Parere interlocutorio 19 aprile 2021
Parere definitivo 24 febbraio 2022
Rigetto
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/07/2025, n. 6592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6592 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06592/2025REG.PROV.COLL.
N. 00342/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 342 del 2020, proposto da US AF e EL AF, rappresentati e difesi dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani e Martino Alberto Grimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Martina Franca, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Olimpia Cimaglia e Gabriella De Giorgi Cezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Prima), n. 01255/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Martina Franca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso di primo grado, articolato sulla base di quattro motivi, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento prot. n. 11649 del 25 febbraio 2016, con il quale il Comune di Martina Franca ha inviato loro una diffida avente ad oggetto il pagamento delle somme ivi indicate, a titolo di saldo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché la cessione gratuita in favore del Comune delle relative aree per urbanizzazione primaria e secondaria, per una superficie complessiva di mq 4.572,67, in virtù di una convenzione urbanistica stipulata tra le parti in data 24 aprile 1996.
2. – Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha respinto la prima censura sulla violazione dell’art. 7, legge n. 241 del 1990, ritenendo applicabile l’art. 21- octies , comma 2, legge n. 241 del 1990, trattandosi di provvedimento vincolato; ha respinto l’eccezione di prescrizione di cui al secondo motivo, non essendo decorso il termine decennale, decorrente dalla scadenza della convenzione urbanistica, stante la presenza di un valido atto di interruzione; ha respinto anche il terzo motivo, in quanto, sulla base della stessa convenzione, la prevista monetizzazione non esclude l’obbligo di cessione delle aree in caso di inadempimento, come nella specie; infine, ha respinto il quarto motivo, ben potendo il creditore agire direttamente contro il debitore principale senza dover prima escutere il fideiussore.
3. – Con atto di appello, i sig.ri AF hanno impugnato la sentenza.
3.1. – Con il primo motivo di appello (pag. 4-9), la parte appellante ha contestato il capo di sentenza relativo al rigetto dell’eccezione di prescrizione, evidenziando che la convenzione in questione avrebbe natura meramente edilizia e non anche urbanistica, non avendo la funzione di normare l’attuazione del piano particolareggiato del comparto 5, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione decennale al più tardi dal 9 maggio 1998, quale termine per la corresponsione della seconda tranche delle somme dovute.
3.2. – Con il secondo motivo di appello (pag. 9-10), ha reiterato la censura relativa all’illegittimità della richiesta di cessione gratuita delle aree al Comune, essendo espressamente prevista la facoltà di monetizzazione in luogo della cessione, nella specie avvenuta mediante il pagamento delle relative somme.
3.3. – Con il terzo motivo di appello (pag. 10-11), ha reiterato la censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di provvedimento non vincolato.
4. – Con apposita memoria, si è costituito il Comune che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello sia per la mancata impugnazione di tutti i capi di sentenza, con specifico riferimento alla statuizione relativa alle sanzioni applicate, e sia per la genericità dei motivi riproposti (pag. 10-11 della memoria); nel merito, ha chiesto il rigetto dell’appello in quanto infondato.
5. – All’udienza pubblica del 10 aprile 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. – Preliminarmente, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità, essendo l’appello infondato nel merito.
7. – Invero, la pretesa del Comune si fonda su di una “ convenzione urbanistica ” (così denominata nelle premesse dalle stesse parti: cfr. pag. 1, doc. 2 del ricorso di primo grado) stipulata in data 24 aprile 1996.
Come già rilevato dal giudice di primo grado, allo stato, le opere in questione, da un lato, non sono state ultimate, e dall’altro, non risulta ancora intervenuta né la cessione gratuita al Comune delle aree ivi indicate, né la relativa monetizzazione (pag. 3 della sentenza impugnata).
Pertanto, sulla scorta della consolidata giurisprudenza in materia, a cui il primo giudice risulta essersi attenuto, la decorrenza del termine di prescrizione decennale va fissata al momento della scadenza della convenzione urbanistica (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 8327), ossia dal 24 aprile 2006, con la conseguenza che alla data della comunicazione della nota impugnata (25 febbraio 2016), il termine non era ancora decorso.
7.1. – In senso contrario, non vale argomentare in ordine alla previsione contenuta nella convenzione (art. 11) per sostenere che il termine di prescrizione avrebbe dovuto decorrere, al più tardi, dalla data del 9 maggio 1998, ossia allo scadere dei due anni decorrenti dal rilascio della concessione edilizia prot. n. 19159 del 9 maggio 1996.
Invero, mentre l’art. 1 della convenzione prevede un “ obbligo di attuazione definitiva entro il termine massimo di dieci anni ” decorrente dalla sottoscrizione della stessa (24 aprile 1996), l’art. 11, nel dare atto dell’avvenuto versamento del 50% degli oneri, prevede che la parte residua venga corrisposta in due rate: “ quanto al 20% […] dopo un anno dal rilascio della Concessione Edilizia ” e “ quanto al 30% […] entro due anni dal ritiro della detta Concessione ”.
Tuttavia, tale ultimo termine rappresenta un termine di adempimento per il soggetto debitore degli oneri e non già un termine di prescrizione del diritto del creditore, con conseguente infondatezza dell’assunto di parte appellante volto ad individuare un diverso dies a quo della prescrizione.
Ne deriva, pertanto, l’infondatezza del primo motivo di appello.
8. – Con il secondo motivo di appello, ha reiterato la censura relativa all’illegittimità della richiesta di cessione gratuita delle aree al Comune, essendo espressamente prevista la facoltà di monetizzazione in luogo della cessione, nella specie avvenuta mediante il pagamento delle relative somme.
8.1. – Il motivo è infondato.
Invero, la convenzione urbanistica in esame, dopo aver disciplinato la debenza degli oneri di urbanizzazione primaria (art. 2) e secondaria (art. 3), prevede espressamente l’obbligo per la parte privata di cedere gratuitamente al Comune di Martina Franca l’area di 4.572,67 mq finalizzata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione (art. 4).
La stessa convenzione, però, prevede anche che “ la ditta proprietaria in sostituzione della totale o parziale cessione, possa monetizzare e monetizzi la parte di area di sua spettanza non ceduta ” (art. 4).
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che l’appellante non abbia corrisposto tutte le somme a titolo di monetizzazione delle aree, per cui, ai sensi della medesima convenzione, rimane salva la facoltà del Comune di richiedere la cessione delle stesse.
9. – Con il terzo motivo di appello, ha reiterato la censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di provvedimento non vincolato.
In disparte la genericità della censura, deve ritenersi che il motivo sia infondato in quanto l’atto impugnato non ha natura provvedimentale, trattandosi di una mera diffida ad adempiere le obbligazioni derivanti dalla convenzione.
Ciò che viene in rilievo, quindi, è un atto che si inserisce all’interno di un rapporto obbligatorio avente natura paritaria, per cui non può ritenersi soggetto alla disciplina degli atti autoritativi di cui alla legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990), essendo invece soggetto alle norme di diritto privato, ai sensi dell’art. 1, comma 1- bis , della l. n. 241 del 1990 (cfr. Cons. Stato, ad. plen. 30 agosto 2018, n. 12).
Ne consegue, quindi, che nessuna comunicazione di avvio del procedimento doveva ritenersi dovuta.
In conclusione, quindi, l’appello deve essere respinto.
10. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, di IVA e di CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
EL Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO