Articolo 1 della Legge 10 dicembre 1953, n. 951
Articolo 2
Versione
15 gennaio 1954
Art. 1.
Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a concedere al Consorzio del porto di Brindisi un contributo di lire 250.000.000 nella spesa di lire 410.000.000, ritenuta necessaria per la esecuzione delle opere di prima sistemazione dei servizi generali previsti dalla legge 4 novembre 1951, n. 1295 .
La spesa di lire 250.000.000 sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954