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Sentenza 23 agosto 2024
Sentenza 23 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 23/08/2024, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 19 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 19/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dalle Avv.te Francesca Parte_1 C.F._1
Festa (C.F. e Anna Annunciata Bianchi (C.F. ), presso il C.F._2 C.F._3 cui in Lodi Vecchio (LO), via IV Novembre n. 26, ha eletto domicilio;
- Ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 C.F._4
- Resistente contumace
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO – in persona del
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, ai sensi dell'art. 70 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
§§§
Conclusioni di parte ricorrente
“Nell'interesse della signora Parte_1 1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e celebrato con Parte_1 Controparte_1 rito civile in Lodi il 19.03.2016, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lodi al n. 14, anno
2016, parte 1, serie -, alle seguenti condizioni:
a. Disporre l'affidamento esclusivo di alla madre, con collocamento presso quest'ultima. Persona_1
b. Disporre che il signor a far data del deposito del presente ricorso, versi alla signora Controparte_1 Parte_1 la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, oltre al 50% delle
[...] spese straordinarie come indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano. Gli esborsi relativi alle spese straordinarie verranno rimborsati, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
c. Regolare i tempi di frequentazione tra il padre e il figlio come segue: weekend alternati dal venerdì al termine della scuola alla domenica sera alle 21,30, oltre due giorni infrasettimanali da concordare secondo gli impegni scolastici ed Per_ extrascolastici di . Vacanze natalizie, pasquali e altri ponti in via alternata;
vacanze estive: almeno due settimane consecutive con la madre e due consecutive con il padre nel periodo che verrà definito entro il 31 maggio di ogni anno.
d. Disporre che la madre percepisca per intero l'Assegno Unico Universale o equipollenti per il sostentamento.
2. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3. Condannare la parte resistente alle spese del procedimento.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.
[...]
e formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente. Parte_1 Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali a fondamento delle proprie domande:
- In data 19.03.2016 e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito civile in Lodi (LO), con atto regolarmente trascritto nel Registro civile del predetto Comune al n. 14, Anno 2016, Parte I, Serie -, in regime di separazione dei beni;
- dal matrimonio è nato il figlio a Lodi (LO) il 18.06.2016; Persona_2
- con sentenza n. 22/2023 emessa da questo Tribunale, pubblicata il 18.01.2023 e passata in giudicato il 19.05.2023, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
- il sig. regolarmente citato nel giudizio di separazione, non si è costituito ed Controparte_1
è rimasto contumace per tutta la durata del processo;
- la separazione perdura, da allora, ininterrottamente essendo venuta meno tra le parti qualsiasi comunione morale e spirituale. 2 All'udienza del 22.03.2024 parte ricorrente ha esibito l'originale del ricorso notificato al convenuto, che è stato ritirato dal portiere dello stabile ove questi risiede. La giudice, rilevato che non risultava depositata in atti la cartolina di ricevimento della raccomandata inviata al destinatario ex art. 139 comma 4 c.p.c., ha assegnato alla ricorrente termine di 30 giorni per l'integrazione documentale, con rinvio dell'udienza al
23.04.2024.
In data 12.04.2024 l'avvocato della ricorrente ha depositato note sul perfezionamento della notifica del ricorso.
