Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1321/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex artt. 281 terdecies – sexies c.p.c.
Tra
c.f. Parte_1 C.F._1
(codice fiscale Parte_2 C.F._2
(codice fiscale ) Parte_3 C.F._3
(codice fiscale ) Parte_4 C.F._4
(codice fiscale ) legalmente Parte_5 C.F._5 rappresentato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Persona_1
Parte_2
(codice fiscale ) legalmente Parte_6 C.F._6 rappresentata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_3
CP_1
difesi dall'avv. MATASSA LIVIO
RICORRENTI
e
.f. , difesa dall'avv. ASTOLFI Controparte_2 P.IVA_1
VALENTINA
RESISTENTE
Conclusioni:
per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale di Ravenna, permessa ogni più opportuna declaratoria :dichiarare la società responsabile del decesso del dott. Controparte_2
1
dichiarare tenuta e condannare la società al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, non Controparte_2 patrimoniali e morali subiti dai ricorrenti in conseguenza del decesso del dott.
danni da liquidarsi equitativamente nelle seguenti misure: Persona_2
- € 262.579,50 in favore di a titolo di danno patrimoniale;
Parte_1
- € 225.445,00 in favore di a titolo di danno non patrimoniale e Parte_1
morale;
- € 198.535,00 in favore di a titolo di danno non Parte_2 patrimoniale
e morale;
- € 205.265,00 in favore di a titolo di danno non patrimoniale e Parte_3
morale;
- € 80.366,00 in favore di a titolo di danno non patrimoniale e morale;
Parte_4
- € 80.366,00 in favore di a titolo di danno non patrimoniale e Parte_5
morale;
- € 80.366,00 in favore di a titolo di danno non patrimoniale e morale;
Parte_6 ovvero da liquidarsi nelle diverse misure, maggiori o minori, ritenute eque e giuste;
il tutto oltre ad interessi dal fatto al soddisfo;
porre a carico della società le spese tecniche di CTU e Controparte_2
CTP relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. rubricato al n. 3099/2022 RG del
Tribunale di Ravenna, con condanna della stessa società Controparte_2
a rimborsare alla ricorrente i costi di CTU (€ 3.660,00) e di CTP Parte_1
(€ 8.572,00) finora sostenuti nonché quelli che verranno a tale titolo sostenuti in corso di causa;
”; per parte resistente:
“In via preliminare:
- per le ragioni esposte in narrativa circa la ritenuta incompatibilità tra la fattispecie in esame ed il procedimento a istruzione sommaria come quello attivato dalla ricorrente, assumere i provvedimenti di cui all'art. 281 duodecies c.p.c. affinché il giudizio prosegua con le forme e nei termini del rito ordinario.
- ai sensi dell'art. 281 undecies IV comma c.p.c. disporre il differimento a data successiva dell'udienza fissata per il giorno 17.9.2024, con assegnazione dei termini
2 di legge per la notifica e il termine di costituzione per i terzi chiamati, allo scopo di consentire alla resistente l'estensione del contraddittorio nei confronti del Dott.
, cf. PEC Dott. CP_3 C.F._7 Email_1
Giorgio Signori, cf. PEC C.F._8 Email_2
Dott.ssa , cf. , PEC Testimone_1 C.F._9 Email_3
Dott. cf. , Via Francesco Cilea n. 1, 40141 CP_4 C.F._10
Bologna e, conseguentemente, fissare nuova udienza di comparizione delle parti, al fine di permettere alla resistente la convocazione per quella data dei predetti sanitari dai quale vuole essere manlevata e tenuta indenne relativamente a quanto per loro colpa dovesse essere condannata a corrispondere in favore degli eredi del dott.
Pt_2
Nel merito:
- in via principale: respingere integralmente la pretesa avversaria nei confronti della concludente in quanto infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, dichiarare
esente da ogni responsabilità rispetto ai fatti oggetto di Controparte_2 causa, con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite sostenute dalla predetta struttura resistente;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse il diritto della ricorrente a vedersi risarcire per i danni lamentati, condannare in via esclusiva il Dott. e/o il Dott. Giorgio Signori e/o la Dott.ssa CP_3 Testimone_1
e/o il Dott. al preteso risarcimento in quanto esclusivi responsabili delle CP_4 condotte mediche contestate e dell'asserito danno lamentato;
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di , anche in via solidale con il Dott. Controparte_2 CP_3
e/o il Dott. Giorgio Signori e/o la Dott.ssa e/o il Dott. Testimone_1 CP_4 accertare e determinare le rispettive porzioni di responsabilità limitando l'eventuale condanna della concludente alla quota di sua propria competenza e, in ogni caso, condannare il Dott. e/o il Dott. Giorgio Signori e/o la Dott.ssa CP_3
e/o il Dott. a rimborsare a Testimone_1 CP_4 Controparte_2
qualsivoglia somma che la concludente fosse tenuta a corrispondere in forza del
[...] vincolo di solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della sua eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale;
- in via sempre subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse
e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di CP_2
per i fatti di cui è causa, dichiarare i Dott. e/o il Dott.
[...] CP_3
Giorgio Signori e/o la Dott.ssa e/o il Dott. tenuti a Testimone_1 CP_4 manlevare e tenere indenne la concludente da quanto quest'ultima sarà eventualmente
3 obbligata a pagare in conseguenza di loro accertate responsabilità quanto ai fatti di causa e, per l'effetto, condannarli al pagamento di quanto eventualmente dovuto dalla struttura resistente in favore dei ricorrenti in ragione anche della violazione degli obblighi contrattuali assunti;
”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. (moglie), (figlia), Parte_1 Parte_2 Parte_3
(figlio), (nipote ex filio), (nipote ex filio) ed Parte_4 Parte_5
(nipote ex filio) domandano il risarcimento dei danni subiti a seguito Parte_6 del decesso di avvenuto in data 23.12.2021 e cagionato da Persona_2 un'insufficienza respiratoria acuta, polmonite da Pseudomonas, sepsi severa e schock settico, riconducibile a negligenza del personale sanitario della clinica San Pier
Damiano Hospital (struttura gestita dalla resistente) che ebbe in cura Persona_2 tra il 17 e il 22 dicembre 2021. Rigettata l'istanza di chiamata in causa dei sanitari che avevano prestato la propria opera (cfr. decreto del 3.9.2024), la causa, preceduta dal giudizio ex art. 696 bis c.p.c. – art. 8 l. 24/2017, è stata istruita documentalmente (non sono state avanzate ulteriori richieste istruttorie).
2. La responsabilità della struttura, che va qualificata ex art. 2043 c.c. agendo i congiunti della vittima c.d. “primaria” per il risarcimento del danno patito iure proprio e non essendo gli stessi legati da alcun rapporto contrattuale con la struttura, deve dirsi provata in base alla CTU svolta nell'ambito del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. – art. 8 l. 24/2017 (RG 3099/2022). Il Tribunale, infatti, condivide pienamente le conclusioni cui i CCTTUU sono giunti, con percorso logico e motivato, rispondendo esaustivamente alle osservazioni proposte dalle parti;
sull'onere motivazionale del giudice in caso di adesione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 09/01/2009, n. 282 (rv. 606211) “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..”). In particolare, essi hanno ravvisato diverse negligenze nel corso della gestione post – operatoria del paziente, che fu ricoverato presso il San Pier Damiano Hospital in data 17.12.2021 (diagnosi di ingresso di stenosi lombare) per un intervento di artrodesi lombare. Nello specifico, tali negligenze sono consistite nel mantenimento della posizione supina, con alimentazione in autonomia, nel periodo immediatamente successivo all'intervento. Da ciò sono derivati uno o più
4 episodi di inalazione (episodi ab ingestis), dai quali è derivata una polmonite – che dunque era “molto probabilmente” ab ingestis – che ha condotto al decesso del paziente. I CCTTUU hanno quindi condivisibilmente affermato che “…si ritiene che una migliore gestione del post – operatorio con la messa in atto di tutti gli accorgimenti di cui sopra, avrebbe ragionevolmente permesso di evitare l'episodio/gli episodi di inalazione cui andò incontro il Dott. e conseguentemente lo sviluppo della Pt_2 polmonite ab ingestis e del successivo shock settico che condusse al decesso il Dott.
