Art. 1.
Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a concedere al Consorzio del porto di Brindisi un contributo di lire 250.000.000 nella spesa di lire 410.000.000, ritenuta necessaria per la esecuzione delle opere di prima sistemazione dei servizi generali previsti dalla legge 4 novembre 1951, n. 1295 .
La spesa di lire 250.000.000 sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a concedere al Consorzio del porto di Brindisi un contributo di lire 250.000.000 nella spesa di lire 410.000.000, ritenuta necessaria per la esecuzione delle opere di prima sistemazione dei servizi generali previsti dalla legge 4 novembre 1951, n. 1295 .
La spesa di lire 250.000.000 sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.