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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2024, n. 27721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27721 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SH BE nato il [...] avverso l'ordinanza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 27721 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 24/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Perugia, il 15.11.2023, ha rigettato, ritenendo non configurabile un'ipotesi di incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, l'istanza presentata nell'interesse di HI AR, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., volta alla rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2672 del 25.11.2022, divenuta irrevocabile il 13.5.2023, emessa, all'esito di giudizio celebrato in assenza dell'imputato, dal Tribunale di Perugia. 2.Ricorre per cassazione AR, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 629-bis cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 127 del codice di rito, nonché la mancanza di motivazione con particolare riguardo alla declaratoria "de plano". L'ordinanza impugnata ritiene dì poter decidere in assenza di comparizione delle parti pervenendo a decisione di inammissibilità dell'istanza introduttiva senza indicare i motivi di inammissibilità previsti dall'articolo 591 del codice di rito di cui risulterebbe affetta, limitandosi unicamente a citare una sentenza dì questa corta (la n. 17836 del 27 maggio 2020). I giudici nel corpo dell'ordinanza procedono peraltro comunque a valutare i fatti posti a fondamento della domanda che riterranno in definitiva infondata e da rigettare sicché essa non poteva essere dichiarata inammissibile de plano. 2.2. Col secondo motivo deduce vizio di motivazione con particolare riferimento alla mancata affermazione di una incolpevole mancanza di conoscenza della celebrazione e definizione del processo al primo grado di giudizio, nonché mancanza assoluta di motivazione in ordine alle eccepite plurime nullità nei confronti del co-difensore, avv. IO IA. Espone che dagli atti del processo risulta che: all'atto della scarcerazione avvenuta in data 11 ottobre 2013, per decorrenza dei termini, iI ricorrente aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia avv. Donatella RO;
l'avviso di conclusione delle indagini preliminari del 31/12/2014 veniva notificato personalmente al predetto - oltre che ai suoi difensori RO e IO - in data 30 Marzo 2015; mentre il decreto di citazione a giudizio veniva notificato al solo avv. RO e all'imputato domiciliato presso di lui in data 25 agosto 2017 (esso non era invece notificato al codifensore IO, circostanza che aveva determinato una prima nullità), ovvero in data successiva ai diversi provvedimenti di espulsione dall'Italia e di accompagnamento alla frontiera intervenuti nei suoi confronti a partire dal 15.1.2016 (a cui facevano seguito quelli del 1.8.2016 e del 20.10.2016); circostanze che erano comprovate dalla sentenza di condarlta emessa a suo carico dal Tribunale di Napoli Nord 2 in data 18 gennaio 2019 - a seguito di ulteriore rinvenimento del predetto sul territorio dello Stato italiano in data 17.1.2019 (in relazione alla quale il ricorrente era stato rimesso in termini per appellare con ordinanza resa dalla stessa Corte di Appello di Perugia il 1° Marzo 2023). Nell'interesse del ricorrente viene altresì evidenziato come in relazione alle udienze celebrate in data 21/10/2022 e 25/11/2022 lo stesso fosse stato dichiarato assente quando in realtà era ristretto per altra causa presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a far data dal 7 giugno 2022. Indi si insta per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, assumendo che soprattutto le intervenute espulsioni abbiano impedito al ricorrente di seguire gli sviluppi del procedimento che lo riguardavano (tant'è che egli aveva avuto contezza della sentenza di condanna solo allorquando, in data 28.6.2023, riceveva, presso l'istituto di pena di S. Maria Capua Vetere, ove è tutt'ora ristretto per altra causa, notifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti che prevede, tra l'altro, la sentenza oggetto di istanza di rescissione) . 3.il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. Innanzitutto, occorre premettere che la nuova disposizione dell'art. 629-bis, come sostituita dall'art. 37 comma 1 del d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150, trova applicazione a decorrere dal 30.12.2022, ex art. 99-bis del medesimo digs. così come modificato dall'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022 n. 162, convertito, con modificazioni, nella I. 30 dicembre 2022 n. 199. L'elemento decisivo, ai fini dell'applicazione della disciplina previgente o successiva in tema di processo in assenza, è stato individuato dal legislatore della riforma nella dichiarazione di assenza - nel caso di specie intervenuta in epoca antecedente alla riforma. L'art. 89, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 fissa, infatti, come regola generale che se nel processo pendente è già stata pronunziata, in qualsiasi stato e grado del procedimento e prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'ordinanza dichiarativa dell'assenza continueranno ad applicarsi le norme introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 anche con riferimento alla disciplina dei mezzi di impugnazione, comprese le