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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 9887/2024
R.G.L. promossa da
, nato il [...] a [...], c.f.: Parte_1
, ivi residente in [...], rappresentato e C.F._1
difeso dall'Avv. Erasmo Tarantino e con domicilio eletto in Palermo, Piazza Leoni
n. 49
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con CP_1 P.IVA_1
sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria con domicilio eletto presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente in Palermo, via Laurana n. 59
-resistente -
Avente ad oggetto: liquidazione quattordicesima
All'udienza del 04.04.2025 ha pronunciato, dandone lettura ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
DISPOSITIVO
a) Accoglie il ricorso e dichiara che ha diritto a percepire la Parte_1
quattordicesima sulla pensione di vecchiaia n.45020315/VOS per gli anni 2022
e 2023.
CP_ b) Condanna l' al pagamento della quattordicesima mensilità per gli anni 2022
e 2023, con gli accessori come per legge;
CP_ c) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 500,00 oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae al procuratore antistatario, Avv. Erasmo Tarantino.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.06.2024 il proponente chiedeva di “Ritenere e dichiarare che il Sig. ha diritto all'erogazione della somma Parte_1
aggiuntiva (c.d. quattordicesima) sulla propria pensione n.45020315/VOS per gli anni 2022 e 2023, ai sensi dell'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 127/2007, come modificato dall'articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ovvero per il periodo e/o con la decorrenza ritenuti dal Giudicante in seguito ad attività istruttoria;
per l'effetto condannare l' Controparte_2
alla erogazione della prestazione in oggetto in favore del Sig. per Parte_1
gli anni 2022 e 2023, ovvero per il periodo e/o con la decorrenza ritenuti dal
Giudicante in seguito ad attività istruttoria”. Vinte le spese con distrazione.
Deduceva di essere titolare di pensione di vecchiaia n. 45020315/VOS e di avere regolarmente percepito la quattordicesima sino 2021, trattamento invece non corrisposto nel 2022 e nel 2023. Depositava, al fine di provarne il diritto, certificazione tributaria, Modelli 730/222 e 730/2023 relativi ai suddetti anni, indicando gli anni di contribuzione ed i limiti reddituali necessari per beneficiare della prestazione. Aggiungeva che la pensione estera della quale è titolare era stata indicata in dichiarazione dei redditi.
Si costituiva in giudizio l' che contestava quanto dedotto assumendo che la CP_1
mancata corresponsione della quattordicesima derivava dalla mancata comunicazione degli emolumenti derivanti dalla pensione estera nell'anno 2021, pensione che doveva essere dichiarata all' . CP_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, acquisiti i documenti prodotti, viene posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
* * * Il ricorso merita accoglimento.
La c.d. quattordicesima mensilità (o tecnicamente “somma aggiuntiva”), istituita con DL 81/2007, art. 5 commi da 1 a 4 conv. in L. 125/2007 e modificata dall'art. 1 – comma 187 L. 232/2016, è una prestazione che l' eroga d'ufficio ogni CP_1
anno ai pensionati che abbiano almeno 64 anni e che siano titolari di pensione di anzianità, di vecchiaia, invalidità o anticipata nonché ai percettori di pensione di reversibilità.
Oltre al requisito anagrafico, occorre che il beneficiario abbia versato i contributi previdenziali (non ne hanno diritto coloro che percepiscono l'assegno sociale) e che
CP_ il proprio reddito non superi le soglie stabilite annualmente dall'
Il trattamento poi è ancorato agli anni contributivi ed è suddiviso in scaglioni.
L'importo varia infatti in funzione dell'anzianità contributiva complessiva del titolare (fino a 15 anni, fino a 25 anni, oltre i 25 anni di contribuzione per i dipendenti oppure fino a 18 anni, fino a 28 anni, oltre i 28 anni di contribuzione per gli autonomi) e del reddito percepito ovvero entro una volta e mezzo il trattamento minimo o tra una volta e mezzo il trattamento minimo, come descritto nelle tabelle allegate alla legge.
Nella fattispecie il ricorrente ha provato, con la certificazione tributaria e con le dichiarazioni dei redditi dallo stesso prodotte, di non avere superato il limite reddituale come individuato nella tabella A allegata alla legge.
CP_ L' contesta la mancata trasmissione dei redditi derivanti dalla pensione estera e per tale motivo ha sospeso la prestazione.
CP_ Questa infatti viene riconosciuto in via provvisoria, procedendo l' annualmente, sulla base della dichiarazione dei redditi, a verificare se quanto corrisposto sia l'importo dovuto.
Deve tuttavia rilevarsi, in senso favorevole al ricorrente, che questi ha diritto alla prestazione sussistendo tanto il requisito contributivo (oltre 15 anni di contribuzione), quanto quello reddituale, avendo denunciato all'Amministrazione
CP_ finanziaria sia il trattamento pensionistico erogato dall' che la pensione estera. La certificazione tributaria indica i redditi percepiti nel 2020, 2021, e 2022 che
CP_ fanno riferimento agli emolumenti erogati dall'
Esaminando la dichiarazione dei redditi, nel quadro C relativo ai redditi da lavoro, si rileva che vengono indicati, nella colonna c1, due redditi derivanti da CUD e cioè un primo reddito uguale a quello indicato nella certificazione tributaria ed altro reddito non menzionato nella suddetta certificazione che è ragionevole ritenere sia la pensione estera. I due redditi sommati non superano il limite per il diritto alla somma aggiuntiva.
Ritiene pertanto questo giudice che per effetto della indicazione nel quadro C delle dichiarazioni mod. 730 laddove vengono in rilievo due distinti redditi da pensione
(il primo riferito alla pensione italiana, l'altro a quelle estere) l'Istituto sia stato nelle condizioni di conoscere e verificare i dati incidenti sulla soglia reddituale.
Né può ritenersi che i compiti di verifica annuale siano subordinati all'inoltro da parte della ricorrente della comunicazione dei dati reddituali di cui all'art. 13, co. 6,
D.L. n 78/2010, ove si consideri che il pensionato ha, come detto, provveduto a comunicare debitamente ed integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento.
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono la domanda è,
CP_ dunque, meritevole di accoglimento con la conseguente condanna dell' a corrispondere la quattordicesima mensilità per gli anni 2022 e 2023 nella misura spettante in relazione ai contributi versati ed al limite reddituale.
CP_ All'accoglimento della domanda consegue la condanna dell' alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo, a mente del DM 55/2014 e del DM 147/2022
e con distrazione in favore dell'Avv. Erasmo Tarantino.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 04.04.2025 Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 9887/2024
R.G.L. promossa da
, nato il [...] a [...], c.f.: Parte_1
, ivi residente in [...], rappresentato e C.F._1
difeso dall'Avv. Erasmo Tarantino e con domicilio eletto in Palermo, Piazza Leoni
n. 49
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con CP_1 P.IVA_1
sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria con domicilio eletto presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente in Palermo, via Laurana n. 59
-resistente -
Avente ad oggetto: liquidazione quattordicesima
All'udienza del 04.04.2025 ha pronunciato, dandone lettura ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
DISPOSITIVO
a) Accoglie il ricorso e dichiara che ha diritto a percepire la Parte_1
quattordicesima sulla pensione di vecchiaia n.45020315/VOS per gli anni 2022
e 2023.
CP_ b) Condanna l' al pagamento della quattordicesima mensilità per gli anni 2022
e 2023, con gli accessori come per legge;
CP_ c) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 500,00 oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae al procuratore antistatario, Avv. Erasmo Tarantino.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.06.2024 il proponente chiedeva di “Ritenere e dichiarare che il Sig. ha diritto all'erogazione della somma Parte_1
aggiuntiva (c.d. quattordicesima) sulla propria pensione n.45020315/VOS per gli anni 2022 e 2023, ai sensi dell'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 127/2007, come modificato dall'articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ovvero per il periodo e/o con la decorrenza ritenuti dal Giudicante in seguito ad attività istruttoria;
per l'effetto condannare l' Controparte_2
alla erogazione della prestazione in oggetto in favore del Sig. per Parte_1
gli anni 2022 e 2023, ovvero per il periodo e/o con la decorrenza ritenuti dal
Giudicante in seguito ad attività istruttoria”. Vinte le spese con distrazione.
Deduceva di essere titolare di pensione di vecchiaia n. 45020315/VOS e di avere regolarmente percepito la quattordicesima sino 2021, trattamento invece non corrisposto nel 2022 e nel 2023. Depositava, al fine di provarne il diritto, certificazione tributaria, Modelli 730/222 e 730/2023 relativi ai suddetti anni, indicando gli anni di contribuzione ed i limiti reddituali necessari per beneficiare della prestazione. Aggiungeva che la pensione estera della quale è titolare era stata indicata in dichiarazione dei redditi.
