Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
VG n. 3/2025
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente Dott.ssa Silvia Brat Consigliere Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello,
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA dello STATO di MILANO, elettivamente domiciliata in VIA C. FREGUGLIA n. 1, 20122, MILANO;
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), (C.F. ), P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_4
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_5 Controparte_5
(C.F. ), tutte rappresentate e difese dall'avv. MANZELLA
[...] P.IVA_6
GIUSEPPE ed elettivamente domiciliate nel suo studio, in VIA GAETANO COSTA n. 57, 90129, PALERMO.
OGGETTO: Opposizione ex. art. 5 ter L. n. 89/2001
OSSERVA
Con ricorso ai sensi della L. 89 del 2001, gli opposti adivano la Corte di Appello di MILANO al fine di ottenere l'indennizzo previsto dalla menzionata normativa in relazione alla pretesa irragionevole durata del fallimento apertosi nei confronti della curato dal Tribunale di MONZA Controparte_6
La Corte d'Appello, con decreto monocratico di accoglimento, ha quantificato il superamento del termine di durata “ragionevole” in 7 anni, riconoscendo un parametro monetario di € 400,00 annui, con conseguente liquidazione a ciascuna ricorrente della complessiva somma di € 2.800,00.
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“Eccessiva quantificazione dell'indennizzo in relazione alle caratteristiche del fallimento presupposto, alle sue vicende storiche, all'entità e natura dei crediti ammessi, alle caratteristiche delle stesse parti istanti - Violazione dell'art. 2 bis, L. n. 89 del 2001 - Omessa motivazione e, comunque, mancata considerazione effettiva dei criteri dettati dalla legge per la valutazione giudiziale”. In particolare, il MINISTERO ritiene che il primo giudice abbia errato riconoscendo in modo “automatico”, nel caso in esame, l'importo di € 400,00 ad anno di ritardo, senza tener conto in concreto dei parametri e delle indicazioni cui pure la legge sottopone le sue valutazioni in materia. Il MINISTERO, così conclude “Voglia codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza e in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto opposto riconoscendo a ciascuna delle opposte un indennizzo inferiore a quello liquidato in primo grado e nelle specie pari a € 2.100,00 (in quanto calcolato sulla base di un parametro monetario non superiore a € 300,00 e per ciascuno dei 7 anni di durata ritenuta “irragionevole”)”. Si sono costituite le società opposte contestando le avverse deduzioni, volte alla riduzione dell'importo da liquidarsi per ogni annualità di ritardo. La parte convenuta così conclude: “Chiedono che la Corte d'Appello di Milano rigetti l'opposizione; con vittoria di compensi, con l'aumento del 30 % per la predisposizione PCT dell'atto e dell'ulteriore 120 % per la presenza di n. 5 parti opposte, e spese di entrambe le fasi e con richiesta di distrazione a favore del sottoscritto difensore”. La Corte ritiene l'opposizione fondata. La Corte di Cassazione ha “costantemente affermato che, in tema di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001 n. 89, art. 2, già nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dapprima dalla L. n. 134 del 2012 e poi dalla L.
n. 208 del 2015, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ma non automatica e necessaria della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali…” (v. ex mult. Cass. civ. Sez. II, Ord., 25-02-2020, n. 4973). Anche più di recente la Cass. civ. Sez. II del 27-04-2023, n. 11048, ha ribadito che “…il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001, non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie
a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l'interesse alla sua rapida conclusione (v., Cass. n. 13083 del 2011; Cass. n. 23416 del 2009)”. La stessa Corte di Legittimità ha affermato come il riferimento all'importo di 500 euro annuali a titolo indennitario, in caso di procedimento fallimentare presupposto, sia di regola da ritenersi congruo, quale riferimento medio, fermo restando il potere del giudice, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, di discostarsi
2 dagli ordinari criteri di liquidazione, dandone conto e potendo operare una valutazione complessiva, con evidenziazione degli elementi di maggior portata (Cass. sez. II, Ordinanza, 18 settembre 2019,23257: Cass. sez.II, 22 maggio 2018, n. 29442). Quanto alla possibilità, contestata dalla difesa delle società opposte, di scendere al di sotto del minimo annuo di 400 euro, occorre tenere presente che l'art.
