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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 7927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7927 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
1 SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli sezione Lavoro, nella persona del giudice designato Dott.ssa
NI Ammendola, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 cpc disposta in sostituzione dell'udienza del 08/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4964/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
C.F. 1 ), rappresentata e difesa Parte 1 (C.F. C.F. 2 ) e SI AL dagli avv.ti dall'Avv. Michela De Risi (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito (C.F. C.F. 3
in Nola (Na) alla via Anfiteatro Laterizio n. 15, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti il presente procedimento al numero di fax 0810197769 e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Email 1 e Email 2
RICORRENTE E
,in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti (C.F. C.F. 4 ), giusta mandato generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale stranieri
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva di avere presentato in data 11-04-2023 domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale;
che la domanda era stata respinta sul presupposto dell'insussistenza del requisito della residenza continuativa in Italia per dieci anni.
Esaurito l'iter amministrativo senza esito l'istante ha, dunque, chiesto l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta con condanna al pagamento della provvidenza economica dalla domanda, oltre accessori e spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'Ente convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda ribadendo la mancanza del requisito della permanenza continuativa in Italia.
******
La domanda è procedibile essendo stato esperito il prescritto procedimento amministrativo.
Nel merito, la domanda è fondata.
Utile un breve excursus normativo della materia in esame (v., sul punto Cass. n. 16989 del 25/06/2019; Cass. n. 16867 del 10/08/2020). L'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, nr. 335, riconosce il diritto all'assegno sociale ai cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 1° gennaio
2019), risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge. Successivamente, l'art. 39 della legge n.
40 del 1998 ha disposto al primo comma che «Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti»>.
Si è quindi effettuata la equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali, senza invero richiedere, in aggiunta, il requisito della stabile dimora in
Italia, ravvisato come necessario dalla giurisprudenza costituzionale (fra le tante, Corte
Cost nn. 306 del 2008 e 187 del 2010).
L'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»>, ha subordinato il diritto a percepire l'assegno sociale, per gli stranieri extracomunitari, alla titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) e ha disposto «ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero], l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali 3 sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno>>. La carta di soggiorno è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (id est: soggiornanti da almeno cinque anni), di cui al D.Lgs. nr. 286 del 1998, art. 9, come sostituito dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, art. 1, e ha, quindi, assunto la denominazione di «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»>, a seguito della modifica in tal senso apportata alla rubrica del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 9, dalla disposizione finale di cui al D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12, art. 3.
Infine, il D.L. nr. 112 del 2008, art. 20, comma 10, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui alla legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Il legislatore del 2008, a decorrere dal 2009, ha fissato, per gli «aventi diritto», un oggettivo criterio di radicamento temporale al territorio, sintetizzato dal soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. Peraltro, anche in riferimento alla disciplina anteriore alla predetta riscrittura degli elementi costitutivi dell'assegno sociale, il tema e la necessità del radicamento territoriale per l'aspirante al beneficio erano comunque emersi sia per la peculiare prestazione in cui si risolve l'assegno sociale sia quanto al soggiorno legale in Italia dello straniero extracomunitario aspirante alla prestazione._
Ed infatti, la Suprema Corte, con la sentenza n. 24981 del 6 dicembre 2016 ha affermato (in continuità con principi enunciati da Cass. n. 22261 del 30 ottobre 2015
e, in precedenza, da Cass. n. 10460 del 2013) che «in tema di corresponsione dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, co. 6, non è irragionevole la previsione di cui all'art. 80 comma 1, legge 28/12/2000 n. 388, applicabile ratione temporis, che subordina il godimento per gli stranieri legalmente residenti in Italia alla titolarità della carta di soggiorno, indicativa del radicamento sul territorio, trattandosi di emolumento che prescinde dallo stato di invalidità e, pertanto, non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza» (v. pure Cass. n. 3521 del 2014). Tale principio ha trovato conferma anche alla luce della coeva ordinanza della
Corte costituzionale, n. 180 del 2016, che, nel riaffrontare la questione di legittimità costituzionale del citato art. 80, comma 19, della 4 legge n. 388 del 2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da almeno dieci anni, del beneficio dell'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995 e successive integrazioni», ha rilevato e ribadito che l'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 «appare comunque indicativo dell'orizzonte entro il quale il legislatore ha ritenuto di disporre in una materia del tutto singolare come questa dell'assegno sociale, dal momento che il nuovo e più ampio limite temporale richiesto ai fini della concessione del beneficio risulta riferito non solo ai cittadini extracomunitari ma anche a quelli dei Paesi UE e financo - stando allo stretto tenore letterale della norma - agli stessi cittadini italiani (Corte cost. n. 197 del
2013). Il Giudice delle leggi aveva già escluso la violazione dei principi enunciati dall'art. 14 della CEDU, e dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa,
in quanto da un lato, non risulterebbe evocabile alcun elemento di discriminazione tra cittadini extracomunitari, a seconda che risultino o no titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e, dall'altro lato, neppure sussisterebbe una disparità di trattamento tra cittadini stranieri e italiani, posto che il requisito temporale del soggiorno riguarderebbe tutti i potenziali fruitori del beneficio>>
(Corte Cost. n. 197 del 2013 cit.).
