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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/09/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Giordano Avallone, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1695/2022 la seguente
S E N T E N Z A
tra
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(CS), alla Via Ugo la Malfa n. 6 -87042, codice fiscale – C.F._1 rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Puterio e Nunzia Somma, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, P.IVA , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in alla Via Alimena, in persona del Commissario Straordinario, legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Cumino, giusta procura in atti;
-resistente - FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 29.03.2022, il ricorrente evidenziava di svolgere la propria attività lavorativa con qualifica di Dirigente medico con contratto a tempo indeterminato a far data dal 16.11.2017 alle dipendenze della Asp con sede di lavoro presso CP_1
l'Ospedale Spoke di Castrovillari, matricola e badge 11243. Sottolineava che durante gli anni 2018 e 2019, presso l'Unità Operativa del Pronto Soccorso, presso la quale era assegnato, si erano verificate forti criticità per carenza di personale tali da non poter assicurare le attività ordinarie e i livelli quali/quantitativi delle prestazioni erogate. In questo periodo di tempo, per garantire il servizio si faceva ricorso alle cd prestazioni aggiuntive da parte del personale in servizio. Chiariva che in sostanza l' secondo l'organizzazione del lavoro di mese Parte_2 in mese pianificata per il tramite del Direttore Dott. C. Mancioli – si avvaleva di prestazioni aggiuntive del ricorrente ai sensi del comma 2 dell'art. 55 del CCNL 8/06/2000, come modificato ed integrato dagli artt. 14 e 18 del CCNL 2002/2005 area DIRME e ss.mm.ii. Sottolineava che nonostante l'impegno di spesa da parte dell'ASP e l'esecuzione di ben 348 ore di prestazioni aggiuntive per le annualità 2017, 2018 e 2019, la resistente non erogava il dovuto. Richiamando l'art. 24.6 del CCNL area Medici 2018, concludeva chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare che dal 16.11.2017 al 14 maggio 2019 il ricorrente ha prestato in favore dell' n. 348 ore di prestazioni aggiuntive ex comma 2 dell'art. 55 del Controparte_1
CCNL 8/06/2000, come modificato ed integrato dagli artt. 14 e 18 del CCNL 2002/2005 area DIRME e ss.mm.ii, con applicazione della remunerazione oraria lorda di 60 € all'ora di cui all'art. 24.6 CCNL AREA Medici 2018; pertanto, in relazione al lavoro svolto ed in conformità del contratto collettivo applicabile, condannare quest'ultima a pagare in favore del ricorrente la somma lorda di €. 20.880,00 (pari a 348 ore x 60€ lordi all'ora), ovvero la minor somma di €. 13.920,00 in applicazione della remunerazione oraria lorda di 40 € all'ora riconosciuta dall' , per come dedotto Controparte_1 in narrativa;
- condannare inoltre la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno relativo alla mancata retribuzione derivante ai sensi dell'art.1218 e 1226 c.c. con rivalutazione della somma ex art.1224 cc per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza del diminuito valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione del credito, ai sensi del combinato disposto dagli art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. Proc. Civ., oltre interessi legali maturati e maturandi sulle singole somme rivalutate;
- il tutto oltre interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo;
IN VIA GRADATA:
- accertare e dichiarare che dal 16.11.2017 al 14 maggio 2019 il ricorrente ha prestato in favore dell' n. 348 ore di lavoro straordinario autorizzato, secondo le disposizioni Controparte_1 del CCNL Area Medici 2018 di cui all'art. 30 ed alla tariffazione oraria ivi indicata, per come dedotto in narrativa;
- accertare e dichiarare altresì, in relazione ai fatti dedotti in narrativa, la responsabilità datoriale ex art. 2087 cc per la sistematica violazione dell'orario di lavoro con pregiudizio psico fisico del lavoratore;
- per l'effetto, condannare l' per entrambi i titoli dedotti al pagamento della Controparte_1 somma di €. 20.880,00 o della somma maggiore o minore che risulterà dovuta o accertata in corso di causa, se del caso, con valutazione equitativa, anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 cost e dell'art. 2099 cc;
- Il tutto oltre interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo;
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA:
- Accertare e dichiarare, per i fatti esposti, la sussistenza di un arricchimento ingiustificato ex art. 2041 cc da parte dell' datrice di lavoro ai danni del ricorrente e, per l'effetto, condannare Controparte_1
l' al pagamento in favore del ricorrente un giusto indennizzo pari alla complessiva Controparte_1 somma di €. 20.880,00;
- Il tutto oltre interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo. In ogni caso, oltre interessi e rivalutazione come per legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.” Si costituiva in giudizio l'ASP resistente, che contestava con varie argomentazioni la domanda del ricorrente, ponendo in evidenza la circostanza che non risultavano effettuati i turni aggiuntivi richiesti in pagamento. Sosteneva, infatti, che detti turni dovevano risultare dalle timbrature con codice “0052”, non presenti per le mensilità richieste dal ricorrente. Sulla base di tali argomentazioni, chiedeva il rigetto del ricorso. La controversia, avente carattere documentale, viene decisa all'odierna udienza, senza necessità di attività istruttoria, all'esito della discussione delle parti.
