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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/01/2024, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. 1615/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1615 dell'anno 2023
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Maurizio Sansoni
- appellante -
E
CP_1
assistita e difesa dall'avv. Francesca Forte
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, esponeva: Parte_1
che prestava lavoro subordinato alle dipendenze dell' dal 28 dicembre 2012, inquadrato con CP_1
qualifica di operaio al livello 2A di classificazione del personale di cui al oggi Organizzazione_1
; Organizzazione_2
che dall'assunzione all'11 dicembre 2018, data di incendio dell'impianto, era stato addetto all'impianto
[...]
con mansioni di operatore addetto alla movimentazione e trasporto dei rifiuti con uso e conduzione Org_3
di mezzi d'opera di peso fino a 100 quintali, quali il carrello elevatore - muletto, con manovra dei comandi e dell'apparato in dotazione del mezzo per l'effettuazione delle operazioni di carico, scarico, compostaggio ed accessorie, nonché del ragno di raccolta e dell'escavatore, la pala meccanica;
che dal 12 dicembre 2018 l'istante era stato trasferito all'impianto multimateriale di via Laurentina - Pomezia,
ed ivi esclusivamente addetto allo svolgimento delle identiche mansioni;
che osservava orario a turni alternati 06.00/12.00 o 13.00/19.00 dal lunedì al sabato;
che aveva diritto, per le mansioni svolte dal 28 dicembre 2012, al riconoscimento del livello 3A di classificazione area impianti, a norma del di settore. Organizzazione_4
2. Tanto esposto, chiedeva l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel predetto livello, con
Contr condanna dell' al pagamento delle correlate differenze retributive, da determinarsi in corso di causa o con separato giudizio.
3. Radicatosi il contradittorio, la convenuta deduceva:
che il ricorrente aveva sempre svolto mansioni confacenti al proprio profilo di inquadramento (2° livello Area
Org_ Impianti e Laboratori ora ), assegnato alla conduzione di carrelli elevatori e Org_1 Org_2
saltuariamente all'uso del ragno, dell'escavatore e della pala meccanica;
che le parti sociali, nell'ambito della contrattazione di secondo livello, richiamata anche dal Protocollo
d'intesa del 21/12/2011, si erano date atto, con l'accordo sindacale del 14/03/2014, che per tali attività
doveva attribuirsi al lavoratore il 2° livello del CCNL di settore;
che il rapporto di lavoro era assistito da stabilità reale, in virtù del cospicuo numero di lavoratori che,
notoriamente, la società aveva alle proprie dipendenze,
che erano prescritte tutte le differenze salariali invocate dal ricorrente oltre il quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo, avvenuta il 7 febbraio 2022.
4. Con sentenza n. 2147/2023 pubblicata il 23 giugno 2023 il Tribunale rigettava la domanda.
Rilevava il primo giudice:
<
appartenenza, e quella rivendicata secondo i livelli del CCNL di settore, nel ricorso non sono state concretamente dedotte in termini quantitativi e qualitativi, le attività svolte di fatto che avrebbero consentito la sussunzione nel superiore livello, non essendo a ciò sufficiente la sola trascrizione del profilo contrattuale,
né è stato operato il raffronto tra le mansioni di cui al livello di inquadramento e quelle riconducibili al superiore livello invocato>>;
<
rilevanti>>;
<
quadro di riferimento se, come di fatto risulta, viene omesso il raffronto fra il livello di inquadramento assegnato con quello rivendicato;
l'analisi dei tratti distintivi di ciascuno e la descrizione delle ragioni per le quali si ritiene che l'attività svolta concretamente rientri nell'inquadramento superiore piuttosto che in quello ricevuto>>;
<
essere ammessa, in ragione del noto principio di circolarità fra allegazione, deduzione e prova, che informa il processo del lavoro>>.
5. Con ricorso del 3 luglio 2023 il interponeva appello. Pt_1
Contr L' resisteva. 6. Con un unico motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza per “errata valutazione della domanda,
delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto invocati in ricorso” e deduce che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, ha ben descritto le mansioni svolte, ha trascritto la declaratoria del livello invocato,
distinto da quello, diverso e inferiore, riconosciutogli dall'azienda.
