Articolo 16 della Legge 5 luglio 1965, n. 798
Articolo 15
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1 agosto 1965
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12 aprile 1968
Art. 16. ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 MARZO 1968, N. 237)) La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1965

SARAGAT

MORO - DELLE FAVE - REALE
Visto, il Guardasigilli:
REALE
Entrata in vigore il 12 aprile 1968
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