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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/12/2025, n. 4887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4887 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile - composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1827 del Ruolo Generale dell'anno 2021
avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e Parte_1
difesa dall'avv. Vincenzo Sarnicola ed elett.te domiciliata presso il suo studio in
Vallo della Lucania, alla via G. Murat, 25
ATTRICE
E
rapp.to e difeso dall'avv. Ornella Parisi ed elett.te Dott. CP_1
,
domiciliato presso il suo studio in Salerno, alla via V. Fornari, 14
CONVENUTO
E
-- in persona del legale rapp.te p.t. - Controparte_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
- inCon atto di citazione, ritualmente notificato la Parte_1
persona del legale rapp.te p.t. ha convenuto in giudizio il dott. CP_1
al fine di accertare e dichiarare la sua responsabilità professionale. Concludeva:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Salerno, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa 1.Accertare che il dott. CP_1 è stato il consulente fiscale della società Controparte_3 con Sede legale in Salerno, alla via
Giovanni Negri N.5, P.I., dall'anno 2010 fino all'anno 2017 compreso;
2. Accertare e dichiarare che il dott. ha omesso di presentare la dichiarazioneCP_1
,
dei redditi per l'anno di imposta 2015, senza giustificato motivo;
3. Accertare e dichiarare che il dott. CP_1 sia nell'anno 2015 che nell'anno 2017, ha presentato, per la società, regolarmente, (solo l'invio), la dichiarazione dei redditi e/o i modelli
IVA, per gli anni di imposta 2014 e 2016; 4. Accertare e dichiarare che la società, a causa della omissione del commercialista, ha subito i seguenti danni: A. Notifica dell'avviso di accertamento n. TF9030604010/2019, per l'anno 2015, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di €.137.486,85, di cui € 67.513,00 per imposte (IRES, IVA, IRAP), € 59400,00 per sanzioni ed € 10565,10 per interessi, avviso di accertamento che non sarebbe mai stato notificato nel caso in cui la dichiarazione sarebbe stata regolarmente presentata;
B. Spese legali sostenute ed a sostenersi dalla pari ad oggi ad € 32.370,58, per farsi Controparte_3
,
assistere nei giudizi tributari aventi ad oggetto l'impugnativa del predetto avviso di accertamento, oltre i compensi per il presente giudizio;
C. Spese per consulenza fiscale svolta dalla MCF Partners in favore della società attrice, per un importo di €
3.806,40; D. Viene richiesta la somma di € 59.400,00 per sanzioni ed € 10565,10 per interessi che non sarebbe dovuta essere esborsata se la dichiarazione dei redditi fosse stata presentata regolarmente;
E. Si deve effettuare il pagamento della somma di € 33.000,00 (IVA al 22% sulla locazione di € 150.000,00), richiesta dall'Ufficio ma non incassata dalla società, a causa della perdita del regime di esenzione iva per esclusiva colpa e responsabilità del commercialista;
F.
Condannare il Commercialista alla refusione in favore della società della somma di
€ 200.000,00, a titolo di danno emergente e lucro cessante, o quella somma minore o maggiore che verrà provata in corso di causa e/o determinata equitativamente dall'onorevole giudicante, tenendo fin d'ora presente la circostanza che sarà sicuramente richiesto un finanziamento dalla società attrice per far fronte al pagamento della somma portata dall'avviso di accertamento;
5. Accertare e dichiarare che la società attrice ha posto in essere tutti i comportamenti indispensabili per determinare l'annullamento dell'avviso di accertamento;
6. Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. il quale, Con propria comparsa si costituiva il dott. CP_1
preliminarmente, chiedeva la chiamata in causa in persona Controparte_2
del legale rapp.te p.t. e, nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. In subordine, qualora si fosse riconosciuto il convenuto responsabile per il mancato invio della dichiarazione dei redditi per l'anno 2015, chiedeva la condanna al pagamento delle sole somme effettivamente dovute, ravvisandosi responsabilità anche della parte attrice nella causazione del danno.