norme relative alle nullità in appello, alla rescissione del giudicato ed alla sospensione della prescrizione, a seguito della sospensione del processo, ai sensi della formulazione ante riforma dell'art 159 c.p. comma 1, n. 3 bis. 3 1.1.Ciò posto quanto al primo motivo si deve ribadire che, come ha già avuto modo di affermare questa Corte con la sentenza Sez. 6, Sentenza n. 17836 del 27/05/2020, Rv. 279026 - 01, in tema di rescissione del giudicato, è legittima la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza pronunciata "de piano", in quanto l'art. 629- bis cod. proc. pen. rinvia all'art. 127 cod. proc. pen., il cui comma 9 consente di provvedere "senza formalità di procedura" alla dichiarazione di ogni causa di inammissibilità dell'atto introduttivo, sicchè l'instaurazione del contraddittorio camerale è necessaria solo nel caso in cui occorra procedere a valutazioni di merito sulla richiesta di rescissione;
laddove la Corte di appello nel provvedimento impugnato si è espressa in termini di manifesta infondatezza avendo essa ritenuto la palesa insussistenza dei presupposti fondanti la pretesa rescissoria. 1.2. Il secondo motivo è nel suo complesso manifestamente infondato, oltre che, come si dirà, generico non avendo il ricorrente adeguatamente assolto all'onere di allegazione gravante su chi propone istanza di rescissione del giudicato. Innanzitutto, le coordinate giuridiche richiamate nell'ordinanza impugnata sono pienamente condivisibili e sono state correttamente applicate al caso di specie. E' noto che l'art. 420-bis cod. proc. pen. - nella formulazione antecedente alla riforma Cartabia che come detto non trova applicazione nel caso di specie - nel regolare l'istituto dell'assenza, individua alcune situazioni - tra le quali la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio - che, pur non rappresentando delle presunzioni di conoscenza del giudizio, costituiscono tuttavia pur sempre elementi sulla scorta dei quali il giudice può condurre l'accertamento circa l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. E, se è vero che è il giudice a dover procedere, di là dei rilievi di parte, alla verifica dei presupposti per la dichiarazione di assenza accertando che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della vocatio in ius, avvalendosi anche degli elementi indicati nell'art. 420-bis, è altrettanto vero che tale verifica il giudice effettua sulla base delle emergenze processuali, le quali, nel caso di specie attestavano la intervenuta notificazione dell'atto introduttivo del processo, a mezzo p.e.c., presso il difensore di fiducia, ove il ricorrente aveva eletto domicilio non già nella fase iniziale del procedimento, ma all'atto della sua scarcerazione per decorrenza del termine di custodia cautelare (peraltro il precedente avviso di conclusione delle indagini risultava notificato personalmente all'imputato). In una siffatta ipotesi, la circostanza che il difensore di fiducia, domicíliatario, presso cui è intervenuta la notificazione, non abbia obbiettato alcunchè non rimane priva di rilievo, potendo risolversi in ulteriore elemento di valutazione da parte del giudice. Né a diversa conclusione potrebbero condurre gli argomenti sviluppati nella pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, del 28.11.2019 n.23948/20, IL, Rv. 279420- 01), non potendosi ritenere nel caso di specie superato . come poi si dirà il dato del 4 collegamento tra domiciliatario e imputato al momento della notificazione del decreto di citazione ossia della vocatio in iudiciurn. Infatti, se è vero che secondo il pronunciamento delle Sezioni Unite testé indicato l'elezione di domicilio è solo un sintomo della conoscenza del procedimento e che altra cosa è poi la effettività della conoscenza derivante dalla notificazione presso il domiciliatario, è nondimeno vero che, però, allorquando non possa ritenersi seriamente messo in discussione il rapporto intercorso tra domiciliatario e imputato - che comunque si connota per la scelta fiduciaria che a monte lo sorregge e non è quindi equiparabile tout court a quello col difensore di ufficio - non si può giungere a dissolvere l'efficacia di quella modalità di notificazione espressamente prevista dal codice, rispetto alla quale le indicazioni date da questa Corte nel suo massimo consesso si risolvono in dei parametri di cui l'interprete deve tener conto per rendere effettivo il principio di conoscenza come delineato dalla giurisprudenza della Corte Edu, Principio, questo, che per altro verso non comporta l'irrilevanza della colpevole mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, e richiede che allorquando si insta per la rescissione del giudicato l'istante deve adempiere ad un preciso onere di allegazione (cfr. Sez. U n. 15498 del 26/11/2020, dep. 23/04/2021, LO, Rv. 280931 - 01, che ha, tra l'altro, ribadito che la rescissione costituisce un'impugnazione straordinaria, ammessa in favore di una categoria specifica di legittimati, da presentare entro un termine perentorio e per ragioni specifiche e tassativamente delineate dalla norma processuale, attinenti al diritto dell'imputato di partecipare al processo, con onere di allegazione a carico del proponente). Sicché, quando è poi nell'ambito del giudizio di rescissione che il giudice deve verificare, in una siffatta ipotesi, se a fronte di una tale regolarità formale della notificazione della citazione a giudizio l'imputato - rimasto