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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 15/10/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile n. 2155/2023 RG
promossa da
1) (CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Parte_1 C.F._1 SP tudi A. AN n.61 è eletto domicilio
2) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Enrico CP_1 C.F._2 SP udio A. AN n.61 è eletto domicilio
– ricorrenti – contro
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Marcello CP_2 C.F._3 F ui st via Bianchi n. 5 è eletto domicilio
– resistente –
Ragioni della decisione e quali eredi di allegato che Parte_1 CP_1 Persona_1
v vi sentimentali a Persona_1 CP_2
nella casa di proprietà di alla via Carmine n.86, censita al
[...] Parte_2
NCEU di Imperia, sezione CdO, al F.4/Mapp. 73/Sub. 24, dedotta la piena proprietà del detto immobile come da dichiarazione di successione, lamentata l'occupazione senza titolo, o con titolo non più valido, dell'immobile di con ricorso, Pt_2 Parte_2 ritualmente notificato, evocavano in giudizio per sentirla condannare CP_2 al rilascio immediato dell'immobile nonché a dennità di occupazione a decorrere dalla comunicazione della istanza di mediazione, con vittoria di spese processuali, anche della fase di mediazione. Si costituiva in giudizio , che, premesso (i) di aver acquistato CP_2
l'immobile di insieme a , con quale era stata Parte_2 Controparte_3 legata da una relazione sentimentale ultraventennale, corrispondendo l'acconto di lire 20.000.000 mediante tre assegni da lire 6.666.667, uno per ogni venditore, (ii) di aver proceduto alla stipula del rogito al prezzo di € 62.000,00 con intestazione, per ragioni di opportunità, al solo (iii) di essersi occupata, a propria cura e Controparte_3 spese, della ristrutturazione integrale dell'alloggio, (iv) di aver sempre mantenuto le chiavi dell'alloggio, curando i rapporti con glie enti erogatori dei servizi di acqua/luce/gas e pagando le relative bollette, (v) di avere sempre e senza interruzione mantenuto il proprio stabile domicilio nel detto alloggio, (vi) che la relazione con era notoria e pubblica, svolta l'eccezione “possideo quia possideo”, Controparte_3 instava, in via principale, per il rigetto delle domande attoree, in via riconvenzionale, per la declaratoria di intervenuta usucapione del 50% dell'immobile di alla Parte_2 via Carmine n.86, censita al NCEU di Imperia, sezione CdO, al F.4/Mapp. 73/Sub. 24, in 1 dott. Pasquale LONGARINI via riconvenzionale subordinata/alternativa/cumulativa, per la condanna delle ricorrenti al rimborso in proprio favore delle indennità per le riparazioni ed i miglioramenti ex art. 1150 cc, con vittoria di spese e onorari di causa.
ha offerto la prova di aver utilizzato uti dominus e senza soluzione di CP_2 continuità, per oltre venti anni, l'alloggio di alla via Carmine n.86, Parte_2 censito al NCEU di Imperia, sezione CdO, al F. 24. La ricorrente ha dimostrato di aver provveduto alla integrale ristrutturazione dell'immobile (docc. n. 6/7/8 di parte resistente;
capp. 8/9/10/11/12/13 = teste teste;
teste Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 este sforma Testimone_4 Testimone_5 abitabile (doc. 5 di parte resistente;
cap. 6= testi e teste Testimone_1
, sostenendo in tutto o in gran parte le spese (doc. n. 9 di parte Testimone_5 rsi occupata degli arredi (capp. 15/16: teste Testimone_1
; teste , di aver provveduto alla sistemazione del giardino
[...] Testimone_6
teste teste , comportamenti Testimone_1 Testimone_6 che, unitamente alle circostanze di aver stabilmente vissuto nell'immobile durante la sua permanenza in Italia (cap. 5= teste teste Testimone_1 Tes_4
teste , di avere avuto in via esclusiva (unitamente a
[...] Testimone_6
le chiavi dell'alloggio (cap.18= teste teste Persona_1 Testimone_1
, di essersi occupata del della Testimone_7 luce/gas/acqua (doc. 11 di parte ricorrente), di aver versato l'acconto di lire 20.000.000 (doc. n. 3 di parte resistente) e dell'aver avuto una relazione sentimentale ultraventennale, notoria e pubblica, con (doc. n.13 di parte resistente), Persona_1 sono tipici di un (com)proprietario o di , al contempo, espressione di una situazione di compossesso (ad usucapionem) incompatibile con la
“detenzione”/con un “rapporto di ospitalità” e, in quanto protrattisi per oltre un ventennio, consentono di affermare l'intervenuta usucapione della quota del 50% dell'immobile oggetto di contesa. Invero, il compossesso è iniziato il 21.01.2002, con l'acquisto dell'immobile (doc. n. 4 di parte resistente), si è estrinsecato pubblicamente, pacificamente, senza contestazione alcuna, ininterrottamente per oltre venti anni, con il perfezionamento del termine acquisitivo dell'usucapione. La pluralità dei comportamenti sopra indicati, univoci e coerenti tra loro, che all'evidenza fanno recedere il contenuto della declaration d'heubergement, peraltro non firmata dalla resistente, e il contenuto lettera raccomandata del 18.1.2023, fanno ritenere che la abbia composseduto con animus rem sibi CP_2 habendi il predetto immobile, con modalità tali (pubblicamente e pacificamente) e per un periodo (ultraventennale) tale da aver maturato l'acquisto per usucapione della quota indivisa del 50% dell'immobile. L'accoglimento della domanda riconvenzionale, che fonda un titolo di occupazione dell'immobile rappresentato dalla comproprietà per intervenuta usucapione, impone il rigetto della domanda attorea di rilascio per occupazione sine titulo e il rigetto della conseguente domanda risarcitoria per indebita occupazione. La complessità delle questioni trattate impone la compensazione delle spese processuali tra le parti
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattes (a) respinge il ricorso svolto da e Parte_1 CP_1
2 dott. Pasquale LONGARINI (b) accoglie la domanda riconvenzionale svolta in via principale e per l'effetto dichiara che , nata a [...], il [...], codice CP_2 fisc , è divenuta proprietaria per intervenuta usucapione CodiceFiscale_4 della q proprietà dei beni immobili siti in Comune di Imperia, Frazione , facenti parte della casa avente accesso da Via Carmine, 86, Parte_2 distinti a Foglio 4, Mapp. 73/3 e 73/7 e terreni NCT, Foglio 4, Mapp. 75 e 76 (c) ordina al Conservatore competente di disporre la trascrizione, in base all'articolo 2651 del codice civile, della sentenza con esonero da ogni responsabilità (d) compensa le spese processuali (e) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 16.10.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
3 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile n. 2155/2023 RG
promossa da
1) (CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Parte_1 C.F._1 SP tudi A. AN n.61 è eletto domicilio
2) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Enrico CP_1 C.F._2 SP udio A. AN n.61 è eletto domicilio
– ricorrenti – contro
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Marcello CP_2 C.F._3 F ui st via Bianchi n. 5 è eletto domicilio
– resistente –
Ragioni della decisione e quali eredi di allegato che Parte_1 CP_1 Persona_1
v vi sentimentali a Persona_1 CP_2
nella casa di proprietà di alla via Carmine n.86, censita al
[...] Parte_2
NCEU di Imperia, sezione CdO, al F.4/Mapp. 73/Sub. 24, dedotta la piena proprietà del detto immobile come da dichiarazione di successione, lamentata l'occupazione senza titolo, o con titolo non più valido, dell'immobile di con ricorso, Pt_2 Parte_2 ritualmente notificato, evocavano in giudizio per sentirla condannare CP_2 al rilascio immediato dell'immobile nonché a dennità di occupazione a decorrere dalla comunicazione della istanza di mediazione, con vittoria di spese processuali, anche della fase di mediazione. Si costituiva in giudizio , che, premesso (i) di aver acquistato CP_2
l'immobile di insieme a , con quale era stata Parte_2 Controparte_3 legata da una relazione sentimentale ultraventennale, corrispondendo l'acconto di lire 20.000.000 mediante tre assegni da lire 6.666.667, uno per ogni venditore, (ii) di aver proceduto alla stipula del rogito al prezzo di € 62.000,00 con intestazione, per ragioni di opportunità, al solo (iii) di essersi occupata, a propria cura e Controparte_3 spese, della ristrutturazione integrale dell'alloggio, (iv) di aver sempre mantenuto le chiavi dell'alloggio, curando i rapporti con glie enti erogatori dei servizi di acqua/luce/gas e pagando le relative bollette, (v) di avere sempre e senza interruzione mantenuto il proprio stabile domicilio nel detto alloggio, (vi) che la relazione con era notoria e pubblica, svolta l'eccezione “possideo quia possideo”, Controparte_3 instava, in via principale, per il rigetto delle domande attoree, in via riconvenzionale, per la declaratoria di intervenuta usucapione del 50% dell'immobile di alla Parte_2 via Carmine n.86, censita al NCEU di Imperia, sezione CdO, al F.4/Mapp. 73/Sub. 24, in 1 dott. Pasquale LONGARINI via riconvenzionale subordinata/alternativa/cumulativa, per la condanna delle ricorrenti al rimborso in proprio favore delle indennità per le riparazioni ed i miglioramenti ex art. 1150 cc, con vittoria di spese e onorari di causa.
