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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/10/2025, n. 3217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3217 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. IG Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 2753/2023 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv.to Francesco Vorraro, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLANTE -
, in persona del legale rap- Controparte_1
presentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe
Cavallaro, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATO –
, CP_2
- APPELLATO CONTUMACE -
1 Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3661/2023 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore depositata in data
13/04/2023.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
conveniva in giudizio e
[...] Controparte_1 [...]
chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e CP_3
non patrimoniali subiti a seguito dell'incidente verificatosi in
TI (SA) il 09/06/2018, allorché, mentre percorreva in bi- cicletta via Tricino, veniva urtato dalla Citroen C2 (tg
CM931GC) condotta dal sig. CP_2
Si costituiva in primo grado solo la , in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., la quale chiedeva il rigetto della
2 domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. AR PA IG rimaneva contumace.
Nel corso del giudizio veniva espletata prova orale e veniva ammessa CTU medico legale.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impu- gnata, con la quale, il Giudice di pace, dichiarava la domanda improponibile per violazione degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private, ritenendo che l'attore non avesse consentito l'ispezione del mezzo danneggiato da parte del pe- rito della compagnia.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il sig.
proponeva appello avverso tale sentenza, Parte_1
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, evi- denziando di aver sempre collaborato con la compagnia e di aver effettivamente consentito l'ispezione della bicicletta in data 04.10.2018 ad opera dello , no- Controparte_4
minato da oltre a sottoporsi alla visita medico-legale CP_1
del fiduciario della stessa compagnia.
Nel giudizio di appello si costituiva solo la , la quale, CP_1
chiedeva il rigetto del gravame, sostenendo la correttezza del- la sentenza impugnata.
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, il Giudice all'udienza del 6 giugno 2024 assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 Tanto premesso, l'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito specificati.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto improponibile la do- manda risarcitoria, assumendo che il danneggiato si fosse sot- tratto all'ispezione del mezzo, in violazione degli obblighi di collaborazione imposti dagli artt. 145 e 148 del Codice delle
Assicurazioni private.
Tale ricostruzione non trova riscontro negli atti di causa.
Dalla documentazione prodotta emerge, invece, che l'attore ha collaborato con la compagnia assicuratrice, riscontrando le richieste istruttorie e sollecitando egli stesso la perizia sul proprio mezzo.
Va, inoltre, precisato che la bicicletta del danneggiato è stata regolarmente sottoposta a ispezione peritale in data
04/10/2018, ad opera dello Studio tecnico “ , incaricato CP_4
dalla stessa CP_1
Tale circostanza, comprovata dalle PEC e dai documenti ver- sati in atti, non è mai stata oggetto di contestazione da parte della compagnia, con conseguente applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Pertanto, deve escludersi qualsivoglia condotta ostruzionistica da parte dell'attore, il quale risulta aver adempiuto pienamen- te all'onere di collaborazione previsto dagli artt. 145 e 148 del
Codice delle Assicurazioni.
4 L'eccezione di improponibilità accolta in primo grado si rive- la, dunque, infondata in quanto basata su un errore di fatto.
Pertanto, la domanda originaria deve essere dichiarata piena- mente proponibile e procedibile.
Quanto alla dinamica e alla responsabilità del sinistro, va pre- liminarmente chiarito che l'an del diritto risarcitorio deve ri- tenersi accertato, non essendo in discussione né la verifica- zione del sinistro né la sua riferibilità causale alle lesioni la- mentate dal sig. . Tale circostanza emerge con chia- Parte_1
rezza dagli atti di causa, dalla documentazione sanitaria ac- quisita e dalla stessa CTU.
In particolare, dalle risultanze istruttorie emerge con chiarez- za la responsabilità esclusiva del conducente il CP_2
quale, provenendo dall'opposto senso di marcia, svoltava im- provvisamente a sinistra tagliando la strada al ciclista Pt_3
. Tale circostanza è stata confermata anche dal teste
[...]
escusso in primo grado, persona terza e im- Testimone_1
parziale, la cui deposizione è coerente con la dinamica de- scritta.
