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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14789/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Costanza Teti Presidente Relatore
NC IN UD
Andrea Marchesi UD ha emesso il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14789/14789 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] (CF: ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MESA LUCA
e
, nata a [...] il [...] (CF: con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
IN NR
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti in data 27.11.2025 hanno depositato note congiunte contenenti le seguenti condizioni:
“signori e Parte_1 CP_1
CHIEDONO che la S.V. Ill.ma Voglia designare, ai sensi dell'art. 473-bis 51, 5° comma, c.p.c., il UD relatore il quale, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, Vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio, con sentenza, accolga le seguenti conclusioni in modifica di quanto disposto con la sentenza n. 2557/2008 nel procedimento n. 1119/2008 R.G. del
Tribunale di Brescia resa in Camera di Consiglio il 19.06.2008, depositata nella Cancelleria il 29.07.2008, accertato che la signora è allo stato soggetto autosufficiente in grado di provvedere autonomamente al proprio CP_1 sostentamento e alle proprie esigenze di vita: revocare l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile di €.200,00 (duecento) disposto a carico del signor in forza di sentenza n. 2557/08 resa dal Tribunale di Brescia in Camera di Parte_1
Consiglio il 19.06.2008 nel procedimento R.G.1119/08 e depositata nella Cancelleria il 29/07/2008 e a favore di
; dare atto che il signor ha corrisposto alla signora , a tacitazione di qualsivoglia CP_1 Parte_1 CP_1 pretesa, la somma una tantum di €.2.500,00 (duemilacinquecentoeuro/00) e che nulla è più dovuto, anche a titolo di arretrati, e che gli attuali ricorrenti hanno regolamentato i loro rapporti economici dare-avere e che nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altra, dare atto che il signor ha rifuso parte delle spese legali alla signora Parte_1 CP_1
.”.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso depositato congiuntamente da e in data 15.07.2025 con Parte_1 CP_1 cui, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Brescia n. 2557/2008 di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Brescia il 07.05.1994, chiedevano la revoca dell'assegno divorzile posto a carico di Parte_1 il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza
P.Q.M.
dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti con note per l'udienza cartolare dell'11.12.2025 come sopra riportato;
spese compensate;
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12.12.2025.
Il Presidente Estensore Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Costanza Teti Presidente Relatore
NC IN UD
Andrea Marchesi UD ha emesso il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14789/14789 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] (CF: ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MESA LUCA
e
, nata a [...] il [...] (CF: con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
IN NR
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti in data 27.11.2025 hanno depositato note congiunte contenenti le seguenti condizioni:
“signori e Parte_1 CP_1
CHIEDONO che la S.V. Ill.ma Voglia designare, ai sensi dell'art. 473-bis 51, 5° comma, c.p.c., il UD relatore il quale, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, Vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio, con sentenza, accolga le seguenti conclusioni in modifica di quanto disposto con la sentenza n. 2557/2008 nel procedimento n. 1119/2008 R.G. del
Tribunale di Brescia resa in Camera di Consiglio il 19.06.2008, depositata nella Cancelleria il 29.07.2008, accertato che la signora è allo stato soggetto autosufficiente in grado di provvedere autonomamente al proprio CP_1 sostentamento e alle proprie esigenze di vita: revocare l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile di €.200,00 (duecento) disposto a carico del signor in forza di sentenza n. 2557/08 resa dal Tribunale di Brescia in Camera di Parte_1
Consiglio il 19.06.2008 nel procedimento R.G.1119/08 e depositata nella Cancelleria il 29/07/2008 e a favore di
; dare atto che il signor ha corrisposto alla signora , a tacitazione di qualsivoglia CP_1 Parte_1 CP_1 pretesa, la somma una tantum di €.2.500,00 (duemilacinquecentoeuro/00) e che nulla è più dovuto, anche a titolo di arretrati, e che gli attuali ricorrenti hanno regolamentato i loro rapporti economici dare-avere e che nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altra, dare atto che il signor ha rifuso parte delle spese legali alla signora Parte_1 CP_1
.”.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso depositato congiuntamente da e in data 15.07.2025 con Parte_1 CP_1 cui, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Brescia n. 2557/2008 di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Brescia il 07.05.1994, chiedevano la revoca dell'assegno divorzile posto a carico di Parte_1 il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza
P.Q.M.
dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti con note per l'udienza cartolare dell'11.12.2025 come sopra riportato;
spese compensate;
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12.12.2025.
Il Presidente Estensore Costanza Teti