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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2025, n. 20938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20938 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SO LU nato a [...] il [...] CC ER nato a [...] il [...] AM AN nato a [...] il [...] AM CH nato a [...] il [...] IO SC nato a [...] il [...] D'MA AO nato a [...] il [...] DE RI DO nato a [...] il [...] NE NI nato a [...] il [...] LO GR nato a [...] il [...] EL KO nato a [...] il [...] OT IO nato a [...] il [...] NZ CH nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di AR visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO Penale Sent. Sez. 4 Num. 20938 Anno 2025 Presidente: CIAMPI SC MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 18/03/2025 che ha concluso per l'annullamento con rinvio quanto al ricorso di CA MI in ordine alla indicazione della data di cessazione della permanenza del reato associativo;
inammissibilità per gli altri ricorsi. E' presente l'avvocato LA GHEZZA PASQUALE del foro di AR in difesa di SO LU il quale si riporta alle conclusioni dei precedenti difensori, chiede l'assoluzione dell'imputato e l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato VANNETIELLO DARIO del foro di NAPOLI in difesa di IO SC, D'MA AO il quale preliminarmente chiede l'estensione del motivo di ricorso redatto dal difensore di SO AN, relativamente alla qualificazione del fatto di cui al capo 1) nell'ambito del reato di cui all'art. 74 comma 6 del dpr 309/90; si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato DI GIUSTO CRISTIAN del foro di AR in sostituzione ex art. 102 c.p.p., come da nomina che deposita, dell'avvocato CHIUSOLO MASSIMO del foro di AR in difesa di AM CH il quale si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. E' presente l'avvocato DI GIUSTO CRISTIAN del foro di AR in difesa di NZ CH che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. E' presente l'avvocato RUSSO FRATTASI CARLO del foro di AR in difesa di CC ER, IO SC, D'MA AO, DE RI DO, anche in sostituzione dell'avvocato GHIRO GIOACCHINO del foro di AR difensore di DE RI DO, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. ,2- RITENUTO 1N FATTO 1.La Corte di appello di Bari, con sentenza pronunciata in data 24 giugno 2024, sugli appelli proposti tra l'altro da tutti gli odierni ricorrenti SO AN, CC RO, AM IL, AM MI, IO CE, D'MA LO, DE RI NI, NE CO, LO RI, EL KO, OT LE e NZ MI avverso la sentenza del Tribunale di AR che aveva deciso all'esito di rito abbreviato, rigettava le impugnazioni concernenti la richiesta di esclusione delle circostanze aggravanti del numero degli associati e dell'essere l'associazione armata e la richiesta del giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche e, in accoglimento dei motivi di appello concernenti la esclusione di posizioni apicali di taluni associati (CC RO, D'MA LO e OT LE) e la continuazione esterna rispetto a fatti in precedenza giudicati con sentenze irrevocabili (AM IL, NZ MI, NE CO e OT LE), rideterminava la pena nei confronti di: CC RO anni nove di reclusione. D'MA LO anni nove di reclusione AM IL anni nove di reclusione. NZ MI anni sette mesi due di reclusione. NE CO anni otto mesi due di reclusione. OT LE anni undici di reclusione Confermava l'affermazione di penale responsabilità a carico di tutti gli altri imputati appellanti anche in relazione ai reati fine ad essi rispettivamente ascritti e alla misura dei trattamenti sanzionatori di seguito specificati: SO AN anni sei mesi dieci di reclusione. AM MI anni sei mesi dieci di reclusione. IO CE anni sette mesi otto di reclusione. DE RI NI anni otto mesi sei di reclusione. LO RI anni sette mesi otto di reclusione. EL KO anni sei mesi otto di reclusione. 2. Il giudice distrettuale, a fronte della rinuncia ai motivi di appello da parte di tutti gli imputati, ad eccezione di SO AN, in ordine alla affermazione di responsabilità dei ricorrenti con riferimento al delitto associativo di cui all'art.74 comma 2 D.P.R. 309/90, ha affrontato le doglianze degli appellanti con riferimento 2 v alle posizioni apicali all'interno dell'organizzazione criminosa, escludendone la ricorrenza, nonché delle circostanze aggravanti riconosciute dal giudice di prima cure del numero degli associati e della dotazione di armi, disattendendo le censure degli appellanti sul punto. Rideterminava la pena nei confronti degli imputati ai quali era stato escluso il ruolo verticistico e agli imputati che avevano prospettato il vincolo della continuazione esterna in relazione a fatti separatamente giudicati, ad eccezione di AM MI. Disattendeva le altre richieste in punto di trattamento sanzionatorio concernenti il giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto e di dosimetria della pena. 3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese dei suddetti imputati. 3.1 SO AN ha avanzato tre motivi di ricorso. 3.1.1. Con il primo motivo assume erronea applicazione di legge per nullità del giudizio in ragione della genericità del decreto che ha disposto il giudizio immediato per omessa indicazione, in forma chiara e precisa, dei fatti storici rispetto ai quali è stata promossa l'azione penale in ordine al capo sub 1 concernente il delitto associativo stigmatizzando, mediante il richiamo alla contestazione, la mancanza di puntualità dei fatti ascritti al ricorrente, omissione non sanabile nell'ambito di un giudizio abbreviato secco, che non consente la modificazione del tema di accusa. 3.1.2. Con una seconda articolazione assume la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso la censura sopra evidenziata e ha riconosciuto la partecipazione dell'SO al sodalizio criminoso in assenza di un riscontro probatorio che in grado di collegare il ricorrente agli altri sodali, tenuto altresì conto della genericità del capo di imputazione, dell'assenza di riferimenti alla persona dell'SO negli appunti rinvenuti nella disponibilità del coimputato NE, della manifesta insufficienza del rionoscimento fotografico dell'SO operato dal FORNARELLI, abituale acquirente dal sodalizio, il quale non era stato in grado di attribuire neppure una identità al soggetto che aveva riconosciuto in fotografia e dell'assoluta irrilevanza dell'arresto del prevenuto in flagranza di reato, in quanto l'attività di spaccio nella quale era stato sorpreso era stata occasionale e priva di collegamenti con una operatività strutturata nel settore degli stupefacenti. 3.1.3. Con una terza articolazione assume mancanza di motivazione con riferimento alla riconosciuta circostanza aggravante di cui all'art.74, comma 4 dPR 309/90 - associazione armata - con particolare riferimento alla mancata risposta alle argomentazioni dell'atto di appello concernenti la mancanza di consapevolezza da parte del ricorrente dell'esistenza di una dotazione di armi, rinvenute dagli 3 inquirenti nei pressi dei luoghi di spaccio, ovvero nella disponibilità di due degli asseriti sodali (IL e CA IL). 3.2. CC RO ha articolato due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso assume violazione di legge e difetto motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute circostanze aggravanti, sebbene la Corte avesse segnalato il corretto comportamento processuale del ricorrente, concretizzatosi nella rinuncia alla impugnazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale e alla esclusione del ruolo di organizzatore e capo del sodalizio, ravvisando al contrario profili di gravità dell'azione delittuosa pur non risultando il CC coinvolto negli episodi di spaccio più significativi per quantità di stupefacente ceduto, mentre i reati fine indicati in imputazione descrivono un fenomeno riconducibile al piccolo spaccio al minuto, tale da ridimensionare la portata offensiva dell'organizzazione criminale. 3.2.1. Con una seconda articolazione assume violazione di legge e manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla riconosciuta circostanza aggravante di cui all'art.74 comma 4 d.PR 309/90 — associazione armata- sia in ragione della mancanza di prova della riferibilità all'organizzazione delle armi rinvenute nascoste nei pressi dei luoghi di spaccio e in particolare quelle rinvenute in aperta campagna, sia in ragione della mancanza di un coefficiente di prevedibilità della disponibilità di armi in capo ai singoli associati, e in particolare al CC, il quale risultava ristretto agli arresti domiciliari all'epoca dei fatti, non sussistendo alcuna reale necessità della dotazione di armi per un gruppo dedito all'attività di spaccio al minuto e non risultando altresì acclarato che l'uso delle armi non fosse esclusivamente personale. 3.3. AM MI ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale assume violazione di legge e nullità della sentenza per non avere il giudice di appello motivato in ordine alla censura in appello, non rinunciata, di riconoscere la cessazione della partecipazione del AM all'associazione a fare data dal 18 giugno 2018, epoca in cui era stato tratto in arresto, questione dedotta per la prima volta nei motivi di appello e sulla quale non era intervenuta nessuna pronuncia. 3.4. La difesa di AM IL ha articolato due motivi di ricorso. 3.4.1. Con il primo motivo assume inosservanza dell'art.598 cod. proc .pen. in relazione all'art.546, comma 1 lett.e) cod. proc. pen. per omessa motivazione con riferimento ai motivi di appello non rinunciati concernenti il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, pure riconosciute. Con il secondo denuncia analoga inosservanza con riferimento alla richiesta di contenimento al minimo 4 dell'aumento stabilito a titolo di continuazione. Le censure non erano state affatto considerate e, in relazione alla continuazione non risultavano evidenziati in alcun passaggio i criteri che avevano orientato la Corte nell'esercizio della propria discrezionalità, tenuto conto che i singoli aumenti apportati agli altri imputati erano pari a mesi tre di reclusione per ciascun capo di imputazione che afferiva a un reato fine, mentre nel caso in specie era stato applicato un diverso criterio di giudizio per la continuazione esterna non considerando che, una volta riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti separatamente giudicati, gli stessi andavano valutati nell'orbita associativa e comunque ricondotti alla complessiva e unitaria vicenda in relazione alla quale era stato riconosciuto il vincolo con i delitti commessi nell'ambito associativo. 3.5. IO CE e D'MA LO, assistiti dal medesimo difensore, si sono affidati a sei motivi di ricorso. 3.5.1. Con il primo deducono violazione di legge e mancanza di motivazione, anche in relazione a quanto devoluto nei motivi di appello, con riferimento all'affermazione di responsabilità in relazione al capo 19 della rubrica, relativo ad una fornitura di stupefacente da OC PE, tenuto conto di una totale carenza grafica di motivazione sul punto, anche in relazione agli argomenti proposti nei motivi di appello e con particolare con riferimento a quanto affermato dal Tribunale del Riesame nel corso delle indagini, che aveva escluso la gravità indiziaria nei confronti del fornitore OC in ragione di una carente prova intercettiva, della risalenza dei contatti tra OC e IO e dell'impossibilità di accertare la natura dei beni che avevano formato oggetto di scambio. 3.5.2. Con una seconda articolazione deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità del IO in relazione alla cessione di stupefacente di cui al capo 18, pure sequestrato in quanto rinvenuto all'interno di autovettura in cui si trovavano due persone del tutto estranee alle dinamiche associative, evidenziando l'assoluta illogicità dell'impianto argomentativo fondato su criteri di verosimiglianza e non di 'certezza processuale che aveva riconosciuto la responsabilità del IO in una veste diversa da quella tracciata dal giudice di primo grado (che indicava avere svolto il ruolo di staffetta) in assenza peraltro di intercettazioni antecedenti e successive il sequestro che potessero contribuire a lumeggiare il ruolo del IO come fornitore dello stupefacente. 3.5.3. Con il terzo motivo di ricorso assume violazione di legge e vizio motivazionale, per motivazione apparente e illogica, in ordine alla sussistenza di una associazione dedita al traffico di stupefacente di lieve entità con travisamento della prova sul punto, qualificazione giuridica che avrebbe dovuto essere data dalla 5 (u) stessa Corte di appello ai sensi dell'art.597 cod. proc. pen. dopo avere valutato la circostanza, che emergeva anche dalla sentenza di primo grado, che l'attività dell'associazione si esauriva in episodi di spaccio di minime quantità di stupefacente dal valore economico singolarmente trascurabile 3.5.4. Con una quarta articolazione assume violazione di legge e vizio motivazionale, per motivazione manifestamente illogica e congetturale, con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante dell'associazione armata, atteso che non era stata fornita adeguata dimostrazione della riferibilità delle armi rinvenute a componenti dell'associazione, in quanto erano rinvenute in nascondigli accessibili a tutti e comunque l'utilizzazione di armi da parte di alcuni soli dei componenti dell'associazione non poteva ridondare in termini negativi nei confronti di tutti i componenti sulla base di una valutazione meramente congetturale fondata su massime di esperienza, quali la necessità di controllo dei luoghi di spaccio e la comunanza di nascondiglio con la droga. 3.5.5. Con l'ultima articolazione la difesa dei ricorrenti lamenta vizio motivazionale in relazione alla misura degli aumenti apportati per i reati avvinti dal rapporto di continuazione che era stata indicata nella misura di tre mesi per il D'MA e in sei mesi per il IO in violazione degli obblighi motivazionali indicati dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite Pizzone, impedendo di controllare l'esercizio legittimo della discrezionalità da parte dei giudici di merito nella dosimentria del trattamento sanzionatorio. 3.6. La difesa di DE RI NI ha articolato due motivi di ricorso. 3.6.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art.74, comma 4 dPR 309/90 - associazione armata -, sia in ragione della mancanza di prova della riferibilità all'organizzazione delle armi rinvenute nasconte nei pressi dei luoghi di spaccio e in particolare quelle nascoste in aperta campagna, sia in ragione della mancanza di un coefficiente di prevedibilità dell'uso di armi in capo ai singoli associati, a fronte della dimostrazione della disponibilità di armi da parte di due soli di essi, tenuto conto della non concludenza del dato esperenziale indicato dal giudice di appello concernente l'esigenza del controllo dei luoghi di spaccio, non risultando altresì adeguatamente acclarato che l'uso delle armi non fosse esclusivamente personale. Sul punto lamenta un difetto di motivazione con riferimento agli argomenti sul punto articolati nei motivi di impugnazione in appello. 3.6.2. Con una seconda articolazione lamenta vizio motivazionale, per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione all'affermazione di 6 responsabilità del DE RI in relazione alle imputazioni di reati fine di cui ai capi 18 e 19 dell'editto accusatorio. Con riferimento al capo 18, richiamati gli argomenti sviluppati nei motivi di appello, denuncia motivazione assertiva e illogica nella parte in cui il giudice distrettuale aveva riconosciuto, sulla base della presenza di un equipaggio composto da DE RI e IO, che lo stupefacente contenuto nell'autoveicolo che li aveva preceduti nella marcia fosse destinato all'associazione e contraddittoria laddove aveva ritenuto che i componenti del suddetto equipaggio non fossero i concorrenti nel trasporto dello stupefacente, svolgendo un ruolo da staffetta, ma erano i destinatari dello stesso, benchè il IO figurasse in veste di fornitore e che il DE RI venisse indicato quale destinatario finale dello stesso, risultando un totale stravolgimento dell'edittto accusatorio e una totale confusione dei ruoli asseritamente rivestiti dai correi. Con riferimento al capo 19 della rubrica, relativo ad una fornitura di stupefacente di marijuana da parte di OC PE che poi sarebbe stata consegnata al ricorrente DE RI a Bisceglie in data 29 luglio 2018, il ricorrente lamenta una totale carenza grafica di motivazione sul punto, anche in relazione agli argomenti proposti nei motivi di appello e con particolare con riferimento a quanto affermato dal Tribunale del Riesame nel corso delle indagini che aveva escluso la gravità indiziaria nei confronti del fornitore OC in assenza di adeguata prova intercettiva sulla consegna di stupefacente, della risalenza dei contatti tra OC e IO, del fatto che la consegna al DE RI sarebbe avvenuta due giorni prima dell'incontro tra OC e IO, che non era stato acclarato l'oggetto dello scambio tra ignoto motociclista e il DE RI e dell'impossibilità di accertare la natura dei beni che avevano formato oggetto di scambio. 3.7.NE CO propone due motivi di ricorso con i quali assume violazione di legge con riferimento all'art.81 cod.pen., nonché vizio motivazionale per mancanza di motivazione in relazione alla individuazioe della pena base e dell'aumento per la continuazione operato sulla stessa;
nonché, con il secondo, violazione dell'art.62 bis cod.pen. per mancato riconoscimento delle circostnze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. In relazione alla prima censura deduce che gli aumenti per la continuazione esterna con fatti già in precedenza giudicati erano stati apportati in termini complessivi, senza specificazione della misura degli aumenti in relazione a ciascuna delle contestazioni giudicate con due distinte pronunce di condanna e senza indicare le ragioni dei singoli aumenti, ma attraverso un aumento complessivo di un anno di reclusione in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite. 7 3.7.1. Con riferimento alle circostanze attenuanti generiche la difesa ha denunciato una complessiva assertività e contraddittorietà della motivazione che, nell'escludere il giudizio di prevalenza, aveva equiparato profili personalistici e condotte partecipative dei rei, comprese quelle di indagati che avevano avuto un ruolo di spicco o si erano resi responsabili della detenzione di armi e comunque in assenza di qualsiasi valutazione ritagliata sulla personalità del ricorrente, ma soltanto facendo generico riferimento a fatti di "discreta gravità". 3.8. LO RI ha articolato due motivi di ricorso. 3.8.1. Con il primo assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo e per i reati fine, in assenza di adeguata motivazione che riconosca la stabilità dell'accordo associativo e l'affectio societatis da parte del ricorrente. 3.8.2. Con una seconda articolazione deduce vizio motivazionale e violazione di legge in ragione della sproporzione ed eccessività della pena inflitta, la quale andava commisurata alla non gravità dei fatti ascritti al prevenuto nell'ambito della compagine associativa e della modesta pericolosità delle condotte ascritte. 3.9. La difesa di EL KO ha sviluppato tre motivi di ricorso. 3.9.1. Con il primo lamenta mancanza assoluta di motivazione e erronea applicazione dell'aggravante del numero delle persone, con rifeimento agli argomenti evidenziati nei motivi di appello, nei quali si prospettava come la partecipazione del EL all'associazione era tratto soltanto da elementi indiziari indiretti e che non ricorreva adeguata dimostrazione del fatto che l'imputato si relazionasse con altri associati e che, in particolare, lo stesso avesse cognizione della compessiva struttura organizzativa e delle diverse diramazioni che la componevano. 3.9.2. Analoga censura era svolta in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata in assenza di qualsiasi elemento da cui desumere che il ricorrente potesse avere contezza della disponbilità delle armi in capo all'associazione, né potendo tale consapevolezza fondarsi, come aveva fatto il giudice di appello, su massime di esperienza storico criminali a carattere presuntivo, comunque risultando tale dato contrastato dalla defilata posizione del EL quale piccolo spacciatore sotto il controllo di figure maggiormente esposte. 3.9.4. Con una ultima articolazione lamenta mancanza assoluta di motivazione in relazione agli argomenti spesi nei motivi di appello a sostegno della richiesta di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 3.10. La difesa di OT KO ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge e vizio nnoivazionale con riferimento all'affermazione di responsabilità del prevenuto per mancanza di motivazione in relazione agli argomenti devoluti al giudice di appello nei motivi di impugnazione. 8 tr 3.10. La difesa di NZ MI si è affidato a tre motivi di ricorso. 3.10.1. Con il primo deduce violazione di legge e difetto di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, con riferimento all'affermazione di responsabilità per la ipotesi di cui all'art.74 dPR 309/90, aggravata dal numero dei partecipanti con travisamento della prova e violazione degli art.191, 192 e 546 cod. proc. pen. In particolare denuncia un deficit motivazionale sulle ragioni per le quali era stata riconosciuta la unicità del sodalizio associativo operante nel rione San Pasquale di Bari, piuttosto che due gruppi distinti di spacciatori che operavano secondo autonomi schemi organizzativi, manifestando saltuarie e non strutturate collaborazioni. Rileva in particolare che l'esistenza di interazione tra i due gruppi e l'esistenza di un canale comune di approvvigionamento dello stupefacente non erano sufficienti a fare confluire i diversi apporti operativi ad un unico soggetto organizzato in assenza della dimostrazione di un pactum sceleris aggregante e della affectio societatis tra i diversi componenti, in assenza di una cassa comune e di espliciti riferimenti, contenuti in intercettazioni telefoniche captate (come interlocutori IL e TO) nelle quali si facesse espresso riferimento alla separata e ben più remunerativa gestione finanziaria delle transazioni di stupefacente da parte del gruppo riconducibile a LO D'MA, così da condurre a ravvisare una autonomia tra le due compagini, laddove quella facente capo al D'MA non era radicata in un unico luogo di spaccio (Quartiere San Pasquale di Bari) ma si era sviluppata anche in altro zone della città e presentava una rete di spacciatori che curavano anche la fornitura a domicilio dello stupefacente. Inconcludente era poi l'argomento su cui si fondava il giudizio sulla unicità dell'associazione consistente nella conoscenza reciproca tra sodali, in quanto la reciproca conoscenza tra spacciatori, l'interscambio di ruoli e le occasionali collaborazioni tra i due sottogruppi costituivano anche il limite di una tale inferenza, a fronte del fatto che la conoscenza e la collaborazione non escludevano, anzi portavano a riconoscere, la diversità e la autonomia tra le due articolazioni che venivano in relazione;
né ricorrevano intercettazioni o altri elementi logici da cui potere affermare che, a parte i collegamenti tra singoli soggetti, esistesse un comune operare e una unicità di scopi criminali tra le due articolazioni, in quanto da una serie di conversazioni era rimarcata la distinzione tra i due gruppi e i soggetti (D'MA da un lato, IL dall'altro) intorno ai quali si concentravano le due distinte articolazioni. 3.10.2. Con una seconda articolazione deduce i medesimi vizi sopra specificati con riferimento al ricoscimento del carattere armato dell'associazione. A tale proposito rileva che il giudice di appello, da un lato aveva omesso di dare risposta agli specifici rilievi su tale tema avanzati nei motivi di appello, incorrendo 9 pertanto in un deficit insanabile della motivazione e, dall'altro che gli argomenti sviluppati, riprendendo e richiamando la motivazione della sentenza impugnata, risultavano del tutto insufficienti, illogici e contraddittori in quanto dimostravano soltanto che un'arma era in dotazione al AM e che, in una occasione, lo stesso veniva ripreso da una telecamera mentre la maneggiava unitamente al CC, ma non erano in grado di dimostrare che la suddetta arma e quelle rinvenute in alcuni nascondigli fossero a disposizione dell'associazione o che connunue i singoli associati, dediti soltanto allo spaccio, come il ricorrente NZ, avessero la conspapevolezza dell'esistenza delle armi ovvero potessero prevedere che le stesse fossero nella disponibilità dell'associazione ai fini de controllo dell'area di spaccio, ovvero per altre finalità, ovvero che non fossero nell'uso esclusivo di uno solo, o alcuni dei sodali. 3.10.3. Con una terza articolazione lamenta il totale deficit motivazionale con riferimento alla censura concernente il riconoscimento allo NZ delle cirrcostante attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Infondato è il primo motivo di ricorso con il quale AM AN assume la nullità della imputazione per indeterminatezza dei fatti in essa delineati. La eccezione risulta manifestamente infondata e tardivamente proposta. Sotto questo ultimo profilo va ribadita la giurisprudenza del giudice di legittimità secondo la quale la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e per genericità della contestazione ha natura relativa e, in quanto tale, non è rilevabile di ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art.491 cod.proc.pen. (sez.3, n.19649 del 27/02/2019, S., Rv.275749-01; sez.6, n.50098 del 24/10/2013, C., Rv. 257910-01; sez.3, n.40935 del 30/09/2005, Munari, Rv.232899) mentre, nella specie risulta prospettata soltanto nei motivi di innugnazione in appello. La eccezione è altresì e infondata atteso che il capo di imputazione delinea in termini sufficientemente specifici e dettagliati l'addebito nei confronti dell'SO e il ruolo ad esso riconosciuto all'interno dell'associazione, nonché il tertitorio in cui risultava operativa l'organizzazione criminosa e l'arco temporale di riferimento, desumibile non solo dalla ritenuta permanenza del vincolo al momento dela formazione della contestazione, ma anche con riferimento alla data di realizzazione dei reati fine (anni 2016-2018) come emerge dal capo 17 di imputazione elevato nei confronti dell'SO in concorso con altri imputati, anch'essi riconosciuti sodali;
la suddetta contestazione è inoltre risultata del tutto idonea ad assicurare all'imputato l'esercizio del diritto di difesa. 10 1.1. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale l'SO lamenta violazione di legge e vizio motivzionale con riferimento all'affermazione di responsabilità in relazione al delitto associativo. Deve considerarsi che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato ascritto commesso configurandosi quindi, nel caso che occupa, una c.d. "doppia conforme" di condanna, avendo entrambi i giudici di merito affermato la responsabilità dell'SO in ordine alla partecipazione alla compagine associativa oggetto di contestazione. Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ulteriore conseguenza della "doppia conforme" di condanna è che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L e altro, Rv. 27201801). Nessuna di queste condizioni appare ravvisabile nel caso in disamina, in cui il ricorso, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, pretende di asseverare, su alcuni punti specifici, una diversa valutazione del compendio probatorio, richiamando aspetti di merito non deducibili in sede di legittimità e, soprattutto omettendo di confrontarsi con gli argomenti posti a fondamento dell'ione di responsabilità del prevenuto. Il ricorrente invero si limita a rappresentare di non figurare nella documentazione contabile seuestrata al coimputato NE e che il riconoscimento operato nel corso delle indagini dal FORNARELLI sui suoi abituali fornitori dello stupefacente non risultava suffiientemente specifico e individualizzante, omettendo del tutto di considerare che i giudici di merito e, in particolare la Corte di appello di Bari a pagg.