2.bis della legge n. 89/2001, prevede che “di regola” il giudice liquida una somma di denaro non inferiore a 400 euro e non superiore a euro 800 per ciascun anno o frazione di anno. Proprio valutando complessivamente le circostanze emergenti nel caso di specie in ordine alla specifica procedura fallimentare oggetto di esame, questa Corte ritiene di poter liquidare, per ciascun anno di ritardo, l'importo di euro 300,00. Infatti, dalla relazione informativa inviata dalla Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di MONZA, Dott.ssa GIOVANETTI, emerge come la Curatela abbia dovuto nella fattispecie provvedere, tra le altre cose, A) ad alienare 34 lotti immobiliari dislocati nell'intera Regione LOMBARDIA a mezzo di varie aste pubbliche non tutte immediatamente proficue;
B) a gestire opposizioni promosse contro lo stato passivo e a proporre complesse azioni revocatorie (una, in particolare, contro che, rinviata dalla Cassazione Controparte_7 nuovamente alla fase dell'appello, si è da ultimo conclusa con la vittoria della procedura fallimentare così di fatto consentendo l'apprendimento alla massa di un immobile poi venduto all'asta per € 267.000,00); C) a costituirsi parte civile nel processo penale promosso a carico di prima A.U. e poi Controparte_8 liquidatore della Società fallita;
D) a promuovere diverse azioni per recuperare gli ingenti crediti nei confronti di altre Società del gruppo (peraltro rimaste infruttuose). Da quanto premesso consegue l'accoglimento dell'opposizione e la condanna del al pagamento dell'indennità nei limiti di Euro 300,00 per ciascun Parte_1 anno di ritardo;
pertanto, in totale, tenuto conto dei sette anni, dovrà liquidarsi, a ciascuna resistente, la somma di euro 2.100,00 (euro 300,00 x 7 anni = euro 2.100,00). Si impone, conclusivamente, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto opposto ed occorre rideterminare le spese dell'intera procedura. Dal momento che l'esito finale del procedimento è di accoglimento parziale delle richieste di indennizzo proposte dalle ricorrenti nella prima fase, la Corte ritiene possano compensarsi le spese nella misura di metà, con condanna del al pagamento a parte opposta della residua metà delle spese di lite, in Parte_1 quanto, comunque, soccombente rispetto alla richiesta di pagamento (Cass. n. 26192/2023). Le spese delle ricorrenti sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dei criteri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM 147 del 2022, con riferimento all'importo riconosciuto, alle attività difensive effettivamente esplicate e alla natura seriale delle questioni proposte, che giustifica l'applicazione dei minimi
3 tariffari (Cass. ordinanza, 28 maggio 2020, n. 9728; ordinanza sez.VI,2 settembre 2019, n. 21936). Per la fase monocratica si tiene conto, in quanto assimilabile come rito, delle tabelle previste per i procedimenti monitori presso il Tribunale di Milano, mentre per la fase di opposizione -in applicazione dell'art. 4, comma 4-bis, del dm 55/14- si fa riferimento alle tariffe dei procedimenti contenziosi, pur seguendo il procedimento le norme di volontaria giurisdizione come rito;
si esclude la fase istruttoria, che non si è svolta. Non si riconosce l'aumento per il numero delle parti assistite di cui all'art. 4, comma 2, dm 55/14, in quanto non si ravvisano significative differenziazioni nelle difese, pur nell'identità delle posizioni processuali, così come non è riconoscibile l'incremento di cui all'art. 4, comma 1bis del citato dm, per la predisposizione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dei documenti allegati, per lo scarso apporto in termini di utilità al processo ravvisabile nel caso di specie, in relazione al concreto confezionamento degli atti e alla qualità e al numero dei documenti richiamati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, visto l'art 5 ter L 89/2001, in accoglimento dell'opposizione proposta dal : Parte_1
1. revoca il decreto della Corte d'Appello di MILANO n. 3204/2024 del 30.11.2024, nel procedimento rg n. 902/2024;
2. condanna il al pagamento, a titolo di equo Parte_1 indennizzo, dell'importo di Euro 2.100,00, in favore di ciascuna opposta, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. compensate per metà le spese di lite, condanna il al Parte_1 pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali del procedimento, che liquida, per tale quota, in complessivi € 13,50 per spese esenti ed € 425,00 per onorari per la prima fase ed in € 992,00 per la presente fase di opposizione;
il tutto oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Milano, 25.3.2025
Il Presidente Maria Caterina Chiulli
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