Si costituiva in giudizio l' che contestava quanto dedotto assumendo che la CP_1
mancata corresponsione della quattordicesima derivava dalla mancata comunicazione degli emolumenti derivanti dalla pensione estera nell'anno 2021, pensione che doveva essere dichiarata all' . CP_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, acquisiti i documenti prodotti, viene posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
* * * Il ricorso merita accoglimento.
La c.d. quattordicesima mensilità (o tecnicamente “somma aggiuntiva”), istituita con DL 81/2007, art. 5 commi da 1 a 4 conv. in L. 125/2007 e modificata dall'art. 1 – comma 187 L. 232/2016, è una prestazione che l' eroga d'ufficio ogni CP_1
anno ai pensionati che abbiano almeno 64 anni e che siano titolari di pensione di anzianità, di vecchiaia, invalidità o anticipata nonché ai percettori di pensione di reversibilità.
Oltre al requisito anagrafico, occorre che il beneficiario abbia versato i contributi previdenziali (non ne hanno diritto coloro che percepiscono l'assegno sociale) e che
CP_ il proprio reddito non superi le soglie stabilite annualmente dall'
Il trattamento poi è ancorato agli anni contributivi ed è suddiviso in scaglioni.
L'importo varia infatti in funzione dell'anzianità contributiva complessiva del titolare (fino a 15 anni, fino a 25 anni, oltre i 25 anni di contribuzione per i dipendenti oppure fino a 18 anni, fino a 28 anni, oltre i 28 anni di contribuzione per gli autonomi) e del reddito percepito ovvero entro una volta e mezzo il trattamento minimo o tra una volta e mezzo il trattamento minimo, come descritto nelle tabelle allegate alla legge.
Nella fattispecie il ricorrente ha provato, con la certificazione tributaria e con le dichiarazioni dei redditi dallo stesso prodotte, di non avere superato il limite reddituale come individuato nella tabella A allegata alla legge.
CP_ L' contesta la mancata trasmissione dei redditi derivanti dalla pensione estera e per tale motivo ha sospeso la prestazione.
CP_ Questa infatti viene riconosciuto in via provvisoria, procedendo l' annualmente, sulla base della dichiarazione dei redditi, a verificare se quanto corrisposto sia l'importo dovuto.
Deve tuttavia rilevarsi, in senso favorevole al ricorrente, che questi ha diritto alla prestazione sussistendo tanto il requisito contributivo (oltre 15 anni di contribuzione), quanto quello reddituale, avendo denunciato all'Amministrazione
CP_ finanziaria sia il trattamento pensionistico erogato dall' che la pensione estera. La certificazione tributaria indica i redditi percepiti nel 2020, 2021, e 2022 che
CP_ fanno riferimento agli emolumenti erogati dall'
Esaminando la dichiarazione dei redditi, nel quadro C relativo ai redditi da lavoro, si rileva che vengono indicati, nella colonna c1, due redditi derivanti da CUD e cioè un primo reddito uguale a quello indicato nella certificazione tributaria ed altro reddito non menzionato nella suddetta certificazione che è ragionevole ritenere sia la pensione estera. I due redditi sommati non superano il limite per il diritto alla somma aggiuntiva.
Ritiene pertanto questo giudice che per effetto della indicazione nel quadro C delle dichiarazioni mod. 730 laddove vengono in rilievo due distinti redditi da pensione
(il primo riferito alla pensione italiana, l'altro a quelle estere) l'Istituto sia stato nelle condizioni di conoscere e verificare i dati incidenti sulla soglia reddituale.
Né può ritenersi che i compiti di verifica annuale siano subordinati all'inoltro da parte della ricorrente della comunicazione dei dati reddituali di cui all'art. 13, co. 6,
D.L. n 78/2010, ove si consideri che il pensionato ha, come detto, provveduto a comunicare debitamente ed integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento.
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono la domanda è,
CP_ dunque, meritevole di accoglimento con la conseguente condanna dell' a corrispondere la quattordicesima mensilità per gli anni 2022 e 2023 nella misura spettante in relazione ai contributi versati ed al limite reddituale.
CP_ All'accoglimento della domanda consegue la condanna dell' alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo, a mente del DM 55/2014 e del DM 147/2022
e con distrazione in favore dell'Avv. Erasmo Tarantino.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 04.04.2025 Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente