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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
Dr. Maura Stassano Presidente
Dr. Rocco Pavese Consigliere
Dr. Francesca Tritto Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. del 01.12.2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 422 /2023 del ruolo generale appelli lavoro cui è riunita la causa n. 674/2023;
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. BEVILACQUA VALENTINA Pt_1
elettivamente domiciliata in CORSO GARIBALDI 38 84100 SALERNO;
- Appellante – rapp. e difesa dall'avv. Teresa Controparte_1
IL e dom ta in Amantea via Dogana 258/B presso o studio del difensore.
- Appellante -
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALFANO Controparte_2
CO – VIA M.D'UNGHERIA IS.10 SC.A, 102 84018 SCAFATI;
- Appellato – OGGETTO: Appelli riuniti avverso la sentenza resa dal Tribunale di Nocera
Inferiore n. 1126/2023 - pubblicata in data 05/07/2023 a definizione del giudizio n. R.G.5090/2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, per le ragioni Pt_1
di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso, previa applicazione della normativa supra richiamata, accertare che la pretesa contributiva di cui agli avvisi di addebito nn.ri 40020160008950712000 notificato il 16.01.2017 e n.
40020170003361589000 notificato il 25.09.2017 è legittima e riformare la sentenza impugnata nel punto su descritto, per l'effetto rigettando la domanda presentata in parte qua dall'appellato, con ricorso depositato in primo grado.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che va versato un contributo unificato, aumentato della metà trattandosi di giudizio di appello, pari ad Euro 64,50.
Per l'appellante l'Ecc.ma Corte di Parte_2
Appello Sezione Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello e per le causali di cui in narrativa, così provvedere: nel merito
-riformare e/o annullare parzialmente la sentenza n. 1126/2023, pronunciata dal Tribunale di nocera Inferiore Sez. Lavoro il 05.07.2023 e pubblicata in pari data, non notificata, dichiarando al contrario di quanto declarato in primo grado e per i motivi di cui narrativa, valide ed efficace la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca numero 10076202200004043000 relativamente agli avvisi di addebito prodromici nn. 40020160006118151000, 40020160008950712000 e
40020170003361589000 portanti crediti non prescritti.
Con ogni consequenziale statuizione di legge.
Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così provvedere: 1. In limine litis disporre la riunione al presente giudizio del procedimento r.g. 674/23;
2. Nel merito, rigettare l'appello perchè infondato, sia in fatto che in diritto, alla luce delle eccezioni formulate dall'appellato e dell'appello incidentale proposto, accertando la nullità della notifica degli avvisi di addebito de quo e, conseguentemente, la nullità dell'intimazione impugnata in primo grado o confermando la sentenza di primo grado impugnata;
3. condannare l' al pagamento di una somma equitativamente Pt_1
determinata ex art. 96 c.p.c. in favore dell'appellato, indipendentemente dall'esito del giudizio, per non aver dato atto della pendenza del giudizio di appello r.g. 422/23, dallo stesso incardinato sulla medesima sentenza;
4. condannare l' e l' in solido o Controparte_1 Pt_1 alternativamente, al pagamento di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario, con la dovuta maggiorazione prevista ex art. 4 D.M. 55/2014 per la corretta redazione del presente atto in formato telematico;
5. nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello disporre la compensazione delle spese di lite per i motivi esposti in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.11.2022, dinanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore, proponeva opposizione avverso la Controparte_2
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004043000, notificata il 31.10.2022, relativamente a 15 avvisi di addebito ivi richiamati, riguardanti titoli per contributi nn. 40020120007854087000, Pt_1
40020130002001037000, 40020130006975123000, 40020140001252366000,
4002014000445960000, 40020140009599019000, 40020150002947070000,
40020160001824682000, 40020160006118151000, 40020160008950712000,
40020170003361589000, 40020170005894732000, 40020180003496830000, 40020180008182111000 e 40020190007567882000. Evidenziava, in primo luogo, che i primi otto avvisi erano già stati oggetto di precedente intimazione di pagamento (n. 10020229003996735000), oggetto anch'essa di impugnazione innanzi al giudice del lavoro (n. R.G. 3675/22). Eccepiva, per i restanti atti presupposti, l'omessa o illegittima notifica degli atti esattoriali prodromici, nonché la prescrizione dei crediti contributivi. Chiedeva, altresì, di dichiarare la nullità degli interessi e delle sanzioni applicate.
Le parti convenute, entrambe costituitesi, resistevano alla domanda concludendo per il rigetto del ricorso.
Il Tribunale adito in accoglimento parziale del ricorso annullava l'atto impugnato limitatamente a 11 degli avvisi di addebito per i quali non riteneva validamente interrotto il termine di prescrizione.
Propongono appello, con distinti ricorsi riuniti, l' relativamente agli Pt_1
avvisi nn. 40020160008950712000 e 40020170003361589000 e l'
[...]
oltre che per i medesimi AVA anche per un terzo n. Controparte_1
40020160006118151000. Gli appellanti impugnano la sentenza sotto un unico punto di gravame consistente nell'erroneo calcolo da parte del giudice di primo grado del termine di prescrizione che, contrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata, non sarebbe decorso alla data di notifica dell'iscrizione preventiva di ipoteca in questa sede impugnata (31.10.2022).
In particolare, evidenziano le parti appellanti che la sospensione dei termini per effetto del Decreto Cura Italia e delle successive proroghe abbia comportato uno slittamento in avanti dei termini di prescrizione, anche in relazione alla notifica più risalente (10.11.2016), in misura tale da rendere tempestiva la notifica dell'atto impugnato ai fini di interruzione della prescrizione. Chiedono, inoltre, la vittoria di spese di lite di primo e secondo grado di giudizio.
Si è costituita parte appellata che ha contro dedotto e resistito alla domanda, spiegando appello incidentale con il quale ha contestato la statuizione del giudice del primo grado, laddove ha ritenuto dimostrata la regolare notifica degli avvisi di addebito oggetto di ricorso. Più in particolare, la notifica risulta ricevuta da “familiare convivente” e priva di raccomandata informativa. Tale incompletezza, a dire dell'appellante in via incidentale, ne comprometterebbe la validità e l'efficacia. Per tale motivo conclude per il rigetto degli appelli.
L'appello è fondato e va accolto.
La notifica più risalente, del 10.11.2016, riguarda l'avviso di addebito n.
40020160006118151000, gli altri due sono stati notificati in data 16.1.2017 e
25.9.2017. L'intimazione impugnata è stata notificata, come dichiarato dallo stesso ricorrente, in data 31.10.2022.
Va a questo punto esaminata la normativa in materia succedutasi dal 2020.
Il Decreto Cura Italia n. 18/20 ha stabilito una prima sospensione dei termini dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Successivamente sono intervenuti ulteriori D.L. (129/20; 7/2021; 41/21; 74/21) che hanno di volta in volta prorogato la sospensione dei termini di riscossione fino al 31 agosto
2021. Ne consegue che, i termini di prescrizione e decadenza per la notifica delle cartelle o avvisi di addebito e per ogni attività di riscossione sono stati prolungati di 541 giorni. Ne consegue che tutti gli avvisi di addebito, anche i più risalenti notificati nel 2016, non possono ritenersi prescritti in quanto dalla data di notifica di ciascuno di essi non risultano decorsi cinque anni e
541 giorni di proroga di cui si è detto.
Gli appelli riuniti vanno pertanto accolti e la sentenza di primo grado parzialmente riformata limitatamente agli avvisi di addebito oggetto di appello.
Va al contrario rigettato l'appello incidentale proposto dal contribuente che invoca la declaratoria di nullità delle notifiche degli AVA e di conseguenza la prescrizione dei crediti. In particolare il evidenzia che gli AVA CP_2
in esame siano stati notificati a “familiare convivente” presso un indirizzo diverso dal suo e siano privi di raccomandata informativa necessaria ai fini della validità della notifica. Ebbene, su tale questione si è più volte pronunciata la Corte di Cassazione che ha chiarito:“In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto”(ex plurimis Cass. ord. 4160/2022; 17730/2025). Ne consegue che il contribuente nel caso specifico è onerato di fornire prova di non aver ricevuto l'atto e che la notifica non sia andata a buon fine. Tale prova non è stata offerta nei due gradi di giudizio ne consegue che la notifica deve essere considerata valida ed efficace anche ai fini della interruzione della prescrizione, presumendosi la conoscenza dell'atto.
Quanto, infine, alle spese di lite del primo grado di giudizio l'appellato contesta la possibilità di riformare la sentenza di primo grado sul punto, in mancanza di una precipua articolazione di motivo di gravame.Ebbene, la doglianza è priva di pregio avendo la Cassazione chiarito che la riforma della sentenza di primo grado sul regime delle spese di lite è conseguenza dell'accoglimento dell'appello, pertanto il giudice d'appello allorquando accoglie l'appello deve (e non può) riesaminare la regolamentazione delle spese di primo grado alla luce della nuova statuizione…” In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (Cass. 33412/2024). Tale statuizione permette di superare ogni contestazione.
L'appello pertanto va accolto e riformata parzialmente la sentenza di primo grado relativamente agli avvisi di addebito oggetto di impugnativa i cui crediti non sono prescritti e, di conseguenza, va riformata la sentenza di primo grado anche relativamente alle spese di lite.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda le spese andranno poste a carico del per la metà e compensate per l'altra metà come CP_2
liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da e così decide: Pt_1 Controparte_1
accoglie gli appelli riuniti e per l'effetto, in riforma parziale della impugnata sentenza rigetta il ricorso avverso l'atto impugnato con riferimento agli avvisi di addebito nn. 40020160006118151000, 40020160008950712000 e
40020170003361589000; rigetta l'appello incidentale;
condanna l'appellato alla refusione di metà delle spese di lite del primo grado e secondo grado di giudizio che liquida in misura di euro 1347,00 per il primo grado di giudizio e 1453,00 per ciascuna delle parti appellanti per il presente grado di giudizio, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CNA come per legge. Compensa le restanti spese.
Salerno, così deciso all'esito della camera di consiglio del 1.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr. Francesca Tritto Dr. Maura Stassano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
Dr. Maura Stassano Presidente
Dr. Rocco Pavese Consigliere
Dr. Francesca Tritto Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. del 01.12.2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 422 /2023 del ruolo generale appelli lavoro cui è riunita la causa n. 674/2023;
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. BEVILACQUA VALENTINA Pt_1
elettivamente domiciliata in CORSO GARIBALDI 38 84100 SALERNO;
- Appellante – rapp. e difesa dall'avv. Teresa Controparte_1
IL e dom ta in Amantea via Dogana 258/B presso o studio del difensore.
- Appellante -
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALFANO Controparte_2
CO – VIA M.D'UNGHERIA IS.10 SC.A, 102 84018 SCAFATI;
- Appellato – OGGETTO: Appelli riuniti avverso la sentenza resa dal Tribunale di Nocera
Inferiore n. 1126/2023 - pubblicata in data 05/07/2023 a definizione del giudizio n. R.G.5090/2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, per le ragioni Pt_1
di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso, previa applicazione della normativa supra richiamata, accertare che la pretesa contributiva di cui agli avvisi di addebito nn.ri 40020160008950712000 notificato il 16.01.2017 e n.
40020170003361589000 notificato il 25.09.2017 è legittima e riformare la sentenza impugnata nel punto su descritto, per l'effetto rigettando la domanda presentata in parte qua dall'appellato, con ricorso depositato in primo grado.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che va versato un contributo unificato, aumentato della metà trattandosi di giudizio di appello, pari ad Euro 64,50.
Per l'appellante l'Ecc.ma Corte di Parte_2
Appello Sezione Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello e per le causali di cui in narrativa, così provvedere: nel merito
-riformare e/o annullare parzialmente la sentenza n. 1126/2023, pronunciata dal Tribunale di nocera Inferiore Sez. Lavoro il 05.07.2023 e pubblicata in pari data, non notificata, dichiarando al contrario di quanto declarato in primo grado e per i motivi di cui narrativa, valide ed efficace la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca numero 10076202200004043000 relativamente agli avvisi di addebito prodromici nn. 40020160006118151000, 40020160008950712000 e
40020170003361589000 portanti crediti non prescritti.