Non sussistono pertanto dubbi sulla riconducibilità causale delle lesioni riportate dall'attore al sinistro in questione.
Per quanto concerne il quantum risarcitorio, in primo grado è stata espletata CTU medico legale a cura del Dott. , Persona_1
il quale ha accertato che il sig. ha riporta- Parte_1
5 to: “frattura diafisaria del perone sinistro, frattura parziale dell'incisivo centrale superiore n. 11 e trauma contusivo spal- la sinistra ed escoriazioni multiple”.
La CTU del dott. ha accertato la compatibilità causale Per_1
delle lesioni con il sinistro ed ha così quantificato: inabilità temporanea totale (ITT): 30 giorni, inabilità temporanea par- ziale (ITP): 30 giorni al 50% + 30 giorni al 25%, invalidità permanente: 4% e spese mediche documentate: € 300,00.
La relazione del CTU è, d'altra parte, senz'altro condivisibile.
Le operazioni condotte dal CTU risultano frutto di una corret- ta attività. La relazione del CTU, inoltre, è caratterizzata da ragionamenti logici e rispondenti con le risultanze processua- li, e le conclusioni alle quali perviene il CTU sono sicuramen- te congrue rispetto alle motivazioni che il CTU ha esposto a sostegno di tali conclusioni.
Quanto al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale, il Tribunale ritiene di doversi attenere alle Tabelle elaborate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano, edizione 2024, or- mai da tempo considerate parametro equitativo privilegiato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. III, n.
12408/2011; Cass. civ., sez. III, n. 10579/2021). È vero che il legislatore, con il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, ha introdotto la c.d. Tabella Unica Nazionale, destinata ad uniformare sul territorio i criteri di liquidazione del danno biologico.
6 Ne consegue che la liquidazione equitativa deve avvenire se- condo i valori indicati dalle Tabelle di Milano 2024, che co- stituiscono criterio idoneo ad assicurare un risarcimento inte- grale e conforme ai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3
e 32 Cost.
Pertanto, sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano, edizione 2024, il danno non patrimoniale subito dal sig. va determinato nei termini che se- Parte_1
guono.
Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro
(22 anni) e della percentuale di invalidità permanente accerta- ta in sede di CTU nella misura del 4%, il danno biologico permanente risulta pari ad euro 3.980,15. In ragione delle cir- costanze del caso concreto, in particolare, la natura traumatica delle lesioni subite (frattura diafisaria del perone, trauma fac- ciale con frattura parziale dell'incisivo e trauma contusivo della spalla sinistra), i dolori protratti nel tempo e la giovane età del danneggiato, si ritiene equo applicare una personaliz- zazione nella misura del 15%, per un importo aggiuntivo pari ad euro 597,02. L'ammontare del danno permanente non pa- trimoniale si attesta, dunque, in euro 4.577,17.
Con riferimento al danno biologico temporaneo, sulla scorta di quanto accertato dal CTU, si ritengono congrui: 30 giorni di inabilità temporanea assoluta, liquidati in euro 1.410,00; 30
7 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, per euro
705,00; 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%, per euro 352,50. Il danno biologico temporaneo complessivo ammonta, quindi, ad euro 2.467,50. A tali importi vanno ag- giunte le spese mediche documentate, pari ad euro 300,00, nonché una componente di danno morale da sofferenza sog- gettiva, stimata equitativamente in misura pari a 1/3 del danno biologico complessivo (permanente e temporaneo), per ulte- riori euro 1.886,29. Il danno non patrimoniale complessivo ri- sarcibile risulta pertanto pari ad euro 9.230,96, oltre rivaluta- zione ed interessi legali secondo i criteri di legge.
In ordine ai danni materiali alla bicicletta, parte appellante ha prodotto preventivo di riparazione rilasciato dalla ditta
“Profbike” per l'importo complessivo di euro 2.110,00, riferi- to alla sostituzione integrale di più componenti (telaio, ruota anteriore, pedali, cambio e manubrio).
Tuttavia, dalla documentazione fotografica e dalle descrizioni contenute nei verbali di causa, nonché alla luce dell'assenza di una perizia tecnica specificamente dedicata alla quantifica- zione dei danni al mezzo, risulta che le lesioni materiali non hanno comportato la distruzione totale del bene, ma soltanto la necessità di alcune riparazioni e sostituzioni parziali.
In mancanza di prova puntuale dell'avvenuta spesa o di una stima oggettiva redatta da perito, il danno deve essere deter-
8 minato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., avuto ri- guardo al valore del bene, all'uso dello stesso e alla natura dei danni visibili.
Pertanto, appare equo quantificare il danno patrimoniale alla bicicletta in euro 1.810,00, somma che tiene conto sia dell'età
e del presumibile deprezzamento del mezzo, sia della necessi- tà di garantire un ristoro integrale ma non eccedente rispetto all'effettiva entità del pregiudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni, il danno complessivo risarcibile, tra patrimoniale e non patrimoniale, ammonta dunque ad euro 11.040,96, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo.
Le argomentazioni che precedono conducono all'accoglimento dell'appello ed alla riforma totale della sen- tenza di primo grado.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccomben- za e sono poste a carico delle parti appellate, in solido, con at- tribuzione al procuratore di parte attrice ora appellante dichia- ratosi antistatario.
9
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello pro- posto, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di CP_2
2. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., e in CP_2
solido, al pagamento in favore di della Parte_1
somma complessiva di euro 11.040,96, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro fino al soddisfo;
3. Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 1.800,00 per il primo grado ed in euro 2.800,00 per il presente grado di appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 27/10/2025
Il Giudice
Dott. IG Bobbio
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. IG Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 2753/2023 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv.to Francesco Vorraro, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLANTE -
, in persona del legale rap- Controparte_1
presentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe
Cavallaro, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATO –
, CP_2
- APPELLATO CONTUMACE -
1 Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3661/2023 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore depositata in data
13/04/2023.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
conveniva in giudizio e
[...] Controparte_1 [...]
chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e CP_3
non patrimoniali subiti a seguito dell'incidente verificatosi in
TI (SA) il 09/06/2018, allorché, mentre percorreva in bi- cicletta via Tricino, veniva urtato dalla Citroen C2 (tg
CM931GC) condotta dal sig. CP_2
Si costituiva in primo grado solo la , in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., la quale chiedeva il rigetto della
2 domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. AR PA IG rimaneva contumace.
Nel corso del giudizio veniva espletata prova orale e veniva ammessa CTU medico legale.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impu- gnata, con la quale, il Giudice di pace, dichiarava la domanda improponibile per violazione degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private, ritenendo che l'attore non avesse consentito l'ispezione del mezzo danneggiato da parte del pe- rito della compagnia.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il sig.
proponeva appello avverso tale sentenza, Parte_1
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, evi- denziando di aver sempre collaborato con la compagnia e di aver effettivamente consentito l'ispezione della bicicletta in data 04.10.2018 ad opera dello , no- Controparte_4
minato da oltre a sottoporsi alla visita medico-legale CP_1
del fiduciario della stessa compagnia.
Nel giudizio di appello si costituiva solo la , la quale, CP_1
chiedeva il rigetto del gravame, sostenendo la correttezza del- la sentenza impugnata.
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, il Giudice all'udienza del 6 giugno 2024 assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 Tanto premesso, l'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito specificati.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto improponibile la do- manda risarcitoria, assumendo che il danneggiato si fosse sot- tratto all'ispezione del mezzo, in violazione degli obblighi di collaborazione imposti dagli artt. 145 e 148 del Codice delle
Assicurazioni private.
