Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 12/03/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00463/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01971/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1971 del 2024, proposto da
DO LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bastianini, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di Follonica, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Sili, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di divieto di esecuzione delle opere ai sensi dell’art 145 comma 6 della LRT 65/2014 e ss.mm.ii. in relazione alla S.C.I.A. alternativa al P.C. n. 761/24 prot. 36092 del 13/08/2024 recante ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso a residenziale nell’u.i. ubicata in via Bicocchi n. 127 – piano terreno, comunicato in data 09/09/2024;
- di ogni atto allo stesso presupposto, connesso e comunque conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Follonica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Raffaello Gisondi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. DO LI, premesso: 1) di essere proprietario dell’unità Immobiliare, sita a Follonica in via Bicocchi, n. 129/B destinata attualmente ad uso ufficio per pratiche di affari; 2) di aver segnalato mediante S.C.I.A. presentata in data 3/08/2024 di voler dare inizio ai lavori di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso a residenziale; 3) che con provvedimento comunicato in data 9.09.2024, il Comune di Follonica ha vietato l’esecuzione delle opere ai sensi dell’art 145 comma 6 della LRT 65/2014 rilevando che il cambio di destinazione d’uso non sarebbe possibile in quanto in contrasto con le previsioni del vigente piano delle funzioni che nel Settore Urbano 1 – Centro Storico, Ex Ilva, non ammette il passaggio a destinazioni residenziali; 4) che l’amministrazione avrebbe basato il proprio convincimento in ordine al verificarsi di un mutamento di destinazione giuridicamente rilevante su pratiche edilizie rinvenute nel proprio archivio dalle quali sarebbe risultato che l’unità immobiliare avrebbe assunto fin dal 1972 destinazione diversa da quella residenziale. Tutto ciò premesso il Sig. LI impugna il predetto divieto per i motivi di cui appresso: Con la prima censura il ricorrente lamenta che il piano delle funzioni invocato dall’Ente sarebbe decaduto per decorso del termine quinquennale dalla sua entrata in vigore.
La doglianza non ha fondamento.
Il regime del piano delle funzioni è dettato dalle fonti normative vigenti al momento della sua approvazione (6/10/2014) e, quindi, nel caso di specie dalla L.R.T. 1/2005.
L’art. 55 comma 4 della predetta legge regionale contempla una serie di categorie di previsioni urbanistiche che a mente del comma 5 hanno durata quinquennale e in nessuna di esse rientra la ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso del patrimonio esistente.
Con il secondo motivo il ricorrente afferma che l’immobile di cui si discute fu legittimato come residenziale da una licenza edilizia degli anni ’50 del secolo scorso e che da allora i successivi mutamento di destinazione in commerciale o direzionale sarebbe avvenuti de facto e non potrebbero, quindi, assumere alcuna rilevanza giuridica. La scia inibita dalla Amministrazione non avrebbe, pertanto, determinato un mutamento di destinazione ma solo il ripristino della destinazione legittima della unità immobiliare.
Anche tale censura non ha pregio.
Il piano delle funzioni, richiamando una corrispondente previsione contenuta nella LRT 1/2005 dispone che deve presumersi legittima la destinazione d’uso attuale risultante da atti pubblici, ovvero da atti in possesso della pubblica amministrazione o di posizioni catastali formati in data anteriore alla sua entrata in vigore.
Gli atti comprovanti la destinazione d’uso ai quali la norma fa rinvio non si identificano necessariamente in provvedimenti autorizzativi di natura edilizia ma consistono in qualunque tipo di atto pubblico o comunque presente agli atti della Amministrazione comunale e avente data anteriore a quella di approvazione del piano dai quali possa evincersi l’attività per la quale l’immobile veniva utilizzato al momento della loro formazione.
Anche qualora si volesse affermare che la natura meramente presuntiva dei predetti atti recederebbe di fronte alla prova di una diversa tipologia di utilizzo autorizzata da uno specifico di titolo edilizio la conclusione a cui è nella specie pervenuto il comune di Follonica in ordine al verificarsi di un mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante dovrebbe comunque considerarsi corretta.
Infatti dalla istruttoria compiuta dal Comune è risultato che l’unità immobiliare di proprietà del ricorrente ha assunto almeno a partire dal 1972 una destinazione diversa da quella residenziale per la quale era stato in origine legittimato. All’epoca il mutamento di destinazione d’uso funzionale non necessitava alcun tipo di autorizzazione o concessione edilizia rientrando nello ius utendi della proprietà (Cons. Stato, Sez. IV, 28 luglio 1982, n. 52), con la conseguenza che il passaggio dalla originaria destinazione residenziale a quella commerciale o artigianale dell’immobile di cui si discute deve considerarsi avvenuta de jure.
Da ultimo il ricorrente afferma che il piano delle funzioni vieterebbe solo il passaggio da funzioni commerciali o artigianali a quelle commerciali mentre nel caso di specie l’attività di procacciatore di affari da egli esercitata non rientrerebbe né nel commercio né nell’artigianato.
Anche tale motivo non merita favorevole considerazione dal momento che alla data di entrata in vigore del piano delle funzioni l’attività svolta nei locali era di commercio di prodotti elettronici e di svolgimento di servizi legati alla elettronica rientrando quindi appieno nelle funzioni rispetto alle quali il predetto strumento non ammette il passaggio a residenza.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alle spese di lite che si liquidano in Euro 3.500.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaello Gisondi, Presidente FF, Estensore
Silvia De Felice, Primo Referendario
Guido Gabriele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Raffaello Gisondi |
IL SEGRETARIO