inerte, unitamente al suo difensore di fiducia, per tutto l'arco del giudizio - sia venuto effettivamente a conoscenza del processo o meno, non potrà non assumere rilievo, innanzitutto, ciò che lo stesso promotore dell'istanza di rescissione prospetta. Non è evidentemente sufficiente, in tal caso, che egli si limiti ad addure che tale sua inattività sia dipesa da incolpevole mancata conoscenza del processo, ma dovrà indicare le specifiche ragioni che, pure a fronte della notificazione presso il difensore domiciliatario che lo ha seguito per tutto l'arco del giudizio, gli hanno impedito di venire a conoscenza del processo. Nell'ambito del giudizio di rescissione il diretto interessato non è più assente e la sua interlocuzione al riguardo diventa imprescindibile: essendo egli il soggetto direttamente coinvolto che assume di non essere venuto a conoscenza - non per sua colpa - del processo, dovrà egli indirizzare il giudice indicando le specifiche ragioni che gli hanno impedito la conoscenza del processo. Nel caso di specie, l'istante si è limitato ad addure, a giustificazione della incolpevole mancata conoscenza del processo, genericamente, le espulsioni dal territorio italiano, intervenute prima della notificazione del decreto di citazione. Ha tuttavia correttamente 5 osservato la Corte di appello che esse - di là del fatto che non erano note al giudice che dichiarò l'assenza - non possono risolversi in un elemento di per sé idoneo a sostenere l'incolpevole mancata conoscenza dell'atto introduttivo del processo, sia perché il loro susseguirsi a breve distanza l'una dall'altra dimostra piuttosto come il ricorrente, nonostante il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, fosse sempre ritornato in Italia - tant'è che veniva nuovamente tratto in arresto, oltre che ripetutamente nel 2016, anche il 17.1.2019 sempre perché trovato sul territorio italiano e poi di nuovo il 7.6.2022 in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti - sia perché esse non escludono di per sé la continuazione del rapporto col difensore di fiducia (non oggetto di specifica contestazione, né tanto meno messo in discussione, all'epoca del giudizio, dal difensore domiciliatario che ebbe a ricevere la notifica della vocatio in ius per l'imputato). Il rapporto col difensore di fiducia ben può, invero, essere mantenuto anche dall'estero. D'altra parte - è il caso, per altro verso, di osservare - è stata ritenuta manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma terzo-bis, D.Lgs. 26 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle norme in tema di immigrazione), nella parte in cui, prevedendo l'espulsione dell'imputato straniero sottoposto a procedimento penale, ne comprometterebbe il diritto di difesa e le ulteriori garanzie accordate dall'art. 111 Cost., in quanto il riconoscimento a tale imputato della facoltà di rientro nel territorio dello Stato per l'esercizio del diritto di difesa è sufficiente a fugare il dubbio di incostituzionalità dell'espulsione immediata (V. Corte cost., 7 aprile 2006 n. 142. Così Sez. 1, Sentenza n. 25706 del 05/06/2008 Ud. (dep. 25/06/2008 ) Rv. 240457 - 01). Sicché il condannato non può ora trincerarsi dietro i provvedimenti di espulsione che non sono neppure impeditivi della partecipazione dell'imputato ai processi che si celebrano a suo carico (cfr. tra tante, Sez. 6, Sentenza n. 15739 del 28/02/2018, Rv. 272774 - 01 secondo cui non costituisce legittimo impedimento dell'imputato straniero l'avvenuta espulsione del medesimo dal territorio dello Stato, atteso che l'art.17 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 gli conferisce la facoltà di rientrare temporaneamente in Italia per l'esercizio del diritto di difesa). A ciò si aggiunga che nel caso in esame l'istante aveva conoscenza certa della pendenza del procedimento, avendo ricevuto anche la notificazione a mani proprie dell'avviso di conclusione delle indagini. Sicché, come ha già avuto modo di affermare in diverse occasioni questa Corte, vige il principio secondo cui in capo all'interessato, consapevole della pendenza di un procedimento a suo carico, sussiste un preciso onere dì diligenza, che si declina nel dovere di informarsi sullo stato della progressione del medesimo procedimento, anche nelle fasi successive a quella investigativa: in questo senso, in particolare, sì è espressa Sez. 2 n. 34041 del 20/11/2020, Rv. 280305, affermando che 6 "in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia" (negli stessi termini, Cass., Sez. 2 n. 7172 del 12/11/2020, in motivazione). In particolare, in un caso analogo a quello in esame, Sez. 4 n. 13236 del 23/03/2022, Rv, 283019, ha affermato che "nel solco delle ricordate sentenze delle Sezioni Unite Innaro, IL e LO va, dunque, affermato il principio che l'indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione". Riemerge dunque la necessità, nell'ipotesi oggetto del presente procedimento, della evidenziazione di elementi idonei a superare il dato del ragionevole convincimento della conoscenza del processo da parte dell'imputato ovvero della sua inerzia che a giudicare dalle circostanze risulta volontaria. Nell'ipotesi rappresentata in ricorso, sarebbe stato, dunque, comunque onere della parte, informata della pendenza del procedimento, che si allontana ed intenda rimanere aggiornata delle vicende di esso, o continuare a informarsi presso il difensore domiciliatario (e ciò anche in caso di trasferimento all'estero che intervenga nel corso del procedimento che non fa venir meno l'elezione di domicilio già effettuata ove non espressamente revocata, con la conseguenza che la notificazione presso il difensore di fiducia dorniciliatario è regolarmente ed efficacemente eseguita nonostante l'avvenuto trasferimento) o indicare il nuovo domicilio per le notificazioni. Sicché neppure l'irreperibilità potrebbe assumere rilievo ai fini del riconoscimento della incolpevole mancata conoscenza del processo, ove sia piuttosto espressione di una scelta della parte medesima che, allontanatasi - e poco importa se per scelta o per necessità - senza notiziare, pur avendone la possibilità (anche dall'estero), l'autorità giudiziaria, ha evidentemente deciso di disinteressarsi del procedimento a suo carico (e ciò, peraltro, nel caso di specie, nonostante la possibilità di ricevere notizie innanzitutto tramite il difensore domiciliatario già designato). In conclusione, nell'ipotesi in cui vi è stata, come nella fattispecie In esame, elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, non connotata da aspetti di criticità, non segnalati neppure in ricorso, non vi sono margini per ravvisare un affievolimento dell'onere di diligenza che una siffatta elezione comporta anche in termini di successivo aggiornamento dell'autorità giudiziaria in ordine ai sopravvenuti mutamenti, a meno che non si dimostrino, o quanto meno si indichino, le circostanze specifiche che hanno reso 7 impossibile l'adempimento di tale onere (e quindi incolpevole la mancata conoscenza). Laddove nel caso di specie, l'istante non solo non ha dedotto di non avere avuto contatti col difensore di fiducia o di averli persi, ma non ha neppure specificamente denunciato di non essere stato notiziato degli sviluppi del procedimento, ma si è limitato a sostenere la propria - incolpevole - mancata conoscenza del processo - sulla base di eventi esterni allo stesso - le espulsioni - che tuttavia, di per sé, non si risolvono in circostanze tali da precludere la conoscenza del processo e la stessa partecipazione ad esso (potendo l'imputato chiedere di essere autorizzato a rientrare in Italia per prendervi parte). Non si può, in altri termini, addurre a fondamento della pretesa incolpevolezza il solo fatto che la notificazione sia intervenuta presso il difensore domiciliatario allorquando non si era più in Italia. Se è vero, allora - tirando le somme del ragionamento - che, seguendo il percorso argomentativo giuridico-ricostruttivo sviluppato dalle Sezioni Unite nella pronuncia suindicata, la conoscenza della citazione ai fini della dichiarazione di assenza, e più in generale la conoscenza del processo non può essere presunta - in base ad indici predeterminati (quali quelli di cui all'art. 420-bis codice di rito che si risolvono piuttosto in circostanze meramente indicative che ove presenti possono escludere la necessità della notificazione a mani proprie del destinatario) - dovendosi in ogni caso, anche in presenza di essi, procedere a verificare, alla luce degli altri elementi emergenti, se la consapevolezza sussista in concreto (non incidendo neppure il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo), è altrettanto vero che affinché tale meccanismo di garanzia operi, come precisato dalle stesse Sezioni Unite, non debba risultare che vi sia stata una sottrazione volontaria alla conoscenza del processo (cfr. le sentenze delle Sezioni Unite citate;
nonché Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019 - dep. 21/10/2019, Shimi Limam, Rv. 27721001). E' per di più, altresì, vero - per quanto qui specificamente anche rileva - che ai fini della rescissione del giudicato occorre indicare con precisione tutti gli elementi necessari per la compiuta verifica della ricorrenza della fattispecie legittimante l'operatività dello strumento riparatorio esperito, quanto meno operando una chiara ed esaustiva prospettazione della vicenda processuale e delle ragioni, non imputabili all'istante, che hanno impedito di prendere cognizione del processo (e tali ragioni non possono consistere, come sopra detto, nella sola circostanze di essere stato sottoposto a provvedimento di espulsione). Sicché, si deve concludere che la Corte di appello ha correttamente valutato la fattispecie specifica sottoposta al suo vaglio, ritenendo che il condannato avesse avuto conoscenza sia dell'instaurato procedimento a suo carico sia del giudizio, e che in ogni caso dovesse escludersi l'ipotesi dell'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 CEDU. 8 E, quanto, infine, alle dedotte omissioni delle notifiche nei confronti del codifensore avv. IO e alla celebrazione del processo allorquando l'imputato - nel 2022 - era detenuto per altra causa, appare evidente che esse attengono appunto al diverso piano delle nullità che in quanto tali esulano dall'ambito della rescissione ove si risolvono in invalidità che nulla hanno a che vedere con la conoscenza del processo costituente l'unico tema rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. (laddove, peraltro, quanto alla detenzione per altra causa, sopravvenuta alla dichiarazione di assenza, lo stesso ricorso non adduce trattarsi di circostanza segnalata all'autorità procedente). Ai fini dell'istanza di rescissione ciò che rileva, infatti, è esclusivamente la conoscenza incolpevole della vocatio in ius da parte dell'imputato. 2.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/5/2024.
