Ordinanza cautelare 3 dicembre 2021
Sentenza 23 maggio 2022
Rigetto
Sentenza 12 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 03/12/2021, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/12/2021
N. 01225/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1225 del 2021, proposto da
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti, Lorenzo Marco Agnoli e Floriana Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CONTARINA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rizzardo Del Giudice, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Carlo Stradiotto in Venezia-Mestre, via Einaudi n. 24/B, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio;
per l'annullamento, previa sospensiva,
- della nota di Contarina s.p.a. del 15 ottobre 2021 avente ad oggetto l’esclusione di Ciclat Trasporti Ambiente dalla procedura di gara per l’affidamento del “ servizio di svuotamento e manutenzione cestini ” di cui alla procedura CIG: 8753748D5C;
- di ogni altro atto di gara ad essa connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi inclusi dei verbali di gara nella parte in cui si dà atto dell’esclusione di Ciclat Trasporti Ambiente;
- della nota di Contarina s.p.a. del 15 ottobre 2021 avente ad oggetto l’esclusione di Ciclat Trasporti Ambiente e del provvedimento di aggiudicazione, ove disposta medio tempore, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Contarina s.p.a.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, alla luce del sommario esame proprio della presente fase di giudizio:
- che in base al paragrafo 4, punto 5, del disciplinare di gara “ Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 2.b (iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 1 classe A), 4 (esecuzione servizi analoghi) e 5 (certificazioni/registrazioni) deve essere dimostrato in capo agli operatori che eseguiranno il servizio di svuotamento cestini ”;
- che nell’offerta la ricorrente afferma che l’appalto verrà eseguito dalla socia Cristoforo Soc. Coop. Sociale Onlus, “Ciclat Trasporti Ambiente affiderà la gestione operativa del servizio alla propria associata, Cristoforo Soc. Coop. Sociale Onlus” (documento 11 della resistente, pag. 1) ;
- che con nota del 19 luglio 2021, in sede di soccorso istruttorio, la ricorrente ha ribadito di operare “ tramite i propri soci esecutori ” (pagina 5), rilevando che “ il socio ‘Cristoforo Soc. coop. Sociale onlus’ risulta in possesso dei requisiti generali richiesti dalla lex specialis di gara, come risulta dal DGUE che si allega ” (pagina 4);
- che pare incontestato che la società Cristoforo soc. coop. sociale onlus non è in possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
Considerato altresì:
- che l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali costituisce un requisito di partecipazione non di esecuzione, il cui difetto determina l’esclusione dalla procedura (Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6032),
- che tale requisito ha natura strettamente soggettiva – personale - e riguarda l’idoneità professionale degli operatori economici allo svolgimento delle attività “sensibili” di raccolta e di trasporto di rifiuti (Cons. Stato, Sez. IV, 20 ottobre 2020, n. 6355; Cons. Stato, Sez. V, 19 aprile 2017, n. 1825);
- che ai sensi dell’art. 89, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 “ L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ”;
- che qualora siano richiesti requisiti professionali è necessario che sia il soggetto effettivamente in possesso di tale abilitazione ad eseguire direttamente la prestazione (art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016);
- che in tema di consorzi stabili è stato chiarito che “ qualora il Consorzio abbia partecipato per conto di due consorziate, il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali debba essere dimostrato in capo alle stesse, pena l’esclusione (cfr. ANAC, Delibera n. 787 del 7 ottobre 2020) e che qualora invece il Consorzio abbia invece partecipato con la propria struttura d’impresa, lo stesso debba dimostrare, nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei principi ermeneutici esplorati, il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali” (ANAC delibera n. 315 del 13 aprile 2021);
- che d’altra parte una diversa interpretazione finirebbe per arrecare un vulnus al sistema, consentendo ad imprese socie, prive dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, di eseguire prestazioni in un settore particolarmente sensibile come quello della raccolta e del trasporto di rifiuti;
Considerato infine:
- che la procedura di affidamento non si è ancora conclusa, essendo stata adottata esclusivamente la proposta di aggiudicazione e non “ l’aggiudicazione definitiva ”;
- che pertanto allo stato non risulta attuale il requisito del periculum in mora ;
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
Ritenuto che per la novità delle questioni trattate vi siano i presupposti per la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare e fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 13 aprile 2022.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO