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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/12/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 514/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. MI LO Presidente dott.ssa NN Lo CO Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 514/2025, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OS IA RO
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da ricorso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con in data 9.11.2016 (regolarmente trascritto Controparte_1 nei registri dello stato civile del Comune di Castellammare del Golfo - TP, al n. 16, parte I, anno 2016) e che dalla loro unione era nata la figlia (20.06.2017). Per_1
Rappresentava che, venuta meno l'affectio coniugalis, il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 789/2023, nell'ambito del procedimento recante r.g. n. 772/2023, aveva pronunciato la loro separazione personale alle condizioni congiuntamente rassegnate, all'esito dell'accettazione di proposta conciliativa. 1 Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Precisava che il resistente, sin dall'epoca della separazione, era stato recluso in carcere.
Concludeva chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“B) confermare l'affidamento esclusivo della piccola alla Signora Per_1 Pt_1
, concentrando sulla sua persona le scelte più importanti come quelle inerenti
[...]
salute, educazione, istruzione, residenza abituale.
C) Stabilire che potrà avere contatti telefonici con il padre, Signor Per_1 [...]
, attualmente ristretto presso la casa circondariale di CP_1 Per_2
D) Assegnare la casa coniugale, sita in Castellammare del Golfo nella Via Raffaello
n.85, alla Sig.ra in quanto rispondente all'interesse della figlia. Pt_1
E) Stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore della figlia CP_1 minore pari ad euro 300,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate”.
*****
Rimaneva contumace il resistente , di talché non poteva essere Controparte_1
esperito il tentativo di conciliazione previsto dalla legge.
In corso di causa, stante lo status di detenuto del resistente, si disponeva l'acquisizione presso la casa circondariale di relazione psicoeducativa relativa al percorso seguito dal CP_1
in stato di detenzione.
All'udienza del 19.11.2025, la ricorrente dichiarava la sussistenza di buoni rapporti tra la piccola ed i nonni paterni ed il permanere di contatti telefonici con il padre, che Per_1 una volta la minore aveva anche incontrato, accompagnata alla visita dai nonni.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei
2 coniugi dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. 789/2023 del 6.11.2023, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dal tenore delle deduzioni della parte ricorrente, del resto l'unica costituita.
*****
Passando al regime inerente all'affidamento della prole minore, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter
c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico- fisico del minore.
Tuttavia, suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di pericolo e di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori (v.
Cass. Civ. n. 28244/2019: “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”.
Nel caso di specie, per quanto concerne l'unica figlia della coppia ( , ritiene il Per_1
Tribunale di poter accogliere la domanda di conferma del vigente regime di affidamento esclusivo alla madre, con concentrazione in capo a costei delle decisioni di maggiore importanza da adottare nell'interesse della prole. Tale opzione si giustifica valorizzando l'attuale stato di detenzione del resistente, che rende oggettivamente complicate la condivisione della genitorialità, con il rischio di rallentare o addirittura paralizzare la macchina rappresentativa della minore, e la strutturazione di un calendario di incontri.
3 Fermo l'assetto così stabilito, pienamente rispondente alla attuale situazione personale e familiare delle parti, non può ignorarsi il legame tra il e la figlia, riferito dalla CP_1 ricorrente, e descritto come autentico anche dagli operatori sociosanitari occupatisi della vigilanza sulla minore all'esito del procedimento di separazione (cfr. rel. UOS Psg del
9.05.2024: “Rispetto alla relazione con il padre, dice: “voglio molto bene al mio Per_1
papino e vorrei vederlo spesso”. Nel corso delle telefonate, racconta che il padre le Per_1 chiede della scuola, di come trascorre il tempo e se sta bene in salute, e che alla fine di giugno probabilmente uscirà dal carcere.”).
Pertanto, nelle more della detenzione del resistente, può essere mantenuta la possibilità per la minore di partecipare a videochiamate (non colloqui in carcere) con il padre, avviate dai nonni paterni ed in loro presenza.
Per i momenti successivi alla futura scarcerazione, il diritto di visita del padre non va certo categoricamente escluso, ma andrà subordinato all'avvio su base volontaria di un percorso di sostegno alla genitorialità per il e alla sua completa disintossicazione (dato CP_1
anche il percorso con il Ser.D. attualmente svolto in modalità intramuraria), nonché al consenso della minore.
Sotto questo ultimo profilo, con particolare riferimento al grado di maturità raggiunto dalla minore e alla rispondenza della ripresa di incontri (liberi o inizialmente in spazio neutro) al suo benessere psicofisico, i servizi sanitari coinvolti riferiranno al Giudice Tutelare a mesi
9, salve diverse urgenze.
*****
Passando, adesso, all'obbligo di mantenere i figli discendente dalla filiazione, si osserva che – secondo il dettato normativo – ciascun genitore è chiamato, ex art. 316-bis c.c.,
a concorrere al mantenimento della prole in proporzione alle proprie sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo.