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 27721 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 24/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Perugia, il 15.11.2023, ha rigettato, ritenendo non configurabile un'ipotesi di incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, l'istanza presentata nell'interesse di HI AR, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., volta alla rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2672 del 25.11.2022, divenuta irrevocabile il 13.5.2023, emessa, all'esito di giudizio celebrato in assenza dell'imputato, dal Tribunale di Perugia. 2.Ricorre per cassazione AR, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 629-bis cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 127 del codice di rito, nonché la mancanza di motivazione con particolare riguardo alla declaratoria "de plano". L'ordinanza impugnata ritiene dì poter decidere in assenza di comparizione delle parti pervenendo a decisione di inammissibilità dell'istanza introduttiva senza indicare i motivi di inammissibilità previsti dall'articolo 591 del codice di rito di cui risulterebbe affetta, limitandosi unicamente a citare una sentenza dì questa corta (la n. 17836 del 27 maggio 2020). I giudici nel corpo dell'ordinanza procedono peraltro comunque a valutare i fatti posti a fondamento della domanda che riterranno in definitiva infondata e da rigettare sicché essa non poteva essere dichiarata inammissibile de plano. 2.2. Col secondo motivo deduce vizio di motivazione con particolare riferimento alla mancata affermazione di una incolpevole mancanza di conoscenza della celebrazione e definizione del processo al primo grado di giudizio, nonché mancanza assoluta di motivazione in ordine alle eccepite plurime nullità nei confronti del co-difensore, avv. IO IA. Espone che dagli atti del processo risulta che: all'atto della scarcerazione avvenuta in data 11 ottobre 2013, per decorrenza dei termini, iI ricorrente aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia avv. Donatella RO;
l'avviso di conclusione delle indagini preliminari del 31/12/2014 veniva notificato personalmente al predetto - oltre che ai suoi difensori RO e IO - in data 30 Marzo 2015; mentre il decreto di citazione a giudizio veniva notificato al solo avv. RO e all'imputato domiciliato presso di lui in data 25 agosto 2017 (esso non era invece notificato al codifensore IO, circostanza che aveva determinato una prima nullità), ovvero in data successiva ai diversi provvedimenti di espulsione dall'Italia e di accompagnamento alla frontiera intervenuti nei suoi confronti a partire dal 15.1.2016 (a cui facevano seguito quelli del 1.8.2016 e del 20.10.2016); circostanze che erano comprovate dalla sentenza di condarlta emessa a suo carico dal Tribunale di Napoli Nord 2 in data 18 gennaio 2019 - a seguito di ulteriore rinvenimento del predetto sul territorio dello Stato italiano in data 17.1.2019 (in relazione alla quale il ricorrente era stato rimesso in termini per appellare con ordinanza resa dalla stessa Corte di Appello di Perugia il 1° Marzo 2023). Nell'interesse del ricorrente viene altresì evidenziato come in relazione alle udienze celebrate in data 21/10/2022 e 25/11/2022 lo stesso fosse stato dichiarato assente quando in realtà era ristretto per altra causa presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a far data dal 7 giugno 2022. Indi si insta per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, assumendo che soprattutto le intervenute espulsioni abbiano impedito al ricorrente di seguire gli sviluppi del procedimento che lo riguardavano (tant'è che egli aveva avuto contezza della sentenza di condanna solo allorquando, in data 28.6.2023, riceveva, presso l'istituto di pena di S. Maria Capua Vetere, ove è tutt'ora ristretto per altra causa, notifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti che prevede, tra l'altro, la sentenza oggetto di istanza di rescissione) . 3.il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. Innanzitutto, occorre premettere che la nuova disposizione dell'art. 629-bis, come sostituita dall'art. 37 comma 1 del d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150, trova applicazione a decorrere dal 30.12.2022, ex art. 99-bis del medesimo digs. così come modificato dall'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022 n. 162, convertito, con modificazioni, nella I. 30 dicembre 2022 n. 199. L'elemento decisivo, ai fini dell'applicazione della disciplina previgente o successiva in tema di processo in assenza, è stato individuato dal legislatore della riforma nella dichiarazione di assenza - nel caso di specie intervenuta in epoca antecedente alla riforma. L'art. 89, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 fissa, infatti, come regola generale che se nel processo pendente è già stata pronunziata, in qualsiasi stato e grado del procedimento e prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'ordinanza dichiarativa dell'assenza continueranno ad applicarsi le norme introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 anche con riferimento alla disciplina dei mezzi di impugnazione, comprese le norme relative alle nullità in appello, alla rescissione del giudicato ed alla sospensione della prescrizione, a seguito della sospensione del processo, ai sensi della formulazione ante riforma dell'art 159 c.p. comma 1, n. 3 bis. 3 1.1.Ciò posto quanto al primo motivo si deve ribadire che, come ha già avuto modo di affermare questa Corte con la sentenza Sez. 6, Sentenza n. 17836 del 27/05/2020, Rv. 279026 - 01, in tema di rescissione del giudicato, è legittima la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza pronunciata "de piano", in quanto l'art. 629- bis cod. proc. pen. rinvia all'art. 127 cod. proc. pen., il cui comma 9 consente di provvedere "senza formalità di procedura" alla dichiarazione di ogni causa di inammissibilità dell'atto introduttivo, sicchè l'instaurazione del contraddittorio camerale è necessaria solo nel caso in cui occorra procedere a valutazioni di merito sulla richiesta di rescissione;