Il limite della stabile permanenza (per dieci anni) sul territorio nazionale come requisito per ottenere il riconoscimento del predetto beneficio era pure stato ravvisato come adottato, piuttosto che sulla base di una scelta di tipo meramente "restrittivo", sul presupposto, per tutti «gli aventi diritto», di un livello di radicamento più intenso e continuo rispetto alla mera presenza legale nel territorio dello Stato e, del resto, in esatta corrispondenza alla previsione del termine legale di soggiorno richiesto per il conseguimento della cittadinanza italiana, a norma dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) (Corte Cost. n. 197 del
2013 cit.).
La giurisprudenza costituzionale, sempre in materia di misure di assistenza sociale da garantire ai cittadini extracomunitari in possesso di titoli validi di soggiorno ma non della carta di soggiorno, ora permesso di lungo soggiorno, ha precisato la necessità che, fermi gli ulteriori presupposti richiesti per la fruizione delle misure di assistenza sociale, nell'ottica della più compatibile integrazione sociale e della prevista equiparazione, per scopi assistenziali, tra cittadini e stranieri extracomunitari, di cui all'art. 41 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - il soggiorno di questi ultimi risulti, oltre che regolare, non episodico né occasionale» (Corte Cost.
n. 230 del 2015).
La sentenza della Corte Costituzionale, n. 50 del 2019, ha nuovamente affrontato i dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 nella parte in cui subordina il diritto a percepire l'assegno sociale, per gli stranieri extracomunitari, alla titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di lungo soggiorno) e ha ritenuto il soddisfacimento di tale condizione per il solo straniero extracomunitario non irragionevole in virtù del fatto che l'assegno sociale è misura che, rivolgendosi a chiunque abbia compiuto 65 anni di età, persegue finalità peculiari e diverse rispetto a quelle proprie delle misure di assistenza legate a specifiche esigenze di tutela sociale della persona che non tollerano discriminazioni, come nel caso delle invalidità psicofisiche. In tale sentenza è stato affermato che «Tali persone ottengono infatti, alle soglie dell'uscita dal mondo del lavoro, un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato (non a caso il legislatore esige in capo al cittadino stesso una residenza almeno decennale in Italia), che è anche un corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 Cost.)». In quest'ottica la Corte ha precisato che il riferimento agli "aventi diritto" presuppone la ricorrenza, in capo a questi ultimi, di tutti i requisiti espressamente previsti dalla legge, tra i quali la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, cui si aggiunge la condizione del soggiorno continuativo per almeno dieci anni. Il Giudice delle leggi ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che aveva già chiarito che «entro i limiti consentiti dall'art. 11 della direttiva 25 novembre 2003, n. 2003/109/CE (Direttiva del Consiglio relativa allo status di cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo), cui ha conferito attuazione il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 [...], e comunque nel rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo assicurati dalla Costituzione e dalla normativa internazionale, il legislatore può riservare talune prestazioni assistenziali ai soli cittadini e alle persone ad essi equiparate soggiornanti in Italia, il cui status vale di per sé a generare un adeguato nesso tra la partecipazione alla organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica, e l'erogazione della provvidenza» (sentenza n.
222 del 2013). Ha ribadito che la Costituzione impone di preservare l'uguaglianza nell'accesso all'assistenza sociale tra cittadini italiani e comunitari da un lato, e cittadini extracomunitari dall'altro, soltanto con riguardo a servizi e prestazioni che, nella soddisfazione di «un bisogno primario dell'individuo che non tollera un distinguo correlato al radicamento territoriale» (sentenza n. 222 del 2013), riflettano il godimento dei diritti inviolabili della persona.
Ha delineato il beneficio dell'assegno sociale non già come componente dell'assistenza sociale (che l'art. 38, primo comma, Cost. riserva al «cittadino») ma come necessario strumento di garanzia di un diritto inviolabile della persona (art. 2 Cost.) e ha ancora una volta ricordato che per «la limitatezza delle risorse disponibili, al di là del confine invalicabile appena indicato, rientra dunque nella discrezionalità del legislatore graduare con criteri restrittivi, o financo di esclusione, l'accesso dello straniero extracomunitario a provvidenze ulteriori. Per esse, laddove è la cittadinanza stessa, italiana o comunitaria, a presupporre e giustificare l'erogazione della prestazione ai membri della comunità, viceversa ben può il legislatore esigere in capo al cittadino extracomunitario ulteriori requisiti, non manifestamente irragionevoli, che ne comprovino un inserimento stabile e attivo;
in tal modo, le provvidenze divengono il corollario dello stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo. Ha poi chiarito che la titolarità del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, diversamente dalla mera residenza legale in Italia, è subordinata a requisiti (la produzione di un reddito;
la disponibilità di un alloggio;
la conoscenza della lingua italiana: art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998) che sono in sé indici non irragionevoli di una simile partecipazione;
essa perciò rappresenta l'attribuzione di un peculiare status che comporta diritti aggiuntivi rispetto al solo permesso di soggiorno;
infatti, consente (art. 9, comma 12, del d.lgs. n.
286 del 1998) di entrare in Italia senza visto, di svolgervi qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata, di accedere ai servizi e alle prestazioni della pubblica amministrazione in materia sanitaria, scolastica, sociale e previdenziale, e di partecipare alla vita pubblica locale. Il permesso di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 286 del
1998, che ha durata indeterminata, consente l'inclusione dello straniero nella comunità
nazionale ben distinguendo il relativo status dalla provvisorietà in cui resta confinato il titolare di permesso di soggiorno di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998». Il Giudice delle leggi, con la richiamata decisione ha pertanto ritenuto non discriminatorio, né manifestamente irragionevole che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sia il presupposto per godere di una provvidenza economica, quale l'assegno sociale, che si rivolge a chi abbia compiuto 65 anni di età, trattandosi di persone che ottengono infatti, alle soglie dell'uscita dal mondo del lavoro, un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato (non a caso il legislatore esige in capo al cittadino stesso una residenza almeno decennale in Italia), che è anche un corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 Cost.). E' risultata così confermata la discrezionalità del legislatore nel riconoscere una prestazione economica al solo straniero, indigente e privo di pensione, il cui stabile inserimento nella comunità lo ha reso meritevole dello stesso sussidio concesso al cittadino italiano. Per la Corte
Costituzionale sotto nessun profilo, pertanto, può ritenersi violato l'art. 3 Cost. con riferimento a quegli stranieri che, invece, tale status non hanno e «Neppure è convincente il rilievo, secondo il quale sarebbe manifestamente irragionevole subordinare il conseguimento dell'assegno sociale al possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, posto che quest'ultimo viene ottenuto solo se si ha un reddito di importo pari all'assegno sociale stesso. Non è infatti detto che lo straniero, una volta conseguito il permesso di soggiorno di lunga durata, che è di regola permanente (art. 8 della direttiva 2003/109/CE), sia poi in grado di preservare le condizioni economiche che glielo hanno consentito. In tali casi, la vocazione solidaristica dell'assegno sociale torna a manifestarsi, in quanto esso soccorre chi, nonostante l'ingresso stabile nella collettività nazionale, sia poi incorso in difficoltà che ne hanno determinato l'indigenza ed è di tutta evidenza che l'assegno sociale, in questi casi, presuppone la perdita di quel reddito la cui esistenza aveva concorso al perfezionamento dei requisiti per l'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.>>.
Ha ritenuto, inoltre, non violato l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 14
CEDU, essendo non discriminatorio, per le ragioni enunciate, il criterio adottato quanto alla parificazione dei cittadini stranieri a quelli italiani in una prestazione di welfare sganciata dallo status lavorativo. Continua la sentenza n. 50: «Come si è detto,
l'assegno sociale per chi abbia 65 anni (che dal 10 gennaio 2019 spetta a coloro che abbiano raggiunto l'età di 67 anni) è una prestazione sociale riservata a coloro che, privi di reddito adeguato e di pensione, abbiano raggiunto un'età in linea di massima non più idonea alla ricerca di un'attività lavorativa e che mantengano comunque la effettiva residenza in Italia;
tale prestazione è pertanto legittimamente riservata ai cittadini italiani, ai cittadini europei e ai cittadini extracomunitari solo se titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo>>. Infine, il Giudice delle leggi ha ricordato che nella giurisprudenza della Corte costituzionale l'elemento di discrimine basato sulla cittadinanza è stato ritenuto in contrasto con l'art. 3 Cost. e con lo stesso divieto di discriminazione formulato dall'art. 14 CEDU, solo con riguardo a prestazioni destinate al soddisfacimento di bisogni primari e volte alla garanzia per la stessa sopravvivenza del soggetto» (sentenza n. 187 del 2010) o comunque destinate alla tutela della salute e al sostentamento connesso all'invalidità (sentenza n. 230 del
2015), di volta in volta con specifico riguardo alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità, all'indennità per ciechi e per sordi e all'indennità di accompagnamento
(sentenze n. 230 e n. 22 del 2015, n. 40 del 2013, n. 329 del 2011, n. 187 del 2010, n.
11 del 2009 e n. 306 del 2008) e l'assegno sociale non è equiparabile a tali prestazioni.
In definitiva, il Giudice delle leggi ha ribadito che il legislatore può legittimamente prevedere specifiche condizioni per il godimento delle prestazioni assistenziali eccedenti i bisogni primari della persona, purché tali condizioni non siano manifestamente irragionevoli né intrinsecamente discriminatorie, com'è appunto nella specie la considerazione dell'inserimento socio-giuridico del cittadino extracomunitario nel contesto nazionale, come certificata dal permesso di soggiorno
UE di lungo periodo, al quale l'ordinamento fa conseguire il riconoscimento di peculiari situazioni giuridiche che equiparano il cittadino extracomunitario a determinati fini - ai cittadini italiani e comunitari (Corte cost. n. 50 del 2019 cit.).
Pertanto, il requisito della continuità della permanenza sul territorio nazionale richiesto non solo allo straniero lungo soggiornante, ma anche al cittadino italiano (in tal senso anche Ord. n. 197/2013 Corte Cost.) è da ritenersi aggiuntivo rispetto alla titolarità del permesso di soggiorno e non può essere configurato come un limite alla libertà di circolazione di cui all'art. 16, secondo comma, Cost. ed agli artt. 21 e 45 del T.F.E.U.
(ex artt. 18 e 39 del Trattato della Comunità Europea) non contenendo alcun divieto violativo della libera scelta del singolo ed anche in considerazione del fatto che la continuità della permanenza va valutata, avuto riguardo all'ampiezza dell'arco temporale previsto dalla norma, come indicativa di un radicamento con il territorio da non identificare con la assoluta costante ed ininterrotta permanenza del soggetto, appunto, sul territorio nazionale.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, non in contestazione il requisito reddituale e di età, deve, invece, ritenersi sussistente la permanenza in Italia da almeno dieci anni senza soluzione di continuità, presupposto rispetto al quale si registra contrasto tra le parti.
Ai fini della verifica di tale requisito nella circolare del 12-12-2022 n. 131, si legge che, su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, trova applicazione in via analogica, attesa la medesima ratio, l'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
La norma richiamata stabilisce che “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 [5 anni] e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi".
La predetta Circolare ha, quindi, chiarito che "Pertanto, la verifica del requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni, autocertificabile dall'interessato in base alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificate dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, deve essere effettuata dalle Strutture territoriali attraverso l'acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune". Solo "Nelle ipotesi in cui la visura storica anagrafica rilevasse la presenza di periodi di assenza all'interno dei dieci anni
(nelle modalità descritte al precedente paragrafo 1), o discontinuità nelle date inserite dall'Ufficio Anagrafe, le Strutture territoriali dovranno richiedere all'interessato ogni ulteriore documentazione utile alla verifica del requisito (ad esempio, copia dei permessi/titoli di soggiorno, copia dei passaporti contenenti timbri di ingresso e uscita dal Paese, ecc.)". Resta fermo, in ogni caso, che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, una volta conseguito, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni. Nella fattispecie in esame, dal certificato storico di residenza risulta che l'istante, alla data del 17/11/2022 risiede continuativamente a Napoli, laddove l'ultima residenza in via Foria deve intendersi a decorrere dalla data dell'8/11/2012, senza che siano intervenute modifiche fino al momento del rilascio del certificato anagrafico. E' noto che le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza,
e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni (Cass. 18 maggio 2020, n. 9049, non mass., in motivazione;
Cass. 12 febbraio 2020, n. 3378, in motivazione;
Cass. 20 settembre 2019, n. 23521; Cass. 3 agosto 2017, n. 19387; Cass. 18 maggio 2016, n.
10170; Cass. 14 maggio 2013, n. 11550; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; v. pure
Cass. 17 settembre 2020, n. 19431). Gli è, però,
che, in ragione della forza probatoria assistita dalla efficacia predetta che rivestono le certificazioni provenienti da tali registri, allorché si intenda sostenere la falsità delle risultanze di una certificazione di simili registri, come per il certificato di residenza nelle controversie come la presente, è tuttavia necessario che tale prova sia estremamente rigorosa nella sua evidenza e certa nei suoi esiti (Cass. SS.UU. n.5830 del 27/02/2023). Tale risultato probatorio non sussiste nel caso in esame, non essendo gli assunti -meramente esplorativi- dell CP_2 idonei a superare la certificazione anagrafica di residenza.
A ciò deve aggiungersi l'ulteriore requisito della titolarità del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo, dalla data del 18/01/2018, l'estratto conto previdenziale dal quale si evince altresì che ha lavorato come collaboratrice domestica dal 01/10/2012 al 28/01/2021, e l'attestato d'iscrizione al servizio sanitario nazionale
2009 al 2023. Il possesso, peraltro, del permesso di soggiorno UE quali lungo soggiornanti, come nel caso dell'istante, costituisce anch'esso “elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni”. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può, infatti, essere rilasciato al solo al cittadino straniero in possesso, da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno in corso di validità”. Alla stregua di tutte le suesposte considerazioni, va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale dall'11/04/2023, con condanna dell' CP_2 al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nella misura minima tenendo conto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa,
così provvede:
1) dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'assegno sociale dall'11/04/2023, data della domanda amministrativa, e, per l'effetto, condanna l' CP_2 al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo;
2) condanna l' CP_2 alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in € 1.865,00, oltre Iva e CPa come per legge, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% con attribuzione in favore dei procuratori della parte ricorrente antistatari
Si comunichi.
Così deciso in Napoli in data 2.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa NI Ammendola)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
1 SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli sezione Lavoro, nella persona del giudice designato Dott.ssa
NI Ammendola, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 cpc disposta in sostituzione dell'udienza del 08/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4964/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
C.F. 1 ), rappresentata e difesa Parte 1 (C.F. C.F. 2 ) e SI AL dagli avv.ti dall'Avv. Michela De Risi (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito (C.F. C.F. 3
in Nola (Na) alla via Anfiteatro Laterizio n. 15, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti il presente procedimento al numero di fax 0810197769 e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Email 1 e Email 2
RICORRENTE E
,in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti (C.F. C.F. 4 ), giusta mandato generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale stranieri
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva di avere presentato in data 11-04-2023 domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale;
che la domanda era stata respinta sul presupposto dell'insussistenza del requisito della residenza continuativa in Italia per dieci anni.
Esaurito l'iter amministrativo senza esito l'istante ha, dunque, chiesto l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta con condanna al pagamento della provvidenza economica dalla domanda, oltre accessori e spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'Ente convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda ribadendo la mancanza del requisito della permanenza continuativa in Italia.
******
La domanda è procedibile essendo stato esperito il prescritto procedimento amministrativo.
Nel merito, la domanda è fondata.
Utile un breve excursus normativo della materia in esame (v., sul punto Cass. n. 16989 del 25/06/2019; Cass. n. 16867 del 10/08/2020). L'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, nr. 335, riconosce il diritto all'assegno sociale ai cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 1° gennaio
2019), risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge. Successivamente, l'art. 39 della legge n.
40 del 1998 ha disposto al primo comma che «Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti»>.
Si è quindi effettuata la equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali, senza invero richiedere, in aggiunta, il requisito della stabile dimora in
Italia, ravvisato come necessario dalla giurisprudenza costituzionale (fra le tante, Corte
Cost nn. 306 del 2008 e 187 del 2010).
L'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»>, ha subordinato il diritto a percepire l'assegno sociale, per gli stranieri extracomunitari, alla titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) e ha disposto «ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero], l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali 3 sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno>>. La carta di soggiorno è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (id est: soggiornanti da almeno cinque anni), di cui al D.Lgs. nr. 286 del 1998, art. 9, come sostituito dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, art. 1, e ha, quindi, assunto la denominazione di «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»>, a seguito della modifica in tal senso apportata alla rubrica del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 9, dalla disposizione finale di cui al D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12, art. 3.
Infine, il D.L. nr. 112 del 2008, art. 20, comma 10, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui alla legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Il legislatore del 2008, a decorrere dal 2009, ha fissato, per gli «aventi diritto», un oggettivo criterio di radicamento temporale al territorio, sintetizzato dal soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. Peraltro, anche in riferimento alla disciplina anteriore alla predetta riscrittura degli elementi costitutivi dell'assegno sociale, il tema e la necessità del radicamento territoriale per l'aspirante al beneficio erano comunque emersi sia per la peculiare prestazione in cui si risolve l'assegno sociale sia quanto al soggiorno legale in Italia dello straniero extracomunitario aspirante alla prestazione._
Ed infatti, la Suprema Corte, con la sentenza n. 24981 del 6 dicembre 2016 ha affermato (in continuità con principi enunciati da Cass. n. 22261 del 30 ottobre 2015
e, in precedenza, da Cass. n. 10460 del 2013) che «in tema di corresponsione dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, co. 6, non è irragionevole la previsione di cui all'art. 80 comma 1, legge 28/12/2000 n. 388, applicabile ratione temporis, che subordina il godimento per gli stranieri legalmente residenti in Italia alla titolarità della carta di soggiorno, indicativa del radicamento sul territorio, trattandosi di emolumento che prescinde dallo stato di invalidità e, pertanto, non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza» (v. pure Cass. n. 3521 del 2014). Tale principio ha trovato conferma anche alla luce della coeva ordinanza della
Corte costituzionale, n. 180 del 2016, che, nel riaffrontare la questione di legittimità costituzionale del citato art. 80, comma 19, della 4 legge n. 388 del 2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da almeno dieci anni, del beneficio dell'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995 e successive integrazioni», ha rilevato e ribadito che l'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 «appare comunque indicativo dell'orizzonte entro il quale il legislatore ha ritenuto di disporre in una materia del tutto singolare come questa dell'assegno sociale, dal momento che il nuovo e più ampio limite temporale richiesto ai fini della concessione del beneficio risulta riferito non solo ai cittadini extracomunitari ma anche a quelli dei Paesi UE e financo - stando allo stretto tenore letterale della norma - agli stessi cittadini italiani (Corte cost. n. 197 del
2013). Il Giudice delle leggi aveva già escluso la violazione dei principi enunciati dall'art. 14 della CEDU, e dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa,
in quanto da un lato, non risulterebbe evocabile alcun elemento di discriminazione tra cittadini extracomunitari, a seconda che risultino o no titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e, dall'altro lato, neppure sussisterebbe una disparità di trattamento tra cittadini stranieri e italiani, posto che il requisito temporale del soggiorno riguarderebbe tutti i potenziali fruitori del beneficio>>
(Corte Cost. n. 197 del 2013 cit.).
Il limite della stabile permanenza (per dieci anni) sul territorio nazionale come requisito per ottenere il riconoscimento del predetto beneficio era pure stato ravvisato come adottato, piuttosto che sulla base di una scelta di tipo meramente "restrittivo", sul presupposto, per tutti «gli aventi diritto», di un livello di radicamento più intenso e continuo rispetto alla mera presenza legale nel territorio dello Stato e, del resto, in esatta corrispondenza alla previsione del termine legale di soggiorno richiesto per il conseguimento della cittadinanza italiana, a norma dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) (Corte Cost. n. 197 del
2013 cit.).
La giurisprudenza costituzionale, sempre in materia di misure di assistenza sociale da garantire ai cittadini extracomunitari in possesso di titoli validi di soggiorno ma non della carta di soggiorno, ora permesso di lungo soggiorno, ha precisato la necessità che, fermi gli ulteriori presupposti richiesti per la fruizione delle misure di assistenza sociale, nell'ottica della più compatibile integrazione sociale e della prevista equiparazione, per scopi assistenziali, tra cittadini e stranieri extracomunitari, di cui all'art. 41 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - il soggiorno di questi ultimi risulti, oltre che regolare, non episodico né occasionale» (Corte Cost.
n. 230 del 2015).
La sentenza della Corte Costituzionale, n. 50 del 2019, ha nuovamente affrontato i dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 nella parte in cui subordina il diritto a percepire l'assegno sociale, per gli stranieri extracomunitari, alla titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di lungo soggiorno) e ha ritenuto il soddisfacimento di tale condizione per il solo straniero extracomunitario non irragionevole in virtù del fatto che l'assegno sociale è misura che, rivolgendosi a chiunque abbia compiuto 65 anni di età, persegue finalità peculiari e diverse rispetto a quelle proprie delle misure di assistenza legate a specifiche esigenze di tutela sociale della persona che non tollerano discriminazioni, come nel caso delle invalidità psicofisiche. In tale sentenza è stato affermato che «Tali persone ottengono infatti, alle soglie dell'uscita dal mondo del lavoro, un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato (non a caso il legislatore esige in capo al cittadino stesso una residenza almeno decennale in Italia), che è anche un corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 Cost.)». In quest'ottica la Corte ha precisato che il riferimento agli "aventi diritto" presuppone la ricorrenza, in capo a questi ultimi, di tutti i requisiti espressamente previsti dalla legge, tra i quali la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, cui si aggiunge la condizione del soggiorno continuativo per almeno dieci anni. Il Giudice delle leggi ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che aveva già chiarito che «entro i limiti consentiti dall'art. 11 della direttiva 25 novembre 2003, n. 2003/109/CE (Direttiva del Consiglio relativa allo status di cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo), cui ha conferito attuazione il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 [...], e comunque nel rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo assicurati dalla Costituzione e dalla normativa internazionale, il legislatore può riservare talune prestazioni assistenziali ai soli cittadini e alle persone ad essi equiparate soggiornanti in Italia, il cui status vale di per sé a generare un adeguato nesso tra la partecipazione alla organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica, e l'erogazione della provvidenza» (sentenza n.
222 del 2013). Ha ribadito che la Costituzione impone di preservare l'uguaglianza nell'accesso all'assistenza sociale tra cittadini italiani e comunitari da un lato, e cittadini extracomunitari dall'altro, soltanto con riguardo a servizi e prestazioni che, nella soddisfazione di «un bisogno primario dell'individuo che non tollera un distinguo correlato al radicamento territoriale» (sentenza n. 222 del 2013), riflettano il godimento dei diritti inviolabili della persona.
Ha delineato il beneficio dell'assegno sociale non già come componente dell'assistenza sociale (che l'art. 38, primo comma, Cost. riserva al «cittadino») ma come necessario strumento di garanzia di un diritto inviolabile della persona (art. 2 Cost.) e ha ancora una volta ricordato che per «la limitatezza delle risorse disponibili, al di là del confine invalicabile appena indicato, rientra dunque nella discrezionalità del legislatore graduare con criteri restrittivi, o financo di esclusione, l'accesso dello straniero extracomunitario a provvidenze ulteriori. Per esse, laddove è la cittadinanza stessa, italiana o comunitaria, a presupporre e giustificare l'erogazione della prestazione ai membri della comunità, viceversa ben può il legislatore esigere in capo al cittadino extracomunitario ulteriori requisiti, non manifestamente irragionevoli, che ne comprovino un inserimento stabile e attivo;
in tal modo, le provvidenze divengono il corollario dello stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo. Ha poi chiarito che la titolarità del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, diversamente dalla mera residenza legale in Italia, è subordinata a requisiti (la produzione di un reddito;
la disponibilità di un alloggio;
la conoscenza della lingua italiana: art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998) che sono in sé indici non irragionevoli di una simile partecipazione;
essa perciò rappresenta l'attribuzione di un peculiare status che comporta diritti aggiuntivi rispetto al solo permesso di soggiorno;
infatti, consente (art. 9, comma 12, del d.lgs. n.
286 del 1998) di entrare in Italia senza visto, di svolgervi qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata, di accedere ai servizi e alle prestazioni della pubblica amministrazione in materia sanitaria, scolastica, sociale e previdenziale, e di partecipare alla vita pubblica locale. Il permesso di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 286 del
1998, che ha durata indeterminata, consente l'inclusione dello straniero nella comunità
nazionale ben distinguendo il relativo status dalla provvisorietà in cui resta confinato il titolare di permesso di soggiorno di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998». Il Giudice delle leggi, con la richiamata decisione ha pertanto ritenuto non discriminatorio, né manifestamente irragionevole che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sia il presupposto per godere di una provvidenza economica, quale l'assegno sociale, che si rivolge a chi abbia compiuto 65 anni di età, trattandosi di persone che ottengono infatti, alle soglie dell'uscita dal mondo del lavoro, un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato (non a caso il legislatore esige in capo al cittadino stesso una residenza almeno decennale in Italia), che è anche un corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 Cost.). E' risultata così confermata la discrezionalità del legislatore nel riconoscere una prestazione economica al solo straniero, indigente e privo di pensione, il cui stabile inserimento nella comunità lo ha reso meritevole dello stesso sussidio concesso al cittadino italiano. Per la Corte
Costituzionale sotto nessun profilo, pertanto, può ritenersi violato l'art. 3 Cost. con riferimento a quegli stranieri che, invece, tale status non hanno e «Neppure è convincente il rilievo, secondo il quale sarebbe manifestamente irragionevole subordinare il conseguimento dell'assegno sociale al possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, posto che quest'ultimo viene ottenuto solo se si ha un reddito di importo pari all'assegno sociale stesso. Non è infatti detto che lo straniero, una volta conseguito il permesso di soggiorno di lunga durata, che è di regola permanente (art. 8 della direttiva 2003/109/CE), sia poi in grado di preservare le condizioni economiche che glielo hanno consentito. In tali casi, la vocazione solidaristica dell'assegno sociale torna a manifestarsi, in quanto esso soccorre chi, nonostante l'ingresso stabile nella collettività nazionale, sia poi incorso in difficoltà che ne hanno determinato l'indigenza ed è di tutta evidenza che l'assegno sociale, in questi casi, presuppone la perdita di quel reddito la cui esistenza aveva concorso al perfezionamento dei requisiti per l'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.>>.
Ha ritenuto, inoltre, non violato l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 14
CEDU, essendo non discriminatorio, per le ragioni enunciate, il criterio adottato quanto alla parificazione dei cittadini stranieri a quelli italiani in una prestazione di welfare sganciata dallo status lavorativo. Continua la sentenza n. 50: «Come si è detto,
l'assegno sociale per chi abbia 65 anni (che dal 10 gennaio 2019 spetta a coloro che abbiano raggiunto l'età di 67 anni) è una prestazione sociale riservata a coloro che, privi di reddito adeguato e di pensione, abbiano raggiunto un'età in linea di massima non più idonea alla ricerca di un'attività lavorativa e che mantengano comunque la effettiva residenza in Italia;
tale prestazione è pertanto legittimamente riservata ai cittadini italiani, ai cittadini europei e ai cittadini extracomunitari solo se titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo>>. Infine, il Giudice delle leggi ha ricordato che nella giurisprudenza della Corte costituzionale l'elemento di discrimine basato sulla cittadinanza è stato ritenuto in contrasto con l'art. 3 Cost. e con lo stesso divieto di discriminazione formulato dall'art. 14 CEDU, solo con riguardo a prestazioni destinate al soddisfacimento di bisogni primari e volte alla garanzia per la stessa sopravvivenza del soggetto» (sentenza n. 187 del 2010) o comunque destinate alla tutela della salute e al sostentamento connesso all'invalidità (sentenza n. 230 del
2015), di volta in volta con specifico riguardo alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità, all'indennità per ciechi e per sordi e all'indennità di accompagnamento
(sentenze n. 230 e n. 22 del 2015, n. 40 del 2013, n. 329 del 2011, n. 187 del 2010, n.
11 del 2009 e n. 306 del 2008) e l'assegno sociale non è equiparabile a tali prestazioni.
In definitiva, il Giudice delle leggi ha ribadito che il legislatore può legittimamente prevedere specifiche condizioni per il godimento delle prestazioni assistenziali eccedenti i bisogni primari della persona, purché tali condizioni non siano manifestamente irragionevoli né intrinsecamente discriminatorie, com'è appunto nella specie la considerazione dell'inserimento socio-giuridico del cittadino extracomunitario nel contesto nazionale, come certificata dal permesso di soggiorno
UE di lungo periodo, al quale l'ordinamento fa conseguire il riconoscimento di peculiari situazioni giuridiche che equiparano il cittadino extracomunitario a determinati fini - ai cittadini italiani e comunitari (Corte cost. n. 50 del 2019 cit.).
Pertanto, il requisito della continuità della permanenza sul territorio nazionale richiesto non solo allo straniero lungo soggiornante, ma anche al cittadino italiano (in tal senso anche Ord. n. 197/2013 Corte Cost.) è da ritenersi aggiuntivo rispetto alla titolarità del permesso di soggiorno e non può essere configurato come un limite alla libertà di circolazione di cui all'art. 16, secondo comma, Cost. ed agli artt. 21 e 45 del T.F.E.U.
(ex artt. 18 e 39 del Trattato della Comunità Europea) non contenendo alcun divieto violativo della libera scelta del singolo ed anche in considerazione del fatto che la continuità della permanenza va valutata, avuto riguardo all'ampiezza dell'arco temporale previsto dalla norma, come indicativa di un radicamento con il territorio da non identificare con la assoluta costante ed ininterrotta permanenza del soggetto, appunto, sul territorio nazionale.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, non in contestazione il requisito reddituale e di età, deve, invece, ritenersi sussistente la permanenza in Italia da almeno dieci anni senza soluzione di continuità, presupposto rispetto al quale si registra contrasto tra le parti.
Ai fini della verifica di tale requisito nella circolare del 12-12-2022 n. 131, si legge che, su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, trova applicazione in via analogica, attesa la medesima ratio, l'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
La norma richiamata stabilisce che “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 [5 anni] e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi".
La predetta Circolare ha, quindi, chiarito che "Pertanto, la verifica del requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni, autocertificabile dall'interessato in base alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificate dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, deve essere effettuata dalle Strutture territoriali attraverso l'acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune". Solo "Nelle ipotesi in cui la visura storica anagrafica rilevasse la presenza di periodi di assenza all'interno dei dieci anni
(nelle modalità descritte al precedente paragrafo 1), o discontinuità nelle date inserite dall'Ufficio Anagrafe, le Strutture territoriali dovranno richiedere all'interessato ogni ulteriore documentazione utile alla verifica del requisito (ad esempio, copia dei permessi/titoli di soggiorno, copia dei passaporti contenenti timbri di ingresso e uscita dal Paese, ecc.)". Resta fermo, in ogni caso, che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, una volta conseguito, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni. Nella fattispecie in esame, dal certificato storico di residenza risulta che l'istante, alla data del 17/11/2022 risiede continuativamente a Napoli, laddove l'ultima residenza in via Foria deve intendersi a decorrere dalla data dell'8/11/2012, senza che siano intervenute modifiche fino al momento del rilascio del certificato anagrafico. E' noto che le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza,
e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni (Cass. 18 maggio 2020, n. 9049, non mass., in motivazione;
Cass. 12 febbraio 2020, n. 3378, in motivazione;
Cass. 20 settembre 2019, n. 23521; Cass. 3 agosto 2017, n. 19387; Cass. 18 maggio 2016, n.
10170; Cass. 14 maggio 2013, n. 11550; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; v. pure
Cass. 17 settembre 2020, n. 19431). Gli è, però,
che, in ragione della forza probatoria assistita dalla efficacia predetta che rivestono le certificazioni provenienti da tali registri, allorché si intenda sostenere la falsità delle risultanze di una certificazione di simili registri, come per il certificato di residenza nelle controversie come la presente, è tuttavia necessario che tale prova sia estremamente rigorosa nella sua evidenza e certa nei suoi esiti (Cass. SS.UU. n.5830 del 27/02/2023). Tale risultato probatorio non sussiste nel caso in esame, non essendo gli assunti -meramente esplorativi- dell CP_2 idonei a superare la certificazione anagrafica di residenza.
A ciò deve aggiungersi l'ulteriore requisito della titolarità del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo, dalla data del 18/01/2018, l'estratto conto previdenziale dal quale si evince altresì che ha lavorato come collaboratrice domestica dal 01/10/2012 al 28/01/2021, e l'attestato d'iscrizione al servizio sanitario nazionale
2009 al 2023. Il possesso, peraltro, del permesso di soggiorno UE quali lungo soggiornanti, come nel caso dell'istante, costituisce anch'esso “elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni”. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può, infatti, essere rilasciato al solo al cittadino straniero in possesso, da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno in corso di validità”. Alla stregua di tutte le suesposte considerazioni, va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale dall'11/04/2023, con condanna dell' CP_2 al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nella misura minima tenendo conto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa,
così provvede:
1) dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'assegno sociale dall'11/04/2023, data della domanda amministrativa, e, per l'effetto, condanna l' CP_2 al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo;
2) condanna l' CP_2 alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in € 1.865,00, oltre Iva e CPa come per legge, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% con attribuzione in favore dei procuratori della parte ricorrente antistatari
Si comunichi.
Così deciso in Napoli in data 2.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa NI Ammendola)