******* Il ricorso è fondato, e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso, rispettando lo stesso tutti i parametri previsti e argomentando diffusamente sulle domande proposte. L'istante ha agito per il riconoscimento dell'emolumento previsto dal CCNL di settore per le prestazioni aggiuntive rese nel corso degli anni 2018 e 2019. Tale istituto trova il suo fondamento nella contrattazione collettiva e, segnatamente, negli artt. 24 comma 6 e 115 comma 2 del CCNL di comparto (area dirigenza medica). In particolare, l'art. 24, al comma 6, prevede che Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l' Ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, Parte_3 può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) in base al regolamento adottato dalle Aziende La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi Pt_4 onnicomprensivi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale relativo all'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati. A sua volta, l'art. 115 (rubricato Tipologie di attività libero professionale intramuraria) dopo aver previsto al comma 1 che L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme: a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta -da parte dell'utente- del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, (Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti); b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell'art. 114, comma 4, (Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti), svolte in èquipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate;
c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in èquipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'Azienda o Ente anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le èquipes dei servizi interessati, al comma 2 prevede che Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle o Enti ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni CP_1 aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le èquipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia. Tanto premesso, si osserva che dalla documentazione in atti e, segnatamente, dalla scheda di rilevazione della presenza, si evince che il ricorrente ha espletato le ore aggiuntive richieste in ricorso. Tale documentazione, non contestata dall'ASP (se non con le argomentazioni che si confuteranno subito dopo), comprova l'effettuazione da parte del ricorrente di prestazioni aggiuntive per le ore complessive dedotte in ricorso;
parte ricorrente ha pertanto assolto all'onere di provare il fatto costitutivo del diritto azionato, a suo carico ai sensi dell'art. 2697 c.c. D'altro canto, come accennato, l'ASP ha resistito al ricorso sostenendo che dalle schede depositate in atti non vi era presenza del codice “0052”, ossia quello utilizzato per la rilevazione delle prestazioni aggiuntive rese dai dipendenti. Ebbene, deve rilevarsi come l'eccezione sia priva di fondamento, atteso che, come comprovato dalla documentazione depositata dal ricorrente su autorizzazione del Giudice, il codice “0052” è stato reso obbligatorio per la rilevazione delle prestazioni aggiuntive solo nel mese di marzo 2020, e quindi successivamente al periodo per il quale il ricorrente agisce in questa sede. Pertanto, avendo il ricorrente comprovato in giudizio l'espletamento di prestazioni aggiuntive, la quantità di ore prestate nonché il criterio di quantificazione invocato (euro 60,00 quale tariffa oraria prevista dal citato art. 24, comma 6, CCNL) circostanze peraltro indicate dalla stessa nei propri deliberativi depositati, il ricorso va accolto CP_2
e, per l'effetto, l' va condannata al pagamento della somma di euro CP_2
20.880,00, non contestata dalla resistente. Va invece rigettata la domanda di condanna dell'ASP al risarcimento del danno, del tutto sfornita di substrato probatorio. Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 in considerazione del basso grado di complessità della materia trattata, nonché della totale assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, accerta che da novembre 2017 a maggio 2019 il ricorrente ha prestato in favore dell' ore di prestazioni aggiuntive;
Controparte_3
- per l'effetto, condann el l.r.p.t., a corrispondere al Controparte_2 ricorrente la somma lora di € 20.880,00 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- pone a carico dell' quale parte soccombente, le spese di lite, che si Controparte_4 liquidano in complessivi € 2.600,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge e al rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione ai legali costituiti, dichiaratisi antistatari. Castrovillari, 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Giordano Avallone, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1695/2022 la seguente
S E N T E N Z A
tra
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(CS), alla Via Ugo la Malfa n. 6 -87042, codice fiscale – C.F._1 rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Puterio e Nunzia Somma, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, P.IVA , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in alla Via Alimena, in persona del Commissario Straordinario, legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Cumino, giusta procura in atti;
