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Ordinanza 12 giugno 2025
Ordinanza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, ordinanza 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) Dott. Michele De Maria Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore nel procedimento n° 476-1/2025 promosso da rappresentata e difesa dall'Avv.to Giuseppe Marcellino Parte_1 contro
rappresentata e difesa dall'Avv.to Tiziana De Pasquale e dall'Avv.to Controparte_1
o ha pronunciato la seguente ORDINANZA Letti gli atti, udito il Consigliere Relatore e sciogliendo la riserva;
premesso che il giudice di appello può sospendere l'esecuzione della sentenza che ha pronunciato condanna a favore del lavoratore, solo se dalla stessa possa derivare all'altra parte “gravissimo danno” (art. 431, comma 3 cpc); che tale norma non è stata novellata dal D. Lgs. n. 149/2022, mod. dalla L. n. 197/2022, che, in tema di sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze, ha modificato l'art. 283 c.p.c., richiamato dal 5° comma dell'art. 431 c.p.c., solo con riferimento alle sentenze di condanna a favore del datore di lavoro;
considerato che
la sospensione dell'esecuzione, prevista dal predetto art. 431 comma 3°, presuppone l'avvenuto inizio dell'esecuzione medesima con il pignoramento che nella specie non risulta essere ancora intervenuto;
rilevato, inoltre, che la società istante non ha fornito la prova della sussistenza del gravissimo danno, essendosi limitata – per come pure dedotto dall'appellata in memoria - a richiedere genericamente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
che, in altri, termini non è stata neanche allegata e provata l'impossibilità di far fronte al pagamento della somma controversa e, in definitiva, l'irreparabilità del danno;
ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 431 comma 7° cod. proc. civ. per condannare la ricorrente al pagamento di una pena pecuniaria, che deve determinarsi in misura pari ad €250,00; Visto l'art. 431 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'appellante al pagamento della pena pecuniaria di €250,00. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palermo, 10 giugno 2025
Il Presidente Maria G. Di Marco