Ordinanza cautelare 28 ottobre 2022
Sentenza 23 maggio 2024
Improcedibile
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01138/2026REG.PROV.COLL.
N. 07502/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7502 del 2024, proposto da
RT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emiliano Angelo Fumagalli, Andrea Manzi, Laura Scambiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), n. 10485 del 2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Cons. IO EO;
Nessuno è comparto per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.‒ I fatti utili al fine del decidere possono così essere, sinteticamente, riassunti:
- in data 18 novembre 2021, l’AGCOM ha pubblicato la delibera 378/21/CONS, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2022 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali”, individuando: i) i soggetti tenuti alla contribuzione, e cioè “il fornitore del servizio universale postale e i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261”, ad eccezione dei “soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2021”; ii) l’importo del contribuito; iii) le modalità di pagamento;
- con delibera 429/21/CONS del 22 dicembre 2021, l’AGCOM ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2022, prevedendo: per quanto riguarda le spese, con specifico riferimento ai servizi postali, un esborso complessivo di 5 milioni di euro relativi a “spese per attività di regolamentazione dei servizi postali”; per quanto riguarda le entrate, 8.515.250,00 euro quale “contributo operatori servizi postali”, non indicando alcun trasferimento da parte dello Stato;
- con ricorso dinnanzi al T.a.r. Lazio, la società RT (già Bartolini s.p.a.) – esercente attività di corriere espresso nazionale munito dell’autorizzazione generale prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261 – ha impugnato la delibera AGCOM sopra citata del 18 novembre 2021, nonché una serie di provvedimenti connessi, tra cui: il decreto di approvazione della delibera n. 378/21/CONS; la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 429/21/CONS del 22 dicembre 2021 concernente “Bilancio di previsione per l’esercizio 2021 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”;
- la Società, con motivi aggiunti, ha impugnato anche la determina dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 48/22/CONS (recante “Atto di accertamento nei confronti della società RT s.p.a. del contributo dovuto all’autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2022”), notificata alla ricorrente in data 4 agosto 2022, e la nota di sollecito prot. n. 123146 dell’11 aprile 2022;
- a sostegno del gravame, la società ricorrente ha dedotto:
i) di non svolgere attività rientrante tra quelle assoggettabili a contributo;
ii) che i provvedimenti impugnati avrebbero rimesso esclusivamente in capo agli operatori postali il finanziamento delle attività nel corrispondente settore, senza tenere conto del finanziamento statale, laddove il meccanismo del finanziamento da parte del mercato di competenza sarebbe limitato alla “parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato”;
iii) il mancato rispetto della procedura di approvazione della delibera ed il difetto di approfondimento istruttorio, anche da parte degli altri organi statali chiamati a concorrere nella procedura;
iv) l’illegittimità della previsione di esonero dalla contribuzione stabilito a favore delle imprese in crisi e di quelle con fatturato inferiore ad euro centomila;
v) l’illegittimità derivata di tutti gli altri atti impugnati.
2.‒ Con sentenza n. 10485 del 23 maggio 2024, il T.a.r., dopo aver preliminarmente accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall’Avvocatura statale con riferimento all’impugnativa dell’atto di accertamento del contributo (formulata con ricorso per motivi aggiunti), ha rigettato il ricorso introduttivo.
3.‒ La società ha, quindi, proposto appello, sostenendo l’erroneità della sentenza.
4.‒ Con memoria del 19 gennaio 2026, la Società RT s.p.a. ha chiesto di definire il giudizio con una sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.
L’Amministrazione appellata non si è opposta alla suddetta declaratoria (l’Avvocatura dello Stato ha anzi sottoscritto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse ai fini dell’accettazione della compensazione delle spese di lite).
5.‒ All’odierna udienza del 5 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6.‒ In considerazione di tutto quanto sopra esposto, il Collegio non può che dare atto della sopravvenuta carenza di interesse e pronunciare l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a.
7.‒ Le spese del secondo grado possono essere compensate, in ragioni che hanno determinato la chiusura in rito del giudizio di appello e della richiesta congiunta formulata in tal senso dalle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI TI, Presidente
IO EO, Consigliere, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO EO | RI TI |
IL SEGRETARIO