Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 816 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati dall'avv. Maria Nadia Quarta, come C.F._2 da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 14/04/2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 20/02/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Veglie (Le) il 25/10/1986;
- che dalla loro unione sono nati due figli: e , maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente sufficienti;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, le parti hanno chiesto che venga omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, come precisate all'udienza citata.
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Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, come precisate ed integrate nell'udienza citata, non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Veglie (Le), il Parte_2
25/10/1986 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 59, parte
II, serie A, anno 1986), alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
b) nessuna statuizione relativamente ai figli che, essendo maggiorenni ed economicamente indipendenti, non hanno necessità di essere collocati né mantenuti;
c) la casa famigliare sita in Veglie alla via Pirandello 7, di proprietà della figlia
, rimarrà nella disponibilità di entrambi, essendo, si ripete, gli stessi Per_2 usufruttuari in parti uguali, nel seguente modo: il piano terra della suddetta abitazione rimarrà nella intera disponibilità della sig.ra mentre Parte_1 la parte sottostante relativa alla tavernetta comprensiva di accessori rimarrà
2 nella disponibilità del che potrà, comunque, anche utilizzare il Pt_2 giardino per custodire la propria automobile e potrà utilizzare la doccia posta all'esterno;
d) il sig. si impegna a versare, a titolo di mantenimento della Parte_2 coniuge, la somma di € 600,00 in quanto, essendo la stessa priva di fonti stabili di reddito risulta essere il coniuge economicamente più debole e bisognoso di sostentamento economico. Il suddetto mantenimento verrà corrisposto dal sig. a mezzo bonifico sulla carta postepay evolution Pt_2 recante IBAN: [...] ogni 10 del mese con rivalutazione Istat come per legge e lo stesso sta già provvedendo a versarlo;
e) le utenze relative all'intera abitazione verranno suddivise nel seguente modo: spese di gas, AQP e Tarsu verranno addebitate sul conto corrente del e suddivise in parti uguali nella misura del 50% ciascuno che la Pt_2 sig.ra provvederà a rimborsare al coniuge, dietro invio della Parte_1 documentazione, mentre l'utenza elettrica e l'IMU saranno a totale carico del;
Pt_2
f) Il sig. si impegna a corrispondere le rate rimanenti del Pt_2 finanziamento contratto con Santander recante n° 16671675/PF, per l'acquisto di arredi, sino a saldo dell'intera debitoria che avrà scadenza nel mese di agosto del corrente anno;
mentre la sig.ra provvederà Parte_1
a corrispondere per intero la rata mensile di € 180,00 relativa alla polizza stipulata con Alleanza assicurazioni a beneficio dei figli recante n°604751082;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12/05/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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