Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00579/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01516/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1516 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Casertano, Gianni Emilio Iacobelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'accertamento dell’illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dal Prefetto di Salerno, in relazione all'istanza di aggiornamento antimafia ex art. 91, comma 5, del D.Lg.vo n. 159/2011;
nonché per la declaratoria
dell'obbligo del Prefetto di Salerno a concludere la suindicata procedura con un provvedimento espresso e motivato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
Vista la memoria del-OMISSIS- con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa MO SA;
Premesso
che l’odierna parte ricorrente, in data -OMISSIS- ha inoltrato alla Prefettura, UTG, di Salerno domanda di aggiornamento della procedura antimafia - a fronte del provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS- – chiedendo il conseguente rilascio dell’informativa antimafia liberatoria;
che, calato il silenzio della p.a. sulla predetta istanza, con il presente ricorso, depositato in data -OMISSIS-, è insorta avverso la condotta inerte dell’amministrazione, protrattasi ben oltre i termini normativamente previsti;
Rilevato
che, con memoria del-OMISSIS- parte ricorrente ha rappresentato che “ in data -OMISSIS- con l’allegato provvedimento prot. n. -OMISSIS- il Prefetto della Provincia di Salerno ha revocato l’informazione antimafia interdittiva n. -OMISSIS- ” ed ha chiesto a questo Tribunale che “ prenda atto di tale circostanza, al fine dell’emanazione dei provvedimenti conseguenziali. Nel contempo si insiste per la liquidazione delle spese e competenze di lite, comprensive dell’esborso di € 300,00 per contributo unificato ”;
che, alla luce della riferita sopravvenienza, avente effetto satisfattivo della domanda oggetto del giudizio, non resti al Collegio che dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
che la rapida definizione della controversia e la condotta dell’amministrazione resistente, consentano di compensare le spese di lite, al netto del contributo unificato da porre a carico dell’Amministrazione virtualmente soccombente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese.
Condanna l’Amministrazione dell’Interno al rimborso del contributo unificato, ove versato, in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento di qualsiasi dato idoneo ad identificare la ditta ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI SS, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
MO SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO SA | PI SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.