Chiedeva, comunque, in caso di condanna, che il pagamento fosse disposto a carico della compagnia di assicurazioni “ CP_2 66 وو
Successivamente alla prima udienza di comparizione delle parti, dichiarata la contumacia della terza chiamata in causa e depositato l'elaborato peritale del ctu, la causa veniva rinviata per le conclusioni e veniva, poi, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 1.12.25, da questo giudice, in supplenza temporanea sul ruolo del GI dott.ssa D'Ambrosio.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
La controversia ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale del dott. CP_1 in qualità di commercialista, in relazione all'attività da lui svolta
,
nei confronti della società attrice e conseguentemente sentirlo condannare al risarcimento del danno in favore di quest'ultima. Non è contestato il rapporto professionale intercorso tra le parti, sebbene in assenza di un contratto scritto.
Parte attrice asserisce di essere proprietaria di un capannone industriale locato ad altra società, denominata Cormidi s.r.l. per un canone annuo di € 150.000,00
e che il dott. CP_1 dall' anno 2010 e fino al 2017 è stato il commercialista della società, e che, in data 27/02/2020 alla società attrice era stata inviato avviso di accertamento da parte dell' Agenzia delle Entrate per l'anno di imposta 2015, con il quale le veniva intimato ( ad essa società attrice di pagare la somma complessiva di € 137.486,85, di cui € 67.513,00 per imposte, € 59.400,00 per sanzioni ed € 10.565,10 per interessi conseguente al mancato invio della و
dichiarazione dei redditi della società per l' anno 2015. Inoltre, (asserisce) che il dott. CP_1 non ha dato riscontro alcuno alla missiva con la quale la società attrice lo costituiva in mora, né alla successiva convocazione per la redazione di una convenzione di negoziazione assistita.
Per parlare di responsabilità professionale del commercialista occorre capire se egli si sia reso inadempiente al mandato conferitogli.
Si osserva che nel diritto civile il modello di prova imposto dal legislatore richiede che sia sempre l'attore a dover dimostrare i fatti posti a fondamento delle sue pretese. Il comma 1 dell'art. 2697 cc si esprime chiaramente in tal senso, affermando che i fatti oggetto di prova devono essere quelli costitutivi del diritto vantato da colui che agisce in giudizio. Il comma 2 della medesima disposizione sancisce che il convenuto è tenuto invece a dimostrare l'infondatezza del diritto attoreo, provandone i fatti estintivi, modificativi e impeditivi.
Il professionista è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 cc, che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta.
Costituisce principio acquisito che il professionista debba considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cc in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell'erario.
La giurisprudenza costante impone al commercialista obblighi informativi verso il cliente, intesi come doveri di prospettare le varie soluzioni, così da porlo nella condizione di scegliere secondo il migliore interesse (Cass. N. 14387/19). Rientra, ancora, tra i doveri di diligenza quello di acquisire i dati necessari per adempiere all'obbligazione e consentite al cliente di raggiungere il risultato auspicato.
Nel caso in esame, occorre prendere in esame l'elaborato peritale depositato agli atti telematici dal ctu dott.ssa Per_1 per inquadrare meglio i fatti e per rilevare se vi sia stata una concreta responsabilità del CP_1 nel compimento della sua attività professionale e in quale misura. Al ctu, dunque, è stato affidato il compito di individuare le inadempienze da ascrivere alla parte convenuta e la quantificazione del danno scaturitone, subito dalla parte Controparte_3
attrice.
Tenuto conto delle valutazioni esposte dal ctu, alle quali questo giudice ritiene attenersi, in quanto supportate dalla documentazione in atti e sorrette da argomentazioni logiche e lineari, il totale stimato del danno ammonta ad
€.124.770,58, a causa delle inadempienze attribuite al CP_1
Il suddetto importo comprende le spese legali sostenute, pari ad € 32.370,58, per assistenza e difesa nei giudizi tributari aventi ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento TF9030604010; il danno subito dall'attrice a causa dell'errore del commercialista nella dichiarazione Iva 2015 per anno 2014, per la mancata fruizione del regime di esenzione iva ex art. 10 co,1 n.8 del Dpr 633/1972, con esborso di euro 33.000 pari al 22% delle operazioni imponibili ( riferimento contratto di locazione registrato in Agropoli il 29.05.2009, n.733, serie 3) ed, infine, il danno subito dall'attrice, a causa dell'omissione del commercialista,
relativo alla notifica dell'avviso di accertamento n.TF9030604010/2019, per l'anno 2015, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di €
137.486,85, di cui 67.513,00 per imposte ( IRES, IVA, IRAP), € 59.400,00 per sanzioni ed € 10.565,10 per interessi.