Il combinato disposto degli artt. 7 L. 890.1982 e 139 commi 3 e 4 c.p.c. prevede che copia dell'atto possa essere consegnata al portiere dello stabile e che l'ufficiale giudiziario sia incaricato di dar notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno. Pertanto, nel caso di specie, in data 12.01.2024 si è perfezionata la notifica con la consegna del plico al portiere dello stabile e sempre in data 12.01.2024 è stata spedita la comunicazione di avvenuta notifica, che risulta consegnata al sig. il 15.01.2024. CP_1
All'udienza del 23.04.2024 la ricorrente è comparsa con il proprio difensore, per il convenuto nessuno è comparso. La ricorrente ha esibito in tale sede copia del ricorso notificato al sig. unitamente alla CAN CP_1 senza avviso di ricevimento, perfezionatasi mediante ritiro dell'atto dal portiere. È stata quindi ascoltata la ricorrente che ha dichiarato: “abbiamo un figlio di 7 anni, , che frequenta la seconda elementare a Pieve Persona_1
Fissiraga; io lavoro a tempo pieno al Mac Donalds di Lodi, prima sono stata presso la sede di Pieve da 15 anni (per questo Per_
è iscritto lì a scuola), con contratto a tempo indeterminato, sono manager del negozio da circa 13 anni;
prendo uno stipendio di €1.400,00 con cessione del quinto;
lavoro su turni, 6.30-15; 12-18, o serale con chiusura alle 4.00; quando non ci sono io, Per_ per la gestione di , mi danno una mano mia madre o le mie sorelle, che hanno figli più o meno coetanei del mio, e abitano Per_ in zona;
io vivo in affitto a San Fereolo, ma spesso sono da mia madre a San Grato, le mie sorelle vivono a Montanaso;
vede il padre in modo discontinuo, mi ha chiamato quando ha saputo della pendenza di questo procedimento, e si è fatto vivo incontrandolo anche due volta alla settimana, ma poi magari sparisce per mesi, così succede ad esempio d'estate, quando dice a Per_
che lo porterà in vacanza ma poi non si fa più vivo. So che non lavora da gennaio, da sposati lavorava anche lui al Mc
Donalds, poi presso una ditta CO, ora è in malattia da gennaio 2024, ma non mi risulta che abbia patologie particolari. Per_
adora il papà, ci rimane male quando lui lo delude. Il mio ex compagno non è ostativo nella gestione della quotidianità, come a firmare documenti o su questioni sanitarie (es. vaccino lo abbiamo fatto anche se era contrario), se gli chiedo lui qualcosa Per_ si affida abbastanza a me. Preciso che non versa alcun mantenimento per , né le spese straordinarie. Pago un canone di locazione di €400 mensili, non ho compagno. Percepisco l'assegno unico al 100%, di circa €206,00”.
Il legale di parte ricorrente ha quindi chiesto il termine per il deposito di memoria e la fissazione dell'udienza di discussione e decisione.
La Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di discussione e decisione, sostituita dal deposito di note scritte, il 31.05.2024, assegnando termine perentorio sino all'udienza per il deposito di
3 note di udienza e foglio di precisazione delle conclusioni unitamente agli estratti dei conti correnti intestati alla sig.ra o cointestati con il resistente degli ultimi tre anni. Pt_1
In data 31.05.2024 l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte. La Giudice, lette le note di udienza depositate dalla ricorrente e le relative istanze, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Risulta, infatti, provato che la separazione si è protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge – art. 3 Legge 898/1970, nel testo modificato dalla Legge 74/1987, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Inoltre, nel caso di specie, l'interruzione della convivenza e di qualsiasi rapporto tra le parti sin da prima della pronuncia della separazione, l'assenza del resistente nel presente giudizio, nonché l'aver creato un nuovo nucleo familiare (nella sentenza di separazione si dà atto che il sig. avesse una nuova compagna dalla CP_1 quale aspettava un figlio al momento del giudizio) rendono inequivocabile l'intervenuta disgregazione del rapporto di coniugio tra le parti.
3. Affidamento e collocamento del minore e frequentazioni con il padre
Parte ricorrente ha domandato l'affido esclusivo del minore , con collocamento presso di sé e Persona_1 regolamentazione delle visite paterne.
In punto di affido, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi…”, con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori. Di contro, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento esclusivo
“qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Ciò premesso, nel caso di specie il Collegio ritiene di accogliere la richiesta di parte ricorrente di affido esclusivo con collocamento presso la sig.ra Pt_1
A fondamento della propria domanda la ricorrente ha rappresentato il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio, confermata anche dalla mancata partecipazione al procedimento di separazione e al presente giudizio di divorzio.
