuridicamente rilevante ed alla consequenzialità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c., si osserva quanto segue.
Nel nostro ordinamento giuridico, non tutte le conseguenze naturali derivanti dal danno evento sono risarcibili, ma soltanto quelle che siano una conseguenza diretta ed immediata e comunque normale dell'eventus damni (art. 1223 c.c.) e che siano non evitabili dal danneggiato usando la ordinaria diligenza
(1227 2° co. c.c. ).
Orbene, il costituto processuale ha dimostrato che l'attore ha subito un danno patrimoniale, pari al costo di riparazione del veicolo, ovvero ad euro 5.124,00 inclusa IVA.
Infatti, nel corso del giudizio è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio, in cui il CTU, perito infortunistico , ha accertato l'esistenza dei danni sul mezzo e la compatibilità degli stessi Persona_1 rispetto all'impatto con l'ungulato, per cui ha ritenuto congruo l'importo richiesto in fattura, relativo alla riparazione del veicolo, stimando il danno patrimoniale subito dall'attore nella misura di euro 5.124,00, inclusa IVA, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo.
Invece, non è emerso che l'attore non disponesse di un altro mezzo, né che abbia noleggiato un'auto sostitutiva, per cui non risulta risarcibile il danno da fermo tecnico. (ex multis Cass. Civ. n. 27839/2022; Cass.
Civ. n. 6448/2023).
Pertanto, l'ente convenuto deve essere condannato al risarcimento del danno subito dall'attore nella misura di euro 5.124,00, oltre interessi dalla data della domanda al saldo.
Le spese del giudizio ed il costo della CTU devono seguire la soccombenza dell'ente convenuto e vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da Parte_1 nei confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così Controparte_1 decide:
1. Dichiara la responsabilità della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 2052 c.c. e la condanna a corrispondere all'attore, la somma complessiva di euro 5.124,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2. Pone a carico della il costo della CTU. Controparte_1
3. Condanna la a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio che liquida in Controparte_1 euro 2.300,00, oltre costo di iscrizione a ruolo pari ad euro 98,00 ed accessori per legge previsti, ai sensi del D.M. n. 147/2022
L'Aquila 15 novembre 2025 Dr.ssa Antonella Camilli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 24 settembre 2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con termini ridotti a giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di repliche e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Di Nardo Di Maio del foro di Pescara e dall'avv. Parte_1
PA TT del foro di L'Aquila, giusta procura estesa in calce all'atto di citazione.
Attore
E
, in persona del Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Maria Corbò del Controparte_1 foro di Roma, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell'art. 2052 c.c.
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti
parte convenuta Regione: di cui in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la al Parte_1 Controparte_1 fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti ad un sinistro in cui era rimasto coinvolto in data 1° aprile 2022.
In particolare, esponeva di essere proprietario del veicolo modello Ford B-Max trg. EL282TH, nell'occasione condotta da , il quale mentre transitava lungo la S.S. 153, in località Valle del Tirino, in Parte_2 corrispondenza della chilometrica 22, veniva colpito da un cinghiale e riportava i danni patrimoniali di cui in questa sede agisce al fine di ottenere il relativo risarcimento.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio l'ente pubblico convenuto chiedeva il rigetto della domanda. Tanto esposto, osserva il giudicante che l'attore ha formulato un'azione di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2052 c.c., ed in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., per cui la domanda deve essere esaminata, in primis, applicando i principi della responsabilità speciale prevista dalla citata norma.
In diritto si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, contenente norme per la protezione della fauna selvatica dispone che si tratta di patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale e che le Regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistica e svolgono compiti di orientamento, di coordinamento e sostitutivi previsti dalla stessa legge e dagli Statuti regionali, mentre alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della caccia secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142.
Alle Regioni, quindi, compete l'obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o cose, e, pertanto, nell'ipotesi di danno provocato dalla fauna selvatica, la può essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. e da ultimo anche ai sensi dell'art. 2052 CP_1
c.c.
