TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/02/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza dell'11.02.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, CP_ lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente e dall' all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 1634/2022 R.g. Previdenza avente ad oggetto:
TRA
nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Parte_1
Robustelli e Paolo Diodati ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.03.2022 la parte ricorrente ha chiesto di annullare il provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza nonché il provvedimento del 19.10.2021 con cui CP_ l' ha chiesto la restituzione della somma di € 7.776,44 per indebita percezione del beneficio dal mese di aprile 2020 al mese di ottobre 2020. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
A fondamento della domanda ha esposto di aver presentato domanda amministrativa in data
17.03.2020 per ottenere l'erogazione del reddito di cittadinanza;
che la domanda veniva accolta con l'erogazione della somma mensile di € 1.110,00; che a seguito di richiesta di chiarimenti per l'improvvisa
Pag. 1 di 5 CP_ sospensione del beneficio, l' con pec del 17.02.2021, comunicava di aver provveduto alla revoca per il mancato inserimento di valori reddituali nella DSU per l'anno 2020 (redditi 2018); che in data
19.10.2021 perveniva comunicazione dell' con cui le veniva chiesta la restituzione della somma di CP_1
€ 7.776,44 per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza dal mese di aprile 2020 al mese di ottobre 2020; di essere titolare di un conto scommesse ma di non aver mai percepito somme per le quali sussiste l'obbligo di inserimento nella DSU;
che con riferimento alle vincite da gioco trovano applicazione gli artt. 67 e 69 del D.P.R. 917/1986. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che la revoca del beneficio è stata disposta seguito delle risultanze degli accertamenti della Guardia di
Finanza dai quali è emerso che la ricorrente, titolare di un conto scommesse, ha conseguito vincite da gioco nell'anno 2018 per un ammontare complessivo pari a 61.276,89.
Letti gli atti, ritenuto il carattere documentale della controversia, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È opportuno, al fine di meglio comprendere la fattispecie, richiamare la normativa da applicare.
Il D.L. n. 4 del 28/01/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28/03/2019, applicabile ratione temporis, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, anche Rdc, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
L'art. 2 del DL 4/2019 e ss.mm. in merito ai beneficiari della misura stabilisce: «1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un
Pag. 2 di 5 valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro
10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro
7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. c -bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a -bis ) i componenti già facenti
Pag. 3 di 5 parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta' inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli.
11. E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , numero 2), e lettera c) . Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione».
La normativa prevede che i requisiti stabiliti per l'accesso alla misura del reddito di cittadinanza debbano sussistere cumulativamente al momento della presentazione della relativa istanza e per tutta la durata del beneficio.
La determinazione dell'ammontare del beneficio economico viene effettuata dall' sulla base CP_1 della dichiarazione ISEE e delle informazioni sui trattamenti erogati ai beneficiari del Reddito di cittadinanza.
Orbene, nel caso di specie è incontestato e documentato: che la ricorrente ha chiesto, con domanda amministrativa prot. INPS- RCD- 2020-2337670 del 17.03.2020, il pagamento del reddito di cittadinanza;
che la domanda è stata accolta e l' che ha pagato regolarmente la prestazione dal CP_1 mese di aprile 2020 al mese di ottobre 2020; che l' ha revocato il reddito di cittadinanza per CP_1 assenza di Dichiarazione Unica Sostitutiva valida e veritiera alla data di presentazione della domanda amministrativa e ha chiesto la restituzione, in data 19.10.2021 dell'importo di € 7.776,44 in quanto somme indebitamente percepite a titolo di reddito di cittadinanza nei periodi da aprile 2020 ad ottobre
2020 (cfr. all. prod. tel. ric.).
È pacifico che la revoca scaturisce dalle risultanze di accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza, esitati con nota dell'11.11.2020 inoltrata all' a seguito dei quali sono state accertate vincite da CP_1 parte della ricorrente nell'anno 2018 per un importo complessivo di € 61.276,89.
Tali vincite sono assoggettabili, come dedotto dalla ricorrente, alla disciplina dettata dall'art. 67 comma 1, lett. d), TUIR quali redditi diversi, costituenti reddito imponibile per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione, ai sensi del successivo art. 69 comma 1 TUIR.
Pag. 4 di 5 E, tuttavia, tali redditi, sebbene non debbano essere indicati nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette (in quanto la tassazione si verifica a monte, mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta), sono rilevanti ai fini della concessione del reddito di cittadinanza.
Non rileva neppure la circostanza che le vincite non siano state prelevate dalla ricorrente, né che il saldo fosse negativo.
Il conseguimento o la percezione di un reddito va intesa come acquisizione del relativo diritto, che può manifestarsi anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, materiale incasso che può anche mancare (cfr. Cass. Sez. Civ. Sez. 5 n. 2082/2021).
Tanto premesso, la mancata comunicazione delle vincite conseguite dalla ricorrente costituisce una condotta omissiva atta a legittimare la revoca del beneficio ex art. 7, comma 4 del d.l. n. 4 del 2019, il quale prevede «[…]quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone
l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito».
L' ha, dunque, valorizzato l'accertamento di vincite da gioco, non dichiarate ed incidenti sul CP_1 diritto al reddito di cittadinanza in titolarità del ricorrente, sicché ha correttamente disposto la revoca della prestazione e chiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite dal mese di aprile 2020 al mese di ottobre 2020.
Per tutte le suesposte regioni, il ricorso non merita accoglimento.
Le spese del giudizio sono irripetibili stante il deposito di rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, in parziale accoglimento, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio.
SI COMUNICHI.
Nola, 13.02.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
Pag. 5 di 5