laddove la Corte di appello nel provvedimento impugnato si è espressa in termini di manifesta infondatezza avendo essa ritenuto la palesa insussistenza dei presupposti fondanti la pretesa rescissoria. 1.2. Il secondo motivo è nel suo complesso manifestamente infondato, oltre che, come si dirà, generico non avendo il ricorrente adeguatamente assolto all'onere di allegazione gravante su chi propone istanza di rescissione del giudicato. Innanzitutto, le coordinate giuridiche richiamate nell'ordinanza impugnata sono pienamente condivisibili e sono state correttamente applicate al caso di specie. E' noto che l'art. 420-bis cod. proc. pen. - nella formulazione antecedente alla riforma Cartabia che come detto non trova applicazione nel caso di specie - nel regolare l'istituto dell'assenza, individua alcune situazioni - tra le quali la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio - che, pur non rappresentando delle presunzioni di conoscenza del giudizio, costituiscono tuttavia pur sempre elementi sulla scorta dei quali il giudice può condurre l'accertamento circa l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. E, se è vero che è il giudice a dover procedere, di là dei rilievi di parte, alla verifica dei presupposti per la dichiarazione di assenza accertando che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della vocatio in ius, avvalendosi anche degli elementi indicati nell'art. 420-bis, è altrettanto vero che tale verifica il giudice effettua sulla base delle emergenze processuali, le quali, nel caso di specie attestavano la intervenuta notificazione dell'atto introduttivo del processo, a mezzo p.e.c., presso il difensore di fiducia, ove il ricorrente aveva eletto domicilio non già nella fase iniziale del procedimento, ma all'atto della sua scarcerazione per decorrenza del termine di custodia cautelare (peraltro il precedente avviso di conclusione delle indagini risultava notificato personalmente all'imputato). In una siffatta ipotesi, la circostanza che il difensore di fiducia, domicíliatario, presso cui è intervenuta la notificazione, non abbia obbiettato alcunchè non rimane priva di rilievo, potendo risolversi in ulteriore elemento di valutazione da parte del giudice. Né a diversa conclusione potrebbero condurre gli argomenti sviluppati nella pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, del 28.11.2019 n.23948/20, IL, Rv. 279420- 01), non potendosi ritenere nel caso di specie superato . come poi si dirà il dato del 4 collegamento tra domiciliatario e imputato al momento della notificazione del decreto di citazione ossia della vocatio in iudiciurn. Infatti, se è vero che secondo il pronunciamento delle Sezioni Unite testé indicato l'elezione di domicilio è solo un sintomo della conoscenza del procedimento e che altra cosa è poi la effettività della conoscenza derivante dalla notificazione presso il domiciliatario, è nondimeno vero che, però, allorquando non possa ritenersi seriamente messo in discussione il rapporto intercorso tra domiciliatario e imputato - che comunque si connota per la scelta fiduciaria che a monte lo sorregge e non è quindi equiparabile tout court a quello col difensore di ufficio - non si può giungere a dissolvere l'efficacia di quella modalità di notificazione espressamente prevista dal codice, rispetto alla quale le indicazioni date da questa Corte nel suo massimo consesso si risolvono in dei parametri di cui l'interprete deve tener conto per rendere effettivo il principio di conoscenza come delineato dalla giurisprudenza della Corte Edu, Principio, questo, che per altro verso non comporta l'irrilevanza della colpevole mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, e richiede che allorquando si insta per la rescissione del giudicato l'istante deve adempiere ad un preciso onere di allegazione (cfr. Sez. U n. 15498 del 26/11/2020, dep. 23/04/2021, LO, Rv. 280931 - 01, che ha, tra l'altro, ribadito che la rescissione costituisce un'impugnazione straordinaria, ammessa in favore di una categoria specifica di legittimati, da presentare entro un termine perentorio e per ragioni specifiche e tassativamente delineate dalla norma processuale, attinenti al diritto dell'imputato di partecipare al processo, con onere di allegazione a carico del proponente). Sicché, quando è poi nell'ambito del giudizio di rescissione che il giudice deve verificare, in una siffatta ipotesi, se a fronte di una tale regolarità formale della notificazione della citazione a giudizio l'imputato - rimasto inerte, unitamente al suo difensore di fiducia, per tutto l'arco del giudizio - sia venuto effettivamente a conoscenza del processo o meno, non