5-6 della sentenza, hanno valorizzato i rapporti dell'SO con i principali referenti dei due sottogruppi in cui si aticolava l'associazione, D'MA e CC, e in particolare il contenuto di una intercettazione telefonica tra l'SO e il DI RI dalla quale emerge chiaramente il ruolo del ricorrente quale stretto collaboratore del D'MA nella gestione dei traffici di stupefacente e quale soggetto chiamato ad assumere scelte decisionali in assenza di questo. Il motivo si presenta pertanto inammissibile. 11 1.2. Il terzo motivo, concernente l'aggravante di cui all'art.74, comma 4 dPR 309/90 (carattere armato dell'associazione), attiene a censura comune anche alle difese dei ricorrenti CC RO, IO CE, D'MA LO, DE RI NI, EL KO e NZ MI le quali, nel contestare il ricorso a massime di esperienza da parte del giudice di appello, hanno sostanzialmente denunciato violazione di legge, per avere i giudici di merito erroneamente ritenuto che cle armi sequestrate fossero in dotazione a ciascuno dei sodali, piuttosto che ad alcuni soli di essi e la carenza di motivazione in relazione alla sussistenza di un coefficiente di prevedibilità in capo a ciascun sodale sul carattere armato dell'organizzazione criminosa. 1.2.1. Le censure risultano infondate in quanto il giudice di appello, anche mediante il richiamo alla sentenza di primo grado (pag.205-207) ha congruamente evidenziato come non solo alcuni dei sodali (CC e AM IL) erano stati ripresi e videoregistrati nell'atto di maneggiare e provare un'arma semiautomatica con caricatori e munizioni sul terrazzo di Via Cuoco 8/8, spazio chiaramente collegato all'abitazione del CC, referente di una delle articolazioni della compagine associativa, ma alcune armi erano state rinvenute occultate in un deposito scantinato del fabbricato di Via dei Mille 116, che costituiva la "roccaforte e la centrale operativa dell'associazione" e dove l'attività di smercio di sostanza stupefacente avveniva incessantemente anche in oraio notturno. Il rinvenimento delle armi era avvenuto in quanto vi era stata una segnalazione anonima che si "riferiva dell'avvenuta esplosione nel corso della notte di numerosi colpi di arma da fuoco verso una fioriera all'ingresso del civico n.116 di Via dei Mille", il quale costituiva ingresso all'edificio e snodo nevralgico di attività di spaccio e anche area di detenzione e di occultamento dello stupefacente commercializzato. Se si considera inoltre che il rinvenimento dell'arsenale di pistole e mitraglietta in zona di campagna da parte delle forze dell'ordine in data 20 settembre 2018 costituiva il risultato investigativo di attività di intercettazione e di osservazione degli imputati DE RI e IO che erano stati pedinati e sottoposti a osservazione nel mentre, in due occasioni, si erano posti alla ricerca del nascondiglio sotto terra ove il borsone con le armi era stato occultato, logico e coerente appare l'argomento utilizzato dal giudice di appello dell'esistenza di un intimo collegamento tra la dotazione di armi (di cui una era stata altresì accertata nella disponibilità esclusiva di AM IL) e l'associazione criminosa nel suo complesso e, in particolare, nell'esigenza dei referenti dell'organizzazione di pianificare e attuare un controllo dell'area di spaccio, conservando un collegamento costante e la vigilanza sulle dotazioni di stupefacente, pure variamente occultate nei luoghi di spaccio, così da evitare la dispersione di risorse e garantire la difesa dell'area riservata allo spaccio soprattutto in ora notturna. Ciò avveniva mediante 12 un presidio puntuale e armato, assicurato dall'occultamento delle armi in luoghi condivisi, accessibili a tutti i componenti del sodalizio, ovvero dalla predisposizione di un arsenale collocato fuori dal contesto dello spaccio, cui era possibile attingere le dotazioni in caso di bisogno. La pluralità di armi rinvenute in date, luoghi e circostanze diverse;
la effettiva conoscenza dell'esistenza di tali armi da parte di una buona parte dei sodali;
lo stretto collegamento tra i luoghi di occultamento e l'esercizio dell'attività di spaccio;
l'esistenza di un deposito esterno cui erano in grado di attingere taluni dei sodali;
la circostanza che l'attività di spaccio prevedeva anche dei turni notturni e che le armi erano state utilizzate, quantomeno in un'ottica dimostrativa, anche in tempo di notte (spari ad una fioriera), rendono evidente il collegamento delle armi con l'organizzazione nel suo complesso, a prescindere dal fatto di essere puntualmente destinate all'attuazione dell'attivià criminosa e manifestano, anche in ragione delle modalità eclatanti e pubbliche del loro impiego, l'esistenza del coefficiente di prevedibilità concreta da parte di ciascuno dei ricorrenti, anche di coloro che erano impegnati in mera attività di spaccio (sez.6, n.49458 del 21/10/2015, Arianiello, Rv.266041-01; n.15528 del 12/01/2021, Borracino, Rv.281212). 2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso di CC RO concernente il trattamento sanzionatorio, atteso che con motivazione congrua e lineare, che si sottrae al sindacato di legittimità, la sentenza impugnata ha escluso il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del ruolo da questi rivestito all'interno dell'organizzazione, della complessiva attività di spaccio e dalla diversa natura dello stupefacente spacciato, tenuto altresì conto del carattere armato dell'organizzazione e del fatto che lo stesso CC era stato ripreso nell'atto di maneggiare l'arma nella disponibilità di AM IL. Il giudizio di valenza tra circostanze risulta essere stato congruamente motivato e gli argomenti indicati dal ricorrente nei motivi di ricorso risultano sprovvisti di analisi censoria rispetto alle suddette argomentazioni. 2.1. Il secondo motivo di ricorso attiene al carattere armato dell'associazione che risulta essere stato affrontato nel paragrafo precedente e, in ragione delle argomentazioni sopra indicate, deve essere rigettato. 3. Il ricorso di AM MI, volto a denunciare carenza di motivazione per non essersi il giudice di appello pronunciato sulla cessazione della permanenza del delitto associativo a fare data dalla sopravvenuta detenzione del ricorrente, intervenuta in data 18 giugno 2018, è inammissibile 13 per carenza di interesse all'impugnazione ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.a) cod. proc. pen. Invero, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, il giudice di primo grado, a pag.219 della motivazione, aveva riconosciuto che la partecipazione del AM era durata fino alla data del 18 giugno 2018, allorquando lo stesso era stato attinto da ordinanza cautelare per fatti di cui all'art.416 bis cod. pen. e tale riconoscimento risulta implicitamente avallato dalla sentenza impugnata, la quale ha confermato, quanto al AM, la sentenza di primo grado in relazione alle statuizioni in essa contenute, con conseguente assenza di interesse ad una riforma sul punto. 4. Fondato è il secondo motivo di ricorso proposto dalla difesa di AM IL concernente la misura degli aumenti di pena apportati dal giudice di appello a titolo di continuazione esterna. In effetti CA IL, all'esito del giudizio di primo grado, era stato condannato alla pena di anni sei, mesi dieci di reclusione per il delitto associativo, oltre che per un reato fine;
in accoglimento della richiesta del riconoscimento di continuazione esterna avanzata dalla difesa del AM, la Corte di Appello a pag.9 della sentenza recita "può essere riconosciuta la continuazione con quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari n.3406/19 del 13.9.2019 e ridetermina la pena in anni nove di reclusione". In definitiva risulta apportato, a titolo di continuazione esterna, un aumento complessivo di anni due mesi due di reclusione ma, dalla motivazione, non è dato comprendere il numero e il titolo dei reati uniti in continuazione e quale sia l'aumento apportato in relazione a ciascuno di esso, ovvero se sia stato apportato un aumento complessivo ma, in tale caso, nulla risulta riferito sulla gravità e sulla offensività delle singole fattispecie, così da consentire un qualsivoglia controllo sulla adeguatezza e proporzione di un aumento pari ad un terzo della pena applicata per i reati (di cui uno associativo) giudicati nel presente giudizio. Tale modo di procedere risulta porsi in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità che richiede che gli aumenti vengano riferiti a ciascuna delle ipotesi poste in continuazione con il reato riconosciuto più grave (nella specie il delitto associativo) e vengano altresì scanditi da una motivazione, sia pure sintetica, sui criteri adottati in relazione a ciascun reato (sul punto (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01; sez.6, n.44428 del 5/10/2022, Spannpinato, Rv.284005). Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla misura degli aumenti apportati sulla pena applicata a CA IL in relazione ai reati posti in continuazione esterna per effeto del 14 riconosciuto vincolo della continuazione tra i fatti reato di cui all'odierno giudizio rispetto a quelli giudicati separatamente con sentenza della Corte di appello di Bari n.3406/19 del 13.9.2019. 4.1. Il ricorso deve essere rigettato nel resto quanto al trattamento sanzionatorio riconosciuto in relazione ai fatti giudicati nel presente giudizio, in quanto i giudici di merito hanno adeguatamente motivato sui criteri di determinazione partendo da pena base modulata nel minimo in relazione al delitto di associazione di cui all'art.74 dPR 309/90 (anni dieci di reclusione), apportando un aumento minimo di mesi tre di reclusione per la continuazione interna con il reato di cui al capo 27 di imputazione. Il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle riconosciute circostanze aggravanti è stato poi ecluso con motivazione non contraddittoria o manifestamente illogica utilizzando i criteri di cui all'art.133 cod. pen. e valorizzando il carattere armato dell'associazione criminosa. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o di prevalenza delle stesse può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della , concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). 5. Il primo motivo di ricorso di IO CE è manifestamente infondato laddove assume una totale carenza di motivazione della sentenza impugnata con riferimento al capo 19 di imputazione, omettendo del tutto di confrontarsi con il richiamo operato dal giudice di appello alla sentenza di primo grado la quale (pag.101-110) aveva fornito ampio conto delle fasi del rifornimento di stupefacente operato in sinergia da DE RI e IO nel corso della tarda sera del 29 luglio 2018, viaggiando su due diverse autovetture (di cui quella del DE RI sottoposta a intercettazione ambientale) i cui conducenti si erano incontrati prima della partenza per Bisceglie ed erano rimasti in contatto continuo, viaggiando di conserva, laddove il IO svolgeva una funzione di staffetta e di bonifica del percorso. I giudici di merito, sulla base degli elementi tratti dalle intercettazioni ambientali e dal servizio di osservazione, ricostruivano tutte le fasi dell'approvvigionamento, dal momento in cui il DE RI si recava in una delle basi operative dell'organizzazione in via Cuoco a ritirare una busta (che conteneva il denaro) fino allo scambio del denaro con lo stupefacente in Bisceglie, previo l'incontro con uno sconosciuto a bordo di ciclomotore, per poi rientrare a Bari, presso la base operativa, ove era osservato uscire dalla macchina con un 15 borsone che consegnava presso l'immobile di Via Cuoco (in cui dimoravano agli arresti domiciliari IL e Cannpanale), per poi tornare all'autovettura maneggiando le banconote ricevute come corrispettivo del rifornimento che in parte consegnava alla donna che lo aveva accompagnato, con la figlia, fornendo copertura alla trasferta. A tale proposito vale il principio, ripetutamente affermato dal S.C. con riferimento alla interpretazione del materiale captativo, cui il giudice di appello si è del tutto conformato, che riconosce agli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche prova diretta della colpevolezza dell'imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (sez.6, n.3882 del 4/11/2011, Annunziata, Rv.251527; sez.5, n.48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv.268414; sez.1, n.37588 del 18.6.2014). In merito al significato attribuito alle intercettazioni il giudice di legittimità ha poi affermato che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26.2.2015, Sebbar, Rv. 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, D'Andrea e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv.282337), anche in ragione del valore indiziante delle intercettazioni telefoniche, in presenza di sistematiche e continuative attività di cessione di sostanze stupefacenti monitorate tramite lo strumento captativo (sez.5, n.14853 del 21/12/2022, Bruni, Rv.281138). A nulla rileva la circostanza che in relazione al OC, che secondo la prospettazione accusatoria era il fornitore dello stupefacente, sia stata eclusa la gravità indiziaria fin dal corso delle indagini, laddove il rifornimento di cui al capo 19 risulta fotografato, nella sua materialità, da una serie di elementi intercettivi, investigativi e percettivi del tutto concludenti con riferimento all'attività svolta per l'acquisto da parte di componenti dell'associazione ben individuati (DE RI e IO), risultando pertanto a tal fine del tutto irrilevante la circostanza che sia rimasto ignota l'identità del soggetto che aveva assicurato la fornitura per il tramite del motociclista che si era avvicinato al veicolo del DE RI. 5.1. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso che attiene ad analoga fornitura di stupefacente, nella specie sequestrato per oltre sei chilogrammi di marijuana, rinvenuto all'interno di autovettura, sulla quale viaggiavano due donne le quali, nelle fasi antecedenti all'arresto, erano state notate dagli investigatori interloquire con i componenti di una Fiat 500, che 16 dapprima si erano affiancati al veicolo che trasportava il narcotico e successivamente gli si erano accodati fornendo con i fari le indicazioni sul percorso da seguire. Lo stretto collegamento tra il trasporto dello stupefacente e la destinazione dello stesso all'organizzazione criminosa, mediante l'attività agevolatrice da IO e DE RI, che si trovavano all'interno della Fiat 500, risulta essere stata adeguatamente valutata dai giudici di merito con motivazione congrua e priva di illogicità evidenti, mentre le consure svolte dalla difesa del Caracciolese risultano in fatto, prive di specificità e di analisi censoria rispetto agli argomenti posti a fondamento della decisione impugnata. 