In particolare, la sig.ra ha riportato come il padre frequenti il figlio in modo discontinuo e irregolare Pt_1 durante l'anno, per poi “sparire” per diversi mesi senza dare alcuna spiegazione, generando così un profondo disagio nel figlio e rendendo in tal modo anche difficoltoso l'esercizio della responsabilità genitoriale con modalità condivise in relazione alle decisioni di natura ordinaria e straordinaria che riguardano il figlio. Parte Per_ ricorrente nell'udienza del 23.04.2024 ha affermato che: “ adora il padre ma ci rimane male quando lo delude”.
Il disinteresse del padre si è altresì manifestato nel mancato versamento del contributo al mantenimento del
4 figlio, fissato in sede di separazione in €300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla luce delle complessive risultanze, da cui emerge la presenza discontinua ed intermittente del padre, nonché il suo disinteresse nelle questioni relative all'educazione, cura e mantenimento del figlio (confermato anche dall'allegato inadempimento all'obbligo di contribuzione al suo mantenimento), ritiene il Tribunale di accogliere la domanda di affido esclusivo proposta dalla ricorrente, in quanto soluzione maggiormente tutelante del benessere del minore, con suo collocamento prevalente presso la residenza materna.
Infatti, il disinteresse del genitore per le questioni relative alla prole giustifica l'affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente (già così Trib. Milano, sez. IX, sentenza 25 marzo 2013; sentenza 5 giugno 2013), per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, in accoglimento della domanda materna e in assenza di motivi ostativi, il sig. potrà vedere e tenere il figlio con sé a weekend alternati dal venerdì pomeriggio CP_1 al termine della scuola sino alla domenica sera alle 21.30, oltre due giorni infrasettimanali da concordare Per_ secondo gli impegni scolastici ed extrascolastici di . Le vacanze natalizie, pasquali e altri ponti saranno ripartite in via alternata;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà almeno due settimane consecutive con la madre e due settimane consecutive con il padre, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Assegno di mantenimento per il figlio minore
Parte ricorrente ha domandato l'aumento del contributo al mantenimento per il figlio da €300,00 oltre al
50% delle spese straordinarie a €400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, come anche precisato in sede di precisazione delle conclusioni.
Per delibare in ordine al contributo al mantenimento dei figli, occorre preliminarmente vagliare le condizioni reddituali delle parti.
Dalla documentazione depositata si evince come la sig.ra abbia percepito un reddito complessivo Pt_1 stabile nel corso degli ultimi anni, valutabile dal Cud nelle annualità 2021, 2022, 2023: € 19.783,38 nel 2020
(sub doc. 8), €23.052,74 nel 2021 (sub doc. 7), € 25.752,06 nel 2022 (sub doc. 6) e che le buste paga 2022/23 si pongano in linea con i redditi percepiti nelle precedenti annualità (circa €1.400,00 netti mensili).
Inoltre, dagli estratti conto prodotti, relativi al periodo compreso tra il 31.12.2021 e il 31.12.2023 (sub doc.
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21), emerge non solo la rispondenza di quanto dichiarato in sede di percezione dello stipendio della ricorrente ma anche di come gli oneri relativi al mantenimento del figlio gravino interamente sulla ricorrente, e che il resistente non abbia provveduto a versare il mantenimento o le spese straordinarie dovute.
5 Dagli stessi estratti conto, a conferma di quanto dichiarato dalla madre nell'udienza del 23.04.2024, risulta altresì che la stessa percepisce già interamente l'assegno unico, il cui valore ammonta a circa €206,00 al mese.
Infine, la ricorrente sopporta il canone di locazione, per un importo mensile di €400,00 (sub doc. 5), come confermato dalla stessa sempre nell'udienza del 23.04.2024.
Per ciò che attiene al reddito del resistente, nulla si conosce al riguardo, essendo egli rimasto contumace.
Tuttavia, dalle dichiarazioni di parte ricorrente, risulta che il sig. in costanza di matrimonio lavorava CP_1 dapprima presso il McDonald's ed in seguito presso la ditta CO e che da gennaio 2024 risulterebbe in congedo per malattia, sebbene la ricorrente non sia al corrente che egli sia affetto da particolari patologie.
Per tali ragioni il Tribunale ritiene che il sig. abbia piena capacità lavorativa, vista anche la sua giovane CP_1 età (35 anni).
Tenuto conto degli elementi emersi nel corso del giudizio, ritiene il Collegio di determinare il contributo al mantenimento del figlio nella misura di €450,00 mensili, importo da intendersi comprensivo delle spese straordinarie, in considerazione dei tempi di permanenza del figlio presso la madre, genitore prevalentemente collocatario, e della rilevata discontinuità delle frequentazioni con il padre, che comporta conseguentemente uno sbilanciamento degli oneri di mantenimento ordinari a carico della sig.ra a cui si accompagna Pt_1 la mancata prova da parte resistente delle proprie condizioni economiche, anche con riguardo all'eventuale incidenza delle proprie condizioni di salute sulla capacità lavorativa.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra in ragione dell'affido esclusivo del figlio. Pt_1
L'ascolto della prole deve ritenersi manifestamente superfluo tenuto conto dell'età del minore (di anni 8).
Spese di lite
Le spese di lite sono interamente poste a carico di parte resistente contumace, in forza del principio di soccombenza, e sono liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in data 19.03.2016 in Lodi, con atto trascritto nel Registro civile del predetto Comune al n.
[...]
14, Anno 2016, Parte I, Serie -;
2) dispone l'affido esclusivo alla madre del figlio , con collocamento prevalente presso Persona_1 quest'ultima;
3) dispone che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1
6 ogni mese la somma complessiva di €450,00, comprensiva delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
4) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a weekend alternati dal venerdì al termine della scuola alla domenica sera alle 21.30, oltre a due giorni infrasettimanali da concordare secondo Per_ gli impegni scolastici ed extrascolastici di . Le vacanze natalizie, pasquali e altri ponti saranno ripartiti in via alternata;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà almeno due settimane consecutive con la madre e due settimane consecutive con il padre, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
5) dispone che la madre percepisca per intero l'Assegno Unico Universale per i figli;
6) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_1 ricorrente, sig.ra , che liquida in €2.906,00 per compensi professionali, oltre spese Parte_1 generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;
7) manda alla cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Lodi affinchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 23.07.2024
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 19/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dalle Avv.te Francesca Parte_1 C.F._1
Festa (C.F. e Anna Annunciata Bianchi (C.F. ), presso il C.F._2 C.F._3 cui in Lodi Vecchio (LO), via IV Novembre n. 26, ha eletto domicilio;
- Ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 C.F._4
- Resistente contumace
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO – in persona del
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, ai sensi dell'art. 70 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
§§§
Conclusioni di parte ricorrente
“Nell'interesse della signora Parte_1 1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e celebrato con Parte_1 Controparte_1 rito civile in Lodi il 19.03.2016, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lodi al n. 14, anno
2016, parte 1, serie -, alle seguenti condizioni:
a. Disporre l'affidamento esclusivo di alla madre, con collocamento presso quest'ultima. Persona_1
b. Disporre che il signor a far data del deposito del presente ricorso, versi alla signora Controparte_1 Parte_1 la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, oltre al 50% delle
[...] spese straordinarie come indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano. Gli esborsi relativi alle spese straordinarie verranno rimborsati, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
c. Regolare i tempi di frequentazione tra il padre e il figlio come segue: weekend alternati dal venerdì al termine della scuola alla domenica sera alle 21,30, oltre due giorni infrasettimanali da concordare secondo gli impegni scolastici ed Per_ extrascolastici di . Vacanze natalizie, pasquali e altri ponti in via alternata;
vacanze estive: almeno due settimane consecutive con la madre e due consecutive con il padre nel periodo che verrà definito entro il 31 maggio di ogni anno.
d. Disporre che la madre percepisca per intero l'Assegno Unico Universale o equipollenti per il sostentamento.
2. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3. Condannare la parte resistente alle spese del procedimento.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.
[...]
e formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente. Parte_1 Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali a fondamento delle proprie domande:
- In data 19.03.2016 e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito civile in Lodi (LO), con atto regolarmente trascritto nel Registro civile del predetto Comune al n. 14, Anno 2016, Parte I, Serie -, in regime di separazione dei beni;
- dal matrimonio è nato il figlio a Lodi (LO) il 18.06.2016; Persona_2
- con sentenza n. 22/2023 emessa da questo Tribunale, pubblicata il 18.01.2023 e passata in giudicato il 19.05.2023, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
- il sig. regolarmente citato nel giudizio di separazione, non si è costituito ed Controparte_1
è rimasto contumace per tutta la durata del processo;
- la separazione perdura, da allora, ininterrottamente essendo venuta meno tra le parti qualsiasi comunione morale e spirituale. 2 All'udienza del 22.03.2024 parte ricorrente ha esibito l'originale del ricorso notificato al convenuto, che è stato ritirato dal portiere dello stabile ove questi risiede. La giudice, rilevato che non risultava depositata in atti la cartolina di ricevimento della raccomandata inviata al destinatario ex art. 139 comma 4 c.p.c., ha assegnato alla ricorrente termine di 30 giorni per l'integrazione documentale, con rinvio dell'udienza al
23.04.2024.
In data 12.04.2024 l'avvocato della ricorrente ha depositato note sul perfezionamento della notifica del ricorso.
Il combinato disposto degli artt. 7 L. 890.1982 e 139 commi 3 e 4 c.p.c. prevede che copia dell'atto possa essere consegnata al portiere dello stabile e che l'ufficiale giudiziario sia incaricato di dar notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno. Pertanto, nel caso di specie, in data 12.01.2024 si è perfezionata la notifica con la consegna del plico al portiere dello stabile e sempre in data 12.01.2024 è stata spedita la comunicazione di avvenuta notifica, che risulta consegnata al sig. il 15.01.2024. CP_1
All'udienza del 23.04.2024 la ricorrente è comparsa con il proprio difensore, per il convenuto nessuno è comparso. La ricorrente ha esibito in tale sede copia del ricorso notificato al sig. unitamente alla CAN CP_1 senza avviso di ricevimento, perfezionatasi mediante ritiro dell'atto dal portiere. È stata quindi ascoltata la ricorrente che ha dichiarato: “abbiamo un figlio di 7 anni, , che frequenta la seconda elementare a Pieve Persona_1
Fissiraga; io lavoro a tempo pieno al Mac Donalds di Lodi, prima sono stata presso la sede di Pieve da 15 anni (per questo Per_
è iscritto lì a scuola), con contratto a tempo indeterminato, sono manager del negozio da circa 13 anni;
prendo uno stipendio di €1.400,00 con cessione del quinto;
lavoro su turni, 6.30-15; 12-18, o serale con chiusura alle 4.00; quando non ci sono io, Per_ per la gestione di , mi danno una mano mia madre o le mie sorelle, che hanno figli più o meno coetanei del mio, e abitano Per_ in zona;
io vivo in affitto a San Fereolo, ma spesso sono da mia madre a San Grato, le mie sorelle vivono a Montanaso;
vede il padre in modo discontinuo, mi ha chiamato quando ha saputo della pendenza di questo procedimento, e si è fatto vivo incontrandolo anche due volta alla settimana, ma poi magari sparisce per mesi, così succede ad esempio d'estate, quando dice a Per_
che lo porterà in vacanza ma poi non si fa più vivo. So che non lavora da gennaio, da sposati lavorava anche lui al Mc
Donalds, poi presso una ditta CO, ora è in malattia da gennaio 2024, ma non mi risulta che abbia patologie particolari. Per_
adora il papà, ci rimane male quando lui lo delude. Il mio ex compagno non è ostativo nella gestione della quotidianità, come a firmare documenti o su questioni sanitarie (es. vaccino lo abbiamo fatto anche se era contrario), se gli chiedo lui qualcosa Per_ si affida abbastanza a me. Preciso che non versa alcun mantenimento per , né le spese straordinarie. Pago un canone di locazione di €400 mensili, non ho compagno. Percepisco l'assegno unico al 100%, di circa €206,00”.
Il legale di parte ricorrente ha quindi chiesto il termine per il deposito di memoria e la fissazione dell'udienza di discussione e decisione.
La Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di discussione e decisione, sostituita dal deposito di note scritte, il 31.05.2024, assegnando termine perentorio sino all'udienza per il deposito di
3 note di udienza e foglio di precisazione delle conclusioni unitamente agli estratti dei conti correnti intestati alla sig.ra o cointestati con il resistente degli ultimi tre anni. Pt_1
In data 31.05.2024 l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte. La Giudice, lette le note di udienza depositate dalla ricorrente e le relative istanze, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Risulta, infatti, provato che la separazione si è protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge – art. 3 Legge 898/1970, nel testo modificato dalla Legge 74/1987, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Inoltre, nel caso di specie, l'interruzione della convivenza e di qualsiasi rapporto tra le parti sin da prima della pronuncia della separazione, l'assenza del resistente nel presente giudizio, nonché l'aver creato un nuovo nucleo familiare (nella sentenza di separazione si dà atto che il sig. avesse una nuova compagna dalla CP_1 quale aspettava un figlio al momento del giudizio) rendono inequivocabile l'intervenuta disgregazione del rapporto di coniugio tra le parti.
3. Affidamento e collocamento del minore e frequentazioni con il padre
Parte ricorrente ha domandato l'affido esclusivo del minore , con collocamento presso di sé e Persona_1 regolamentazione delle visite paterne.
In punto di affido, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi…”, con la conseguenza che va valutata, prioritariamente, la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori. Di contro, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento esclusivo
“qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Ciò premesso, nel caso di specie il Collegio ritiene di accogliere la richiesta di parte ricorrente di affido esclusivo con collocamento presso la sig.ra Pt_1
A fondamento della propria domanda la ricorrente ha rappresentato il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio, confermata anche dalla mancata partecipazione al procedimento di separazione e al presente giudizio di divorzio.
In particolare, la sig.ra ha riportato come il padre frequenti il figlio in modo discontinuo e irregolare Pt_1 durante l'anno, per poi “sparire” per diversi mesi senza dare alcuna spiegazione, generando così un profondo disagio nel figlio e rendendo in tal modo anche difficoltoso l'esercizio della responsabilità genitoriale con modalità condivise in relazione alle decisioni di natura ordinaria e straordinaria che riguardano il figlio. Parte Per_ ricorrente nell'udienza del 23.04.2024 ha affermato che: “ adora il padre ma ci rimane male quando lo delude”.
Il disinteresse del padre si è altresì manifestato nel mancato versamento del contributo al mantenimento del
4 figlio, fissato in sede di separazione in €300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla luce delle complessive risultanze, da cui emerge la presenza discontinua ed intermittente del padre, nonché il suo disinteresse nelle questioni relative all'educazione, cura e mantenimento del figlio (confermato anche dall'allegato inadempimento all'obbligo di contribuzione al suo mantenimento), ritiene il Tribunale di accogliere la domanda di affido esclusivo proposta dalla ricorrente, in quanto soluzione maggiormente tutelante del benessere del minore, con suo collocamento prevalente presso la residenza materna.
Infatti, il disinteresse del genitore per le questioni relative alla prole giustifica l'affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente (già così Trib. Milano, sez. IX, sentenza 25 marzo 2013; sentenza 5 giugno 2013), per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, in accoglimento della domanda materna e in assenza di motivi ostativi, il sig. potrà vedere e tenere il figlio con sé a weekend alternati dal venerdì pomeriggio CP_1 al termine della scuola sino alla domenica sera alle 21.30, oltre due giorni infrasettimanali da concordare Per_ secondo gli impegni scolastici ed extrascolastici di . Le vacanze natalizie, pasquali e altri ponti saranno ripartite in via alternata;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà almeno due settimane consecutive con la madre e due settimane consecutive con il padre, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Assegno di mantenimento per il figlio minore
Parte ricorrente ha domandato l'aumento del contributo al mantenimento per il figlio da €300,00 oltre al
50% delle spese straordinarie a €400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, come anche precisato in sede di precisazione delle conclusioni.
Per delibare in ordine al contributo al mantenimento dei figli, occorre preliminarmente vagliare le condizioni reddituali delle parti.
Dalla documentazione depositata si evince come la sig.ra abbia percepito un reddito complessivo Pt_1 stabile nel corso degli ultimi anni, valutabile dal Cud nelle annualità 2021, 2022, 2023: € 19.783,38 nel 2020
(sub doc. 8), €23.052,74 nel 2021 (sub doc. 7), € 25.752,06 nel 2022 (sub doc. 6) e che le buste paga 2022/23 si pongano in linea con i redditi percepiti nelle precedenti annualità (circa €1.400,00 netti mensili).
Inoltre, dagli estratti conto prodotti, relativi al periodo compreso tra il 31.12.2021 e il 31.12.2023 (sub doc.
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21), emerge non solo la rispondenza di quanto dichiarato in sede di percezione dello stipendio della ricorrente ma anche di come gli oneri relativi al mantenimento del figlio gravino interamente sulla ricorrente, e che il resistente non abbia provveduto a versare il mantenimento o le spese straordinarie dovute.
5 Dagli stessi estratti conto, a conferma di quanto dichiarato dalla madre nell'udienza del 23.04.2024, risulta altresì che la stessa percepisce già interamente l'assegno unico, il cui valore ammonta a circa €206,00 al mese.
Infine, la ricorrente sopporta il canone di locazione, per un importo mensile di €400,00 (sub doc. 5), come confermato dalla stessa sempre nell'udienza del 23.04.2024.
Per ciò che attiene al reddito del resistente, nulla si conosce al riguardo, essendo egli rimasto contumace.
Tuttavia, dalle dichiarazioni di parte ricorrente, risulta che il sig. in costanza di matrimonio lavorava CP_1 dapprima presso il McDonald's ed in seguito presso la ditta CO e che da gennaio 2024 risulterebbe in congedo per malattia, sebbene la ricorrente non sia al corrente che egli sia affetto da particolari patologie.
Per tali ragioni il Tribunale ritiene che il sig. abbia piena capacità lavorativa, vista anche la sua giovane CP_1 età (35 anni).
Tenuto conto degli elementi emersi nel corso del giudizio, ritiene il Collegio di determinare il contributo al mantenimento del figlio nella misura di €450,00 mensili, importo da intendersi comprensivo delle spese straordinarie, in considerazione dei tempi di permanenza del figlio presso la madre, genitore prevalentemente collocatario, e della rilevata discontinuità delle frequentazioni con il padre, che comporta conseguentemente uno sbilanciamento degli oneri di mantenimento ordinari a carico della sig.ra a cui si accompagna Pt_1 la mancata prova da parte resistente delle proprie condizioni economiche, anche con riguardo all'eventuale incidenza delle proprie condizioni di salute sulla capacità lavorativa.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra in ragione dell'affido esclusivo del figlio. Pt_1
L'ascolto della prole deve ritenersi manifestamente superfluo tenuto conto dell'età del minore (di anni 8).
Spese di lite
Le spese di lite sono interamente poste a carico di parte resistente contumace, in forza del principio di soccombenza, e sono liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in data 19.03.2016 in Lodi, con atto trascritto nel Registro civile del predetto Comune al n.
[...]
14, Anno 2016, Parte I, Serie -;
2) dispone l'affido esclusivo alla madre del figlio , con collocamento prevalente presso Persona_1 quest'ultima;
3) dispone che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1
6 ogni mese la somma complessiva di €450,00, comprensiva delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
4) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a weekend alternati dal venerdì al termine della scuola alla domenica sera alle 21.30, oltre a due giorni infrasettimanali da concordare secondo Per_ gli impegni scolastici ed extrascolastici di . Le vacanze natalizie, pasquali e altri ponti saranno ripartiti in via alternata;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà almeno due settimane consecutive con la madre e due settimane consecutive con il padre, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
5) dispone che la madre percepisca per intero l'Assegno Unico Universale per i figli;
6) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_1 ricorrente, sig.ra , che liquida in €2.906,00 per compensi professionali, oltre spese Parte_1 generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;
7) manda alla cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Lodi affinchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 23.07.2024
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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