potrà non assumere rilievo, innanzitutto, ciò che lo stesso promotore dell'istanza di rescissione prospetta. Non è evidentemente sufficiente, in tal caso, che egli si limiti ad addure che tale sua inattività sia dipesa da incolpevole mancata conoscenza del processo, ma dovrà indicare le specifiche ragioni che, pure a fronte della notificazione presso il difensore domiciliatario che lo ha seguito per tutto l'arco del giudizio, gli hanno impedito di venire a conoscenza del processo. Nell'ambito del giudizio di rescissione il diretto interessato non è più assente e la sua interlocuzione al riguardo diventa imprescindibile: essendo egli il soggetto direttamente coinvolto che assume di non essere venuto a conoscenza - non per sua colpa - del processo, dovrà egli indirizzare il giudice indicando le specifiche ragioni che gli hanno impedito la conoscenza del processo. Nel caso di specie, l'istante si è limitato ad addure, a giustificazione della incolpevole mancata conoscenza del processo, genericamente, le espulsioni dal territorio italiano, intervenute prima della notificazione del decreto di citazione. Ha tuttavia correttamente 5 osservato la Corte di appello che esse - di là del fatto che non erano note al giudice che dichiarò l'assenza - non possono risolversi in un elemento di per sé idoneo a sostenere l'incolpevole mancata conoscenza dell'atto introduttivo del processo, sia perché il loro susseguirsi a breve distanza l'una dall'altra dimostra piuttosto come il ricorrente, nonostante il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, fosse sempre ritornato in Italia - tant'è che veniva nuovamente tratto in arresto, oltre che ripetutamente nel 2016, anche il 17.1.2019 sempre perché trovato sul territorio italiano e poi di nuovo il 7.6.2022 in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti - sia perché esse non escludono di per sé la continuazione del rapporto col difensore di fiducia (non oggetto di specifica contestazione, né tanto meno messo in discussione, all'epoca del giudizio, dal difensore domiciliatario che ebbe a ricevere la notifica della vocatio in ius per l'imputato). Il rapporto col difensore di fiducia ben può, invero, essere mantenuto anche dall'estero. D'altra parte - è il caso, per altro verso, di osservare - è stata ritenuta manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma terzo-bis, D.Lgs. 26 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle norme in tema di immigrazione), nella parte in cui, prevedendo l'espulsione dell'imputato straniero sottoposto a procedimento penale, ne comprometterebbe il diritto di difesa e le ulteriori garanzie accordate dall'art. 111 Cost., in quanto il riconoscimento a tale imputato della facoltà di rientro nel territorio dello Stato per l'esercizio del diritto di difesa è sufficiente a fugare il dubbio di incostituzionalità dell'espulsione immediata (V. Corte cost., 7 aprile 2006 n. 142. Così Sez. 1, Sentenza n. 25706 del 05/06/2008 Ud. (dep. 25/06/2008 ) Rv. 240457 - 01). Sicché il condannato non può ora trincerarsi dietro i provvedimenti di espulsione che non sono neppure impeditivi della partecipazione dell'imputato ai processi che si celebrano a suo carico (cfr. tra tante, Sez. 6, Sentenza n. 15739 del 28/02/2018, Rv. 272774 - 01 secondo cui non costituisce legittimo impedimento dell'imputato straniero l'avvenuta espulsione del medesimo dal territorio dello Stato, atteso che l'art.17 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 gli conferisce la facoltà di rientrare temporaneamente in Italia per l'esercizio del diritto di difesa). A ciò si aggiunga che nel caso in esame l'istante aveva conoscenza certa della pendenza del procedimento, avendo ricevuto anche la notificazione a mani proprie dell'avviso di conclusione delle indagini. Sicché, come ha già avuto modo di affermare in diverse occasioni questa Corte, vige il principio secondo cui in capo all'interessato, consapevole della pendenza di un procedimento a suo carico, sussiste un preciso onere dì diligenza, che si declina nel dovere di informarsi sullo stato della progressione del medesimo procedimento, anche nelle fasi successive a quella investigativa: in questo senso, in particolare, sì è espressa Sez. 2 n. 34041 del 20/11/2020, Rv. 280305, affermando che 6 "in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia" (negli stessi termini, Cass., Sez. 2 n. 7172 del 12/11/2020, in motivazione). In particolare, in un caso analogo a quello in esame, Sez. 4 n. 13236 del 23/03/2022, Rv, 283019, ha affermato che "nel solco delle ricordate sentenze delle Sezioni Unite Innaro, IL e LO va, dunque, affermato il principio che l'indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione". Riemerge dunque la necessità, nell'ipotesi oggetto del presente procedimento, della evidenziazione di elementi idonei a superare il dato del ragionevole convincimento della conoscenza del processo da parte dell'imputato ovvero della sua inerzia che a giudicare dalle circostanze risulta volontaria. Nell'ipotesi rappresentata in ricorso, sarebbe stato, dunque, comunque onere della parte, informata della pendenza del procedimento, che si allontana ed intenda rimanere aggiornata delle vicende di esso, o continuare a informarsi presso il difensore domiciliatario (e ciò anche in caso di trasferimento all'estero che intervenga nel corso del procedimento che non fa venir