Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 571/2021 R.G., avente ad oggetto: retribuzione
PROMOSSA DA
cod. fisc. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv.to LA DELFA CONCETTA,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to BASILE EVANGELISTA, elettivamente CP_1 domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA MASCHERONI 31 CP_2
, con il Patrocinio dell'Avv.to VETRI ALESSANDRA, elettivamente CP_3 domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 26 CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
Parte ricorrente ha adito questo Ufficio, formulando, con il ricorso, le seguenti conclusioni:
Seconda Sezione Civile – Lavoro
“ritenere e dichiarare che il Sig. ha diritto al rinnovo o Parte_1
proroga del contratto a termine sino al 31 dicembre 2020 e comunque entro il limite
massimo dei 24 mesi, per le causali esposte in narrativa, ed allo stesso spetta il
pagamento di tutte le retribuzioni spettanti e maturate sino al 31 dicembre 2020, e/o
comunque entro il limite massimo dei 24 mesi, con conseguente condanna della società
convenuta;
ritenere e dichiarare che il Sig. ha diritto quantomeno al Parte_1
pagamento di tutte le retribuzioni spettanti in virtù della cd. proroga automatica
maturate sino al 14 agosto 2020, con conseguente condanna della società convenuta;
ritenere e dichiarare che il Sig. ha diritto alla restituzione Parte_1
delle trattenute effettuate dall'azienda nella busta paga del mese di Aprile 2020 a titolo
di ex festività, ferie e ROL con conseguente condanna della società convenuta alla
restituzione;
- ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'inquadramento al 3° livello
retributivo del CCNL settore alimentari industria;
- condannare la società convenuta in favore del ricorrente, al pagamento dei premi dell'anno 2020 e 2021, cd. MBO annuali, pari ad € 3.000,00, anche a titolo di perdita
di chance delle differenze retributive per mansioni superiori, festività, ferie, lavoro straordinario e differenza TFR, pari ad € 26.799,88, o di quell'altra maggiore o minor
somma da liquidarsi anche in via equitativa o tramite CTU, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria;
- condannare la società convenuta al versamento dei relativi contributi previdenziali ed
assistenziali;
- condannare l'azienda, stante la violazione del diritto di precedenza del ricorrente
nelle assunzioni a tempo indeterminato, al risarcimento del danno pari a tutte le
retribuzioni maturate per il periodo decorrente dalla data di assunzione a tempo
indeterminato sino alla sentenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o in
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
quell'altra superiore o inferiore somma che il Signor Giudice vorrà stabilire anche in
via equitativa.
Con condanna anche alle spese e competenze del presente procedimento da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si è costituita la società convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è anche costituito l' , a seguito dell'integrazione del contraddittorio disposta nel CP_3
corso del processo.
Per il resto, tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem,
apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
II
Si ritiene che il ricorso non possa essere accolto per le seguenti ragioni.
Proroga del contratto
La prima domanda che viene formulata nella parte espositiva del ricorso è quella relativa alla proroga del contratto a termine cessato il 30.4.2020.
Ivi la parte invoca innanzitutto la disposizione dell'art. 93, comma 1 bis, del “Decreto rilancio” (così viene individuata la fonte normativa), nella parte in cui prevede la proroga “automatica” dei contratti a termine, per i periodi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, per cassa integrazione, a norma della disciplina emergenziale prevista dal D.L. 18/2020.
La parte convenuta ha contestato tale argomento, evidenziando che “…al momento della
definitiva cessazione del contratto del sig. (30 aprile 2020), il D.L. n. Parte_1
34/2020 non esisteva ancora, atteso che è stato pubblicato il 19 maggio 2020.
Non solo. Il comma 1 bis, richiamato ex adverso, è stato introdotto solo con la Legge di
conversione pubblicata il 19 luglio 2020, quando il rapporto con il sig. era Parte_1
già cessato da quasi tre mesi! Tale norma (che peraltro è rimasta in vigore per neppure
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
un mese, essendo stata abrogata il 14 agosto 2020) non è dunque applicabile al caso di
specie, alla luce del disposto di cui all'art. 11 delle Preleggi (“la Legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”)”.