ha offerto la prova di aver utilizzato uti dominus e senza soluzione di CP_2 continuità, per oltre venti anni, l'alloggio di alla via Carmine n.86, Parte_2 censito al NCEU di Imperia, sezione CdO, al F. 24. La ricorrente ha dimostrato di aver provveduto alla integrale ristrutturazione dell'immobile (docc. n. 6/7/8 di parte resistente;
capp. 8/9/10/11/12/13 = teste teste;
teste Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 este sforma Testimone_4 Testimone_5 abitabile (doc. 5 di parte resistente;
cap. 6= testi e teste Testimone_1
, sostenendo in tutto o in gran parte le spese (doc. n. 9 di parte Testimone_5 rsi occupata degli arredi (capp. 15/16: teste Testimone_1
; teste , di aver provveduto alla sistemazione del giardino
[...] Testimone_6
teste teste , comportamenti Testimone_1 Testimone_6 che, unitamente alle circostanze di aver stabilmente vissuto nell'immobile durante la sua permanenza in Italia (cap. 5= teste teste Testimone_1 Tes_4
teste , di avere avuto in via esclusiva (unitamente a
[...] Testimone_6
le chiavi dell'alloggio (cap.18= teste teste Persona_1 Testimone_1
, di essersi occupata del della Testimone_7 luce/gas/acqua (doc. 11 di parte ricorrente), di aver versato l'acconto di lire 20.000.000 (doc. n. 3 di parte resistente) e dell'aver avuto una relazione sentimentale ultraventennale, notoria e pubblica, con (doc. n.13 di parte resistente), Persona_1 sono tipici di un (com)proprietario o di , al contempo, espressione di una situazione di compossesso (ad usucapionem) incompatibile con la
“detenzione”/con un “rapporto di ospitalità” e, in quanto protrattisi per oltre un ventennio, consentono di affermare l'intervenuta usucapione della quota del 50% dell'immobile oggetto di contesa. Invero, il compossesso è iniziato il 21.01.2002, con l'acquisto dell'immobile (doc. n. 4 di parte resistente), si è estrinsecato pubblicamente, pacificamente, senza contestazione alcuna, ininterrottamente per oltre venti anni, con il perfezionamento del termine acquisitivo dell'usucapione. La pluralità dei comportamenti sopra indicati, univoci e coerenti tra loro, che all'evidenza fanno recedere il contenuto della declaration d'heubergement, peraltro non firmata dalla resistente, e il contenuto lettera raccomandata del 18.1.2023, fanno ritenere che la abbia composseduto con animus rem sibi CP_2 habendi il predetto immobile, con modalità tali (pubblicamente e pacificamente) e per un periodo (ultraventennale) tale da aver maturato l'acquisto per usucapione della quota indivisa del 50% dell'immobile. L'accoglimento della domanda riconvenzionale, che fonda un titolo di occupazione dell'immobile rappresentato dalla comproprietà per intervenuta usucapione, impone il rigetto della domanda attorea di rilascio per occupazione sine titulo e il rigetto della conseguente domanda risarcitoria per indebita occupazione. La complessità delle questioni trattate impone la compensazione delle spese processuali tra le parti
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattes (a) respinge il ricorso svolto da e Parte_1 CP_1
2 dott. Pasquale LONGARINI (b) accoglie la domanda riconvenzionale svolta in via principale e per l'effetto dichiara che , nata a [...], il [...], codice CP_2 fisc , è divenuta proprietaria per intervenuta usucapione CodiceFiscale_4 della q proprietà dei beni immobili siti in Comune di Imperia, Frazione , facenti parte della casa avente accesso da Via Carmine, 86, Parte_2 distinti a Foglio 4, Mapp. 73/3 e 73/7 e terreni NCT, Foglio 4, Mapp. 75 e 76 (c) ordina al Conservatore competente di disporre la trascrizione, in base all'articolo 2651 del codice civile, della sentenza con esonero da ogni responsabilità (d) compensa le spese processuali (e) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 16.10.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
3 dott. Pasquale LONGARINI