CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 223/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente
DE MO GIANCARLO, Relatore
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2538/2023 depositato il 14/11/2023
proposto da
Comune di Catanzaro - Via Jannoni 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
E_ - CF_E_
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1949/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 27/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4092 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna controversia trae origine dall'impugnazione, da parte della contribuente E_ , dell'ingiunzione di pagamento n. 826 notificata il 10 febbraio 2022 dalla SO.G.E.T. S.p.A. per conto del
Comune di Catanzaro, avente ad oggetto il recupero della TARES per l'anno d'imposta 2013, per un importo complessivo di euro 193,25,. Nel giudizio di primo grado, la ricorrente eccepiva l'inesistenza della notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento n. 4092/2017) e la conseguente decadenza dell'Ente dal potere impositivo, nonché la prescrizione del credito,.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, con sentenza n. 1949/2023, accoglieva il ricorso annullando l'atto impugnato,. Il Giudice di prime cure fondava la propria decisione sul rilievo che il Comune di Catanzaro si era costituito tardivamente in giudizio (solo in data 7 luglio 2023, a fronte di un'udienza fissata per il 25 luglio 2023), violando il termine perentorio di venti giorni liberi previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n.
546/1992 per il deposito di documenti. Conseguentemente, dichiarata l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'Ente per provare la notifica dell'atto presupposto, il Collegio rilevava l'assenza di prova idonea a interrompere i termini e dichiarava l'intervenuta decadenza dalla pretesa tributaria, condannando le parti resistenti alle spese di lite,.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Comune di Catanzaro, lamentando l'erroneità della sentenza e sostenendo la piena validità e tempestività della notifica dell'avviso di accertamento n. 4092, spedito il 20 settembre 2017 e consegnato il 9 dicembre 2017, dunque entro il termine quinquennale di decadenza,.
L'Ente appellante ha altresì invocato la sospensione dei termini di versamento e notifica disposta dalla normativa emergenziale COVID-19 (c.d. Decreto Cura Italia e successive proroghe), sostenendo che l'ingiunzione fosse stata emessa tempestivamente entro i termini prorogati al 31 dicembre 2023,.
Si è costituita in giudizio la contribuente appellata, E_ , eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e riproponendo le eccezioni già formulate in primo grado,.
In particolare, la parte appellata ha ribadito l'inutilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente dal
Comune nel giudizio di primo grado e ha contestato nel merito la validità della notifica dell'avviso di accertamento, asseritamente consegnata a soggetto estraneo e non legittimato, insistendo per la conferma della decadenza e della prescrizione,,. Si è altresì costituita la SO.G.E.T. S.p.A., aderendo alle tesi dell'Ente impositore e chiedendo la riforma della sentenza impugnata, sostenendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della procedura di riscossione,.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal Comune di Catanzaro è infondato e non merita accoglimento, dovendosi confermare la sentenza di primo grado, seppur con le precisazioni che seguono.
La questione centrale del giudizio attiene alla prova della rituale notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento TARES 2013), onere che incombe sull'Ente impositore a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dalla contribuente. Dalla disamina degli atti emerge con chiarezza che la Corte di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio di perentorietà dei termini processuali di cui all'art. 32, comma 1, del
D.Lgs. n. 546/1992. È circostanza pacifica e documentale che il Comune di Catanzaro si sia costituito nel giudizio di primo grado depositando la documentazione probatoria (tra cui la relata di notifica dell'avviso di accertamento) soltanto in data 7 luglio 2023, ossia soli tredici giorni prima dell'udienza di trattazione fissata per il 25 luglio 2023,.
Questa Corte osserva che il mancato rispetto del termine di venti giorni liberi prima dell'udienza per il deposito di documenti comporta una decadenza di natura processuale rilevabile d'ufficio e non sanabile, posta a garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio. Ne consegue che la documentazione prodotta tardivamente dal Comune nel primo grado di giudizio è stata correttamente espunta dal materiale probatorio valutabile dal giudice,. In assenza di tale documentazione, ritualmente acquisita agli atti del fascicolo di primo grado,
l'Ente impositore non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante circa la tempestiva notifica dell'atto prodromico all'ingiunzione.
Le argomentazioni svolte dall'appellante in ordine alla proroga dei termini di riscossione derivante dalla normativa emergenziale COVID-19, pur astrattamente corrette sul piano normativo generale, presuppongono imprescindibilmente che il titolo originario (l'avviso di accertamento) sia stato validamente notificato e sia divenuto definitivo. Mancando agli atti del processo la prova ammissibile di tale circostanza
— stante la tardività della produzione documentale in prime cure che non può essere sanata attraverso una nuova produzione in appello volta a eludere le preclusioni maturate — viene meno il presupposto stesso per l'applicazione delle proroghe invocate. In mancanza della prova della notifica dell'atto presupposto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di competenza, il Comune è irrimediabilmente decaduto dal potere impositivo per l'annualità 2013, come correttamente statuito dalla sentenza impugnata,.
L'annullamento dell'atto impugnato deve pertanto essere confermato, assorbita ogni altra questione di merito sollevata dalle parti in ordine alla modalità di notifica o alla prescrizione del credito.