Reitera, pertanto, l'appellante la richiesta di ammissione dell'articolata prova per interpello e testi.
7. L'appello è fondato e la pretesa del va accolta senza necessità di espletamento della prova Pt_1
testimoniale.
Il ricorrente ha dedotto, con l'atto introduttivo, di essere stato addetto all'impianto con mansioni Org_3
di operatore addetto alla movimentazione e trasporto dei rifiuti con uso e conduzione di mezzi d'opera di peso fino a 100 quintali.
Contr Con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado l' ha allegato che a seguito dell'adesione ai
corsi di formazione obbligatori aziendali per la guida dei mezzi d'opera presenti negli impianti, il ricorrente è
stato addetto alla conduzione dei relativi mezzi. In particolare, si deve rilevare che, contrariamente a quanto
sostenuto dal ricorrente, i mezzi d'opera, ovvero i carrelli elevatori, presenti in impianto a cui è stato adibito
sono il carrello elevatore Yale mod. GDP35vx del peso a terra pari a 3,5 tonnellate ed il carrello elevatore Yale
mod. GDP55vx del peso a terra pari a 5,5 tonnellate.
Sulla base di tali dati il Tribunale avrebbe potuto (e dovuto) definire il giudizio senza bisogno di ulteriori elementi di valutazione.
8. Invero, il 2011 area impianti e laboratori prevede quanto segue: Organizzazione_4
2° LIVELLO PROFESSIONALE
Declaratoria:
Operai comuni che, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività
elementari, anche di manutenzione, richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando macchinari e/o apparecchiature. Possono utilizzare veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B.
Profili esemplificativi:
operaio addetto ad operazioni elementari di sollevamento, trasporto e deposito materiali;
3° LIVELLO PROFESSIONALE
Declaratoria:
Operai qualificati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro,
acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Possono utilizzare veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C”.
Profili esemplificativi:
operaio addetto alla movimentazione e trasporto dei rifiuti con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra fino a 10 T.;
Analoghe disposizioni si rinvengono nel 2016 Org_4
LIVELLO 2 Operaio comune addetto agli impianti
ATTIVITA' PRINCIPALI DEL RUOLO:
- Provvedere alle attività di pulizia della linea di produzione
- Provvedere all'eliminazione di eventuali intasamenti di materiale lungo la linea
- Svolgere attività di cernita dei rifiuti
- Provvedere ad attività di piccola manutenzione delle apparecchiature (es. ingrassaggio)
- Operare in attuazione delle misure aziendali di sicurezza del lavoro - Segnalare tempestivamente guasti/malfunzionamenti
LIVELLO 3 Addetto alla movimentazione/trasporto rifiuti con mezzi d'opera di peso totale a terra fino a 10
tonnellate.
Ai sensi dei predetti CCNL l'addetto alla movimentazione/trasporto rifiuti con mezzi d'opera di peso totale a terra superiore a 10 tonnellate ha diritto all'inquadramento nel livello 4.
Contr 9. Dunque, sulla base della stessa allegazione dell' l'appellante ha diritto al superiore livello 3, quale addetto alla movimentazione/trasporto rifiuti con mezzi d'opera di peso totale a terra fino a 10 tonnellate.
E si tenga anche conto che al ricorrente non si richiedevano conoscenze generiche del processo lavorativo,
Contr atteso che l' ha dato atto che il è stato addetto alla conduzione di mezzi d'opera a seguito Pt_1
dell'adesione ai corsi di formazione obbligatori aziendali previsti per tale attività, a riprova che l'attività
richiedeva preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro.
10. L'accordo del 2014 non ha alcuna valenza ai fini di cui si discute.
L'azienda, d'intesa con le OO.SS., ha provveduto ad una mera attività ricognitiva delle “mansioni censite” e dei “corrispondenti livelli di inquadramento”, senza (aver manifestato) alcun intento derogatorio delle disposizioni del CCNL ed anzi dichiarando di voler dare attuazione alle previsioni del CCNL.
Il testo dell'accordo è, sotto tale profilo, inequivoco: le parti hanno inteso “censire le mansioni presenti presso gli impianti” e individuare “i corrispondenti livelli di inquadramento e qualifiche così come risultanti dalla rilevazione effettuata e dalla comparazione con quanto previsto dal CCNL applicato e vigente”.