(cfr. pag. 31 relazione peritale). Pt_2
3. La domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale proposta da
, moglie di è fondata. Il danno va liquidato in Parte_1 Persona_2 base alle tabelle milanesi ed. 2024 come segue: valore del punto € 3.911; 12 punti per la lett. A (età della vittima primaria); 12 punti per la lett. B (età della vittima secondaria); 16 punti per la lett. C (convivenza; cfr. doc. 2 di parte ricorrente); 12 punti per la lett. D (sopravvivenza di ulteriori due soggetti del nucleo familiare primario); 5 punti per la lett. E. Con riguardo a tale ultimo aspetto, infatti, il Tribunale non ritiene condivisibile il ragionamento per cui, in assenza di prova circa dell'esistenza di circostanze di fatto relative alla qualità e all'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, debba essere assegnato il punteggio di 15, mediana della forbice 0 – 30 prevista dalle tabelle. L'attribuzione di punti legati a questa voce, infatti, non può prescindere dall'allegazione e dalla prova delle circostanze indicate nelle tabella quale indice presuntivo della intensità del rapporto o della peculiare sofferenza cagionata dalla perdita, sicché, in assenza dell'allegazione e prova di una di dette circostanze potrà essere attribuito alcun punto per la lett. E. Nel caso di specie, non è stata offerta la prova di alcuna circostanza di fatto che possa condurre all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in base alla lett. E, ad eccezione delle modalità con cui è avvenuto il decesso di le Persona_2 quali, ritiene il Tribunale, hanno determinato una peculiare sofferenza delle vittime secondarie. Infatti, il caso di specie è stato caratterizzato dalla morte improvvisa di un soggetto di anni 75, il quale si era recato in struttura per essere sottoposto a un intervento che non presentava particolari rischi per la propria vita ed è, invece, deceduto improvvisamente (nel volgere di soli 6 giorni) e del tutto inaspettatamente, a causa della negligente esecuzione della prestazione sanitaria. Il totale spettante a
[...]
a titolo di danno non patrimoniale è dunque pari a € 222.927 (57 x 3.911); Parte_1 sostanzialmente un fulmine a ciel sereno per la famiglia di e non Persona_2 può non ritenersi che ciò abbia provocato una peculiare sofferenza in capo ai congiunti.
4. A va poi riconosciuto il danno patrimoniale derivante dalla Parte_1 perdita del contributo materiale apportato dal marito al nucleo familiare. Va, sul punto, applicato il principio di diritto affermato dalla S.C., qui condiviso, per cui
“I danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a
5 seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 cod. civ.), sia per la pratica di vita improntata a regole-etico sociali di solidarietà e di costume - il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l'aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge;
la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno. Ne consegue che, nel calcolo dei danni patrimoniali futuri risarcibili, non rileva che il coniuge diventi titolare di pensione di reversibilità, fondandosi tale attribuzione su un titolo diverso dall'atto illecito e non potendo essa ricomprendersi tra quei contributi patrimoniali o quelle utilità economiche che il coniuge defunto avrebbe presumibilmente apportato.” Sez. 3, Sentenza n. 18490 del 25/08/2006 (Rv. 593582 -
01). Nel caso di specie, ben può presumersi che avrebbe continuato Persona_2 ad apportare il proprio contributo materiale al proprio manage familiare, in adempimento degli obblighi di cui all'art. 143 c.c.. Con riguardo al quantum di tale apporto, premesso l'evidente carattere equitativo della valutazione, tenuto conto della rilevante disparità di redditi risultante dalla documentazione versata in atti – risulta dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2021 un reddito di € 105.530 (netto € 68.500 circa) di e di € 20.066 per (cfr. docc. 9 e 10 di Persona_3 Parte_1 parte ricorrente) – può ritenersi che destinasse al proprio nucleo Persona_2 familiare una quota pari a 1/3 del proprio reddito, e dunque l'importo di € 22.833 annui.
Tali importo va moltiplicato per 11,5 anni, pari all'aspettativa di vita residua di per un totale di € 262.579,50, somma pari al danno patrimoniale Persona_2 subito da . Parte_1
5. E', poi, fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale subito dalla figlia di Persona_2 Parte_2
Il danno va liquidato in base alle tabelle milanesi ed. 2024 come segue: valore
[...] del punto € 3.911; 12 punti per la lett. A (età della vittima primaria); 20 punti per la lett. B (età della vittima secondaria); 12 punti per la lett. D (sopravvivenza di ulteriori due soggetti del nucleo familiare primario); 5 punti per la lett. E, per le analoghe considerazioni svolte per . Totale risarcimento € 191.639. Parte_1
6. E', poi, fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale subito dal figlio di Il Persona_2 Parte_3 danno va liquidato in base alle tabelle milanesi ed. 2024 come segue: valore del punto
6 € 3.911; 12 punti per la lett. A (età della vittima primaria); 22 punti per la lett. B (età della vittima secondaria); 12 punti per la lett. D (sopravvivenza di ulteriori due soggetti del nucleo familiare primario); 5 punti per la lett. E, per le analoghe considerazioni svolte per . Totale risarcimento € 199.461. Parte_1
7. Non sono fondate le domande di risarcimento del danno non patrimoniale svolte dai nipoti ex filii di Si tratta infatti di rapporti non ricompresi nella Persona_2 famiglia nucleare e non considerati dalle tabelle milanesi, le quali, infatti, prevedono una tabella a punti dedicata alla liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del genitore, del figlio, dei coniuge e dei soggetti assimilati (parte dell'unione civile e convivente di fatto) e una tabella a punti dedicata alla liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello o del nipote. Non esiste invece una tabella a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale subito dal nipote per la perdita del nonno. Con riguardo alla presunzione relativa in ordine all'esistenza di un danno da perdita del rapporto parentale, la S.C. afferma “il principio secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare
“successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia
“originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 15/02/2018, n.3767; Cass.15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n.25541 e, già, Cass. 16/03/2012, n.4253)” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024), affermando perciò, a contrario, che non è applicabile un'analoga presunzione di sussistenza di un danno conseguenza a rapporti diversi da quelli indicati, e cioè anche nel caso in cui il nipote perda il nonno. Di conseguenza, nel caso in cui il nipote chieda il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale a causa del decesso del nonno, questi è onerato della prova dell'esistenza di tale rapporto (proprio in casi analoghi, la S.C. afferma, implicitamente sconfessando l'esistenza di una presunzione iuris tantum, che “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile
a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento
l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la
7 possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.”, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7743 del 08/04/2020). Ciò posto, non è stata fornita in alcun modo la prova dell'esistenza di tale rapporto, sul presupposto –erroneo secondo questo Tribunale –dell'esistenza di un meccaniscmo presuntivo analogo a quello esistente per i rapporti menzionati nelle tabelle milanesi.
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base alle tre fasi svolte, seguono la soccombenza. Quindi, va condannata alla refusione delle spese Controparte_2 di lite sostenute da , da e da Parte_1 Parte_3 Parte_2
oltre spese del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. (CTU come liquidate nel giudizio
[...] ex art. 696 bis, CTP come provate dal ricorrente in € 8.572 e spese legali qui liquidate). ed anno invece condannati alla Parte_4 Parte_5 Parte_6 refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_2
9. Tutte le somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno vanno devalutate alla data del decesso di e rivalutate con interessi sino alla data della Persona_2 decisione (S.U. 1712/1995)
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così definitivamente provvede:
a) accerta la responsabilità di in relazione al decesso di Controparte_2
e, per l'effetto: Persona_2
1. condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore di Parte_1
, liquidato in € 222.927 a titolo di danno non patrimoniale e in €
[...]
262.579,50 a titolo di danno patrimoniale, oltre devalutazione e interessi come in motivazione;
2. condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore di Parte_2
liquidato in € 191.639 a titolo di danno non patrimoniale, oltre
[...] devalutazione e interessi come in motivazione;
3. condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore di Parte_3 liquidato in € 199.461. a titolo di danno non patrimoniale, oltre devalutazione e interessi come in motivazione.
b) rigetta le domande di ed Parte_4 Parte_5 Parte_6
c) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_2 [...]
, ed liquidate per questo Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio in € 15.659 oltre c.u., marca, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge, ed in
€ 7.500, oltre spese vive, per la fase ex art. 696 bis c.p.c. – art. 8 l. 24/2017, oltre al pagamento delle spese di CTP liquidate in € 8.572; 8 d) pone a carico di le spese della CTU svolta nell'ambito del Controparte_2 procedimento n. 3099/2022 RG;
e) condanna ed questi ultimi Parte_4 Parte_5 Parte_6 due come sopra rappresentati, alla refusione delle spese di lite sostenute da
[...]
liquidate in € 8.433 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge. Controparte_2
Si comunichi.
25.3.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
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