Tale ricostruzione non trova riscontro negli atti di causa.
Dalla documentazione prodotta emerge, invece, che l'attore ha collaborato con la compagnia assicuratrice, riscontrando le richieste istruttorie e sollecitando egli stesso la perizia sul proprio mezzo.
Va, inoltre, precisato che la bicicletta del danneggiato è stata regolarmente sottoposta a ispezione peritale in data
04/10/2018, ad opera dello Studio tecnico “ , incaricato CP_4
dalla stessa CP_1
Tale circostanza, comprovata dalle PEC e dai documenti ver- sati in atti, non è mai stata oggetto di contestazione da parte della compagnia, con conseguente applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Pertanto, deve escludersi qualsivoglia condotta ostruzionistica da parte dell'attore, il quale risulta aver adempiuto pienamen- te all'onere di collaborazione previsto dagli artt. 145 e 148 del
Codice delle Assicurazioni.
4 L'eccezione di improponibilità accolta in primo grado si rive- la, dunque, infondata in quanto basata su un errore di fatto.
Pertanto, la domanda originaria deve essere dichiarata piena- mente proponibile e procedibile.
Quanto alla dinamica e alla responsabilità del sinistro, va pre- liminarmente chiarito che l'an del diritto risarcitorio deve ri- tenersi accertato, non essendo in discussione né la verifica- zione del sinistro né la sua riferibilità causale alle lesioni la- mentate dal sig. . Tale circostanza emerge con chia- Parte_1
rezza dagli atti di causa, dalla documentazione sanitaria ac- quisita e dalla stessa CTU.
In particolare, dalle risultanze istruttorie emerge con chiarez- za la responsabilità esclusiva del conducente il CP_2
quale, provenendo dall'opposto senso di marcia, svoltava im- provvisamente a sinistra tagliando la strada al ciclista Pt_3
. Tale circostanza è stata confermata anche dal teste
[...]
escusso in primo grado, persona terza e im- Testimone_1
parziale, la cui deposizione è coerente con la dinamica de- scritta.
Non sussistono pertanto dubbi sulla riconducibilità causale delle lesioni riportate dall'attore al sinistro in questione.
Per quanto concerne il quantum risarcitorio, in primo grado è stata espletata CTU medico legale a cura del Dott. , Persona_1
il quale ha accertato che il sig. ha riporta- Parte_1
5 to: “frattura diafisaria del perone sinistro, frattura parziale dell'incisivo centrale superiore n. 11 e trauma contusivo spal- la sinistra ed escoriazioni multiple”.
La CTU del dott. ha accertato la compatibilità causale Per_1
delle lesioni con il sinistro ed ha così quantificato: inabilità temporanea totale (ITT): 30 giorni, inabilità temporanea par- ziale (ITP): 30 giorni al 50% + 30 giorni al 25%, invalidità permanente: 4% e spese mediche documentate: € 300,00.
La relazione del CTU è, d'altra parte, senz'altro condivisibile.
Le operazioni condotte dal CTU risultano frutto di una corret- ta attività. La relazione del CTU, inoltre, è caratterizzata da ragionamenti logici e rispondenti con le risultanze processua- li, e le conclusioni alle quali perviene il CTU sono sicuramen- te congrue rispetto alle motivazioni che il CTU ha esposto a sostegno di tali conclusioni.
Quanto al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale, il Tribunale ritiene di doversi attenere alle Tabelle elaborate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano, edizione 2024, or- mai da tempo considerate parametro equitativo privilegiato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. III, n.
12408/2011; Cass. civ., sez. III, n. 10579/2021). È vero che il legislatore, con il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, ha introdotto la c.d. Tabella Unica Nazionale, destinata ad uniformare sul territorio i criteri di liquidazione del danno biologico.