Per determinare in concreto l'entità di tale contributo l'art. 337-ter c.c. dispone che si considerino le esigenze del figlio, il tenore di vita, effettivo (in costanza di convivenza) ovvero potenziale da determinare con riferimento alle consistenze reddituali e patrimoniali dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori
(da valutare considerando non solo i redditi ma tutte le disponibilità finanziarie e
4 patrimoniali), nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso de quo, congiuntamente valutate l'età della prole e le rispettive posizioni patrimoniali delle parti, valutato altresì il documentato stato di detenzione carceraria in cui versa il resistente, nonché la totale elisione di tempi di permanenza della minore presso il
(la cui giovane età, insieme alle capacità professionali nello specifico settore edilizio, CP_1 come dallo stesso dichiarate nei colloqui psicoeducativi in carcere, rende presumibile il reperimento di un impiego autorizzato), ritiene questo Tribunale di poter innalzare l'obbligo per il di contribuire al mantenimento della figlia minore (non nella misura richiesta CP_1 dalla ricorrente ma sino) ad € 200,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre convivente, come ogni provvidenza dovuta o debenda nell'interesse della prole minore.
Inoltre, vanno gravati entrambi i genitori dell'obbligo di contribuire alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la prole, nella misura del 50% ciascuno e secondo protocollo in uso presso il Tribunale adito.
Infine, va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla affinché vi Pt_1
coabiti con la prole minore.
*****
Le spese del giudizio possono rimanere a carico di chi le ha sostenute, stante il tenore delle statuizioni e l'opzione processuale della contumacia prescelta dal resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1
, in atti generalizzati, contratto in data 9.11.2016, Controparte_1 regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castellammare del Golfo (TP), al n. 16, parte I, anno 2016;
- affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, concentrando in capo a Per_1
costei la responsabilità delle decisioni di maggiore interesse;
- assegna a la casa coniugale;
Parte_1
- regolamenta l'esercizio del diritto di visita del padre come in parte motiva;
5 - pone a carico di l'obbligo di corrispondere dalla domanda a Controparte_1 [...]
(che dovrà percepire anche l'A.U. e qualsiasi altra provvidenza Parte_1 erogata in favore della figlia), entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 200,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A.;
- onera i servizi di riferire al GT a mesi 9;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- spese a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Giudice rel.
NN Lo CO
Il Presidente
MI LO
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. MI LO Presidente dott.ssa NN Lo CO Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 514/2025, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OS IA RO
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da ricorso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con in data 9.11.2016 (regolarmente trascritto Controparte_1 nei registri dello stato civile del Comune di Castellammare del Golfo - TP, al n. 16, parte I, anno 2016) e che dalla loro unione era nata la figlia (20.06.2017). Per_1
Rappresentava che, venuta meno l'affectio coniugalis, il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 789/2023, nell'ambito del procedimento recante r.g. n. 772/2023, aveva pronunciato la loro separazione personale alle condizioni congiuntamente rassegnate, all'esito dell'accettazione di proposta conciliativa. 1 Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Precisava che il resistente, sin dall'epoca della separazione, era stato recluso in carcere.
Concludeva chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“B) confermare l'affidamento esclusivo della piccola alla Signora Per_1 Pt_1
, concentrando sulla sua persona le scelte più importanti come quelle inerenti
[...]
salute, educazione, istruzione, residenza abituale.
C) Stabilire che potrà avere contatti telefonici con il padre, Signor Per_1 [...]
, attualmente ristretto presso la casa circondariale di CP_1 Per_2
D) Assegnare la casa coniugale, sita in Castellammare del Golfo nella Via Raffaello
n.85, alla Sig.ra in quanto rispondente all'interesse della figlia. Pt_1
E) Stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore della figlia CP_1 minore pari ad euro 300,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate”.
*****
Rimaneva contumace il resistente , di talché non poteva essere Controparte_1
esperito il tentativo di conciliazione previsto dalla legge.
In corso di causa, stante lo status di detenuto del resistente, si disponeva l'acquisizione presso la casa circondariale di relazione psicoeducativa relativa al percorso seguito dal CP_1
in stato di detenzione.
All'udienza del 19.11.2025, la ricorrente dichiarava la sussistenza di buoni rapporti tra la piccola ed i nonni paterni ed il permanere di contatti telefonici con il padre, che Per_1 una volta la minore aveva anche incontrato, accompagnata alla visita dai nonni.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei
2 coniugi dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. 789/2023 del 6.11.2023, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dal tenore delle deduzioni della parte ricorrente, del resto l'unica costituita.
*****
Passando al regime inerente all'affidamento della prole minore, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter
c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico- fisico del minore.
Tuttavia, suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di pericolo e di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori (v.
Cass. Civ. n. 28244/2019: “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”.
Nel caso di specie, per quanto concerne l'unica figlia della coppia ( , ritiene il Per_1
Tribunale di poter accogliere la domanda di conferma del vigente regime di affidamento esclusivo alla madre, con concentrazione in capo a costei delle decisioni di maggiore importanza da adottare nell'interesse della prole. Tale opzione si giustifica valorizzando l'attuale stato di detenzione del resistente, che rende oggettivamente complicate la condivisione della genitorialità, con il rischio di rallentare o addirittura paralizzare la macchina rappresentativa della minore, e la strutturazione di un calendario di incontri.
3 Fermo l'assetto così stabilito, pienamente rispondente alla attuale situazione personale e familiare delle parti, non può ignorarsi il legame tra il e la figlia, riferito dalla CP_1 ricorrente, e descritto come autentico anche dagli operatori sociosanitari occupatisi della vigilanza sulla minore all'esito del procedimento di separazione (cfr. rel. UOS Psg del
9.05.2024: “Rispetto alla relazione con il padre, dice: “voglio molto bene al mio Per_1
papino e vorrei vederlo spesso”. Nel corso delle telefonate, racconta che il padre le Per_1 chiede della scuola, di come trascorre il tempo e se sta bene in salute, e che alla fine di giugno probabilmente uscirà dal carcere.”).
Pertanto, nelle more della detenzione del resistente, può essere mantenuta la possibilità per la minore di partecipare a videochiamate (non colloqui in carcere) con il padre, avviate dai nonni paterni ed in loro presenza.
Per i momenti successivi alla futura scarcerazione, il diritto di visita del padre non va certo categoricamente escluso, ma andrà subordinato all'avvio su base volontaria di un percorso di sostegno alla genitorialità per il e alla sua completa disintossicazione (dato CP_1
anche il percorso con il Ser.D. attualmente svolto in modalità intramuraria), nonché al consenso della minore.
Sotto questo ultimo profilo, con particolare riferimento al grado di maturità raggiunto dalla minore e alla rispondenza della ripresa di incontri (liberi o inizialmente in spazio neutro) al suo benessere psicofisico, i servizi sanitari coinvolti riferiranno al Giudice Tutelare a mesi
9, salve diverse urgenze.
*****
Passando, adesso, all'obbligo di mantenere i figli discendente dalla filiazione, si osserva che – secondo il dettato normativo – ciascun genitore è chiamato, ex art. 316-bis c.c.,
a concorrere al mantenimento della prole in proporzione alle proprie sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo.
Per determinare in concreto l'entità di tale contributo l'art. 337-ter c.c. dispone che si considerino le esigenze del figlio, il tenore di vita, effettivo (in costanza di convivenza) ovvero potenziale da determinare con riferimento alle consistenze reddituali e patrimoniali dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori
(da valutare considerando non solo i redditi ma tutte le disponibilità finanziarie e
4 patrimoniali), nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso de quo, congiuntamente valutate l'età della prole e le rispettive posizioni patrimoniali delle parti, valutato altresì il documentato stato di detenzione carceraria in cui versa il resistente, nonché la totale elisione di tempi di permanenza della minore presso il
(la cui giovane età, insieme alle capacità professionali nello specifico settore edilizio, CP_1 come dallo stesso dichiarate nei colloqui psicoeducativi in carcere, rende presumibile il reperimento di un impiego autorizzato), ritiene questo Tribunale di poter innalzare l'obbligo per il di contribuire al mantenimento della figlia minore (non nella misura richiesta CP_1 dalla ricorrente ma sino) ad € 200,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre convivente, come ogni provvidenza dovuta o debenda nell'interesse della prole minore.
Inoltre, vanno gravati entrambi i genitori dell'obbligo di contribuire alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la prole, nella misura del 50% ciascuno e secondo protocollo in uso presso il Tribunale adito.
Infine, va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla affinché vi Pt_1
coabiti con la prole minore.
*****
Le spese del giudizio possono rimanere a carico di chi le ha sostenute, stante il tenore delle statuizioni e l'opzione processuale della contumacia prescelta dal resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1
, in atti generalizzati, contratto in data 9.11.2016, Controparte_1 regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castellammare del Golfo (TP), al n. 16, parte I, anno 2016;
- affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, concentrando in capo a Per_1
costei la responsabilità delle decisioni di maggiore interesse;
- assegna a la casa coniugale;
Parte_1
- regolamenta l'esercizio del diritto di visita del padre come in parte motiva;
5 - pone a carico di l'obbligo di corrispondere dalla domanda a Controparte_1 [...]
(che dovrà percepire anche l'A.U. e qualsiasi altra provvidenza Parte_1 erogata in favore della figlia), entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 200,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A.;
- onera i servizi di riferire al GT a mesi 9;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- spese a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Giudice rel.
NN Lo CO
Il Presidente
MI LO
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