5.2. Il terzo motivo di ricorso risulta inamrnissiible in quanto attiene a questione non più proponibile per intervenuta rinuncia al relativo motivo di impugnazione in grado di appello (qualificazione dei fatti ai sensi dell'art.74, comma 6, dPR 309/90), rinuncia che ha comportato la impossibilità di dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza concernente il tema rinunciato (sez.1, 15/01/2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30/11/2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3/12/2000 Izzo, Rv.249269), anche relativo a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (sez.3, 15.6.2016, Dantese Rv. 268385; sez.2, 3/01/2014, Khribech, Rv. 259825). 5.3. Il quarto motivo, concernente il carattere armato dell'associazione criminosa, deve essere disatteso per le medesime ragioni indicate nel paragrafo 1.2.1. in cui la questione è stata affrontata in relazione al motivo di ricorso prospettato dalla difesa di SO AN, tenuto conto altresì della genericità degli argomenti prospettati dalla difesa dei ricorrenti IO CE e D'MA LO sul punto. 5.4. Fondato è invece il quarto motivo di ricorso proposto da IO CE con riferimento agli aumenti apportati dai giudici di merito a titolo di continuazione per i reati satellite (nella misura di anni uno, mesi sei di reclusione con riferimento a tre reati satellite), i quali non hanno adeguatamente motivato sulla misura degli aumenti apportati in relazione a ciascun reato satellite e alle ragioni per le quali siano stati utilizzati criteri di valutazione diversi in relazione alle posizioni di altri coimputati (D'MA LO, DE RI NI, tra gli altri), nei confronti dei quali gli aumenti sono stati indicati nella misura di mesi tre di reclusione per ciascuno dei reati da porsi in continuazione, il che assume rilievo sotto il profilo della manifesta illogicità rispetto al coimputato DE RI, il quale è stato riconosciuto concorrente del IO negli stessi reati (capi 18-19-20), senza alcuna spiegazione delle ragioni di una tale disparità di trattamento. Tale modo di procedere risulta porsi in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità che richiede che gli aumenti vengano riferiti a 17 ciascuna delle ipotesi poste in continuazione e vengano altresì scanditi da una motivazione, sia pure sintetica, sui criteri adottati in relazione a ciascun reato (sul punto (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01; sez.6, n.44428 del 5/10/2022, Spampinato, Rv.284005). Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla misura degli aumenti apportati sulla pena applicata a IO CE. 6. Il primo motivo del ricorso della difesa di DE RI NI, che denuncia violazione di legge con riferimento alla riconosciuta circostanza aggravante di cui all'art.74, comma 4 dPR 309/90 (associazione armata) è infondato per le ragioni già indicate al paragrafo 1.2.1., nel quale è stato evidenziato che il controllo del territorio di spaccio anche mediante la funzione intimidatrice delle armi, occultate in prossimità dei luoghi di spaccio, non solo costituisce una massima di esperienza valorizzata dai giudici di merito ma, nella specie, assume connotazioni di obiettiva rilevanza probatoria se si considera l'esercitazione nel maneggio di armi da parte di significativi esponenti del sodalizio (IL e CA IL) nei luoghi deputati allo spaccio, nel rinvenimento di dotazioni nelle cantine del fabbricato, centrale e roccaforte dello spaccio, nonché nella presenza di un arsenale occultato sottoterra a disposizione di componenti del sodalizio quali il DE RI, che era stato in più occasioni osservato dagli investigatori intento a scavare in prossimità del nascondiglio. La motivazione sul punto si presenta priva di contraddizioni e di difetti logici e il motivo non è scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) nel riconoscere la sussistenza della specifica aggravante in esame. 6.1. Il secondo motivo di ricorso è infondato laddove assume difetto di motivazione nel riconoscere la responsabilità del ricorrente DE RI in relazione agli episodi criminosi contestati ai capi 18 e 19 dell'imputazione, trattandosi di motivi in fatto, che si limitano a prospettare una ricostruzione alternativa dei due episodi, in contrasto con la interpretazione fornita dai giudici di merito alle risultanze investigative e, in particolare agli esiti delle intercettazioni telefoniche, all'attività di pedinamento e osservazione realizzate dalle forze dell'ordine, ai riscontrati collegamenti e localizzazioni dei due correi (IO e DE RI) nel corso dei due approvvigionamenti di sostanza stupefacente, avendo i giudici di merito logicamente rappresentato come i due imputati avessero operato nell'interesse dell'organizzazione criminale, coordinando nel primo caso la movimentazione dello stupefacente che era trasportato su altro autoveicolo, nel secondo caso cooperando affinchè la provvista di stupefacente raggiungesse la base logistica dell'associazione (capo 18 19), dopo che il DE RI aveva realizzato lo scambio denaro-stupefacente in Bisceglie previ accordi con il fornitore della sostanza. Devono pertanto ribadirsi, con riferimento al secondo motivo di ricorso del DE RI le ragioni evidenziate ai paragrafi 5 e 5.1. nel disattendere le analoghe censure prospettate dal ricorrente IO CE. 7. Fondato è il primo motivo di ricorso proposto dalla difesa di NE CO in relazione agli aumenti apportati a titolo di continuazione esterna dalla Corte di appello di Bari in relazione a due pronunce di condanna, divenute irrevocabili per fatti della stessa specie. Invero, anche in relazione alla posizione del NE valgono le considerazioni già formulate con riferimento al motivo di ricorso proposto dalla difesa di AM IL. In definitiva a NE CO risulta apportato, a titolo di continuazione esterna, un aumento complessivo di un anno di reclusione, ma dalla motivazione non è dato comprendere il numero e il titolo dei reati considerati in continuazione e quale sia l'aumento apportato in relazione a ciascuno di esso, ovvero se sia stato apportato un aumento complessivo;
peraltro, in tale caso, nulla risulta affermato sulla gravità e sulla offensività delle singole fattispecie riconosciute in continuazione esterna, così da consentire un qualsivoglia controllo sulla adeguatezza e proporzionalità degli aumenti apportati in relazione ai reati (di cui uno associativo) giudicati nel presente giudizio. Tale modo di procedere risulta porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che richiede che gli aumenti vengano riferiti a ciascuna delle ipotesi poste in continuazione con il reato riconosciuto più grave (nella specie il delitto associativo) e vengano altresì scanditi da una motivazione, sia pure sintetica, sui criteri adottati in relazione a ciascun reato (sul punto (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01; sez.6, n.44428 del 5/10/2022, Spampinato, Rv.284005). Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla misura degli aumenti apportati sulla pena applicata a NE CO in relazione ai reati posti in continuazione esterna per effetto del riconosciuto vincolo della continuazione tra i fatti reato di cui all'odierno giudizio rispetto a quelli giudicati separatamente. 7.1. Il ricorso deve essere rigettato nel resto, quanto al trattamento sanzionatorio riservato al NE per i fatti giudicati nel presente giudizio, in quanto i giudici di merito hanno adeguatamente motivato partendo da pena base modulata nel minimo edittale in relazione al delitto di associazione di cui all'art.74 dPR 309/90 (anni dieci di reclusione), apportando un aumento minimo di mesi tre di reclusione per la continuazione interna in relazione ai tre reati fine posti in continuazione. Il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle 19 riconosciute circostanze aggravanti è stato poi escluso con motivazione non contraddittoria o manifestamente illogica dal giudice di appello, facendo riferimento ai criteri di cui all'art.133 cod. pen. e al carattere armato dell'associazione criminosa. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ovvero del giudizio di prevalenza può essere legittimamente giustificato dall'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). 8. Il ricorso proposto da LO RI risulta improponibile quanto alla censura concernente la sussistenza del delitto associativo, stante la intervenuta rinuncia al relativo motivo di impugnazione in appello, di talchè la statuizione sulla responsabilità del LO per detto titolo è divenuta inoppugnabile, mentre è inammissibile in quanto assertivo, generico e e privo di analisi censoria degli argomenti della sentenza impugnata il motivo concernente il trattamento sanzionatorio, il quale è stato determinato sulla base di criteri edittali improntati al minimo (anni dieci per il delitto associativo) con aumento percentuale assai modesto (mesi tre di reclusione) per ciascuno dei reati satellite. Va pertanto dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto dalla difesa del LO. 9. Il ricorso proposto da OT LE è inammissibile in quanto generico, privo di confronto con la decisione impugnata, non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privo di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale sulle questioni oggetto di ricorso risulta coerente con le risultanze processuali e non é altresì manifestamente illogico o contraddittorio e comunque non ha formato oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente. 10. La difesa di EL KO e quella di NZ MI, con il rispettivo primo motivo di ricorso, denunciano violazione di legge e contraddittorietà della motivazione con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante del numero degli associati (art.74, comma 3 dPR 309/90) sul presupposto della mancata conoscenza da parte del EL di partecipare ad un complesso organizzativo a base così ampia ovvero, sotto il profilo strutturale, della duplicità 20 delle strutture organizzative, ciascuna dotata di una propria indipendenza operativa, finanziaria e contabile, benchè mantenessero saltuarie interessenze e relazioni tra i rispettivi componenti, evocando il tenore di alcune intercettazioni che esplicitavano i diversi piani operativi, organizzativi e finanziari su cui si muovevano i due gruppi, rispettivamente riconducibili alle persone del CC e del D'MA. 10. Le censure sono infondate e devono essere disattese. I giudici di merito e da ultimo la Corte di appello di Bari, anche mediante il richiamo ai principali snodi della sentenza di primo grado (pagg. 15 ss., 62 ss., 205 ss, sentenza del Tribunale di Bari) hanno rappresentato, con motivazione non manifestamente illogica e contraddittoria che i due sottogruppi della medesima organizzazione operavano nello stesso contesto spaziale e temporale (2017-2018) e avevano come principale e comune base logistica di spaccio il comprensorio popolare denominato "Palazzo IC TI, sito in Bari alla Via di Mille n.116 (soprannominato "Forcella o Le Case"). Lo spaccio avveniva in simultanea, anche in turni notturni, organizzati e coordinati, ma ciascuna delle due articolazioni procedeva a consegne di stupefacenti anche presso diversi punti dii incontro. Le due articolazioni, pur mantenendo una propria autonomia in fase di spaccio, si avvalevano dello stesso comune fornitore, IO in grado, attraverso i propri referenti, di movimentare rilevanti provviste di stupefacente, così da soddisfare le necessità di approvvigionamento comuni. Il giudice di primo grado, con argomenti richiamati dalla Corte di appello, ha evidenziato come non solo ricorreva un collegamento ambientale e cronologico nello svolgimento dell'attività di spaccio tra i due sottogruppi ma, nell'individuare i singoli componenti delle due articolazioni, poneva in risalto il collegamento funzionale tra gli stessi e, primi fra tutti, tra i due coordinatori delle rispettive articolazioni D'MA e CC che mantenevano relazioni reciproche e che, nel commentare l'andamento dei propri affari, avevano come principale riferimento l'attività della articolazione gemella (intercettazioni tra CC e OT). I giudici di merito ponevano altresì in luce come alcuni dei componenti del gruppo riferibile a CC (DE RI e NE) operavano anche alle dipendenze del D'MA e che i due fratelli AM IL (agli arresti domiciliari) e AM MI operavano all'interno dei due distinti sottogruppi, in particolare AM IL pur a stretto contatto con il D'MA, collaborava cón il CC nella preparazione dello stupefacente da spacciare e nella gestione contabile dei proventi dello spaccio. Rilevavano inoltre i giudici di merito come le interazioni tra i singoli componenti dei due sottogruppi fossero costanti e che, anche in ragione di tale aspetto, ricorreva una consapevolezza diffusa del rispettivo agire nell'attività criminosa. 21 10.1. Le censure articolate nei richiamati motivi di ricorso si limitano ad avversare tale logica ricostruzione, su base unitaria, dell'organizzazione dedita allo spaccio nel quartiere San Pasquale di Bari, ponendo in rilievo alcuni profili, tratti dal compendio intercettivo, da cui emergerebbero differenze nella gestione finanziaria dei due sottogruppi e della maggiore remuneratività dello spaccio come organizzato nel sottogruppo del D'MA, senza peraltro confrontarsi con la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo la quale, ai fini della individuazione del vincolo associativo nel traffico di sostanze stupefacenti non è la presenza di una cassa comune o di una spartizione concordata dei ricavi dell'attività di cessione essendo sufficiente, anche nell'ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa con tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una sia pur minima organizzazione (sez. 6, n.2394 del 10/12/2021, Napoli, Rv.Rv.282677-01), tutti profili ricorrenti nella specie in presenza di una parziale sovrapposizione di soggetti, tempi, territorio, oggetto dell'attività criminale e comunanza di fonti di approvvigionamento, così da potere inferire la unitarietà del gruppo criminale che operi in permanenza, con fisiologici adattamenti e della propria composizione e dell'azione in ragione del trascorrere del tempo (sez.6, n.43963 del 30/09/2013, P.C., Basile e altri, Rv.258154-01.), né in tema associativo l'aggravante del numero delle persone, di cui all'art. 416, comma quinto, cod. pen., richiede la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente a integrarla (sez.3, n.33152 del 7/06/2024, Odoli, Rv.286841-01; sez.4, n.27523 del 10/05/2017, Giliberto, Rv. 271126 - 01.). le censure vanno pertanto rigettate. 