In relazione alla difesa del convenuto ed, in particolare, al mancato invio della dichiarazione dei redditi del 2015, si osserva quanto segue. Il convenuto assume che viene inviata alla società una prima comunicazione con la quale la stessa viene invitata ad effettuare il previsto adempimento (invio dichiarazione dei redditi) e che detto invito, effettuato con lettera raccomandata dall' Ufficio delle
Entrate, non è mai arrivato alla propria attenzione. Egli, sostiene, infatti, che, nei mesi precedenti la vicenda, aveva trasferito il proprio studio dalla via Carmine 17 alla via S. Apicella e la suddetta comunicazione era stata indirizzata direttamente alla società e non al commercialista, quindi respinta al mittente. Per tale motivo è stato impossibilitato a porre rimedio al mancato invio della dichiarazione dei redditi, la quale sebbene inviata, risultava scartata dal sistema senza che il professionista se ne avvedesse.
Tale assunto risulterebbe anomalo, secondo le considerazioni rappresentate dallo stesso ctu, il quale fa rilevare che il meccanismo di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate vuole che lo scarto della dichiarazione inviata telematicamente venga reso noto a chi ha trasmesso la dichiarazione, in modo che si possa ripresentare la dichiarazione corretta;
pertanto quanto dichiarato dal
CP_1 e cioè che egli non si sia avveduto dello scarto, e che l'invito alla ripresentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2015 non era stato indirizzato a lui personalmente in quanto commercialista, ma indirizzato alla società, ovvero l'invito era stato quindi respinto al mittente, non può essere accolta. Oltretutto egli non ha fornito alcuna prova in merito, non essendo stata fornita neanche la documentazione in merito. Non sono state riversate dichiarazioni per l'anno d'imposta 2015 ( per i tributi recuperati a tassazione con avviso di accertamento n.TF9030604010/2019 ovvero Ires, Irap ed Iva) né ricevute di presentazione delle stesse né, quindi, ricevute di scarto ( avendo il dott. CP_1 parlato espressamente di dichiarazione scartata nella propria comparsa di costituzione e risposta), né tantomeno ed in ultima analisi bozze di dichiarazioni per l'anno d'imposta 2015, né, in ogni caso ed infine, comunicazioni del dott. CP_1 alla società volte alla presentazione di una Controparte_3
dichiarazione tardiva che, trasmessa entro 90 gg dal termine e con il pagamento di una sanzione ridotta, evita ed avrebbe evitato la fattispecie di omissione delle dichiarazioni del periodo d'imposta 2015.
Aderendo, dunque, alle considerazioni esposte in modo chiaro e preciso dall'ausiliario del tribunale, si può concludere che sulla base della documentazione in atti, la quantificazione del danno subito dalla società, in conseguenza delle asserite inadempienze del convenuto, accertate dal ctu il
-
quale ha tenuto conto della valutazione effettuata per le sole osservazioni di parte attrice avvenuta in maniera tempestiva - è riconducibile alla complessiva somma di €. 124.770,58, come sopra meglio specificato. Il suddetto importo dovrà essere versato dal convenuto in favore della parte attrice a titolo di risarcimento danni. Nulla nei confronti della terza chiamata, rimasta contumace, atteso che il convenuto non ha fornito alcuna documentazione idonea ( contratto assicurativo).
Per le motivazioni esposte la domanda va accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo, in applicazione di cui al DM n. 55/14.
PQM
Il Tribunale di Salerno Seconda Sezione in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice, della somma pari ad €. 124.770,58, a titolo di risarcimento dei danni, oltre rivalutazione monetaria dal fatto illecito fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate fino al soddisfo;
2) Condanna il convenuto al rimborso delle spese processuali in favore della parte attrice, che liquida in complessive €.7.572,00, di cui €. 520,00 per spese ed €. 7.052,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3) Pone le spese di ctu a carico della parte soccombente.
La presente sentenza è stata redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. viene allegata al verbale di udienza del 1.12.25 e viene depositata telematicamente in cancelleria.