meno l'elezione di domicilio già effettuata ove non espressamente revocata, con la conseguenza che la notificazione presso il difensore di fiducia dorniciliatario è regolarmente ed efficacemente eseguita nonostante l'avvenuto trasferimento) o indicare il nuovo domicilio per le notificazioni. Sicché neppure l'irreperibilità potrebbe assumere rilievo ai fini del riconoscimento della incolpevole mancata conoscenza del processo, ove sia piuttosto espressione di una scelta della parte medesima che, allontanatasi - e poco importa se per scelta o per necessità - senza notiziare, pur avendone la possibilità (anche dall'estero), l'autorità giudiziaria, ha evidentemente deciso di disinteressarsi del procedimento a suo carico (e ciò, peraltro, nel caso di specie, nonostante la possibilità di ricevere notizie innanzitutto tramite il difensore domiciliatario già designato). In conclusione, nell'ipotesi in cui vi è stata, come nella fattispecie In esame, elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, non connotata da aspetti di criticità, non segnalati neppure in ricorso, non vi sono margini per ravvisare un affievolimento dell'onere di diligenza che una siffatta elezione comporta anche in termini di successivo aggiornamento dell'autorità giudiziaria in ordine ai sopravvenuti mutamenti, a meno che non si dimostrino, o quanto meno si indichino, le circostanze specifiche che hanno reso 7 impossibile l'adempimento di tale onere (e quindi incolpevole la mancata conoscenza). Laddove nel caso di specie, l'istante non solo non ha dedotto di non avere avuto contatti col difensore di fiducia o di averli persi, ma non ha neppure specificamente denunciato di non essere stato notiziato degli sviluppi del procedimento, ma si è limitato a sostenere la propria - incolpevole - mancata conoscenza del processo - sulla base di eventi esterni allo stesso - le espulsioni - che tuttavia, di per sé, non si risolvono in circostanze tali da precludere la conoscenza del processo e la stessa partecipazione ad esso (potendo l'imputato chiedere di essere autorizzato a rientrare in Italia per prendervi parte). Non si può, in altri termini, addurre a fondamento della pretesa incolpevolezza il solo fatto che la notificazione sia intervenuta presso il difensore domiciliatario allorquando non si era più in Italia. Se è vero, allora - tirando le somme del ragionamento - che, seguendo il percorso argomentativo giuridico-ricostruttivo sviluppato dalle Sezioni Unite nella pronuncia suindicata, la conoscenza della citazione ai fini della dichiarazione di assenza, e più in generale la conoscenza del processo non può essere presunta - in base ad indici predeterminati (quali quelli di cui all'art. 420-bis codice di rito che si risolvono piuttosto in circostanze meramente indicative che ove presenti possono escludere la necessità della notificazione a mani proprie del destinatario) - dovendosi in ogni caso, anche in presenza di essi, procedere a verificare, alla luce degli altri elementi emergenti, se la consapevolezza sussista in concreto (non incidendo neppure il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo), è altrettanto vero che affinché tale meccanismo di garanzia operi, come precisato dalle stesse Sezioni Unite, non debba risultare che vi sia stata una sottrazione volontaria alla conoscenza del processo (cfr. le sentenze delle Sezioni Unite citate;
nonché Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019 - dep. 21/10/2019, Shimi Limam, Rv. 27721001). E' per di più, altresì, vero - per quanto qui specificamente anche rileva - che ai fini della rescissione del giudicato occorre indicare con precisione tutti gli elementi necessari per la compiuta verifica della ricorrenza della fattispecie legittimante l'operatività dello strumento riparatorio esperito, quanto meno operando una chiara ed esaustiva prospettazione della vicenda processuale e delle ragioni, non imputabili all'istante, che hanno impedito di prendere cognizione del processo (e tali ragioni non possono consistere, come sopra detto, nella sola circostanze di essere stato sottoposto a provvedimento di espulsione). Sicché, si deve concludere che la Corte di appello ha correttamente valutato la fattispecie specifica sottoposta al suo vaglio, ritenendo che il condannato avesse avuto conoscenza sia dell'instaurato procedimento a suo carico sia del giudizio, e che in ogni caso dovesse escludersi l'ipotesi dell'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 CEDU. 8 E, quanto, infine, alle dedotte omissioni delle notifiche nei confronti del codifensore avv. IO e alla celebrazione del processo allorquando l'imputato - nel 2022 - era detenuto per altra causa, appare evidente che esse attengono appunto al diverso piano delle nullità che in quanto tali esulano dall'ambito della rescissione ove si risolvono in invalidità che nulla hanno a che vedere con la conoscenza del processo costituente l'unico tema rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. (laddove, peraltro, quanto alla detenzione per altra causa, sopravvenuta alla dichiarazione di assenza, lo stesso ricorso non adduce trattarsi di circostanza segnalata all'autorità procedente). Ai fini dell'istanza di rescissione ciò che rileva, infatti, è esclusivamente la conoscenza incolpevole della vocatio in ius da parte dell'imputato. 2.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/5/2024.