10.2. I motivi di ricorso prospettati dalle difese di EL KO e di NZ MI concernenti la circostanza aggravante di cui all'art.74, comma 4 dPR 309/90 (secondo motivo del ricorso EL e seconda parte del primo motivo di ricorso NZ), vanno rigettati per le medesime ragioni indicate nel paragrafo 1.2.1., concernente l'analoga doglianza articolata dalla difesa di SO AN. 10.3. I motivi proposti dai due ricorrenti concernenti il trattamento sanzionatorio risultano al pari infondati in presenza di pena base modulata sui minimi edittali e, per lo NZ, del minimo aumento a titolo di continuazione con il reato fine allo stesso riconosciuto. Le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute equivalenti rispetto alle circostanze aggravanti e il giudizio di prevalenza è stato escluso nei confronti di tutti i ricorrenti con motivazione priva di illogicità manifesta in ragione dei profili ponderali dello stupefacente trattato, del giro di affari e del carattere armato dell'associazione. 22 La motivazione risulta coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto, la quale insegna che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, AN e altro, rv. 256172), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all'imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.1, n.46568 del 18/05/5.2017, Lamin, Rv.271315; sez.2, n.23903 del 15/07/2020, Marigliano, 279549-01). 11. In conclusione, in accoglimento dei motivi di ricorso proposti dalle difese di AM IL, IO CE e NE CO deve essere annullata la sentenza impugnata limitatamente ai disposti aumenti per la continuazione, con rigetto degli altri motivi di ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di AM MI, LO RI, OT LE e condanna i predetti al pagamento delle spese processuali, nonché, non ricorrendo ragioni di esonero al riguardo per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., nella misura indicata in dispositivo. Rigetta i restanti ricorsi proposti da SO AN, CC RO, D'MA LO, DE RI NI, EL MI e NZ MI e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AM IL, IO CE e NE CO limitatamente ai disposti aumenti per la continuazione con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati. Dichiara inammissibili i ricorsi di CA MI, LO RI, OT LE e condanna i predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di SO AN, CC RO, D'MA LO, DE RI NI, EL MI e NZ MI e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 con dispositivo integrato dal Presidente in data 19 marzo 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO Penale Sent. Sez. 4 Num. 20938 Anno 2025 Presidente: CIAMPI SC MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 18/03/2025 che ha concluso per l'annullamento con rinvio quanto al ricorso di CA MI in ordine alla indicazione della data di cessazione della permanenza del reato associativo;
inammissibilità per gli altri ricorsi. E' presente l'avvocato LA GHEZZA PASQUALE del foro di AR in difesa di SO LU il quale si riporta alle conclusioni dei precedenti difensori, chiede l'assoluzione dell'imputato e l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato VANNETIELLO DARIO del foro di NAPOLI in difesa di IO SC, D'MA AO il quale preliminarmente chiede l'estensione del motivo di ricorso redatto dal difensore di SO AN, relativamente alla qualificazione del fatto di cui al capo 1) nell'ambito del reato di cui all'art. 74 comma 6 del dpr 309/90; si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato DI GIUSTO CRISTIAN del foro di AR in sostituzione ex art. 102 c.p.p., come da nomina che deposita, dell'avvocato CHIUSOLO MASSIMO del foro di AR in difesa di AM CH il quale si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. E' presente l'avvocato DI GIUSTO CRISTIAN del foro di AR in difesa di NZ CH che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. E' presente l'avvocato RUSSO FRATTASI CARLO del foro di AR in difesa di CC ER, IO SC, D'MA AO, DE RI DO, anche in sostituzione dell'avvocato GHIRO GIOACCHINO del foro di AR difensore di DE RI DO, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. ,2- RITENUTO 1N FATTO 1.La Corte di appello di Bari, con sentenza pronunciata in data 24 giugno 2024, sugli appelli proposti tra l'altro da tutti gli odierni ricorrenti SO AN, CC RO, AM IL, AM MI, IO CE, D'MA LO, DE RI NI, NE CO, LO RI, EL KO, OT LE e NZ MI avverso la sentenza del Tribunale di AR che aveva deciso all'esito di rito abbreviato, rigettava le impugnazioni concernenti la richiesta di esclusione delle circostanze aggravanti del numero degli associati e dell'essere l'associazione armata e la richiesta del giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche e, in accoglimento dei motivi di appello concernenti la esclusione di posizioni apicali di taluni associati (CC RO, D'MA LO e OT LE) e la continuazione esterna rispetto a fatti in precedenza giudicati con sentenze irrevocabili (AM IL, NZ MI, NE CO e OT LE), rideterminava la pena nei confronti di: CC RO anni nove di reclusione. D'MA LO anni nove di reclusione AM IL anni nove di reclusione. NZ MI anni sette mesi due di reclusione. NE CO anni otto mesi due di reclusione. OT LE anni undici di reclusione Confermava l'affermazione di penale responsabilità a carico di tutti gli altri imputati appellanti anche in relazione ai reati fine ad essi rispettivamente ascritti e alla misura dei trattamenti sanzionatori di seguito specificati: SO AN anni sei mesi dieci di reclusione. AM MI anni sei mesi dieci di reclusione. IO CE anni sette mesi otto di reclusione. DE RI NI anni otto mesi sei di reclusione. LO RI anni sette mesi otto di reclusione. EL KO anni sei mesi otto di reclusione. 2. Il giudice distrettuale, a fronte della rinuncia ai motivi di appello da parte di tutti gli imputati, ad eccezione di SO AN, in ordine alla affermazione di responsabilità dei ricorrenti con riferimento al delitto associativo di cui all'art.74 comma 2 D.P.R. 309/90, ha affrontato le doglianze degli appellanti con riferimento 2 v alle posizioni apicali all'interno dell'organizzazione criminosa, escludendone la ricorrenza, nonché delle circostanze aggravanti riconosciute dal giudice di prima cure del numero degli associati e della dotazione di armi, disattendendo le censure degli appellanti sul punto. Rideterminava la pena nei confronti degli imputati ai quali era stato escluso il ruolo verticistico e agli imputati che avevano prospettato il vincolo della continuazione esterna in relazione a fatti separatamente giudicati, ad eccezione di AM MI. Disattendeva le altre richieste in punto di trattamento sanzionatorio concernenti il giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto e di dosimetria della pena. 3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese dei suddetti imputati. 3.1 SO AN ha avanzato tre motivi di ricorso. 3.1.1. Con il primo motivo assume erronea applicazione di legge per nullità del giudizio in ragione della genericità del decreto che ha disposto il giudizio immediato per omessa indicazione, in forma chiara e precisa, dei fatti storici rispetto ai quali è stata promossa l'azione penale in ordine al capo sub 1 concernente il delitto associativo stigmatizzando, mediante il richiamo alla contestazione, la mancanza di puntualità dei fatti ascritti al ricorrente, omissione non sanabile nell'ambito di un giudizio abbreviato secco, che non consente la modificazione del tema di accusa. 3.1.2. Con una seconda articolazione assume la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso la censura sopra evidenziata e ha riconosciuto la partecipazione dell'SO al sodalizio criminoso in assenza di un riscontro probatorio che in grado di collegare il ricorrente agli altri sodali, tenuto altresì conto della genericità del capo di imputazione, dell'assenza di riferimenti alla persona dell'SO negli appunti rinvenuti nella disponibilità del coimputato NE, della manifesta insufficienza del rionoscimento fotografico dell'SO operato dal FORNARELLI, abituale acquirente dal sodalizio, il quale non era stato in grado di attribuire neppure una identità al soggetto che aveva riconosciuto in fotografia e dell'assoluta irrilevanza dell'arresto del prevenuto in flagranza di reato, in quanto l'attività di spaccio nella quale era stato sorpreso era stata occasionale e priva di collegamenti con una operatività strutturata nel settore degli stupefacenti. 3.1.3. Con una terza articolazione assume mancanza di motivazione con riferimento alla riconosciuta circostanza aggravante di cui all'art.74, comma 4 dPR 309/90 - associazione armata - con particolare riferimento alla mancata risposta alle argomentazioni dell'atto di appello concernenti la mancanza di consapevolezza da parte del ricorrente dell'esistenza di una dotazione di armi, rinvenute dagli 3 inquirenti nei pressi dei luoghi di spaccio, ovvero nella disponibilità di due degli asseriti sodali (IL e CA IL). 3.2. CC RO ha articolato due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso assume violazione di legge e difetto motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute circostanze aggravanti, sebbene la Corte avesse segnalato il corretto comportamento processuale del ricorrente, concretizzatosi nella rinuncia alla impugnazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale e alla esclusione del ruolo di organizzatore e capo del sodalizio, ravvisando al contrario profili di gravità dell'azione delittuosa pur non risultando il CC coinvolto negli episodi di spaccio più significativi per quantità di stupefacente ceduto, mentre i reati fine indicati in imputazione descrivono un fenomeno riconducibile al piccolo spaccio al minuto, tale da ridimensionare la portata offensiva dell'organizzazione criminale. 3.2.1. Con una seconda articolazione assume violazione di legge e manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla riconosciuta circostanza aggravante di cui all'art.74 comma 4 d.PR 309/90 — associazione armata- sia in ragione della mancanza di prova della riferibilità all'organizzazione delle armi rinvenute nascoste nei pressi dei luoghi di spaccio e in particolare quelle rinvenute in aperta campagna, sia in ragione della mancanza di un coefficiente di prevedibilità della disponibilità di armi in capo ai singoli associati, e in particolare al CC, il quale risultava ristretto agli arresti domiciliari all'epoca dei fatti, non sussistendo alcuna reale necessità della dotazione di armi per un gruppo dedito all'attività di spaccio al minuto e non risultando altresì acclarato che l'uso delle armi non fosse esclusivamente personale. 3.3. AM MI ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale assume violazione di legge e nullità della sentenza per non avere il giudice di appello motivato in ordine alla censura in appello, non rinunciata, di riconoscere la cessazione della partecipazione del AM all'associazione a fare data dal 18 giugno 2018, epoca in cui era stato tratto in arresto, questione dedotta per la prima volta nei motivi di appello e sulla quale non era intervenuta nessuna pronuncia. 3.4. La difesa di AM IL ha articolato due motivi di ricorso. 3.4.1. Con il primo motivo assume inosservanza dell'art.598 cod. proc .pen. in relazione all'art.546, comma 1 lett.e) cod. proc. pen. per omessa motivazione con riferimento ai motivi di appello non rinunciati concernenti il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, pure riconosciute. Con il secondo denuncia analoga inosservanza con riferimento alla richiesta di contenimento al minimo 4 dell'aumento stabilito a titolo di continuazione. Le censure non erano state affatto considerate e, in relazione alla continuazione non risultavano evidenziati in alcun passaggio i criteri che avevano orientato la Corte nell'esercizio della propria discrezionalità, tenuto conto che i singoli aumenti apportati agli altri imputati erano pari a mesi tre di reclusione per ciascun capo di imputazione che afferiva a un reato fine, mentre nel caso in specie era stato applicato un diverso criterio di giudizio per la continuazione esterna non considerando che, una volta riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti separatamente giudicati, gli stessi andavano valutati nell'orbita associativa e comunque ricondotti alla complessiva e unitaria vicenda in relazione alla quale era stato riconosciuto il vincolo con i delitti commessi nell'ambito associativo. 3.5. IO CE e D'MA LO, assistiti dal medesimo difensore, si sono affidati a sei motivi di ricorso. 3.5.1. Con il primo deducono violazione di legge e mancanza di motivazione, anche in relazione a quanto devoluto nei motivi di appello, con riferimento all'affermazione di responsabilità in relazione al capo 19 della rubrica, relativo ad una fornitura di stupefacente da OC PE, tenuto conto di una totale carenza grafica di motivazione sul punto, anche in relazione agli argomenti proposti nei motivi di appello e con particolare con riferimento a quanto affermato dal Tribunale del Riesame nel corso delle indagini, che aveva escluso la gravità indiziaria nei confronti del fornitore OC in ragione di una carente prova intercettiva, della risalenza dei contatti tra OC e IO e dell'impossibilità di accertare la natura dei beni che avevano formato oggetto di scambio. 3.5.2. Con una seconda articolazione deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità del IO in relazione alla cessione di stupefacente di cui al capo 18, pure sequestrato in quanto rinvenuto all'interno di autovettura in cui si trovavano due persone del tutto estranee alle dinamiche associative, evidenziando l'assoluta illogicità dell'impianto argomentativo fondato su criteri di verosimiglianza e non di 'certezza processuale che aveva riconosciuto la responsabilità del IO in una veste diversa da quella tracciata dal giudice di primo grado (che indicava avere svolto il ruolo di staffetta) in assenza peraltro di intercettazioni antecedenti e successive il sequestro che potessero contribuire a lumeggiare il ruolo del IO come fornitore dello stupefacente. 3.5.3. Con il terzo motivo di ricorso assume violazione di legge e vizio motivazionale, per motivazione apparente e illogica, in ordine alla sussistenza di una associazione dedita al traffico di stupefacente di lieve entità con travisamento della prova sul punto, qualificazione giuridica che avrebbe dovuto essere data dalla 5 (u) stessa Corte di appello ai sensi dell'art.597 cod. proc. pen. dopo avere valutato la circostanza, che emergeva anche dalla sentenza di primo grado, che l'attività dell'associazione si esauriva in episodi di spaccio di minime quantità di stupefacente dal valore economico singolarmente trascurabile 3.5.4. Con una quarta articolazione assume violazione di legge e vizio motivazionale, per motivazione manifestamente illogica e congetturale, con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante dell'associazione armata, atteso che non era stata fornita adeguata dimostrazione della riferibilità delle armi rinvenute a componenti dell'associazione, in quanto erano rinvenute in nascondigli accessibili a tutti e comunque l'utilizzazione di armi da parte di alcuni soli dei componenti dell'associazione non poteva ridondare in termini negativi nei confronti di tutti i componenti sulla base di una valutazione meramente congetturale fondata su massime di esperienza, quali la necessità di controllo dei luoghi di spaccio e la comunanza di nascondiglio con la droga. 