Contr La giurisprudenza richiamata dall' in tema di prevalenza degli accordi aziendali su quelli nazionali è,
dunque, totalmente inconferente.
Nella specie v'è solo da prendere atto che la operata “ricognizione” non è coerente con le reali mansioni svolte dal , il quale, quale addetto, pacificamente, alla movimentazione/trasporto rifiuti con mezzi Pt_1
d'opera di peso totale a terra fino a 10 tonnellate, ha diritto al 3° livello. Senza contare che l'attribuzione del livello 2 all'“addetto linee – carrellista” non consente di ritenere, per la non chiara formulazione della dicitura, che le parti si siano riferite (anche) all'addetto alla conduzione di mezzi d'opera.
Contr 11. L'eccezione di prescrizione sollevata dall' non è fondata.
Invero, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass.
26246/2022; 19720/2023).
E poiché, nella specie, si controverte di diritti maturati dal ricorrente a decorrere dal 28 dicembre 2012, dopo l'entrata in vigore della legge Fornero (18 luglio 2012), l'eccezione va respinta.
Contr 12. In conclusione, in accoglimento dell'appello in riforma dell'impugnata sentenza, l' va condannata:
a inquadrare il ricorrente nel livello 3 del CCNL di categoria a decorrere dal 28 dicembre 2012;
a corrispondere al ricorrente le correlative differenze salariali, oltre agli accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 3 luglio 2023, da nei confronti Parte_1
dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 23 giugno 2023 e, per l'effetto, CP_1
in riforma di detta sentenza, condanna la società appellata:
a inquadrare il ricorrente nel livello 3 del CCNL di categoria a decorrere dal 28 dicembre 2012;
a corrispondere al ricorrente le correlative differenze salariali, oltre agli accessori di legge.
Condanna la società appellata al pagamento, in favore del , delle spese del doppio grado del giudizio Pt_1
che liquida, per ciascun grado grado, in complessivi €.5.000,0; il tutto, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge, e distrae in favore dell'avv. Maurizio Sansoni.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2024
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1615 dell'anno 2023
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Maurizio Sansoni
- appellante -
E
CP_1
assistita e difesa dall'avv. Francesca Forte
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, esponeva: Parte_1
che prestava lavoro subordinato alle dipendenze dell' dal 28 dicembre 2012, inquadrato con CP_1
qualifica di operaio al livello 2A di classificazione del personale di cui al oggi Organizzazione_1
; Organizzazione_2
che dall'assunzione all'11 dicembre 2018, data di incendio dell'impianto, era stato addetto all'impianto
[...]
con mansioni di operatore addetto alla movimentazione e trasporto dei rifiuti con uso e conduzione Org_3
di mezzi d'opera di peso fino a 100 quintali, quali il carrello elevatore - muletto, con manovra dei comandi e dell'apparato in dotazione del mezzo per l'effettuazione delle operazioni di carico, scarico, compostaggio ed accessorie, nonché del ragno di raccolta e dell'escavatore, la pala meccanica;
che dal 12 dicembre 2018 l'istante era stato trasferito all'impianto multimateriale di via Laurentina - Pomezia,
ed ivi esclusivamente addetto allo svolgimento delle identiche mansioni;
che osservava orario a turni alternati 06.00/12.00 o 13.00/19.00 dal lunedì al sabato;
che aveva diritto, per le mansioni svolte dal 28 dicembre 2012, al riconoscimento del livello 3A di classificazione area impianti, a norma del di settore. Organizzazione_4
2. Tanto esposto, chiedeva l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel predetto livello, con
Contr condanna dell' al pagamento delle correlate differenze retributive, da determinarsi in corso di causa o con separato giudizio.