Con ogni consequenziale statuizione di legge.
Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così provvedere: 1. In limine litis disporre la riunione al presente giudizio del procedimento r.g. 674/23;
2. Nel merito, rigettare l'appello perchè infondato, sia in fatto che in diritto, alla luce delle eccezioni formulate dall'appellato e dell'appello incidentale proposto, accertando la nullità della notifica degli avvisi di addebito de quo e, conseguentemente, la nullità dell'intimazione impugnata in primo grado o confermando la sentenza di primo grado impugnata;
3. condannare l' al pagamento di una somma equitativamente Pt_1
determinata ex art. 96 c.p.c. in favore dell'appellato, indipendentemente dall'esito del giudizio, per non aver dato atto della pendenza del giudizio di appello r.g. 422/23, dallo stesso incardinato sulla medesima sentenza;
4. condannare l' e l' in solido o Controparte_1 Pt_1 alternativamente, al pagamento di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario, con la dovuta maggiorazione prevista ex art. 4 D.M. 55/2014 per la corretta redazione del presente atto in formato telematico;
5. nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello disporre la compensazione delle spese di lite per i motivi esposti in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.11.2022, dinanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore, proponeva opposizione avverso la Controparte_2
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202200004043000, notificata il 31.10.2022, relativamente a 15 avvisi di addebito ivi richiamati, riguardanti titoli per contributi nn. 40020120007854087000, Pt_1
40020130002001037000, 40020130006975123000, 40020140001252366000,
4002014000445960000, 40020140009599019000, 40020150002947070000,
40020160001824682000, 40020160006118151000, 40020160008950712000,
40020170003361589000, 40020170005894732000, 40020180003496830000, 40020180008182111000 e 40020190007567882000. Evidenziava, in primo luogo, che i primi otto avvisi erano già stati oggetto di precedente intimazione di pagamento (n. 10020229003996735000), oggetto anch'essa di impugnazione innanzi al giudice del lavoro (n. R.G. 3675/22). Eccepiva, per i restanti atti presupposti, l'omessa o illegittima notifica degli atti esattoriali prodromici, nonché la prescrizione dei crediti contributivi. Chiedeva, altresì, di dichiarare la nullità degli interessi e delle sanzioni applicate.
Le parti convenute, entrambe costituitesi, resistevano alla domanda concludendo per il rigetto del ricorso.
Il Tribunale adito in accoglimento parziale del ricorso annullava l'atto impugnato limitatamente a 11 degli avvisi di addebito per i quali non riteneva validamente interrotto il termine di prescrizione.
Propongono appello, con distinti ricorsi riuniti, l' relativamente agli Pt_1
avvisi nn. 40020160008950712000 e 40020170003361589000 e l'
[...]
oltre che per i medesimi AVA anche per un terzo n. Controparte_1
40020160006118151000. Gli appellanti impugnano la sentenza sotto un unico punto di gravame consistente nell'erroneo calcolo da parte del giudice di primo grado del termine di prescrizione che, contrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata, non sarebbe decorso alla data di notifica dell'iscrizione preventiva di ipoteca in questa sede impugnata (31.10.2022).
In particolare, evidenziano le parti appellanti che la sospensione dei termini per effetto del Decreto Cura Italia e delle successive proroghe abbia comportato uno slittamento in avanti dei termini di prescrizione, anche in relazione alla notifica più risalente (10.11.2016), in misura tale da rendere tempestiva la notifica dell'atto impugnato ai fini di interruzione della prescrizione. Chiedono, inoltre, la vittoria di spese di lite di primo e secondo grado di giudizio.
Si è costituita parte appellata che ha contro dedotto e resistito alla domanda, spiegando appello incidentale con il quale ha contestato la statuizione del giudice del primo grado, laddove ha ritenuto dimostrata la regolare notifica degli avvisi di addebito oggetto di ricorso. Più in particolare, la notifica risulta ricevuta da “familiare convivente” e priva di raccomandata informativa. Tale incompletezza, a dire dell'appellante in via incidentale, ne comprometterebbe la validità e l'efficacia. Per tale motivo conclude per il rigetto degli appelli.
