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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/11/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 2214/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
21.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 18.09.2025 da e da Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CASERTANO FABIO;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CAPUA (CE) in data 24.09.2016 dal quale
è nato il figlio (il 14.06.2018); Persona_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano ma comunque nel mutuo e civile rispetto;
2) I coniugi danno atto, innanzitutto, che tra di essi non pendono altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse, ai sensi dell'art. 473 bis 12 c.p.c.;
3) Presso l'abitazione coniugale, sita in Capua (CE) alla Via Roma n. 16, continuerà a vivere il sig. mentre la sig.ra , nei prossimi giorni, si Parte_1 Parte_2 impegna a spostare la propria residenza in S. RI C.V. (CE) alla via Roma, vicolo
Busico; i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza;
1 4) All'atto del definitivo trasloco in S. RI C.V. (CE), la sig.ra restituirà al sig. Parte_2 ogni chiave in suo possesso relativo all'immobile sito in Capua (CE) alla Via Parte_1
Roma n. 16, ed i coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
5) Il figlio minore continuerà a stabilire la propria residenza Persona_2 presso l'abitazione del padre, sig. Gaetano ovvero in Capua (CE) alla via Parte_1
Roma n. 16;
6) Per accordo intercorso tra le parti, il minore resterà affidato Persona_2 ad entrambi i genitori, con collocamento paritario ed a settimane alterne presso ciascun genitore, al fine di consentire a questi ultimi di mantenere il rapporto costante e continuativo con la prole quanto più stretto possibile. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il minore di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. I genitori concordano che le decisioni inerenti la vita scolastica (gite – deleghe – permessi, ecc.) e le attività sportive (trasferte - tornei ecc), saranno assunte congiuntamente e di comune accordo;
7) Il minore , allorquando dimorerà con il padre, starà con il sig. Persona_1
presso l'immobile sito in Capua (CE) alla via Roma n. 16; Parte_1 allorquando dimorerà con la madre, starà con la sig.ra presso l'immobile Parte_2 sito in S. RI C.V. (CE) alla via Roma, vicolo Busico. In entrambi gli immobili, il minore avrà a disposizione la propria camera e i propri spazi per giochi e divertimento;
8) Il collocamento del minore presso ciascun immobile innanzi indicato inizierà con il lunedì e terminerà con la domenica sera della stessa settimana, allorquando alle ore
21:00, dopo aver cenato, il genitore collocatorio si impegna ad accompagnarlo presso la residenza dell'altro. Eventuali variazioni e/o impossibilità dovranno essere comunicate all'altro coniuge almeno 48 ore prima. I sigg.ri e Parte_1 Parte_2 stabiliscono, di comune accordo, che la prima settimana successiva alla sottoscrizione del presente accordo, il minore la trascorra presso la residenza del Persona_1 padre;
2 9) Con riferimento alle vacanze estive, il minore potrà trascorrere giorni Persona_1
15 ininterrotti con il padre, così come potrà trascorrere giorni 15 ininterrotti con la madre, previa comunicazione dell'uno all'altro genitore entro il 31.05 di ogni singolo anno;
10) Circa le vacanze natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni, il Persona_1 giorno della vigilia di Natale (24.12) e quello del Santo Natale (25.12) con uno dei genitori, mentre trascorrerà la vigilia dell'ultimo giorno dell'anno (31.12) ed il primo giorno dell'anno (01.01) con l'altro genitore;
11) Allo stesso modo, con riferimento alle vacanze Pasquali, il piccolo Persona_1 trascorrerà, ad anni alterni, la giornata della Santa Pasqua con uno dei genitori e la successiva giornata del lunedì in albis, in compagnia dell'altro genitore;
12) I coniugi concordano che, stando il collocamento paritario del minore presso le rispettive residenze dei genitori, alcuno verserà alcunché in favore dell'altro, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, Persona_2
13) Il figlio minore dei ricorrenti, per decisioni assunta congiuntamente dalle parti in causa, frequenta la seconda classe dell'istituto primario “Principe di Piemonte” di S.
RI C.V. (cfr. attestato di frequenza – all. 15), il quale offre, a far data dal mese di ottobre, il servizio mensa – al quale aderisce - al costo Persona_2 mensile di € 100,00. Tale somma sarà sostenuta, congiuntamente da entrambi i genitori, i quali provvederanno a mesi alterni ad operare il pagamento del servizio, stabilendo che per il primo mese ottemperi il sig. ; Parte_1
14) Il minore é intestatario di: 1) buono fruttifero postale dell'importo di Persona_1
€ 200,00 recante n. 96365341, sottoscritto in data 10.10.2020 e con scadenza al
14.06.2036; 2) buono fruttifero postale dell'importo di € 50,00 recante n. 95585923, sottoscritto in data 25.06.2020 e con scadenza al 14.06.2036; 3) buono fruttifero postale dell'importo di € 300,00 recante n. TF118A200128, sottoscritto in data
29.04.2021 e con scadenza al 14.06.2036; 4) buono fruttifero postale dell'importo di €
150,00 recante n. 96365342, sottoscritto in data 10.10.2020 e con scadenza al
14.06.2036 (cfr. all.ti 16); che saranno materialmente custoditi dalla madre;
15) Ad oggi, il minore segue il corso di tennis presso il “Club tennis” di Capua, per la cui pratica é necessario sostenere un costo annuo di € 720,00, oltre € 60,00 a titolo di iscrizione, divisibile in n. 4 rate mensili di egual valore (la prima rata é pari ad € 240,00 in quanto comprensiva di iscrizione, mentre le successive n. 3 avranno l'importo di €
3 180,00). Le spese sostenute per l'espletamento dell'attività sportiva del minore, e finché il minore intenda esercitarla, ricadranno, in egual misura, sui ricorrenti, i quali si impegnano congiuntamente a provvedere, per metà di ogni singola rata, ad operare il pagamento della retta sportiva;
16) Ad oggi, il piccolo é in lista di attesa per l'iscrizione al gruppo Scout Persona_1
“Santa RI Capua Vetere 8”, con sede in S. RI C.V. (CE) presso la “Chiesa della SS.
Immacolata” e, allorquando sarà inserito, per la frequentazione del gruppo scout, sarà chiamato a versare ogni mese la somma di € 15,00, oltre ad € 80,00 a titolo di iscrizione. Anche le spese a sostenersi per l'attività di aggregazione innanzi indicata, e finché il minore intenda esercitarla, ricadranno, in egual misura, sui ricorrenti, a mesi alterni. Eventuali costi relative alle uscite ed attività extra saranno ripartiti in parti uguali;
17) Le spese straordinarie per conto del figlio saranno ripartite nella misura del 50 % tra entrambi i genitori, così come per legge, da concordarsi preventivamente tra le parti;
18) Per espresso accordo tra le parti, l'assegno unico e universale sarà richiesto e percepito interamente dal sig. , il quale si impegna a versare la metà Parte_1 dell'importo in favore della sig.ra entro 5 giorni dall'accredito ricevuto. Parte_2
Contestualmente, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo conciliativo, i ricorrenti si impegnano a formulare alla competente sede CP_1 richiesta di accredito in parti uguali dell'importo ricevuto a titolo di assegno unico;
19) Le parti, inoltre, essendo economicamente autosufficienti, concordano di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento per sé;
20) Gli istanti, di comune accordo, hanno già provveduto a dividere gli arredi e suppellettili presenti nella casa coniugale;
21) Il cane seguirà il minore negli spostamenti Persona_3 Persona_1 settimanali presso le residenze dei ricorrenti;
22) In accordo, le parti di causa stabiliscono che, in caso di vendita dell'immobile sito in
Capua (CE) alla via Roma n. 16, il proprietario, sig. si impegna a Parte_1 riconoscere in favore della sig.ra il 35 % del valore di vendita del cespite, Parte_2 trattenendo per sé il restante 65%. In ogni caso, al compimento del diciottesimo anno di età del minore il sig. si impegna a Persona_2 Parte_1 donare la proprietà dell'immobile in parola al figlio dei ricorrenti;
4 23) I ricorrenti si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio del figlio minore, al fine di operare viaggi all'estero, qualora dovessero desiderarlo;
24) Le parti dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, ad eccezione di quanto sopra previsto non hanno nulla a pretendere l'una, dall'altra;
25) Le parti dichiarano espressamente che i suddetti patti e condizioni hanno validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso;
26) I ricorrenti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e pertanto dichiarano di non volersi riconciliare;
27) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse del figlio minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e , nata il Parte_1 Parte_2
26.03.1984 in CAPUA (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.
46, parte II, serie A, anno 2016);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. RI C.V. nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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