6 Ne consegue che la liquidazione equitativa deve avvenire se- condo i valori indicati dalle Tabelle di Milano 2024, che co- stituiscono criterio idoneo ad assicurare un risarcimento inte- grale e conforme ai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3
e 32 Cost.
Pertanto, sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano, edizione 2024, il danno non patrimoniale subito dal sig. va determinato nei termini che se- Parte_1
guono.
Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro
(22 anni) e della percentuale di invalidità permanente accerta- ta in sede di CTU nella misura del 4%, il danno biologico permanente risulta pari ad euro 3.980,15. In ragione delle cir- costanze del caso concreto, in particolare, la natura traumatica delle lesioni subite (frattura diafisaria del perone, trauma fac- ciale con frattura parziale dell'incisivo e trauma contusivo della spalla sinistra), i dolori protratti nel tempo e la giovane età del danneggiato, si ritiene equo applicare una personaliz- zazione nella misura del 15%, per un importo aggiuntivo pari ad euro 597,02. L'ammontare del danno permanente non pa- trimoniale si attesta, dunque, in euro 4.577,17.
Con riferimento al danno biologico temporaneo, sulla scorta di quanto accertato dal CTU, si ritengono congrui: 30 giorni di inabilità temporanea assoluta, liquidati in euro 1.410,00; 30
7 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, per euro
705,00; 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%, per euro 352,50. Il danno biologico temporaneo complessivo ammonta, quindi, ad euro 2.467,50. A tali importi vanno ag- giunte le spese mediche documentate, pari ad euro 300,00, nonché una componente di danno morale da sofferenza sog- gettiva, stimata equitativamente in misura pari a 1/3 del danno biologico complessivo (permanente e temporaneo), per ulte- riori euro 1.886,29. Il danno non patrimoniale complessivo ri- sarcibile risulta pertanto pari ad euro 9.230,96, oltre rivaluta- zione ed interessi legali secondo i criteri di legge.
In ordine ai danni materiali alla bicicletta, parte appellante ha prodotto preventivo di riparazione rilasciato dalla ditta
“Profbike” per l'importo complessivo di euro 2.110,00, riferi- to alla sostituzione integrale di più componenti (telaio, ruota anteriore, pedali, cambio e manubrio).
Tuttavia, dalla documentazione fotografica e dalle descrizioni contenute nei verbali di causa, nonché alla luce dell'assenza di una perizia tecnica specificamente dedicata alla quantifica- zione dei danni al mezzo, risulta che le lesioni materiali non hanno comportato la distruzione totale del bene, ma soltanto la necessità di alcune riparazioni e sostituzioni parziali.
In mancanza di prova puntuale dell'avvenuta spesa o di una stima oggettiva redatta da perito, il danno deve essere deter-
8 minato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., avuto ri- guardo al valore del bene, all'uso dello stesso e alla natura dei danni visibili.
Pertanto, appare equo quantificare il danno patrimoniale alla bicicletta in euro 1.810,00, somma che tiene conto sia dell'età
e del presumibile deprezzamento del mezzo, sia della necessi- tà di garantire un ristoro integrale ma non eccedente rispetto all'effettiva entità del pregiudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni, il danno complessivo risarcibile, tra patrimoniale e non patrimoniale, ammonta dunque ad euro 11.040,96, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo.
Le argomentazioni che precedono conducono all'accoglimento dell'appello ed alla riforma totale della sen- tenza di primo grado.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccomben- za e sono poste a carico delle parti appellate, in solido, con at- tribuzione al procuratore di parte attrice ora appellante dichia- ratosi antistatario.
9
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello pro- posto, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di CP_2
2. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., e in CP_2
solido, al pagamento in favore di della Parte_1
somma complessiva di euro 11.040,96, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro fino al soddisfo;
3. Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 1.800,00 per il primo grado ed in euro 2.800,00 per il presente grado di appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 27/10/2025
Il Giudice
Dott. IG Bobbio
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