Art. 16. ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 MARZO 1968, N. 237)) La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE - REALE
Visto, il Guardasigilli:
REALE
Data a Roma, addi' 5 luglio 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE - REALE
Visto, il Guardasigilli:
REALE