CASS
Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2024, n. 11777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11777 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: ER TA, nato a [...] 1'08/05/1970, avverso la sentenza del 06/10/2023 della Corte appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere SE DA;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale TR IN che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, Avv. Mariano Omarto, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11777 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 22/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa il 25 marzo 2021, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di gioielli provenienti da una rapina. 2. Ricorre per cassazione TA ER, deducendo, con i primi due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte avrebbe valutato elementi indiziari non univoci, mancando una identificazione certa dell'imputato come soggetto in contatto con i rapinatori e destinatario del bottino della rapina secondo quanto contestatogli, non essendo stato indicato da nessuno dei rapinatori che avevano collaborato ed avendo avuto soltanto contatti di altra natura con uno di essi, ai quali si riferisce la conversazione utilizzata dalla Corte, non idonea a provare l'ottenimento del provento della rapina. La mancanza di contatti, quand'anche si dovesse ritenere che il ricorrente fosse entrato nel possesso dei beni, renderebbe sussistente il reato di cui all'art. 712 cod.pen., non potendo ritenersi che all'imputato fosse noto l'evento illecito presupposto;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte dichiarato l'inutilizzabilità della conversazione captata nell'ambito delle indagini in ordine alla rapina, dalla quale non emergerebbe alcun collegamento ed alcun accordo tra i rapinatori e l'imputato, non descrivendo alcuna condotta illecita a questi ascrivibile;
3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non potendo ritenersi grave la condotta mutuandone tale aspetto dal delitto di rapina. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1. In ordine alla questione processuale inerente alla inutilizzabilità dell'intercettazione, la Corte di appello ha fatto buon uso del principio di diritto, espressamente richiamato in sentenza, secondo cui, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di 2 ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo). Tra il reato di rapina e quello di ricettazione - rientrante nel novero di quelli per i quali è consentito disporre dello strumento di ricerca della prova, ai sensi dell'art. 266, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. - è stata rinvenuta, infatti, con valutazione di fatto non rivedibile, una evidente connessione oggettiva per strumentalità della rapina rispetto al reato di ricettazione attraverso la destinazione finale del bottino riveniente dal primo reato (art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., reato di rapina eseguito al fine di ricettarne il compendio). 2. Quanto ai motivi inerenti alla responsabilità, le censure difensive tendono a introdurre elementi di valutazione già considerati dalla Corte, che ha compiuto, come il Tribunale, una compiuta analisi dei dati indiziari, giungendo a conclusioni prive di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede. La conversazione captata in carcere tra ER HE, arrestata in flagranza per la rapina alla gioielleria di Campobasso ed il marito AP RO CO, individuava un soggetto a nome TA (nome proprio dell'imputato) come destinatario del bottino e proprio il giorno successivo alla rapina altro complice di essa, cognato della ER, era entrato in contatto telefonico con una utenza riferibile all'imputato per consegnare il bottino, come emerso dalle dichiarazioni dei due complici NA e OM sulla gita a Caserta di quella stessa giornata, luogo di residenza e di nascita del ricorrente, per consegnare i gioielli ad un soggetto che essi non hanno saputo riconoscere. I giudici di merito, sulla base di questa sequenza altamente dimostrativa della responsabilità del ricorrente, hanno escluso, dopo attenta disamina, la tesi difensiva volta ad indirizzare i rapporti del ricorrente con la ER ad una causale lecita e le diverse argomentazioni difensive rimangono relegate al merito del giudizio. La tesi circa la sussistenza di un incauto acquisto, oltre che genericamente posta in subordine a quella indirizzata a sostenere l'estraneità del ricorrente al fatto, è superata dalle modalità dei fatti, specie in ordine ai contatti intercorsi il giorno dopo la rapina tra uno dei suoi autori e l'imputato e dal pendant tra questo dato e l'indicazione del soggetto a nome TA come percettore del bottino nella conversazione citata, secondo quanto rilevato dalla Corte di appello. 3. E' manifestamente infondato anche l'ultimo motivo, avendo la Corte escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto e dei precedenti penali del ricorrente, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del 3 beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 22.02.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente SE DA NO 4gi 7\7\-'