Infatti, la legge n. 157/92 ha attribuito alle Regioni a Statuto Ordinario, il compito di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica;
pertanto, in difetto di una legge di delega delle competenze alle Province, l'unico ente istituzionalmente competente è la , quando il soggetto agisce CP_1 ai sensi delle citate norme, anche se, la giurisprudenza in parte qua, configura la responsabilità della CP_1 anche in presenza di una legge delega, laddove non siano attribuiti specifici ed autonomi poteri decisionali all'autorità delegata.
Al riguardo la , non ha con una specifica delega attribuito alle Province i poteri di gestione Controparte_1 anche con riferimento ai sinistri causati dalla fauna selvatica, in quanto la delega regionale è sul punto generica, non affatto specifica, in guisa che questo giudice ritiene, comunque, responsabile la , CP_1 quando colui che agisce invoca l'art. 2043 c.c., ovvero l'art. 2052 c.c. .
Per quanto concerne l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. alla fauna selvatica, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27931/2022, ha affermato che “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla
Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n.
157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla , in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, CP_1 nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti.
La può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal CP_1 danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprio o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento danni in seguito alla collisione di un'auto con un gruppo di cinghiali).
Nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici al fine del risarcimento del danno non può ritenersi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo (Cass. n. 7969/2020). Spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si CP_1
è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o comunque non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e cautela per i terzi» (Cass. nn. 7969, 8384, 8385, 13848, 20997, 18085, 19101, 25466 del 2020; Cass. nn. 25466 e 3023 del 2021; ordinanza n. 18454/2022). “
Di conseguenza è la a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c. l'esclusiva responsabile dei danni CP_1 causati dagli animali selvatici, posto che se ne serve nel senso dianzi precisato, salvo che provi il caso fortuito.
Orbene, scendendo all'esame del merito della presente controversia, l'evidenza probatoria ha dimostrato che alla guida del veicolo di cui è proprietario l'attore, ha impattato contro un cinghiale Parte_2 che attraversava la SS 153, In località Valle del Tirino e, conseguentemente, il veicolo dal medesimo condotto
è stato danneggiato nella parte anteriore destra ed all'interno dell'abitacolo .
In particolare, il testimone , trasportata all'interno del mezzo, -capace a testimoniare in Testimone_1 quanto non risulta portatrice di un interesse concreto all'esito del giudizio, posto che non ha riportato alcun danno in conseguenza dell'incidente per cui è causa, così come dichiarato dalla medesima nel corso dell'esame testimoniale e riportato nella relazione di servizio dei pubblici ufficiali prodotta in atti-, ha dichiarato di avere visto il cinghiale attraversare la strada, per cui il veicolo che li precedeva era riuscito a schivarli, ma l'ungulato si era diretto verso di loro impattando contro l'automobile all'interno della quale viaggiava.
Dal verbale di sopralluogo redatto dai militari della Stazione Carabinieri di Barisciano emerge che il veicolo
Ford, in conseguenza dell'impatto con l'ungulato, ha riportato i danni in corrispondenza della parte anteriore, nonché all'abitacolo; dunque, il cinghiale causa dell'urto era deceduto e si trovava lungo la banchina stradale.
Non sono state elevate contravvenzioni a carico del conducente del mezzo, né il costituto processuale ha dimostrato l'esistenza di elementi a carico del conducente, per cui può escludersi che il sinistro si sia verificato anche a causa della condotta colposa di quest'ultimo.
Il testimone ha riferito di avere riparato il mezzo dell'attore, il quale gli aveva detto di avere Testimone_2 impattato contro un cinghiale. Ha precisato che i danni riportati dal veicolo erano compatibili con l'urto in argomento, per cui l'attore gli aveva corrisposto la somma di euro 5.124,00 in contanti a titolo di corrispettivo per i lavori di riparazione del mezzo, tanto che aveva emesso la fattura prodotta in atti.
Pertanto, l'attore ha dimostrato il nesso di causalità tra l'animale e l'eventus damni, ovvero che mentre il conducente del veicolo di cui è proprietario transitava lungo la S.S. 153, all'altezza del KM 22, un cinghiale sbucato dal lato destra della strada è andato ad impattare contro la vettura.
La Regione Abruzzo non ha dimostrato che l'attraversamento della carreggiata da parte dell'animale risultava un evento imprevedibile ed eccezionale, in quanto la zona in oggetto non era frequentata da cinghiali, né da altri animali selvatici.
Anzi la produzione versata in atti dall'attore dimostra che la zona teatro del sinistro era interessata dal fenomeno, tanto che erano stati segnalati diversi incidenti stradali a causa della presenza degli ungulati ed erano state sensibilizzate le Autorità preposte anche attraverso la pubblicazione sui locali quotidiani.
Del pari non è emerso che l'attore viaggiasse ad una velocità eccessiva, né altri profili di responsabilità in capo al medesimo.
Pertanto, all'esito dell'evidenza probatoria è emerso che “more probably that not” l'eventus damni si è verificato a causa dell'impatto del mezzo con il cinghiale di proprietà dell'ente convenuto, in guisa che deve essere dichiarata la responsabilità di quest'ultimo per la causazione dell'evento lesivo, posto che esso, in qualità di proprietario e custode dell'animale, non ha dimostrato che il sinistro si è verificato a causa di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, ovvero a causa del comportamento del danneggiato o del fatto colposo di un terzo ovvero di un'altra circostanza idonea ed interrompere il nesso di causalità.
Per quanto attiene alla sussistenza di un danno giuridicamente rilevante ed alla consequenzialità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c., si osserva quanto segue.
Nel nostro ordinamento giuridico, non tutte le conseguenze naturali derivanti dal danno evento sono risarcibili, ma soltanto quelle che siano una conseguenza diretta ed immediata e comunque normale dell'eventus damni (art. 1223 c.c.) e che siano non evitabili dal danneggiato usando la ordinaria diligenza
(1227 2° co. c.c. ).
Orbene, il costituto processuale ha dimostrato che l'attore ha subito un danno patrimoniale, pari al costo di riparazione del veicolo, ovvero ad euro 5.124,00 inclusa IVA.
Infatti, nel corso del giudizio è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio, in cui il CTU, perito infortunistico , ha accertato l'esistenza dei danni sul mezzo e la compatibilità degli stessi Persona_1 rispetto all'impatto con l'ungulato, per cui ha ritenuto congruo l'importo richiesto in fattura, relativo alla riparazione del veicolo, stimando il danno patrimoniale subito dall'attore nella misura di euro 5.124,00, inclusa IVA, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo.
Invece, non è emerso che l'attore non disponesse di un altro mezzo, né che abbia noleggiato un'auto sostitutiva, per cui non risulta risarcibile il danno da fermo tecnico. (ex multis Cass. Civ. n. 27839/2022; Cass.
Civ. n. 6448/2023).
Pertanto, l'ente convenuto deve essere condannato al risarcimento del danno subito dall'attore nella misura di euro 5.124,00, oltre interessi dalla data della domanda al saldo.
Le spese del giudizio ed il costo della CTU devono seguire la soccombenza dell'ente convenuto e vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da Parte_1 nei confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così Controparte_1 decide:
1. Dichiara la responsabilità della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 2052 c.c. e la condanna a corrispondere all'attore, la somma complessiva di euro 5.124,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2. Pone a carico della il costo della CTU. Controparte_1
3. Condanna la a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio che liquida in Controparte_1 euro 2.300,00, oltre costo di iscrizione a ruolo pari ad euro 98,00 ed accessori per legge previsti, ai sensi del D.M. n. 147/2022
L'Aquila 15 novembre 2025 Dr.ssa Antonella Camilli