Salerno, 1.12.25
Il gop dott.ssa Paola Corabi
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile - composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1827 del Ruolo Generale dell'anno 2021
avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e Parte_1
difesa dall'avv. Vincenzo Sarnicola ed elett.te domiciliata presso il suo studio in
Vallo della Lucania, alla via G. Murat, 25
ATTRICE
E
rapp.to e difeso dall'avv. Ornella Parisi ed elett.te Dott. CP_1
,
domiciliato presso il suo studio in Salerno, alla via V. Fornari, 14
CONVENUTO
E
-- in persona del legale rapp.te p.t. - Controparte_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
- inCon atto di citazione, ritualmente notificato la Parte_1
persona del legale rapp.te p.t. ha convenuto in giudizio il dott. CP_1
al fine di accertare e dichiarare la sua responsabilità professionale. Concludeva:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Salerno, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa 1.Accertare che il dott. CP_1 è stato il consulente fiscale della società Controparte_3 con Sede legale in Salerno, alla via
Giovanni Negri N.5, P.I., dall'anno 2010 fino all'anno 2017 compreso;
2. Accertare e dichiarare che il dott. ha omesso di presentare la dichiarazioneCP_1
,
dei redditi per l'anno di imposta 2015, senza giustificato motivo;
3. Accertare e dichiarare che il dott. CP_1 sia nell'anno 2015 che nell'anno 2017, ha presentato, per la società, regolarmente, (solo l'invio), la dichiarazione dei redditi e/o i modelli
IVA, per gli anni di imposta 2014 e 2016; 4. Accertare e dichiarare che la società, a causa della omissione del commercialista, ha subito i seguenti danni: A. Notifica dell'avviso di accertamento n. TF9030604010/2019, per l'anno 2015, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di €.137.486,85, di cui € 67.513,00 per imposte (IRES, IVA, IRAP), € 59400,00 per sanzioni ed € 10565,10 per interessi, avviso di accertamento che non sarebbe mai stato notificato nel caso in cui la dichiarazione sarebbe stata regolarmente presentata;
B. Spese legali sostenute ed a sostenersi dalla pari ad oggi ad € 32.370,58, per farsi Controparte_3
,
assistere nei giudizi tributari aventi ad oggetto l'impugnativa del predetto avviso di accertamento, oltre i compensi per il presente giudizio;
C. Spese per consulenza fiscale svolta dalla MCF Partners in favore della società attrice, per un importo di €
3.806,40; D. Viene richiesta la somma di € 59.400,00 per sanzioni ed € 10565,10 per interessi che non sarebbe dovuta essere esborsata se la dichiarazione dei redditi fosse stata presentata regolarmente;
E. Si deve effettuare il pagamento della somma di € 33.000,00 (IVA al 22% sulla locazione di € 150.000,00), richiesta dall'Ufficio ma non incassata dalla società, a causa della perdita del regime di esenzione iva per esclusiva colpa e responsabilità del commercialista;
F.
Condannare il Commercialista alla refusione in favore della società della somma di
€ 200.000,00, a titolo di danno emergente e lucro cessante, o quella somma minore o maggiore che verrà provata in corso di causa e/o determinata equitativamente dall'onorevole giudicante, tenendo fin d'ora presente la circostanza che sarà sicuramente richiesto un finanziamento dalla società attrice per far fronte al pagamento della somma portata dall'avviso di accertamento;
5. Accertare e dichiarare che la società attrice ha posto in essere tutti i comportamenti indispensabili per determinare l'annullamento dell'avviso di accertamento;
6. Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. il quale, Con propria comparsa si costituiva il dott. CP_1
preliminarmente, chiedeva la chiamata in causa in persona Controparte_2
del legale rapp.te p.t. e, nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. In subordine, qualora si fosse riconosciuto il convenuto responsabile per il mancato invio della dichiarazione dei redditi per l'anno 2015, chiedeva la condanna al pagamento delle sole somme effettivamente dovute, ravvisandosi responsabilità anche della parte attrice nella causazione del danno.
Chiedeva, comunque, in caso di condanna, che il pagamento fosse disposto a carico della compagnia di assicurazioni “ CP_2 66 وو
Successivamente alla prima udienza di comparizione delle parti, dichiarata la contumacia della terza chiamata in causa e depositato l'elaborato peritale del ctu, la causa veniva rinviata per le conclusioni e veniva, poi, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 1.12.25, da questo giudice, in supplenza temporanea sul ruolo del GI dott.ssa D'Ambrosio.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
La controversia ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale del dott. CP_1 in qualità di commercialista, in relazione all'attività da lui svolta
,
nei confronti della società attrice e conseguentemente sentirlo condannare al risarcimento del danno in favore di quest'ultima. Non è contestato il rapporto professionale intercorso tra le parti, sebbene in assenza di un contratto scritto.
Parte attrice asserisce di essere proprietaria di un capannone industriale locato ad altra società, denominata Cormidi s.r.l. per un canone annuo di € 150.000,00
e che il dott. CP_1 dall' anno 2010 e fino al 2017 è stato il commercialista della società, e che, in data 27/02/2020 alla società attrice era stata inviato avviso di accertamento da parte dell' Agenzia delle Entrate per l'anno di imposta 2015, con il quale le veniva intimato ( ad essa società attrice di pagare la somma complessiva di € 137.486,85, di cui € 67.513,00 per imposte, € 59.400,00 per sanzioni ed € 10.565,10 per interessi conseguente al mancato invio della و
dichiarazione dei redditi della società per l' anno 2015. Inoltre, (asserisce) che il dott. CP_1 non ha dato riscontro alcuno alla missiva con la quale la società attrice lo costituiva in mora, né alla successiva convocazione per la redazione di una convenzione di negoziazione assistita.
Per parlare di responsabilità professionale del commercialista occorre capire se egli si sia reso inadempiente al mandato conferitogli.
Si osserva che nel diritto civile il modello di prova imposto dal legislatore richiede che sia sempre l'attore a dover dimostrare i fatti posti a fondamento delle sue pretese. Il comma 1 dell'art. 2697 cc si esprime chiaramente in tal senso, affermando che i fatti oggetto di prova devono essere quelli costitutivi del diritto vantato da colui che agisce in giudizio. Il comma 2 della medesima disposizione sancisce che il convenuto è tenuto invece a dimostrare l'infondatezza del diritto attoreo, provandone i fatti estintivi, modificativi e impeditivi.
Il professionista è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 cc, che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta.
Costituisce principio acquisito che il professionista debba considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cc in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell'erario.
La giurisprudenza costante impone al commercialista obblighi informativi verso il cliente, intesi come doveri di prospettare le varie soluzioni, così da porlo nella condizione di scegliere secondo il migliore interesse (Cass. N. 14387/19). Rientra, ancora, tra i doveri di diligenza quello di acquisire i dati necessari per adempiere all'obbligazione e consentite al cliente di raggiungere il risultato auspicato.
Nel caso in esame, occorre prendere in esame l'elaborato peritale depositato agli atti telematici dal ctu dott.ssa Per_1 per inquadrare meglio i fatti e per rilevare se vi sia stata una concreta responsabilità del CP_1 nel compimento della sua attività professionale e in quale misura. Al ctu, dunque, è stato affidato il compito di individuare le inadempienze da ascrivere alla parte convenuta e la quantificazione del danno scaturitone, subito dalla parte Controparte_3
attrice.
Tenuto conto delle valutazioni esposte dal ctu, alle quali questo giudice ritiene attenersi, in quanto supportate dalla documentazione in atti e sorrette da argomentazioni logiche e lineari, il totale stimato del danno ammonta ad
€.124.770,58, a causa delle inadempienze attribuite al CP_1
Il suddetto importo comprende le spese legali sostenute, pari ad € 32.370,58, per assistenza e difesa nei giudizi tributari aventi ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento TF9030604010; il danno subito dall'attrice a causa dell'errore del commercialista nella dichiarazione Iva 2015 per anno 2014, per la mancata fruizione del regime di esenzione iva ex art. 10 co,1 n.8 del Dpr 633/1972, con esborso di euro 33.000 pari al 22% delle operazioni imponibili ( riferimento contratto di locazione registrato in Agropoli il 29.05.2009, n.733, serie 3) ed, infine, il danno subito dall'attrice, a causa dell'omissione del commercialista,
relativo alla notifica dell'avviso di accertamento n.TF9030604010/2019, per l'anno 2015, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di €
137.486,85, di cui 67.513,00 per imposte ( IRES, IVA, IRAP), € 59.400,00 per sanzioni ed € 10.565,10 per interessi.