Tuttavia, tenuto conto della complessità della normativa succedutesi nel tempo in materia di termini di riscossione durante il periodo emergenziale e della natura procedurale del vizio che ha determinato la soccombenza dell'Ente, questa Corte ravvisa la sussistenza di giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza, spese di giudizio compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente
DE MO GIANCARLO, Relatore
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2538/2023 depositato il 14/11/2023
proposto da
Comune di Catanzaro - Via Jannoni 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
E_ - CF_E_
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1949/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 27/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4092 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna controversia trae origine dall'impugnazione, da parte della contribuente E_ , dell'ingiunzione di pagamento n. 826 notificata il 10 febbraio 2022 dalla SO.G.E.T. S.p.A. per conto del
Comune di Catanzaro, avente ad oggetto il recupero della TARES per l'anno d'imposta 2013, per un importo complessivo di euro 193,25,. Nel giudizio di primo grado, la ricorrente eccepiva l'inesistenza della notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento n. 4092/2017) e la conseguente decadenza dell'Ente dal potere impositivo, nonché la prescrizione del credito,.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, con sentenza n. 1949/2023, accoglieva il ricorso annullando l'atto impugnato,. Il Giudice di prime cure fondava la propria decisione sul rilievo che il Comune di Catanzaro si era costituito tardivamente in giudizio (solo in data 7 luglio 2023, a fronte di un'udienza fissata per il 25 luglio 2023), violando il termine perentorio di venti giorni liberi previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n.
546/1992 per il deposito di documenti. Conseguentemente, dichiarata l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'Ente per provare la notifica dell'atto presupposto, il Collegio rilevava l'assenza di prova idonea a interrompere i termini e dichiarava l'intervenuta decadenza dalla pretesa tributaria, condannando le parti resistenti alle spese di lite,.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Comune di Catanzaro, lamentando l'erroneità della sentenza e sostenendo la piena validità e tempestività della notifica dell'avviso di accertamento n. 4092, spedito il 20 settembre 2017 e consegnato il 9 dicembre 2017, dunque entro il termine quinquennale di decadenza,.
L'Ente appellante ha altresì invocato la sospensione dei termini di versamento e notifica disposta dalla normativa emergenziale COVID-19 (c.d. Decreto Cura Italia e successive proroghe), sostenendo che l'ingiunzione fosse stata emessa tempestivamente entro i termini prorogati al 31 dicembre 2023,.
Si è costituita in giudizio la contribuente appellata, E_ , eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e riproponendo le eccezioni già formulate in primo grado,.
In particolare, la parte appellata ha ribadito l'inutilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente dal
Comune nel giudizio di primo grado e ha contestato nel merito la validità della notifica dell'avviso di accertamento, asseritamente consegnata a soggetto estraneo e non legittimato, insistendo per la conferma della decadenza e della prescrizione,,. Si è altresì costituita la SO.G.E.T. S.p.A., aderendo alle tesi dell'Ente impositore e chiedendo la riforma della sentenza impugnata, sostenendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della procedura di riscossione,.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal Comune di Catanzaro è infondato e non merita accoglimento, dovendosi confermare la sentenza di primo grado, seppur con le precisazioni che seguono.
La questione centrale del giudizio attiene alla prova della rituale notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento TARES 2013), onere che incombe sull'Ente impositore a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dalla contribuente. Dalla disamina degli atti emerge con chiarezza che la Corte di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio di perentorietà dei termini processuali di cui all'art. 32, comma 1, del
D.Lgs. n. 546/1992. È circostanza pacifica e documentale che il Comune di Catanzaro si sia costituito nel giudizio di primo grado depositando la documentazione probatoria (tra cui la relata di notifica dell'avviso di accertamento) soltanto in data 7 luglio 2023, ossia soli tredici giorni prima dell'udienza di trattazione fissata per il 25 luglio 2023,.
Questa Corte osserva che il mancato rispetto del termine di venti giorni liberi prima dell'udienza per il deposito di documenti comporta una decadenza di natura processuale rilevabile d'ufficio e non sanabile, posta a garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio. Ne consegue che la documentazione prodotta tardivamente dal Comune nel primo grado di giudizio è stata correttamente espunta dal materiale probatorio valutabile dal giudice,. In assenza di tale documentazione, ritualmente acquisita agli atti del fascicolo di primo grado,
l'Ente impositore non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante circa la tempestiva notifica dell'atto prodromico all'ingiunzione.
Le argomentazioni svolte dall'appellante in ordine alla proroga dei termini di riscossione derivante dalla normativa emergenziale COVID-19, pur astrattamente corrette sul piano normativo generale, presuppongono imprescindibilmente che il titolo originario (l'avviso di accertamento) sia stato validamente notificato e sia divenuto definitivo. Mancando agli atti del processo la prova ammissibile di tale circostanza
— stante la tardività della produzione documentale in prime cure che non può essere sanata attraverso una nuova produzione in appello volta a eludere le preclusioni maturate — viene meno il presupposto stesso per l'applicazione delle proroghe invocate. In mancanza della prova della notifica dell'atto presupposto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di competenza, il Comune è irrimediabilmente decaduto dal potere impositivo per l'annualità 2013, come correttamente statuito dalla sentenza impugnata,.
L'annullamento dell'atto impugnato deve pertanto essere confermato, assorbita ogni altra questione di merito sollevata dalle parti in ordine alla modalità di notifica o alla prescrizione del credito.
Tuttavia, tenuto conto della complessità della normativa succedutesi nel tempo in materia di termini di riscossione durante il periodo emergenziale e della natura procedurale del vizio che ha determinato la soccombenza dell'Ente, questa Corte ravvisa la sussistenza di giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza, spese di giudizio compensate.