3. Radicatosi il contradittorio, la convenuta deduceva:
che il ricorrente aveva sempre svolto mansioni confacenti al proprio profilo di inquadramento (2° livello Area
Org_ Impianti e Laboratori ora ), assegnato alla conduzione di carrelli elevatori e Org_1 Org_2
saltuariamente all'uso del ragno, dell'escavatore e della pala meccanica;
che le parti sociali, nell'ambito della contrattazione di secondo livello, richiamata anche dal Protocollo
d'intesa del 21/12/2011, si erano date atto, con l'accordo sindacale del 14/03/2014, che per tali attività
doveva attribuirsi al lavoratore il 2° livello del CCNL di settore;
che il rapporto di lavoro era assistito da stabilità reale, in virtù del cospicuo numero di lavoratori che,
notoriamente, la società aveva alle proprie dipendenze,
che erano prescritte tutte le differenze salariali invocate dal ricorrente oltre il quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo, avvenuta il 7 febbraio 2022.
4. Con sentenza n. 2147/2023 pubblicata il 23 giugno 2023 il Tribunale rigettava la domanda.
Rilevava il primo giudice:
<
appartenenza, e quella rivendicata secondo i livelli del CCNL di settore, nel ricorso non sono state concretamente dedotte in termini quantitativi e qualitativi, le attività svolte di fatto che avrebbero consentito la sussunzione nel superiore livello, non essendo a ciò sufficiente la sola trascrizione del profilo contrattuale,
né è stato operato il raffronto tra le mansioni di cui al livello di inquadramento e quelle riconducibili al superiore livello invocato>>;
<
rilevanti>>;
<
quadro di riferimento se, come di fatto risulta, viene omesso il raffronto fra il livello di inquadramento assegnato con quello rivendicato;
l'analisi dei tratti distintivi di ciascuno e la descrizione delle ragioni per le quali si ritiene che l'attività svolta concretamente rientri nell'inquadramento superiore piuttosto che in quello ricevuto>>;
<
essere ammessa, in ragione del noto principio di circolarità fra allegazione, deduzione e prova, che informa il processo del lavoro>>.
5. Con ricorso del 3 luglio 2023 il interponeva appello. Pt_1
Contr L' resisteva. 6. Con un unico motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza per “errata valutazione della domanda,
delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto invocati in ricorso” e deduce che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, ha ben descritto le mansioni svolte, ha trascritto la declaratoria del livello invocato,
distinto da quello, diverso e inferiore, riconosciutogli dall'azienda.
Reitera, pertanto, l'appellante la richiesta di ammissione dell'articolata prova per interpello e testi.
7. L'appello è fondato e la pretesa del va accolta senza necessità di espletamento della prova Pt_1
testimoniale.
Il ricorrente ha dedotto, con l'atto introduttivo, di essere stato addetto all'impianto con mansioni Org_3
di operatore addetto alla movimentazione e trasporto dei rifiuti con uso e conduzione di mezzi d'opera di peso fino a 100 quintali.
Contr Con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado l' ha allegato che a seguito dell'adesione ai
corsi di formazione obbligatori aziendali per la guida dei mezzi d'opera presenti negli impianti, il ricorrente è
stato addetto alla conduzione dei relativi mezzi. In particolare, si deve rilevare che, contrariamente a quanto
sostenuto dal ricorrente, i mezzi d'opera, ovvero i carrelli elevatori, presenti in impianto a cui è stato adibito
sono il carrello elevatore Yale mod. GDP35vx del peso a terra pari a 3,5 tonnellate ed il carrello elevatore Yale
mod. GDP55vx del peso a terra pari a 5,5 tonnellate.
Sulla base di tali dati il Tribunale avrebbe potuto (e dovuto) definire il giudizio senza bisogno di ulteriori elementi di valutazione.
8. Invero, il 2011 area impianti e laboratori prevede quanto segue: Organizzazione_4
2° LIVELLO PROFESSIONALE
Declaratoria:
Operai comuni che, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività
elementari, anche di manutenzione, richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando macchinari e/o apparecchiature. Possono utilizzare veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B.
Profili esemplificativi:
operaio addetto ad operazioni elementari di sollevamento, trasporto e deposito materiali;
3° LIVELLO PROFESSIONALE
Declaratoria:
Operai qualificati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro,
acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Possono utilizzare veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C”.
