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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg9391 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9391 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. CARBONE PAOLA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_2
in atti, dall'avv. NAPOLITANO FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/05/2025, e Parte_1
, premettendo di aver contratto Controparte_2
matrimonio in Napoli il 23/02/2012 e che dalla loro unione nascevano 3 figli minori: e il 22.03.2012 e il Per_1 Per_2 Pt_2
1 27.12.2018, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Rimessa la causa sul ruolo con ordinanza del 25.07.2025 in ordine all'importo dell'assegno di mantenimento per i minori, il procedimento veniva rinviato al 25.11.2025 per consentire alle parti di integrare le condizioni di cui al ricorso.
All'udienza cartolare le parti depositavano un nuovo accordo aumentando l'assegno di mantenimento per i minori;
pertanto, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi liberamente ed espressamente consentono alla loro separazione personale e per l'effetto vivranno separati nel luogo che riterranno più opportuno, con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) la casa coniugale sita in Napoli- Quartiere San Giovanni a Teduccio, alla via
Alveo Artificiale n. 41 lettera H - viene concordemente assegnata alla CP_2
che la vivrà con i figli;
per i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, i coniugi danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere, per tale titolo e ragione, l'una dall'altra.
c) i figli vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza privilegiata presso la madre;
le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e la salute, al lavoro, ad atti o azioni ad intraprendersi nell'esclusivo interesse dei figli,
2 dovranno essere sempre adottate di comune accordo tra i coniugi tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli;
entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
i minori potranno altresì essere accuditi e custoditi da parenti disponibili o persone all'uopo predisposte, nei periodi di assenza anche se momentanea di uno dei genitori e per i periodi che spettano ciascuno, obbligandosi a prediligere in ogni caso la figura materna o paterna;
d) entrambi i coniugi, dichiarano formalmente di rinunciare al proprio reciproco mantenimento;
e) il sig. si obbliga a versare alla moglie entro e non oltre il Parte_1
giorno 10 di ogni mese - su c/c intestato alla SI.ra , quale contributo CP_2
per il mantenimento dei figli, la somma complessiva di euro 750,00
(settecentocinquanta/00), di cui euro 250,00 quale contributo per il mantenimento di euro 250,00 quale contributo per il mantenimento di ed euro Per_2 Per_1
250,00 quale contributo per il mantenimento di Le somme così come Pt_2
corrisposte saranno automaticamente rivalutate ogni anno secondo gli indici Istat a far data dal primo gennaio del secondo anno dalla sottoscrizione del presente accordo.
f) il padre corrisponderà direttamente il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate fra i coniugi, ed in ogni caso si obbliga a rimborsare alla sig.ra il 50% di dette spese secondo quanto sancito dal protocollo CP_2
di intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Napoli n. 1593 del
7.03.2018 che espressamente si richiama e di cui i coniugi cui sono stati resi edotti.
g) i genitori percepiranno e riscuoteranno l'assegno unico – attualmente dell'importo complessivo di euro 802,00, ciascuno per la sua quota del 50%.
h) il padre al fine di continuare ad avere una partecipazione attiva nel progetto educativo, di crescita e di assistenza dei figli, potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 20,00 prelevandoli e
3 riaccompagnandoli presso la propria residenza. Il padre avrà diritto di tenere con sé
i figli dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica a settimane alternate. Tra i genitori resta espressamente precisato che ove mai, per motivi imprevisti e sopravvenuti, o per esigenze strettamente lavorative del padre le visite non fossero possibili nei giorni previamente concordati i coniugi dovranno concordarne altri in sostituzione che garantiranno il diritto di visita fra padre e figli per almeno due giorni durante la settimana compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche dei minori;
i) i minori trascorreranno il prossimo Natale, ossia il giorno 24, 25 e 26 dicembre con la madre e il Capodanno, ossia il giorno 31 dicembre, il giorno 01 e 02 gennaio con il padre. L'anno successivo, e così di seguito, le predette festività saranno invertite. Lo stesso accadrà per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo di ogni anno, ad anni alterni. Tuttavia nelle festività così come individuate sarà facoltà del genitore che non trascorre le predette festività con la prole, di prelevarli e tenerli con sé per un solo giorno dalle ore 15.00 alle ore
19.00. La notte del 5 gennaio e il giorno dell'epifania verrà trascorso a giorni alterni e ad anni alterni con ciascun genitore;
j) il giorno del compleanno dei genitori, della Festa della Mamma e del Papà sarà trascorso con il genitore cui è attribuita la festa anche in deroga al regime di visita ordinario.
k) Ognuno dei genitori potrà tenere con sé i figli per un periodo di 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive – per il periodo che va dalla fine dell'anno scolastico ad inizio dello stesso-, in deroga al regime di visita ordinario, da concordarsi almeno un mese prima e non oltre il 30.06 di ogni anno, con comunicazione del luogo ove il succitato periodo di vacanza verrà trascorso;
l) i giorni del compleanno ed onomastico dei figli verrà trascorso dalla mattina sino alle ore 18.00 con uno ed il pomeriggio sino alle ore 22.00 con l'altro genitore ad anni alterni.
m) I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo
4 dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
si impegnano altresì ad ascoltare i minori per ogni scelta che li riguardino. I genitori si impegnano altresì, nel rispetto delle esigenze di sana crescita e desiderio dei figli, sin d'ora a far avere e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori si impegnano in quest'ottica a far partecipare i minori a cerimonie ed eventi che riguardino le proprie famiglie di origine - anche in deroga al regime di visita - dando tuttavia priorità alla volontà dei minori stessi;
n) Visto l'art. 3 lett. B) della legge 21 novembre 1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 l. 3/2003, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del proprio passaporto.
o) per tutto quanto non previsto, i coniugi si rimettono alle vigenti disposizioni di
Legge in materia di diritto di famiglia. Le spese legali sono compensate tra le parti e nulla è dovuto reciprocamente, con espressa rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, co. VII, Nuova Legge Professionale Forense (L. n. 247 del
31.12.12).”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori e non ritenuto necessario atteso l'accordo dei Per_1 Per_2
genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in
5 ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
(atto Parte_3
n.8, parte I, s., sez. K, reg. Atti Matrimonio anno 2012);
b) omologa le condizioni necessarie delle parti,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9391 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. CARBONE PAOLA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_2
in atti, dall'avv. NAPOLITANO FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/05/2025, e Parte_1
, premettendo di aver contratto Controparte_2
matrimonio in Napoli il 23/02/2012 e che dalla loro unione nascevano 3 figli minori: e il 22.03.2012 e il Per_1 Per_2 Pt_2
1 27.12.2018, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Rimessa la causa sul ruolo con ordinanza del 25.07.2025 in ordine all'importo dell'assegno di mantenimento per i minori, il procedimento veniva rinviato al 25.11.2025 per consentire alle parti di integrare le condizioni di cui al ricorso.
All'udienza cartolare le parti depositavano un nuovo accordo aumentando l'assegno di mantenimento per i minori;
pertanto, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi liberamente ed espressamente consentono alla loro separazione personale e per l'effetto vivranno separati nel luogo che riterranno più opportuno, con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) la casa coniugale sita in Napoli- Quartiere San Giovanni a Teduccio, alla via
Alveo Artificiale n. 41 lettera H - viene concordemente assegnata alla CP_2
che la vivrà con i figli;
per i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, i coniugi danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere, per tale titolo e ragione, l'una dall'altra.
c) i figli vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza privilegiata presso la madre;
le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e la salute, al lavoro, ad atti o azioni ad intraprendersi nell'esclusivo interesse dei figli,
2 dovranno essere sempre adottate di comune accordo tra i coniugi tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli;
entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
i minori potranno altresì essere accuditi e custoditi da parenti disponibili o persone all'uopo predisposte, nei periodi di assenza anche se momentanea di uno dei genitori e per i periodi che spettano ciascuno, obbligandosi a prediligere in ogni caso la figura materna o paterna;
d) entrambi i coniugi, dichiarano formalmente di rinunciare al proprio reciproco mantenimento;
e) il sig. si obbliga a versare alla moglie entro e non oltre il Parte_1
giorno 10 di ogni mese - su c/c intestato alla SI.ra , quale contributo CP_2
per il mantenimento dei figli, la somma complessiva di euro 750,00
(settecentocinquanta/00), di cui euro 250,00 quale contributo per il mantenimento di euro 250,00 quale contributo per il mantenimento di ed euro Per_2 Per_1
250,00 quale contributo per il mantenimento di Le somme così come Pt_2
corrisposte saranno automaticamente rivalutate ogni anno secondo gli indici Istat a far data dal primo gennaio del secondo anno dalla sottoscrizione del presente accordo.
f) il padre corrisponderà direttamente il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate fra i coniugi, ed in ogni caso si obbliga a rimborsare alla sig.ra il 50% di dette spese secondo quanto sancito dal protocollo CP_2
di intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Napoli n. 1593 del
7.03.2018 che espressamente si richiama e di cui i coniugi cui sono stati resi edotti.
g) i genitori percepiranno e riscuoteranno l'assegno unico – attualmente dell'importo complessivo di euro 802,00, ciascuno per la sua quota del 50%.
h) il padre al fine di continuare ad avere una partecipazione attiva nel progetto educativo, di crescita e di assistenza dei figli, potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 20,00 prelevandoli e
3 riaccompagnandoli presso la propria residenza. Il padre avrà diritto di tenere con sé
i figli dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica a settimane alternate. Tra i genitori resta espressamente precisato che ove mai, per motivi imprevisti e sopravvenuti, o per esigenze strettamente lavorative del padre le visite non fossero possibili nei giorni previamente concordati i coniugi dovranno concordarne altri in sostituzione che garantiranno il diritto di visita fra padre e figli per almeno due giorni durante la settimana compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche dei minori;
i) i minori trascorreranno il prossimo Natale, ossia il giorno 24, 25 e 26 dicembre con la madre e il Capodanno, ossia il giorno 31 dicembre, il giorno 01 e 02 gennaio con il padre. L'anno successivo, e così di seguito, le predette festività saranno invertite. Lo stesso accadrà per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo di ogni anno, ad anni alterni. Tuttavia nelle festività così come individuate sarà facoltà del genitore che non trascorre le predette festività con la prole, di prelevarli e tenerli con sé per un solo giorno dalle ore 15.00 alle ore
19.00. La notte del 5 gennaio e il giorno dell'epifania verrà trascorso a giorni alterni e ad anni alterni con ciascun genitore;
j) il giorno del compleanno dei genitori, della Festa della Mamma e del Papà sarà trascorso con il genitore cui è attribuita la festa anche in deroga al regime di visita ordinario.
k) Ognuno dei genitori potrà tenere con sé i figli per un periodo di 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive – per il periodo che va dalla fine dell'anno scolastico ad inizio dello stesso-, in deroga al regime di visita ordinario, da concordarsi almeno un mese prima e non oltre il 30.06 di ogni anno, con comunicazione del luogo ove il succitato periodo di vacanza verrà trascorso;
l) i giorni del compleanno ed onomastico dei figli verrà trascorso dalla mattina sino alle ore 18.00 con uno ed il pomeriggio sino alle ore 22.00 con l'altro genitore ad anni alterni.
m) I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo
4 dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
si impegnano altresì ad ascoltare i minori per ogni scelta che li riguardino. I genitori si impegnano altresì, nel rispetto delle esigenze di sana crescita e desiderio dei figli, sin d'ora a far avere e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori si impegnano in quest'ottica a far partecipare i minori a cerimonie ed eventi che riguardino le proprie famiglie di origine - anche in deroga al regime di visita - dando tuttavia priorità alla volontà dei minori stessi;
n) Visto l'art. 3 lett. B) della legge 21 novembre 1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 l. 3/2003, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del proprio passaporto.
o) per tutto quanto non previsto, i coniugi si rimettono alle vigenti disposizioni di
Legge in materia di diritto di famiglia. Le spese legali sono compensate tra le parti e nulla è dovuto reciprocamente, con espressa rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, co. VII, Nuova Legge Professionale Forense (L. n. 247 del
31.12.12).”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori e non ritenuto necessario atteso l'accordo dei Per_1 Per_2
genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in
5 ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
(atto Parte_3
n.8, parte I, s., sez. K, reg. Atti Matrimonio anno 2012);
b) omologa le condizioni necessarie delle parti,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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