La difesa svolta dalla società sul punto appare corretta ed è sostanzialmente riconosciuta dalla stessa parte ricorrente nelle prime note depositate, dopo la costituzione della convenuta, in data 30.4.2021.
Il decreto legge 34/2020 è stato effettivamente emanato in data 19.5.2020 e la disposizione invocata introdotta solo in sede di conversione con la legge del 19.7.2020
n. 77.
Essa, peraltro, come osservato dalla convenuta, risulta abrogata dall'articolo 8, comma
1, lettera b), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge
13 ottobre 2020, n. 126.
Al momento della cessazione del rapporto al 30.4.2020, dunque, non sussisteva la previsione normativa che riconosceva il preteso diritto alla proroga automatica per i periodi di sospensione del rapporto di lavoro.
Né tale diritto può riconoscersi retroattivamente.
Per il resto, le fonti normative citate dalla parte ricorrente, sia in ricorso sia in sede di note, non riconoscono per il lavoratore a tempo determinato “il diritto” alla proroga, ma introducono delle deroghe ai limiti ordinariamente previsti, consentendo la possibilità,
ove sia richiesto dalle parti (ed in particolare dal datore di lavoro), di prorogare i contratti in corso.
La possibilità di derogare alla normativa più limitativa, pertanto, non equivale a riconoscere un diritto automatico alla proroga.
Ciò lo si evince, ad esempio, dall'art. 19 bis D.L. 18/2020 citato da parte ricorrente, che prevede appunto “Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di
lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del
presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle
Pagina 4 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo
periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione”.
Trattasi di norma chiaramente rivolta ai datori di lavoro e non costituente quindi una fonte che possa corroborare la tesi sostenuta in ricorso circa il diritto della parte lavoratrice alla proroga del proprio contratto di lavoro, dopo la sua naturale scadenza.
Lo stesso dicasi per le altre fonti normative richiamate dalla parte ricorrente.
Ne consegue che la domanda volta ad ottenere il pagamento delle retribuzioni per i periodi successivi alla scadenza del contratto a termine non appare fondata, non sussistendo un diritto alla proroga della parte ricorrente, dopo la naturale scadenza del contratto.
***
Trattenute su ferie, permessi, etc.
Sostiene il ricorrente che “Altresì illegittime sono le trattenute effettuate dall'azienda
nella busta paga del mese di Aprile 2020 a titolo di ex festività, ferie e ROL stante che
la scelta di porre in ferie forzate il ricorrente, superando il monte ore dallo stesso
maturato, così come la scelta di fargli godere delle ore di permesso retribuite maggiori
di quelle maturate, è esclusivamente una scelta aziendale, scelta che comunque doveva
in primo luogo prediligere le modalità di lavoro in smart working, non avendo
l'Azienda mai dimostrato l'impossibilità di adibire il lavoratore a tale modalità di
lavoro agile a tutela della sua salute.
Pertanto, la scelta di far godere al lavoratore le ferie forzate ed i permessi retribuiti
con un ammontare ore maggiore di quello maturato non può andare a discapito del
lavoratore stesso, per come invece è accaduto nel caso di specie e pertanto si chiede la
restituzione immediata degli importi trattenuti indebitamente per tali titoli retributivi,
come risultanti da busta paga”.
Pagina 5 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Anche tale domanda appare priva di fondamento.
Non è infatti in discussione che il ricorrente abbia fruito di più ferie e permessi di quelli spettanti, durante il periodo dell'emergenza pandemica e l'azienda convenuta ha ben descritto le mansioni svolte dal ricorrente, che appaiono poco (o per nulla) compatibili con lo smart working.
Le trattenute effettuate, al momento della chiusura del rapporto di lavoro, appaiono pertanto legittime, anche in considerazione che, nel corso dello stesso, non risulta che il ricorrente abbia contestato la sua assegnazione ai periodi di ferie o permessi descritti ovvero abbia chiesto di espletare la prestazione lavorativa in luogo di questi.
***
Premi anni 2020, 2021, c.d. MBO
Anche questa domanda appare infondata.
Parte ricorrente fonda la propria pretesa citando l'accordo integrativo aziendale del
22.12.2011, art. 4, lett. c, secondo cui, per l'area commerciale, “si stabilisce di comune
accordo il riconoscimento di un premio variabile individuale per obiettivi (MBO) lordo
annuo per singola figura professionale, in base alla mansione svolta, legato al
raggiungimento di obiettivi di incrementi di produttività, redditività, qualità e di
competitività assunti come indicatori dell'andamento economico della società e dei suoi
risultati quali target di vendita per volumi e per valori, di profittabilità ed indicatori di
qualità, visibilità & presenza sul mercato di riferimento e valutazione del diretto
responsabile.
Gli importi lordi annui e gli obiettivi saranno fissati annualmente dalla Direzione
Commerciale e comunicati, per la propria competenza, ad ogni dipendente. Tale
premio, se raggiunti gli obiettivi annui fissati frazionati per trimestri, verrà erogato con
acconti trimestrali ed eventualmente recuperato a conguaglio, a fine anno, se non
raggiunti gli obiettivi annui prefissati. Il pagamento avverrà contestualmente al pagamento della retribuzione mensile del mese successivo al trimestre”.
Pagina 6 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Nel caso di specie, nessuna allegazione specifica sembra riguardare gli obiettivi da raggiungere, né le prestazioni e i risultati ottenuti dal ricorrente, sicché non è dato comprendere, già in punto di prospettazione, se il ricorrente avesse o meno diritto al premio, né se possa effettivamente lamentare un danno da chance, per eventuale mancanza degli obiettivi da raggiungere.
L'azienda dal canto suo ha replicato che “In ordine al bonus per l'anno 2020, va
innanzitutto osservato che – stante il noto lockdown – non ha assegnato alcun CP_1
obiettivo ai propri SE, né questi ultimi avrebbero potuto raggiungere alcun obiettivo atteso che tutti (o, comunque, la maggior parte dei) PDV erano chiusi”.
Ha inoltre evidenziato “Non è dato poi comprendere sulla base di quale tesi il sig. rivendica il pagamento del premio MBO anche per l'anno 2021, atteso che il Parte_1
rapporto è cessato il 30 aprile 2020”.
Appare pertanto superflua, oltre che esplorativa, la richiesta di esibizione formulata dalla parte ricorrente sul MBO.
La domanda va quindi rigettata, aderendosi all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui
“In tema di mancata erogazione di somme pattuite a titolo di retribuzione variabile in
relazione a vicende quali la mancata fissazione di obiettivi, la fissazione di obiettivi
irraggiungibili, o la mancata riparametrazione di obiettivi, la fattispecie può essere
ricostruita in termine di finzione di avveramento della condizione, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1359 c.c., o secondo la tesi, maggiormente condivisibile, di risarcimento
del danno da perdita di chance. In ambedue i casi, indefettibilmente, sotto il profilo
processuale, compete al lavoratore che si duole della mancata erogazione di quanto
spettante, l'onere di dimostrare i presupposti di accoglimento della propria domanda.
In particolare, è evidente come la parte che chieda comunque il pagamento della
retribuzione variabile (o il risarcimento del danno per la mancata corresponsione di
essa) debba dar conto dei risultati raggiunti, del fatto che detti risultati possono essere
ritenuti in linea e logici in relazione all'andamento dell'azienda, ovvero, ancora e
Pagina 7 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
soprattutto in un caso in cui gli obiettivi sono stati comunicati, del fatto che si trattava
di obiettivi sostanzialmente irraggiungibili, delle iniziative che si sarebbero potute
assumere per raggiungerli laddove essi fossero stati comunicati nella prima parte dell'anno e non verso la fine del periodo di riferimento, etc” (Tribunale Milano sez. lav.,
24/07/2019).
***
Mansioni ed inquadramento
Dall'istruttoria orale è emerso che i compiti svolti dal ricorrente erano quelli di ricevere gli ordini presso i punti vendita e di trasmetterli all'ufficio vendite, tramite dispositivo palmare, dato in dotazione.
I testi hanno escluso che il ricorrente effettuasse maneggio di soldi, confutando sul punto quanto sostenuto in ricorso.
Sia dalle allegazioni del ricorso, sia dalle prove raccolte, non emergono elementi tali da poter giustificare il terzo livello, come quello rappresentato in ricorso.
Non emerge invero che tali mansioni presuppongano “una specifica preparazione professionale ed adeguato tirocinio”, così come che si tratti di compiti propri di lavoratori “altamente specializzati”.
Né si comprende per quali motivi le mansioni svolte, di ricezione degli ordini, possano essere equiparate a quelle del c.d. “piazzista”, cioè di colui il quale sia assunto per svolgere stabilmente il compito di collocare gli articoli dell'azienda presso una determinata zona.
Ed invero, tale figura richiede lo svolgimento di mansioni di promozione e propaganda dei beni destinati al commercio, tipiche del c.d. rappresentante, che non risultano neppure debitamente allegate, né comunque emergono in maniera chiara e nitida dall'istruttoria svolta.
Anche la domanda riguardante lo svolgimento di mansioni superiori va quindi rigettata.
***
Pagina 8 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Straordinario
L'orario allegato in ricorso, contestato dalla convenuta, non può ritenersi provato.
I testi sentiti o nulla hanno saputo riferire nello specifico o non sono apparsi attendibili,
trattandosi di colleghi di lavoro che non lavoravano a stretto contatto con il ricorrente,
ma in zone diverse.
Diversi testi hanno motivato la conoscenza dell'orario di lavoro del ricorrente riferendo che, con il ricorrente, si vedevano a colazione o a pranzo ovvero si sentivano per telefono, ma tutto ciò evidenzia che nessuno di loro poteva di fatto constatare lo svolgimento della prestazione lavorativa degli altri, in quanto assegnatari di zone e clienti da visitare differenti.
Come più volte rimarcato dalla giurisprudenza, “In materia di lavoro subordinato, il
lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario
asseritamente svolto ha il dovere di supportare la sua richiesta con allegazioni puntuali
e con una prova rigorosa” (Tribunale Torino sez. lav., 08/09/2022, n.1183; così anche
Tribunale Taranto sez. lav., 29/09/2021, n.2136; Tribunale Sassari sez. lav., 27/08/2020,
n.215; Tribunale Modena sez. lav., 10/12/2019, n.359; Tribunale Roma, 03/10/2017,
n.7962).
Il ricorso non può pertanto essere accolto neppure nel punto adesso scrutinato.
***
Infine, non vi è prova che la società convenuta abbia violato il diritto di precedenza alle assunzioni di cui all'art. 24 d.lgs. 81/2015.
Il ricorrente si limita genericamente ad affermare che, dopo la sua cessazione, sarebbero state assunte altre persone con la sua stessa qualifica e di aver esercitato il diritto di precedenza con la sua comunicazione del 26.6.2020.
Ha chiesto pertanto che venisse prodotta copia degli per gli anni 2020/2021. Pt_2
L'azienda, dal canto suo, con allegazioni che non risultano oggetto di specifica contestazione, ha riferito che “ha trasformato a tempo indeterminato i rapporti di
Pagina 9 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
lavoro con i dipendenti con un'anzianità di servizio decisamente maggiore rispetto a
quella del sig. sicché – anche sotto questo profilo – la condotta della Società Parte_1
è del tutto esente da censure”.
Tali allegazioni, come detto, non risultano oggetto di specifica contestazione e vanno reputate quindi provate, non potendosi dunque ritenere violato il diritto di precedenza a fronte della trasformazione di rapporti di lavoro di dipendenti aventi maggiore anzianità
del ricorrente.
La richiesta di esibizione dei documenti è pertanto superflua ed in ogni modo Pt_2
inammissibile, in quanto esplorativa.
***
In conclusione, il ricorso appare infondato e va rigettato.
La complessità degli argomenti trattati e le talora ambigue previsioni dei contratti integrativi aziendali giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA le spese.
Così depositato, in Catania, lì 5 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
Pagina 10