Profili esemplificativi:
operaio addetto alla movimentazione e trasporto dei rifiuti con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra fino a 10 T.;
Analoghe disposizioni si rinvengono nel 2016 Org_4
LIVELLO 2 Operaio comune addetto agli impianti
ATTIVITA' PRINCIPALI DEL RUOLO:
- Provvedere alle attività di pulizia della linea di produzione
- Provvedere all'eliminazione di eventuali intasamenti di materiale lungo la linea
- Svolgere attività di cernita dei rifiuti
- Provvedere ad attività di piccola manutenzione delle apparecchiature (es. ingrassaggio)
- Operare in attuazione delle misure aziendali di sicurezza del lavoro - Segnalare tempestivamente guasti/malfunzionamenti
LIVELLO 3 Addetto alla movimentazione/trasporto rifiuti con mezzi d'opera di peso totale a terra fino a 10
tonnellate.
Ai sensi dei predetti CCNL l'addetto alla movimentazione/trasporto rifiuti con mezzi d'opera di peso totale a terra superiore a 10 tonnellate ha diritto all'inquadramento nel livello 4.
Contr 9. Dunque, sulla base della stessa allegazione dell' l'appellante ha diritto al superiore livello 3, quale addetto alla movimentazione/trasporto rifiuti con mezzi d'opera di peso totale a terra fino a 10 tonnellate.
E si tenga anche conto che al ricorrente non si richiedevano conoscenze generiche del processo lavorativo,
Contr atteso che l' ha dato atto che il è stato addetto alla conduzione di mezzi d'opera a seguito Pt_1
dell'adesione ai corsi di formazione obbligatori aziendali previsti per tale attività, a riprova che l'attività
richiedeva preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro.
10. L'accordo del 2014 non ha alcuna valenza ai fini di cui si discute.
L'azienda, d'intesa con le OO.SS., ha provveduto ad una mera attività ricognitiva delle “mansioni censite” e dei “corrispondenti livelli di inquadramento”, senza (aver manifestato) alcun intento derogatorio delle disposizioni del CCNL ed anzi dichiarando di voler dare attuazione alle previsioni del CCNL.
Il testo dell'accordo è, sotto tale profilo, inequivoco: le parti hanno inteso “censire le mansioni presenti presso gli impianti” e individuare “i corrispondenti livelli di inquadramento e qualifiche così come risultanti dalla rilevazione effettuata e dalla comparazione con quanto previsto dal CCNL applicato e vigente”.
Contr La giurisprudenza richiamata dall' in tema di prevalenza degli accordi aziendali su quelli nazionali è,
dunque, totalmente inconferente.
Nella specie v'è solo da prendere atto che la operata “ricognizione” non è coerente con le reali mansioni svolte dal , il quale, quale addetto, pacificamente, alla movimentazione/trasporto rifiuti con mezzi Pt_1
d'opera di peso totale a terra fino a 10 tonnellate, ha diritto al 3° livello. Senza contare che l'attribuzione del livello 2 all'“addetto linee – carrellista” non consente di ritenere, per la non chiara formulazione della dicitura, che le parti si siano riferite (anche) all'addetto alla conduzione di mezzi d'opera.
Contr 11. L'eccezione di prescrizione sollevata dall' non è fondata.
Invero, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass.
26246/2022; 19720/2023).
E poiché, nella specie, si controverte di diritti maturati dal ricorrente a decorrere dal 28 dicembre 2012, dopo l'entrata in vigore della legge Fornero (18 luglio 2012), l'eccezione va respinta.
Contr 12. In conclusione, in accoglimento dell'appello in riforma dell'impugnata sentenza, l' va condannata:
a inquadrare il ricorrente nel livello 3 del CCNL di categoria a decorrere dal 28 dicembre 2012;
a corrispondere al ricorrente le correlative differenze salariali, oltre agli accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 3 luglio 2023, da nei confronti Parte_1
dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 23 giugno 2023 e, per l'effetto, CP_1
in riforma di detta sentenza, condanna la società appellata:
a inquadrare il ricorrente nel livello 3 del CCNL di categoria a decorrere dal 28 dicembre 2012;
a corrispondere al ricorrente le correlative differenze salariali, oltre agli accessori di legge.
Condanna la società appellata al pagamento, in favore del , delle spese del doppio grado del giudizio Pt_1
che liquida, per ciascun grado grado, in complessivi €.5.000,0; il tutto, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge, e distrae in favore dell'avv. Maurizio Sansoni.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2024
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis