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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 19/01/2026, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00994/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07511/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7511 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Tegon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Ad Accra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento contraddistinto da pos. n. 20250000685, emesso in data 09.04.2025, notificato in pari data, dal Vice Commissario Amministrativo Consolare e Sociale, dell’Ambasciata d’Italia di Accra, Ghana, con cui è stata respinta la richiesta di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato presentata dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Ad Accra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. FR IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato in fatto e in diritto:
a) che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento pos. n. 20250000685, emesso in data 09.04.2025 dal Vice Commissario Amministrativo Consolare e Sociale dell’Ambasciata d’Italia di Accra, Ghana, con cui è stata nuovamente respinta la richiesta di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato;
b) che si è costituita in giudizio l’Amministrazione, resistendo al ricorso;
c) che con ordinanza cautelare n. 4959/2025 del 10 settembre 2025 il Tribunale ha ordinato il riesame della domanda di visto;
d) che la causa, in esito a ulteriore istruttoria, è stata nuovamente chiamata per la prosecuzione della trattazione cautelare alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025;
e) che sussistono i presupposti per la definizione della causa mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
f) che il diniego si fonda sul rilievo che il nulla osta allegato alla domanda era già stato precedentemente utilizzato nel procedimento di visto precedentemente conclusosi con il diniego del 10 gennaio 2025;
g) che detto nulla osta, rilasciato dal S.U.I. di Brescia in data 18.9.2024, non era ancora scaduto nei suoi effetti alla data della seconda richiesta (con relativa produzione documentale) in data 14.2.2025, diretta a far riaprire il procedimento, che in effetti è stato riaperto dall’Amministrazione e che si è concluso col nuovo diniego impugnato in questa sede;
h) che quindi il ricorso va accolto, con assorbimento degli ulteriori profili di censura, con l’annullamento dell’atto impugnato e la conferma di quanto già rilevato nell’ordinanza cautelare in ordine alla necessità di una nuova motivata valutazione dell’istanza alla luce dei documenti presentati e depositati agli atti;
i) che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con gli effetti indicati al punto h) della motivazione.
Condanna il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale al pagamento, in favore difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese e delle competenze di giudizio nella misura pari a € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FR IL, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Giovanni Petroni, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FR IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.