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere SE DA;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale TR IN che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, Avv. Mariano Omarto, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11777 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 22/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa il 25 marzo 2021, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di gioielli provenienti da una rapina. 2. Ricorre per cassazione TA ER, deducendo, con i primi due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte avrebbe valutato elementi indiziari non univoci, mancando una identificazione certa dell'imputato come soggetto in contatto con i rapinatori e destinatario del bottino della rapina secondo quanto contestatogli, non essendo stato indicato da nessuno dei rapinatori che avevano collaborato ed avendo avuto soltanto contatti di altra natura con uno di essi, ai quali si riferisce la conversazione utilizzata dalla Corte, non idonea a provare l'ottenimento del provento della rapina. La mancanza di contatti, quand'anche si dovesse ritenere che il ricorrente fosse entrato nel possesso dei beni, renderebbe sussistente il reato di cui all'art. 712 cod.pen., non potendo ritenersi che all'imputato fosse noto l'evento illecito presupposto;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte dichiarato l'inutilizzabilità della conversazione captata nell'ambito delle indagini in ordine alla rapina, dalla quale non emergerebbe alcun collegamento ed alcun accordo tra i rapinatori e l'imputato, non descrivendo alcuna condotta illecita a questi ascrivibile;
3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non potendo ritenersi grave la condotta mutuandone tale aspetto dal delitto di rapina. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1. In ordine alla questione processuale inerente alla inutilizzabilità dell'intercettazione, la Corte di appello ha fatto buon uso del principio di diritto, espressamente richiamato in sentenza, secondo cui, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di 2 ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo). Tra il reato di rapina e quello di ricettazione - rientrante nel novero di quelli per i quali è consentito disporre dello strumento di ricerca della prova, ai sensi dell'art. 266, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. - è stata rinvenuta, infatti, con valutazione di fatto non rivedibile, una evidente connessione oggettiva per strumentalità della rapina rispetto al reato di ricettazione attraverso la destinazione finale del bottino riveniente dal primo reato (art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., reato di rapina eseguito al fine di ricettarne il compendio). 2. Quanto ai motivi inerenti alla responsabilità, le censure difensive tendono a introdurre elementi di valutazione già considerati dalla Corte, che ha compiuto, come il Tribunale, una compiuta analisi dei dati indiziari, giungendo a conclusioni prive di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede. La conversazione captata in carcere tra ER HE, arrestata in flagranza per la rapina alla gioielleria di Campobasso ed il marito AP RO CO, individuava un soggetto a nome TA (nome proprio dell'imputato) come destinatario del bottino e proprio il giorno successivo alla rapina altro complice di essa, cognato della ER, era entrato in contatto telefonico con una utenza riferibile all'imputato per consegnare il bottino, come emerso dalle dichiarazioni dei due complici NA e OM sulla gita a Caserta di quella stessa giornata, luogo di residenza e di nascita del ricorrente, per consegnare i gioielli ad un soggetto che essi non hanno saputo riconoscere. I giudici di merito, sulla base di questa sequenza altamente dimostrativa della responsabilità del ricorrente, hanno escluso, dopo attenta disamina, la tesi difensiva volta ad indirizzare i rapporti del ricorrente con la ER ad una causale lecita e le diverse argomentazioni difensive rimangono relegate al merito del giudizio. La tesi circa la sussistenza di un incauto acquisto, oltre che genericamente posta in subordine a quella indirizzata a sostenere l'estraneità del ricorrente al fatto, è superata dalle modalità dei fatti, specie in ordine ai contatti intercorsi il giorno dopo la rapina tra uno dei suoi autori e l'imputato e dal pendant tra questo dato e l'indicazione del soggetto a nome TA come percettore del bottino nella conversazione citata, secondo quanto rilevato dalla Corte di appello. 3. E' manifestamente infondato anche l'ultimo motivo, avendo la Corte escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto e dei precedenti penali del ricorrente, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del 3 beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 22.02.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente SE DA NO 4gi 7\7\-'