-resistente - FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 29.03.2022, il ricorrente evidenziava di svolgere la propria attività lavorativa con qualifica di Dirigente medico con contratto a tempo indeterminato a far data dal 16.11.2017 alle dipendenze della Asp con sede di lavoro presso CP_1
l'Ospedale Spoke di Castrovillari, matricola e badge 11243. Sottolineava che durante gli anni 2018 e 2019, presso l'Unità Operativa del Pronto Soccorso, presso la quale era assegnato, si erano verificate forti criticità per carenza di personale tali da non poter assicurare le attività ordinarie e i livelli quali/quantitativi delle prestazioni erogate. In questo periodo di tempo, per garantire il servizio si faceva ricorso alle cd prestazioni aggiuntive da parte del personale in servizio. Chiariva che in sostanza l' secondo l'organizzazione del lavoro di mese Parte_2 in mese pianificata per il tramite del Direttore Dott. C. Mancioli – si avvaleva di prestazioni aggiuntive del ricorrente ai sensi del comma 2 dell'art. 55 del CCNL 8/06/2000, come modificato ed integrato dagli artt. 14 e 18 del CCNL 2002/2005 area DIRME e ss.mm.ii. Sottolineava che nonostante l'impegno di spesa da parte dell'ASP e l'esecuzione di ben 348 ore di prestazioni aggiuntive per le annualità 2017, 2018 e 2019, la resistente non erogava il dovuto. Richiamando l'art. 24.6 del CCNL area Medici 2018, concludeva chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare che dal 16.11.2017 al 14 maggio 2019 il ricorrente ha prestato in favore dell' n. 348 ore di prestazioni aggiuntive ex comma 2 dell'art. 55 del Controparte_1
CCNL 8/06/2000, come modificato ed integrato dagli artt. 14 e 18 del CCNL 2002/2005 area DIRME e ss.mm.ii, con applicazione della remunerazione oraria lorda di 60 € all'ora di cui all'art. 24.6 CCNL AREA Medici 2018; pertanto, in relazione al lavoro svolto ed in conformità del contratto collettivo applicabile, condannare quest'ultima a pagare in favore del ricorrente la somma lorda di €. 20.880,00 (pari a 348 ore x 60€ lordi all'ora), ovvero la minor somma di €. 13.920,00 in applicazione della remunerazione oraria lorda di 40 € all'ora riconosciuta dall' , per come dedotto Controparte_1 in narrativa;
- condannare inoltre la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno relativo alla mancata retribuzione derivante ai sensi dell'art.1218 e 1226 c.c. con rivalutazione della somma ex art.1224 cc per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza del diminuito valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione del credito, ai sensi del combinato disposto dagli art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. Proc. Civ., oltre interessi legali maturati e maturandi sulle singole somme rivalutate;
- il tutto oltre interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo;
IN VIA GRADATA:
- accertare e dichiarare che dal 16.11.2017 al 14 maggio 2019 il ricorrente ha prestato in favore dell' n. 348 ore di lavoro straordinario autorizzato, secondo le disposizioni Controparte_1 del CCNL Area Medici 2018 di cui all'art. 30 ed alla tariffazione oraria ivi indicata, per come dedotto in narrativa;
- accertare e dichiarare altresì, in relazione ai fatti dedotti in narrativa, la responsabilità datoriale ex art. 2087 cc per la sistematica violazione dell'orario di lavoro con pregiudizio psico fisico del lavoratore;
- per l'effetto, condannare l' per entrambi i titoli dedotti al pagamento della Controparte_1 somma di €. 20.880,00 o della somma maggiore o minore che risulterà dovuta o accertata in corso di causa, se del caso, con valutazione equitativa, anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 cost e dell'art. 2099 cc;
- Il tutto oltre interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo;
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA:
- Accertare e dichiarare, per i fatti esposti, la sussistenza di un arricchimento ingiustificato ex art. 2041 cc da parte dell' datrice di lavoro ai danni del ricorrente e, per l'effetto, condannare Controparte_1
l' al pagamento in favore del ricorrente un giusto indennizzo pari alla complessiva Controparte_1 somma di €. 20.880,00;
- Il tutto oltre interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo. In ogni caso, oltre interessi e rivalutazione come per legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.” Si costituiva in giudizio l'ASP resistente, che contestava con varie argomentazioni la domanda del ricorrente, ponendo in evidenza la circostanza che non risultavano effettuati i turni aggiuntivi richiesti in pagamento. Sosteneva, infatti, che detti turni dovevano risultare dalle timbrature con codice “0052”, non presenti per le mensilità richieste dal ricorrente. Sulla base di tali argomentazioni, chiedeva il rigetto del ricorso. La controversia, avente carattere documentale, viene decisa all'odierna udienza, senza necessità di attività istruttoria, all'esito della discussione delle parti.
******* Il ricorso è fondato, e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso, rispettando lo stesso tutti i parametri previsti e argomentando diffusamente sulle domande proposte. L'istante ha agito per il riconoscimento dell'emolumento previsto dal CCNL di settore per le prestazioni aggiuntive rese nel corso degli anni 2018 e 2019. Tale istituto trova il suo fondamento nella contrattazione collettiva e, segnatamente, negli artt. 24 comma 6 e 115 comma 2 del CCNL di comparto (area dirigenza medica). In particolare, l'art. 24, al comma 6, prevede che Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l' Ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, Parte_3 può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) in base al regolamento adottato dalle Aziende La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi Pt_4 onnicomprensivi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale relativo all'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati. A sua volta, l'art. 115 (rubricato Tipologie di attività libero professionale intramuraria) dopo aver previsto al comma 1 che L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme: a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta -da parte dell'utente- del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, (Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti); b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell'art. 114, comma 4, (Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti), svolte in èquipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate;
c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in èquipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'Azienda o Ente anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le èquipes dei servizi interessati, al comma 2 prevede che Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle o Enti ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni CP_1 aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le èquipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia. Tanto premesso, si osserva che dalla documentazione in atti e, segnatamente, dalla scheda di rilevazione della presenza, si evince che il ricorrente ha espletato le ore aggiuntive richieste in ricorso. Tale documentazione, non contestata dall'ASP (se non con le argomentazioni che si confuteranno subito dopo), comprova l'effettuazione da parte del ricorrente di prestazioni aggiuntive per le ore complessive dedotte in ricorso;
parte ricorrente ha pertanto assolto all'onere di provare il fatto costitutivo del diritto azionato, a suo carico ai sensi dell'art. 2697 c.c. D'altro canto, come accennato, l'ASP ha resistito al ricorso sostenendo che dalle schede depositate in atti non vi era presenza del codice “0052”, ossia quello utilizzato per la rilevazione delle prestazioni aggiuntive rese dai dipendenti. Ebbene, deve rilevarsi come l'eccezione sia priva di fondamento, atteso che, come comprovato dalla documentazione depositata dal ricorrente su autorizzazione del Giudice, il codice “0052” è stato reso obbligatorio per la rilevazione delle prestazioni aggiuntive solo nel mese di marzo 2020, e quindi successivamente al periodo per il quale il ricorrente agisce in questa sede. Pertanto, avendo il ricorrente comprovato in giudizio l'espletamento di prestazioni aggiuntive, la quantità di ore prestate nonché il criterio di quantificazione invocato (euro 60,00 quale tariffa oraria prevista dal citato art. 24, comma 6, CCNL) circostanze peraltro indicate dalla stessa nei propri deliberativi depositati, il ricorso va accolto CP_2
e, per l'effetto, l' va condannata al pagamento della somma di euro CP_2
20.880,00, non contestata dalla resistente. Va invece rigettata la domanda di condanna dell'ASP al risarcimento del danno, del tutto sfornita di substrato probatorio. Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 in considerazione del basso grado di complessità della materia trattata, nonché della totale assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, accerta che da novembre 2017 a maggio 2019 il ricorrente ha prestato in favore dell' ore di prestazioni aggiuntive;
Controparte_3
- per l'effetto, condann el l.r.p.t., a corrispondere al Controparte_2 ricorrente la somma lora di € 20.880,00 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- pone a carico dell' quale parte soccombente, le spese di lite, che si Controparte_4 liquidano in complessivi € 2.600,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge e al rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione ai legali costituiti, dichiaratisi antistatari. Castrovillari, 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone