Art. 7. Concessione dei contributi
per lavori di trasformazione navale 1. L'amministrazione, valutata l'ammissibilita' dell'iniziativa sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del precedente art. 6, ed accertata altresi' l'accettabilita' del prezzo contrattuale o di quello dichiarato, sulla base di ogni utile elemento conoscitivo, della documentazione prodotta nonche' della struttura dei costi di produzione e dell'organizzazione produttiva dell'impresa risultante dall'iscrizione della stessa agli albi speciali di cui all'art. 19 della legge, procede alla concessione del contributo.
2. Ai fini della corresponsione degli anticipi di cui all'art. 5, comma 6, della legge, l'impresa beneficiaria deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile, allegando il certificato del Registro italiano navale attestante lo stato di avanzamento globale della trasformazione della nave.
3. Ai fini della corresponsione dell'anticipo nei casi di cui all'art. 5, comma 2, della legge l'impresa beneficiaria del contributo deve allegare i seguenti documenti:
a) fidejussione bancaria od assicurativa autenticata;
b) certificato del Registro italiano navale attestante la data di inizio lavori.
Nota all'art. 7:
- Per il testo degli articoli 5 e 19 della legge n. 234/1984 si veda, rispettivamente, in nota all'art. 3 e all'art. 2.
per lavori di trasformazione navale 1. L'amministrazione, valutata l'ammissibilita' dell'iniziativa sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del precedente art. 6, ed accertata altresi' l'accettabilita' del prezzo contrattuale o di quello dichiarato, sulla base di ogni utile elemento conoscitivo, della documentazione prodotta nonche' della struttura dei costi di produzione e dell'organizzazione produttiva dell'impresa risultante dall'iscrizione della stessa agli albi speciali di cui all'art. 19 della legge, procede alla concessione del contributo.
2. Ai fini della corresponsione degli anticipi di cui all'art. 5, comma 6, della legge, l'impresa beneficiaria deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile, allegando il certificato del Registro italiano navale attestante lo stato di avanzamento globale della trasformazione della nave.
3. Ai fini della corresponsione dell'anticipo nei casi di cui all'art. 5, comma 2, della legge l'impresa beneficiaria del contributo deve allegare i seguenti documenti:
a) fidejussione bancaria od assicurativa autenticata;
b) certificato del Registro italiano navale attestante la data di inizio lavori.
Nota all'art. 7:
- Per il testo degli articoli 5 e 19 della legge n. 234/1984 si veda, rispettivamente, in nota all'art. 3 e all'art. 2.