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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 04/02/2026, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1030/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
LE AF AL, EL
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4430/2023 depositato il 06/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pachino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1708/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 05/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014200010854 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014200010854 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014200010854 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014200010854 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014200010854 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti
Resistente/Appellato: Non risulta costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di I° di Siracusa, sez.4, con sentenza messa il 24.5.2023 ha rigettato il ricorso proposto dal signor Ricorrente_1 avverso avviso di accertamento per IMU, anni di imposta dal 2015 al 2019, notificatogli dal Comune di Pachino.
La Corte ha rilevato la legittimità dell'avviso impugnato perché regolarmente notificato.
Ha altresì evidenziato, che per gli anni accertati, i terreni avevano la qualità di serra, mentre la loro diversa qualità di seminativo risultava loro attribuita dal 2021. Ha ritenuto corretta la motivazione circa i calcoli del dovuto.
Il contribuente, con atto del 29.9.2023, ha appellato la sentenza de qua perché ritenuta errata. Ha riproposto due motivi di gravame, circa l'inesistenza della notifica dell'avviso impugnato, perché sarebbero state violate gli artt.26 del DPR n.602/73 e gli artt.148, 149 c.p.c. ed art.3 L.890/82; nonché l'erroneità del calcolo derivante dalla qualità del terreno, peraltro provata da report fotografici prelevati dalla piattaforma Programma_1.
Non risulta costituito, neanche in questa fase del processo il Comune di Pachino.
All'udienza del 16.12.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'avviso di accertamento impugnato, così come rilevato dai primi Giudicanti, è stato notificato a mezzo il servizio postale ex art.1, c.161, L.27.12.2006. Esso è pervenuto al contribuente che lo ha regolarmente contestato con relativo ricorso, nel quale ha fatto valere le sue doglianze.
Pertanto, anche a parere di questa Corte non può rilevarsi una ipotetica inesistenza della sua notifica, perché l'atto con le suddette modalità ha raggiunto il suo scopo, consentendo al contribuente di esercitare il suo diritto di difesa, ed eventuali suoi vizi devono ritenersi sanati ex art.156 c.p.c.
In ordine al calcolo delle somme dovute, in relazione alla qualità del terreno, seminativo anziché serra, non appare convincente quanto dedotto dall'appellante che ritiene provata tale qualità attraverso la produzione di fotogrammi tratti da Programma_1, ciò in quanto la detta variazione appare attribuita a partire dal 2021, così come peraltro appare dal sopralluogo effettuato in quell'anno dall'ing. Nominativo_1 e indicato nella sua relazione.
Pertanto, l'appello va rigettato. Nulla per le spese ritenuta la non costituzione in giudizio dell'ente impositore.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
AL 16.12.2025
LE AL ZI GE
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
LE AF AL, EL
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4430/2023 depositato il 06/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pachino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1708/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 05/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014200010854 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014200010854 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014200010854 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014200010854 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014200010854 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti
Resistente/Appellato: Non risulta costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di I° di Siracusa, sez.4, con sentenza messa il 24.5.2023 ha rigettato il ricorso proposto dal signor Ricorrente_1 avverso avviso di accertamento per IMU, anni di imposta dal 2015 al 2019, notificatogli dal Comune di Pachino.
La Corte ha rilevato la legittimità dell'avviso impugnato perché regolarmente notificato.
Ha altresì evidenziato, che per gli anni accertati, i terreni avevano la qualità di serra, mentre la loro diversa qualità di seminativo risultava loro attribuita dal 2021. Ha ritenuto corretta la motivazione circa i calcoli del dovuto.
Il contribuente, con atto del 29.9.2023, ha appellato la sentenza de qua perché ritenuta errata. Ha riproposto due motivi di gravame, circa l'inesistenza della notifica dell'avviso impugnato, perché sarebbero state violate gli artt.26 del DPR n.602/73 e gli artt.148, 149 c.p.c. ed art.3 L.890/82; nonché l'erroneità del calcolo derivante dalla qualità del terreno, peraltro provata da report fotografici prelevati dalla piattaforma Programma_1.
Non risulta costituito, neanche in questa fase del processo il Comune di Pachino.
All'udienza del 16.12.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'avviso di accertamento impugnato, così come rilevato dai primi Giudicanti, è stato notificato a mezzo il servizio postale ex art.1, c.161, L.27.12.2006. Esso è pervenuto al contribuente che lo ha regolarmente contestato con relativo ricorso, nel quale ha fatto valere le sue doglianze.
Pertanto, anche a parere di questa Corte non può rilevarsi una ipotetica inesistenza della sua notifica, perché l'atto con le suddette modalità ha raggiunto il suo scopo, consentendo al contribuente di esercitare il suo diritto di difesa, ed eventuali suoi vizi devono ritenersi sanati ex art.156 c.p.c.
In ordine al calcolo delle somme dovute, in relazione alla qualità del terreno, seminativo anziché serra, non appare convincente quanto dedotto dall'appellante che ritiene provata tale qualità attraverso la produzione di fotogrammi tratti da Programma_1, ciò in quanto la detta variazione appare attribuita a partire dal 2021, così come peraltro appare dal sopralluogo effettuato in quell'anno dall'ing. Nominativo_1 e indicato nella sua relazione.
Pertanto, l'appello va rigettato. Nulla per le spese ritenuta la non costituzione in giudizio dell'ente impositore.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
AL 16.12.2025
LE AL ZI GE