L'appello è fondato e va accolto.
La notifica più risalente, del 10.11.2016, riguarda l'avviso di addebito n.
40020160006118151000, gli altri due sono stati notificati in data 16.1.2017 e
25.9.2017. L'intimazione impugnata è stata notificata, come dichiarato dallo stesso ricorrente, in data 31.10.2022.
Va a questo punto esaminata la normativa in materia succedutasi dal 2020.
Il Decreto Cura Italia n. 18/20 ha stabilito una prima sospensione dei termini dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Successivamente sono intervenuti ulteriori D.L. (129/20; 7/2021; 41/21; 74/21) che hanno di volta in volta prorogato la sospensione dei termini di riscossione fino al 31 agosto
2021. Ne consegue che, i termini di prescrizione e decadenza per la notifica delle cartelle o avvisi di addebito e per ogni attività di riscossione sono stati prolungati di 541 giorni. Ne consegue che tutti gli avvisi di addebito, anche i più risalenti notificati nel 2016, non possono ritenersi prescritti in quanto dalla data di notifica di ciascuno di essi non risultano decorsi cinque anni e
541 giorni di proroga di cui si è detto.
Gli appelli riuniti vanno pertanto accolti e la sentenza di primo grado parzialmente riformata limitatamente agli avvisi di addebito oggetto di appello.
Va al contrario rigettato l'appello incidentale proposto dal contribuente che invoca la declaratoria di nullità delle notifiche degli AVA e di conseguenza la prescrizione dei crediti. In particolare il evidenzia che gli AVA CP_2
in esame siano stati notificati a “familiare convivente” presso un indirizzo diverso dal suo e siano privi di raccomandata informativa necessaria ai fini della validità della notifica. Ebbene, su tale questione si è più volte pronunciata la Corte di Cassazione che ha chiarito:“In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto”(ex plurimis Cass. ord. 4160/2022; 17730/2025). Ne consegue che il contribuente nel caso specifico è onerato di fornire prova di non aver ricevuto l'atto e che la notifica non sia andata a buon fine. Tale prova non è stata offerta nei due gradi di giudizio ne consegue che la notifica deve essere considerata valida ed efficace anche ai fini della interruzione della prescrizione, presumendosi la conoscenza dell'atto.
Quanto, infine, alle spese di lite del primo grado di giudizio l'appellato contesta la possibilità di riformare la sentenza di primo grado sul punto, in mancanza di una precipua articolazione di motivo di gravame.Ebbene, la doglianza è priva di pregio avendo la Cassazione chiarito che la riforma della sentenza di primo grado sul regime delle spese di lite è conseguenza dell'accoglimento dell'appello, pertanto il giudice d'appello allorquando accoglie l'appello deve (e non può) riesaminare la regolamentazione delle spese di primo grado alla luce della nuova statuizione…” In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (Cass. 33412/2024). Tale statuizione permette di superare ogni contestazione.
L'appello pertanto va accolto e riformata parzialmente la sentenza di primo grado relativamente agli avvisi di addebito oggetto di impugnativa i cui crediti non sono prescritti e, di conseguenza, va riformata la sentenza di primo grado anche relativamente alle spese di lite.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda le spese andranno poste a carico del per la metà e compensate per l'altra metà come CP_2
liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da e così decide: Pt_1 Controparte_1
accoglie gli appelli riuniti e per l'effetto, in riforma parziale della impugnata sentenza rigetta il ricorso avverso l'atto impugnato con riferimento agli avvisi di addebito nn. 40020160006118151000, 40020160008950712000 e
40020170003361589000; rigetta l'appello incidentale;
condanna l'appellato alla refusione di metà delle spese di lite del primo grado e secondo grado di giudizio che liquida in misura di euro 1347,00 per il primo grado di giudizio e 1453,00 per ciascuna delle parti appellanti per il presente grado di giudizio, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CNA come per legge. Compensa le restanti spese.
Salerno, così deciso all'esito della camera di consiglio del 1.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr. Francesca Tritto Dr. Maura Stassano