In relazione alla difesa del convenuto ed, in particolare, al mancato invio della dichiarazione dei redditi del 2015, si osserva quanto segue. Il convenuto assume che viene inviata alla società una prima comunicazione con la quale la stessa viene invitata ad effettuare il previsto adempimento (invio dichiarazione dei redditi) e che detto invito, effettuato con lettera raccomandata dall' Ufficio delle
Entrate, non è mai arrivato alla propria attenzione. Egli, sostiene, infatti, che, nei mesi precedenti la vicenda, aveva trasferito il proprio studio dalla via Carmine 17 alla via S. Apicella e la suddetta comunicazione era stata indirizzata direttamente alla società e non al commercialista, quindi respinta al mittente. Per tale motivo è stato impossibilitato a porre rimedio al mancato invio della dichiarazione dei redditi, la quale sebbene inviata, risultava scartata dal sistema senza che il professionista se ne avvedesse.
Tale assunto risulterebbe anomalo, secondo le considerazioni rappresentate dallo stesso ctu, il quale fa rilevare che il meccanismo di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate vuole che lo scarto della dichiarazione inviata telematicamente venga reso noto a chi ha trasmesso la dichiarazione, in modo che si possa ripresentare la dichiarazione corretta;
pertanto quanto dichiarato dal
CP_1 e cioè che egli non si sia avveduto dello scarto, e che l'invito alla ripresentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2015 non era stato indirizzato a lui personalmente in quanto commercialista, ma indirizzato alla società, ovvero l'invito era stato quindi respinto al mittente, non può essere accolta. Oltretutto egli non ha fornito alcuna prova in merito, non essendo stata fornita neanche la documentazione in merito. Non sono state riversate dichiarazioni per l'anno d'imposta 2015 ( per i tributi recuperati a tassazione con avviso di accertamento n.TF9030604010/2019 ovvero Ires, Irap ed Iva) né ricevute di presentazione delle stesse né, quindi, ricevute di scarto ( avendo il dott. CP_1 parlato espressamente di dichiarazione scartata nella propria comparsa di costituzione e risposta), né tantomeno ed in ultima analisi bozze di dichiarazioni per l'anno d'imposta 2015, né, in ogni caso ed infine, comunicazioni del dott. CP_1 alla società volte alla presentazione di una Controparte_3
dichiarazione tardiva che, trasmessa entro 90 gg dal termine e con il pagamento di una sanzione ridotta, evita ed avrebbe evitato la fattispecie di omissione delle dichiarazioni del periodo d'imposta 2015.
Aderendo, dunque, alle considerazioni esposte in modo chiaro e preciso dall'ausiliario del tribunale, si può concludere che sulla base della documentazione in atti, la quantificazione del danno subito dalla società, in conseguenza delle asserite inadempienze del convenuto, accertate dal ctu il
-
quale ha tenuto conto della valutazione effettuata per le sole osservazioni di parte attrice avvenuta in maniera tempestiva - è riconducibile alla complessiva somma di €. 124.770,58, come sopra meglio specificato. Il suddetto importo dovrà essere versato dal convenuto in favore della parte attrice a titolo di risarcimento danni. Nulla nei confronti della terza chiamata, rimasta contumace, atteso che il convenuto non ha fornito alcuna documentazione idonea ( contratto assicurativo).
Per le motivazioni esposte la domanda va accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo, in applicazione di cui al DM n. 55/14.
PQM
Il Tribunale di Salerno Seconda Sezione in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice, della somma pari ad €. 124.770,58, a titolo di risarcimento dei danni, oltre rivalutazione monetaria dal fatto illecito fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate fino al soddisfo;
2) Condanna il convenuto al rimborso delle spese processuali in favore della parte attrice, che liquida in complessive €.7.572,00, di cui €. 520,00 per spese ed €. 7.052,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3) Pone le spese di ctu a carico della parte soccombente.
La presente sentenza è stata redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. viene allegata al verbale di udienza del 1.12.25 e viene depositata telematicamente in cancelleria.
Salerno, 1.12.25
Il gop dott.ssa Paola Corabi