3.5.5. Con l'ultima articolazione la difesa dei ricorrenti lamenta vizio motivazionale in relazione alla misura degli aumenti apportati per i reati avvinti dal rapporto di continuazione che era stata indicata nella misura di tre mesi per il D'MA e in sei mesi per il IO in violazione degli obblighi motivazionali indicati dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite Pizzone, impedendo di controllare l'esercizio legittimo della discrezionalità da parte dei giudici di merito nella dosimentria del trattamento sanzionatorio. 3.6. La difesa di DE RI NI ha articolato due motivi di ricorso. 3.6.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art.74, comma 4 dPR 309/90 - associazione armata -, sia in ragione della mancanza di prova della riferibilità all'organizzazione delle armi rinvenute nasconte nei pressi dei luoghi di spaccio e in particolare quelle nascoste in aperta campagna, sia in ragione della mancanza di un coefficiente di prevedibilità dell'uso di armi in capo ai singoli associati, a fronte della dimostrazione della disponibilità di armi da parte di due soli di essi, tenuto conto della non concludenza del dato esperenziale indicato dal giudice di appello concernente l'esigenza del controllo dei luoghi di spaccio, non risultando altresì adeguatamente acclarato che l'uso delle armi non fosse esclusivamente personale. Sul punto lamenta un difetto di motivazione con riferimento agli argomenti sul punto articolati nei motivi di impugnazione in appello. 3.6.2. Con una seconda articolazione lamenta vizio motivazionale, per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione all'affermazione di 6 responsabilità del DE RI in relazione alle imputazioni di reati fine di cui ai capi 18 e 19 dell'editto accusatorio. Con riferimento al capo 18, richiamati gli argomenti sviluppati nei motivi di appello, denuncia motivazione assertiva e illogica nella parte in cui il giudice distrettuale aveva riconosciuto, sulla base della presenza di un equipaggio composto da DE RI e IO, che lo stupefacente contenuto nell'autoveicolo che li aveva preceduti nella marcia fosse destinato all'associazione e contraddittoria laddove aveva ritenuto che i componenti del suddetto equipaggio non fossero i concorrenti nel trasporto dello stupefacente, svolgendo un ruolo da staffetta, ma erano i destinatari dello stesso, benchè il IO figurasse in veste di fornitore e che il DE RI venisse indicato quale destinatario finale dello stesso, risultando un totale stravolgimento dell'edittto accusatorio e una totale confusione dei ruoli asseritamente rivestiti dai correi. Con riferimento al capo 19 della rubrica, relativo ad una fornitura di stupefacente di marijuana da parte di OC PE che poi sarebbe stata consegnata al ricorrente DE RI a Bisceglie in data 29 luglio 2018, il ricorrente lamenta una totale carenza grafica di motivazione sul punto, anche in relazione agli argomenti proposti nei motivi di appello e con particolare con riferimento a quanto affermato dal Tribunale del Riesame nel corso delle indagini che aveva escluso la gravità indiziaria nei confronti del fornitore OC in assenza di adeguata prova intercettiva sulla consegna di stupefacente, della risalenza dei contatti tra OC e IO, del fatto che la consegna al DE RI sarebbe avvenuta due giorni prima dell'incontro tra OC e IO, che non era stato acclarato l'oggetto dello scambio tra ignoto motociclista e il DE RI e dell'impossibilità di accertare la natura dei beni che avevano formato oggetto di scambio. 3.7.NE CO propone due motivi di ricorso con i quali assume violazione di legge con riferimento all'art.81 cod.pen., nonché vizio motivazionale per mancanza di motivazione in relazione alla individuazioe della pena base e dell'aumento per la continuazione operato sulla stessa;
nonché, con il secondo, violazione dell'art.62 bis cod.pen. per mancato riconoscimento delle circostnze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. In relazione alla prima censura deduce che gli aumenti per la continuazione esterna con fatti già in precedenza giudicati erano stati apportati in termini complessivi, senza specificazione della misura degli aumenti in relazione a ciascuna delle contestazioni giudicate con due distinte pronunce di condanna e senza indicare le ragioni dei singoli aumenti, ma attraverso un aumento complessivo di un anno di reclusione in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite. 7 3.7.1. Con riferimento alle circostanze attenuanti generiche la difesa ha denunciato una complessiva assertività e contraddittorietà della motivazione che, nell'escludere il giudizio di prevalenza, aveva equiparato profili personalistici e condotte partecipative dei rei, comprese quelle di indagati che avevano avuto un ruolo di spicco o si erano resi responsabili della detenzione di armi e comunque in assenza di qualsiasi valutazione ritagliata sulla personalità del ricorrente, ma soltanto facendo generico riferimento a fatti di "discreta gravità". 3.8. LO RI ha articolato due motivi di ricorso. 3.8.1. Con il primo assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo e per i reati fine, in assenza di adeguata motivazione che riconosca la stabilità dell'accordo associativo e l'affectio societatis da parte del ricorrente. 3.8.2. Con una seconda articolazione deduce vizio motivazionale e violazione di legge in ragione della sproporzione ed eccessività della pena inflitta, la quale andava commisurata alla non gravità dei fatti ascritti al prevenuto nell'ambito della compagine associativa e della modesta pericolosità delle condotte ascritte. 3.9. La difesa di EL KO ha sviluppato tre motivi di ricorso. 3.9.1. Con il primo lamenta mancanza assoluta di motivazione e erronea applicazione dell'aggravante del numero delle persone, con rifeimento agli argomenti evidenziati nei motivi di appello, nei quali si prospettava come la partecipazione del EL all'associazione era tratto soltanto da elementi indiziari indiretti e che non ricorreva adeguata dimostrazione del fatto che l'imputato si relazionasse con altri associati e che, in particolare, lo stesso avesse cognizione della compessiva struttura organizzativa e delle diverse diramazioni che la componevano. 3.9.2. Analoga censura era svolta in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata in assenza di qualsiasi elemento da cui desumere che il ricorrente potesse avere contezza della disponbilità delle armi in capo all'associazione, né potendo tale consapevolezza fondarsi, come aveva fatto il giudice di appello, su massime di esperienza storico criminali a carattere presuntivo, comunque risultando tale dato contrastato dalla defilata posizione del EL quale piccolo spacciatore sotto il controllo di figure maggiormente esposte. 3.9.4. Con una ultima articolazione lamenta mancanza assoluta di motivazione in relazione agli argomenti spesi nei motivi di appello a sostegno della richiesta di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 3.10. La difesa di OT KO ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge e vizio nnoivazionale con riferimento all'affermazione di responsabilità del prevenuto per mancanza di motivazione in relazione agli argomenti devoluti al giudice di appello nei motivi di impugnazione. 8 tr 3.10. La difesa di NZ MI si è affidato a tre motivi di ricorso. 3.10.1. Con il primo deduce violazione di legge e difetto di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, con riferimento all'affermazione di responsabilità per la ipotesi di cui all'art.74 dPR 309/90, aggravata dal numero dei partecipanti con travisamento della prova e violazione degli art.191, 192 e 546 cod. proc. pen. In particolare denuncia un deficit motivazionale sulle ragioni per le quali era stata riconosciuta la unicità del sodalizio associativo operante nel rione San Pasquale di Bari, piuttosto che due gruppi distinti di spacciatori che operavano secondo autonomi schemi organizzativi, manifestando saltuarie e non strutturate collaborazioni. Rileva in particolare che l'esistenza di interazione tra i due gruppi e l'esistenza di un canale comune di approvvigionamento dello stupefacente non erano sufficienti a fare confluire i diversi apporti operativi ad un unico soggetto organizzato in assenza della dimostrazione di un pactum sceleris aggregante e della affectio societatis tra i diversi componenti, in assenza di una cassa comune e di espliciti riferimenti, contenuti in intercettazioni telefoniche captate (come interlocutori IL e TO) nelle quali si facesse espresso riferimento alla separata e ben più remunerativa gestione finanziaria delle transazioni di stupefacente da parte del gruppo riconducibile a LO D'MA, così da condurre a ravvisare una autonomia tra le due compagini, laddove quella facente capo al D'MA non era radicata in un unico luogo di spaccio (Quartiere San Pasquale di Bari) ma si era sviluppata anche in altro zone della città e presentava una rete di spacciatori che curavano anche la fornitura a domicilio dello stupefacente. Inconcludente era poi l'argomento su cui si fondava il giudizio sulla unicità dell'associazione consistente nella conoscenza reciproca tra sodali, in quanto la reciproca conoscenza tra spacciatori, l'interscambio di ruoli e le occasionali collaborazioni tra i due sottogruppi costituivano anche il limite di una tale inferenza, a fronte del fatto che la conoscenza e la collaborazione non escludevano, anzi portavano a riconoscere, la diversità e la autonomia tra le due articolazioni che venivano in relazione;
né ricorrevano intercettazioni o altri elementi logici da cui potere affermare che, a parte i collegamenti tra singoli soggetti, esistesse un comune operare e una unicità di scopi criminali tra le due articolazioni, in quanto da una serie di conversazioni era rimarcata la distinzione tra i due gruppi e i soggetti (D'MA da un lato, IL dall'altro) intorno ai quali si concentravano le due distinte articolazioni. 3.10.2. Con una seconda articolazione deduce i medesimi vizi sopra specificati con riferimento al ricoscimento del carattere armato dell'associazione. A tale proposito rileva che il giudice di appello, da un lato aveva omesso di dare risposta agli specifici rilievi su tale tema avanzati nei motivi di appello, incorrendo 9 pertanto in un deficit insanabile della motivazione e, dall'altro che gli argomenti sviluppati, riprendendo e richiamando la motivazione della sentenza impugnata, risultavano del tutto insufficienti, illogici e contraddittori in quanto dimostravano soltanto che un'arma era in dotazione al AM e che, in una occasione, lo stesso veniva ripreso da una telecamera mentre la maneggiava unitamente al CC, ma non erano in grado di dimostrare che la suddetta arma e quelle rinvenute in alcuni nascondigli fossero a disposizione dell'associazione o che connunue i singoli associati, dediti soltanto allo spaccio, come il ricorrente NZ, avessero la conspapevolezza dell'esistenza delle armi ovvero potessero prevedere che le stesse fossero nella disponibilità dell'associazione ai fini de controllo dell'area di spaccio, ovvero per altre finalità, ovvero che non fossero nell'uso esclusivo di uno solo, o alcuni dei sodali. 3.10.3. Con una terza articolazione lamenta il totale deficit motivazionale con riferimento alla censura concernente il riconoscimento allo NZ delle cirrcostante attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Infondato è il primo motivo di ricorso con il quale AM AN assume la nullità della imputazione per indeterminatezza dei fatti in essa delineati. La eccezione risulta manifestamente infondata e tardivamente proposta. Sotto questo ultimo profilo va ribadita la giurisprudenza del giudice di legittimità secondo la quale la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e per genericità della contestazione ha natura relativa e, in quanto tale, non è rilevabile di ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art.491 cod.proc.pen. (sez.3, n.19649 del 27/02/2019, S., Rv.275749-01; sez.6, n.50098 del 24/10/2013, C., Rv. 257910-01; sez.3, n.40935 del 30/09/2005, Munari, Rv.232899) mentre, nella specie risulta prospettata soltanto nei motivi di innugnazione in appello. La eccezione è altresì e infondata atteso che il capo di imputazione delinea in termini sufficientemente specifici e dettagliati l'addebito nei confronti dell'SO e il ruolo ad esso riconosciuto all'interno dell'associazione, nonché il tertitorio in cui risultava operativa l'organizzazione criminosa e l'arco temporale di riferimento, desumibile non solo dalla ritenuta permanenza del vincolo al momento dela formazione della contestazione, ma anche con riferimento alla data di realizzazione dei reati fine (anni 2016-2018) come emerge dal capo 17 di imputazione elevato nei confronti dell'SO in concorso con altri imputati, anch'essi riconosciuti sodali;
la suddetta contestazione è inoltre risultata del tutto idonea ad assicurare all'imputato l'esercizio del diritto di difesa. 10 1.1. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale l'SO lamenta violazione di legge e vizio motivzionale con riferimento all'affermazione di responsabilità in relazione al delitto associativo. Deve considerarsi che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato ascritto commesso configurandosi quindi, nel caso che occupa, una c.d. "doppia conforme" di condanna, avendo entrambi i giudici di merito affermato la responsabilità dell'SO in ordine alla partecipazione alla compagine associativa oggetto di contestazione. Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ulteriore conseguenza della "doppia conforme" di condanna è che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L e altro, Rv. 27201801). Nessuna di queste condizioni appare ravvisabile nel caso in disamina, in cui il ricorso, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, pretende di asseverare, su alcuni punti specifici, una diversa valutazione del compendio probatorio, richiamando aspetti di merito non deducibili in sede di legittimità e, soprattutto omettendo di confrontarsi con gli argomenti posti a fondamento dell'ione di responsabilità del prevenuto. Il ricorrente invero si limita a rappresentare di non figurare nella documentazione contabile seuestrata al coimputato NE e che il riconoscimento operato nel corso delle indagini dal FORNARELLI sui suoi abituali fornitori dello stupefacente non risultava suffiientemente specifico e individualizzante, omettendo del tutto di considerare che i giudici di merito e, in particolare la Corte di appello di Bari a pagg.
5-6 della sentenza, hanno valorizzato i rapporti dell'SO con i principali referenti dei due sottogruppi in cui si aticolava l'associazione, D'MA e CC, e in particolare il contenuto di una intercettazione telefonica tra l'SO e il DI RI dalla quale emerge chiaramente il ruolo del ricorrente quale stretto collaboratore del D'MA nella gestione dei traffici di stupefacente e quale soggetto chiamato ad assumere scelte decisionali in assenza di questo. Il motivo si presenta pertanto inammissibile. 11 1.2. Il terzo motivo, concernente l'aggravante di cui all'art.74, comma 4 dPR 309/90 (carattere armato dell'associazione), attiene a censura comune anche alle difese dei ricorrenti CC RO, IO CE, D'MA LO, DE RI NI, EL KO e NZ MI le quali, nel contestare il ricorso a massime di esperienza da parte del giudice di appello, hanno sostanzialmente denunciato violazione di legge, per avere i giudici di merito erroneamente ritenuto che cle armi sequestrate fossero in dotazione a ciascuno dei sodali, piuttosto che ad alcuni soli di essi e la carenza di motivazione in relazione alla sussistenza di un coefficiente di prevedibilità in capo a ciascun sodale sul carattere armato dell'organizzazione criminosa. 1.2.1. Le censure risultano infondate in quanto il giudice di appello, anche mediante il richiamo alla sentenza di primo grado (pag.205-207) ha congruamente evidenziato come non solo alcuni dei sodali (CC e AM IL) erano stati ripresi e videoregistrati nell'atto di maneggiare e provare un'arma semiautomatica con caricatori e munizioni sul terrazzo di Via Cuoco 8/8, spazio chiaramente collegato all'abitazione del CC, referente di una delle articolazioni della compagine associativa, ma alcune armi erano state rinvenute occultate in un deposito scantinato del fabbricato di Via dei Mille 116, che costituiva la "roccaforte e la centrale operativa dell'associazione" e dove l'attività di smercio di sostanza stupefacente avveniva incessantemente anche in oraio notturno. Il rinvenimento delle armi era avvenuto in quanto vi era stata una segnalazione anonima che si "riferiva dell'avvenuta esplosione nel corso della notte di numerosi colpi di arma da fuoco verso una fioriera all'ingresso del civico n.116 di Via dei Mille", il quale costituiva ingresso all'edificio e snodo nevralgico di attività di spaccio e anche area di detenzione e di occultamento dello stupefacente commercializzato. Se si considera inoltre che il rinvenimento dell'arsenale di pistole e mitraglietta in zona di campagna da parte delle forze dell'ordine in data 20 settembre 2018 costituiva il risultato investigativo di attività di intercettazione e di osservazione degli imputati DE RI e IO che erano stati pedinati e sottoposti a osservazione nel mentre, in due occasioni, si erano posti alla ricerca del nascondiglio sotto terra ove il borsone con le armi era stato occultato, logico e coerente appare l'argomento utilizzato dal giudice di appello dell'esistenza di un intimo collegamento tra la dotazione di armi (di cui una era stata altresì accertata nella disponibilità esclusiva di AM IL) e l'associazione criminosa nel suo complesso e, in particolare, nell'esigenza dei referenti dell'organizzazione di pianificare e attuare un controllo dell'area di spaccio, conservando un collegamento costante e la vigilanza sulle dotazioni di stupefacente, pure variamente occultate nei luoghi di spaccio, così da evitare la dispersione di risorse e garantire la difesa dell'area riservata allo spaccio soprattutto in ora notturna. Ciò avveniva mediante 12 un presidio puntuale e armato, assicurato dall'occultamento delle armi in luoghi condivisi, accessibili a tutti i componenti del sodalizio, ovvero dalla predisposizione di un arsenale collocato fuori dal contesto dello spaccio, cui era possibile attingere le dotazioni in caso di bisogno. La pluralità di armi rinvenute in date, luoghi e circostanze diverse;
la effettiva conoscenza dell'esistenza di tali armi da parte di una buona parte dei sodali;
lo stretto collegamento tra i luoghi di occultamento e l'esercizio dell'attività di spaccio;
l'esistenza di un deposito esterno cui erano in grado di attingere taluni dei sodali;
la circostanza che l'attività di spaccio prevedeva anche dei turni notturni e che le armi erano state utilizzate, quantomeno in un'ottica dimostrativa, anche in tempo di notte (spari ad una fioriera), rendono evidente il collegamento delle armi con l'organizzazione nel suo complesso, a prescindere dal fatto di essere puntualmente destinate all'attuazione dell'attivià criminosa e manifestano, anche in ragione delle modalità eclatanti e pubbliche del loro impiego, l'esistenza del coefficiente di prevedibilità concreta da parte di ciascuno dei ricorrenti, anche di coloro che erano impegnati in mera attività di spaccio (sez.6, n.49458 del 21/10/2015, Arianiello, Rv.266041-01; n.15528 del 12/01/2021, Borracino, Rv.281212). 2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso di CC RO concernente il trattamento sanzionatorio, atteso che con motivazione congrua e lineare, che si sottrae al sindacato di legittimità, la sentenza impugnata ha escluso il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del ruolo da questi rivestito all'interno dell'organizzazione, della complessiva attività di spaccio e dalla diversa natura dello stupefacente spacciato, tenuto altresì conto del carattere armato dell'organizzazione e del fatto che lo stesso CC era stato ripreso nell'atto di maneggiare l'arma nella disponibilità di AM IL. Il giudizio di valenza tra circostanze risulta essere stato congruamente motivato e gli argomenti indicati dal ricorrente nei motivi di ricorso risultano sprovvisti di analisi censoria rispetto alle suddette argomentazioni. 2.1. Il secondo motivo di ricorso attiene al carattere armato dell'associazione che risulta essere stato affrontato nel paragrafo precedente e, in ragione delle argomentazioni sopra indicate, deve essere rigettato. 3. Il ricorso di AM MI, volto a denunciare carenza di motivazione per non essersi il giudice di appello pronunciato sulla cessazione della permanenza del delitto associativo a fare data dalla sopravvenuta detenzione del ricorrente, intervenuta in data 18 giugno 2018, è inammissibile 13 per carenza di interesse all'impugnazione ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.a) cod. proc. pen. Invero, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, il giudice di primo grado, a pag.219 della motivazione, aveva riconosciuto che la partecipazione del AM era durata fino alla data del 18 giugno 2018, allorquando lo stesso era stato attinto da ordinanza cautelare per fatti di cui all'art.416 bis cod. pen. e tale riconoscimento risulta implicitamente avallato dalla sentenza impugnata, la quale ha confermato, quanto al AM, la sentenza di primo grado in relazione alle statuizioni in essa contenute, con conseguente assenza di interesse ad una riforma sul punto. 4. Fondato è il secondo motivo di ricorso proposto dalla difesa di AM IL concernente la misura degli aumenti di pena apportati dal giudice di appello a titolo di continuazione esterna. In effetti CA IL, all'esito del giudizio di primo grado, era stato condannato alla pena di anni sei, mesi dieci di reclusione per il delitto associativo, oltre che per un reato fine;
in accoglimento della richiesta del riconoscimento di continuazione esterna avanzata dalla difesa del AM, la Corte di Appello a pag.9 della sentenza recita "può essere riconosciuta la continuazione con quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari n.3406/19 del 13.9.2019 e ridetermina la pena in anni nove di reclusione". In definitiva risulta apportato, a titolo di continuazione esterna, un aumento complessivo di anni due mesi due di reclusione ma, dalla motivazione, non è dato comprendere il numero e il titolo dei reati uniti in continuazione e quale sia l'aumento apportato in relazione a ciascuno di esso, ovvero se sia stato apportato un aumento complessivo ma, in tale caso, nulla risulta riferito sulla gravità e sulla offensività delle singole fattispecie, così da consentire un qualsivoglia controllo sulla adeguatezza e proporzione di un aumento pari ad un terzo della pena applicata per i reati (di cui uno associativo) giudicati nel presente giudizio. Tale modo di procedere risulta porsi in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità che richiede che gli aumenti vengano riferiti a ciascuna delle ipotesi poste in continuazione con il reato riconosciuto più grave (nella specie il delitto associativo) e vengano altresì scanditi da una motivazione, sia pure sintetica, sui criteri adottati in relazione a ciascun reato (sul punto (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01; sez.6, n.44428 del 5/10/2022, Spannpinato, Rv.284005). Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla misura degli aumenti apportati sulla pena applicata a CA IL in relazione ai reati posti in continuazione esterna per effeto del 14 riconosciuto vincolo della continuazione tra i fatti reato di cui all'odierno giudizio rispetto a quelli giudicati separatamente con sentenza della Corte di appello di Bari n.3406/19 del 13.9.2019. 4.1. Il ricorso deve essere rigettato nel resto quanto al trattamento sanzionatorio riconosciuto in relazione ai fatti giudicati nel presente giudizio, in quanto i giudici di merito hanno adeguatamente motivato sui criteri di determinazione partendo da pena base modulata nel minimo in relazione al delitto di associazione di cui all'art.74 dPR 309/90 (anni dieci di reclusione), apportando un aumento minimo di mesi tre di reclusione per la continuazione interna con il reato di cui al capo 27 di imputazione. Il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle riconosciute circostanze aggravanti è stato poi ecluso con motivazione non contraddittoria o manifestamente illogica utilizzando i criteri di cui all'art.133 cod. pen. e valorizzando il carattere armato dell'associazione criminosa. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o di prevalenza delle stesse può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della , concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). 5. Il primo motivo di ricorso di IO CE è manifestamente infondato laddove assume una totale carenza di motivazione della sentenza impugnata con riferimento al capo 19 di imputazione, omettendo del tutto di confrontarsi con il richiamo operato dal giudice di appello alla sentenza di primo grado la quale (pag.101-110) aveva fornito ampio conto delle fasi del rifornimento di stupefacente operato in sinergia da DE RI e IO nel corso della tarda sera del 29 luglio 2018, viaggiando su due diverse autovetture (di cui quella del DE RI sottoposta a intercettazione ambientale) i cui conducenti si erano incontrati prima della partenza per Bisceglie ed erano rimasti in contatto continuo, viaggiando di conserva, laddove il IO svolgeva una funzione di staffetta e di bonifica del percorso. I giudici di merito, sulla base degli elementi tratti dalle intercettazioni ambientali e dal servizio di osservazione, ricostruivano tutte le fasi dell'approvvigionamento, dal momento in cui il DE RI si recava in una delle basi operative dell'organizzazione in via Cuoco a ritirare una busta (che conteneva il denaro) fino allo scambio del denaro con lo stupefacente in Bisceglie, previo l'incontro con uno sconosciuto a bordo di ciclomotore, per poi rientrare a Bari, presso la base operativa, ove era osservato uscire dalla macchina con un 15 borsone che consegnava presso l'immobile di Via Cuoco (in cui dimoravano agli arresti domiciliari IL e Cannpanale), per poi tornare all'autovettura maneggiando le banconote ricevute come corrispettivo del rifornimento che in parte consegnava alla donna che lo aveva accompagnato, con la figlia, fornendo copertura alla trasferta. A tale proposito vale il principio, ripetutamente affermato dal S.C. con riferimento alla interpretazione del materiale captativo, cui il giudice di appello si è del tutto conformato, che riconosce agli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche prova diretta della colpevolezza dell'imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (sez.6, n.3882 del 4/11/2011, Annunziata, Rv.251527; sez.5, n.48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv.268414; sez.1, n.37588 del 18.6.2014). In merito al significato attribuito alle intercettazioni il giudice di legittimità ha poi affermato che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26.2.2015, Sebbar, Rv. 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, D'Andrea e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv.282337), anche in ragione del valore indiziante delle intercettazioni telefoniche, in presenza di sistematiche e continuative attività di cessione di sostanze stupefacenti monitorate tramite lo strumento captativo (sez.5, n.14853 del 21/12/2022, Bruni, Rv.281138). A nulla rileva la circostanza che in relazione al OC, che secondo la prospettazione accusatoria era il fornitore dello stupefacente, sia stata eclusa la gravità indiziaria fin dal corso delle indagini, laddove il rifornimento di cui al capo 19 risulta fotografato, nella sua materialità, da una serie di elementi intercettivi, investigativi e percettivi del tutto concludenti con riferimento all'attività svolta per l'acquisto da parte di componenti dell'associazione ben individuati (DE RI e IO), risultando pertanto a tal fine del tutto irrilevante la circostanza che sia rimasto ignota l'identità del soggetto che aveva assicurato la fornitura per il tramite del motociclista che si era avvicinato al veicolo del DE RI. 5.1. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso che attiene ad analoga fornitura di stupefacente, nella specie sequestrato per oltre sei chilogrammi di marijuana, rinvenuto all'interno di autovettura, sulla quale viaggiavano due donne le quali, nelle fasi antecedenti all'arresto, erano state notate dagli investigatori interloquire con i componenti di una Fiat 500, che 16 dapprima si erano affiancati al veicolo che trasportava il narcotico e successivamente gli si erano accodati fornendo con i fari le indicazioni sul percorso da seguire. Lo stretto collegamento tra il trasporto dello stupefacente e la destinazione dello stesso all'organizzazione criminosa, mediante l'attività agevolatrice da IO e DE RI, che si trovavano all'interno della Fiat 500, risulta essere stata adeguatamente valutata dai giudici di merito con motivazione congrua e priva di illogicità evidenti, mentre le consure svolte dalla difesa del Caracciolese risultano in fatto, prive di specificità e di analisi censoria rispetto agli argomenti posti a fondamento della decisione impugnata. 5.2. Il terzo motivo di ricorso risulta inamrnissiible in quanto attiene a questione non più proponibile per intervenuta rinuncia al relativo motivo di impugnazione in grado di appello (qualificazione dei fatti ai sensi dell'art.74, comma 6, dPR 309/90), rinuncia che ha comportato la impossibilità di dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza concernente il tema rinunciato (sez.1, 15/01/2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30/11/2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3/12/2000 Izzo, Rv.249269), anche relativo a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (sez.3, 15.6.2016, Dantese Rv. 268385; sez.2, 3/01/2014, Khribech, Rv. 259825). 5.3. Il quarto motivo, concernente il carattere armato dell'associazione criminosa, deve essere disatteso per le medesime ragioni indicate nel paragrafo 1.2.1. in cui la questione è stata affrontata in relazione al motivo di ricorso prospettato dalla difesa di SO AN, tenuto conto altresì della genericità degli argomenti prospettati dalla difesa dei ricorrenti IO CE e D'MA LO sul punto. 5.4. Fondato è invece il quarto motivo di ricorso proposto da IO CE con riferimento agli aumenti apportati dai giudici di merito a titolo di continuazione per i reati satellite (nella misura di anni uno, mesi sei di reclusione con riferimento a tre reati satellite), i quali non hanno adeguatamente motivato sulla misura degli aumenti apportati in relazione a ciascun reato satellite e alle ragioni per le quali siano stati utilizzati criteri di valutazione diversi in relazione alle posizioni di altri coimputati (D'MA LO, DE RI NI, tra gli altri), nei confronti dei quali gli aumenti sono stati indicati nella misura di mesi tre di reclusione per ciascuno dei reati da porsi in continuazione, il che assume rilievo sotto il profilo della manifesta illogicità rispetto al coimputato DE RI, il quale è stato riconosciuto concorrente del IO negli stessi reati (capi 18-19-20), senza alcuna spiegazione delle ragioni di una tale disparità di trattamento. Tale modo di procedere risulta porsi in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità che richiede che gli aumenti vengano riferiti a 17 ciascuna delle ipotesi poste in continuazione e vengano altresì scanditi da una motivazione, sia pure sintetica, sui criteri adottati in relazione a ciascun reato (sul punto (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01; sez.6, n.44428 del 5/10/2022, Spampinato, Rv.284005). Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla misura degli aumenti apportati sulla pena applicata a IO CE. 6. Il primo motivo del ricorso della difesa di DE RI NI, che denuncia violazione di legge con riferimento alla riconosciuta circostanza aggravante di cui all'art.74, comma 4 dPR 309/90 (associazione armata) è infondato per le ragioni già indicate al paragrafo 1.2.1., nel quale è stato evidenziato che il controllo del territorio di spaccio anche mediante la funzione intimidatrice delle armi, occultate in prossimità dei luoghi di spaccio, non solo costituisce una massima di esperienza valorizzata dai giudici di merito ma, nella specie, assume connotazioni di obiettiva rilevanza probatoria se si considera l'esercitazione nel maneggio di armi da parte di significativi esponenti del sodalizio (IL e CA IL) nei luoghi deputati allo spaccio, nel rinvenimento di dotazioni nelle cantine del fabbricato, centrale e roccaforte dello spaccio, nonché nella presenza di un arsenale occultato sottoterra a disposizione di componenti del sodalizio quali il DE RI, che era stato in più occasioni osservato dagli investigatori intento a scavare in prossimità del nascondiglio. La motivazione sul punto si presenta priva di contraddizioni e di difetti logici e il motivo non è scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) nel riconoscere la sussistenza della specifica aggravante in esame. 6.1. Il secondo motivo di ricorso è infondato laddove assume difetto di motivazione nel riconoscere la responsabilità del ricorrente DE RI in relazione agli episodi criminosi contestati ai capi 18 e 19 dell'imputazione, trattandosi di motivi in fatto, che si limitano a prospettare una ricostruzione alternativa dei due episodi, in contrasto con la interpretazione fornita dai giudici di merito alle risultanze investigative e, in particolare agli esiti delle intercettazioni telefoniche, all'attività di pedinamento e osservazione realizzate dalle forze dell'ordine, ai riscontrati collegamenti e localizzazioni dei due correi (IO e DE RI) nel corso dei due approvvigionamenti di sostanza stupefacente, avendo i giudici di merito logicamente rappresentato come i due imputati avessero operato nell'interesse dell'organizzazione criminale, coordinando nel primo caso la movimentazione dello stupefacente che era trasportato su altro autoveicolo, nel secondo caso cooperando affinchè la provvista di stupefacente raggiungesse la base logistica dell'associazione (capo 18 19), dopo che il DE RI aveva realizzato lo scambio denaro-stupefacente in Bisceglie previ accordi con il fornitore della sostanza. Devono pertanto ribadirsi, con riferimento al secondo motivo di ricorso del DE RI le ragioni evidenziate ai paragrafi 5 e 5.1. nel disattendere le analoghe censure prospettate dal ricorrente IO CE. 7. Fondato è il primo motivo di ricorso proposto dalla difesa di NE CO in relazione agli aumenti apportati a titolo di continuazione esterna dalla Corte di appello di Bari in relazione a due pronunce di condanna, divenute irrevocabili per fatti della stessa specie. Invero, anche in relazione alla posizione del NE valgono le considerazioni già formulate con riferimento al motivo di ricorso proposto dalla difesa di AM IL. In definitiva a NE CO risulta apportato, a titolo di continuazione esterna, un aumento complessivo di un anno di reclusione, ma dalla motivazione non è dato comprendere il numero e il titolo dei reati considerati in continuazione e quale sia l'aumento apportato in relazione a ciascuno di esso, ovvero se sia stato apportato un aumento complessivo;
peraltro, in tale caso, nulla risulta affermato sulla gravità e sulla offensività delle singole fattispecie riconosciute in continuazione esterna, così da consentire un qualsivoglia controllo sulla adeguatezza e proporzionalità degli aumenti apportati in relazione ai reati (di cui uno associativo) giudicati nel presente giudizio. Tale modo di procedere risulta porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che richiede che gli aumenti vengano riferiti a ciascuna delle ipotesi poste in continuazione con il reato riconosciuto più grave (nella specie il delitto associativo) e vengano altresì scanditi da una motivazione, sia pure sintetica, sui criteri adottati in relazione a ciascun reato (sul punto (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01; sez.6, n.44428 del 5/10/2022, Spampinato, Rv.284005). Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla misura degli aumenti apportati sulla pena applicata a NE CO in relazione ai reati posti in continuazione esterna per effetto del riconosciuto vincolo della continuazione tra i fatti reato di cui all'odierno giudizio rispetto a quelli giudicati separatamente. 7.1. Il ricorso deve essere rigettato nel resto, quanto al trattamento sanzionatorio riservato al NE per i fatti giudicati nel presente giudizio, in quanto i giudici di merito hanno adeguatamente motivato partendo da pena base modulata nel minimo edittale in relazione al delitto di associazione di cui all'art.74 dPR 309/90 (anni dieci di reclusione), apportando un aumento minimo di mesi tre di reclusione per la continuazione interna in relazione ai tre reati fine posti in continuazione. Il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle 19 riconosciute circostanze aggravanti è stato poi escluso con motivazione non contraddittoria o manifestamente illogica dal giudice di appello, facendo riferimento ai criteri di cui all'art.133 cod. pen. e al carattere armato dell'associazione criminosa. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ovvero del giudizio di prevalenza può essere legittimamente giustificato dall'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). 8. Il ricorso proposto da LO RI risulta improponibile quanto alla censura concernente la sussistenza del delitto associativo, stante la intervenuta rinuncia al relativo motivo di impugnazione in appello, di talchè la statuizione sulla responsabilità del LO per detto titolo è divenuta inoppugnabile, mentre è inammissibile in quanto assertivo, generico e e privo di analisi censoria degli argomenti della sentenza impugnata il motivo concernente il trattamento sanzionatorio, il quale è stato determinato sulla base di criteri edittali improntati al minimo (anni dieci per il delitto associativo) con aumento percentuale assai modesto (mesi tre di reclusione) per ciascuno dei reati satellite. Va pertanto dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto dalla difesa del LO. 9. Il ricorso proposto da OT LE è inammissibile in quanto generico, privo di confronto con la decisione impugnata, non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privo di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale sulle questioni oggetto di ricorso risulta coerente con le risultanze processuali e non é altresì manifestamente illogico o contraddittorio e comunque non ha formato oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente. 10. La difesa di EL KO e quella di NZ MI, con il rispettivo primo motivo di ricorso, denunciano violazione di legge e contraddittorietà della motivazione con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante del numero degli associati (art.74, comma 3 dPR 309/90) sul presupposto della mancata conoscenza da parte del EL di partecipare ad un complesso organizzativo a base così ampia ovvero, sotto il profilo strutturale, della duplicità 20 delle strutture organizzative, ciascuna dotata di una propria indipendenza operativa, finanziaria e contabile, benchè mantenessero saltuarie interessenze e relazioni tra i rispettivi componenti, evocando il tenore di alcune intercettazioni che esplicitavano i diversi piani operativi, organizzativi e finanziari su cui si muovevano i due gruppi, rispettivamente riconducibili alle persone del CC e del D'MA. 10. Le censure sono infondate e devono essere disattese. I giudici di merito e da ultimo la Corte di appello di Bari, anche mediante il richiamo ai principali snodi della sentenza di primo grado (pagg. 15 ss., 62 ss., 205 ss, sentenza del Tribunale di Bari) hanno rappresentato, con motivazione non manifestamente illogica e contraddittoria che i due sottogruppi della medesima organizzazione operavano nello stesso contesto spaziale e temporale (2017-2018) e avevano come principale e comune base logistica di spaccio il comprensorio popolare denominato "Palazzo IC TI, sito in Bari alla Via di Mille n.116 (soprannominato "Forcella o Le Case"). Lo spaccio avveniva in simultanea, anche in turni notturni, organizzati e coordinati, ma ciascuna delle due articolazioni procedeva a consegne di stupefacenti anche presso diversi punti dii incontro. Le due articolazioni, pur mantenendo una propria autonomia in fase di spaccio, si avvalevano dello stesso comune fornitore, IO in grado, attraverso i propri referenti, di movimentare rilevanti provviste di stupefacente, così da soddisfare le necessità di approvvigionamento comuni. Il giudice di primo grado, con argomenti richiamati dalla Corte di appello, ha evidenziato come non solo ricorreva un collegamento ambientale e cronologico nello svolgimento dell'attività di spaccio tra i due sottogruppi ma, nell'individuare i singoli componenti delle due articolazioni, poneva in risalto il collegamento funzionale tra gli stessi e, primi fra tutti, tra i due coordinatori delle rispettive articolazioni D'MA e CC che mantenevano relazioni reciproche e che, nel commentare l'andamento dei propri affari, avevano come principale riferimento l'attività della articolazione gemella (intercettazioni tra CC e OT). I giudici di merito ponevano altresì in luce come alcuni dei componenti del gruppo riferibile a CC (DE RI e NE) operavano anche alle dipendenze del D'MA e che i due fratelli AM IL (agli arresti domiciliari) e AM MI operavano all'interno dei due distinti sottogruppi, in particolare AM IL pur a stretto contatto con il D'MA, collaborava cón il CC nella preparazione dello stupefacente da spacciare e nella gestione contabile dei proventi dello spaccio. Rilevavano inoltre i giudici di merito come le interazioni tra i singoli componenti dei due sottogruppi fossero costanti e che, anche in ragione di tale aspetto, ricorreva una consapevolezza diffusa del rispettivo agire nell'attività criminosa. 21 10.1. Le censure articolate nei richiamati motivi di ricorso si limitano ad avversare tale logica ricostruzione, su base unitaria, dell'organizzazione dedita allo spaccio nel quartiere San Pasquale di Bari, ponendo in rilievo alcuni profili, tratti dal compendio intercettivo, da cui emergerebbero differenze nella gestione finanziaria dei due sottogruppi e della maggiore remuneratività dello spaccio come organizzato nel sottogruppo del D'MA, senza peraltro confrontarsi con la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo la quale, ai fini della individuazione del vincolo associativo nel traffico di sostanze stupefacenti non è la presenza di una cassa comune o di una spartizione concordata dei ricavi dell'attività di cessione essendo sufficiente, anche nell'ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa con tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una sia pur minima organizzazione (sez. 6, n.2394 del 10/12/2021, Napoli, Rv.Rv.282677-01), tutti profili ricorrenti nella specie in presenza di una parziale sovrapposizione di soggetti, tempi, territorio, oggetto dell'attività criminale e comunanza di fonti di approvvigionamento, così da potere inferire la unitarietà del gruppo criminale che operi in permanenza, con fisiologici adattamenti e della propria composizione e dell'azione in ragione del trascorrere del tempo (sez.6, n.43963 del 30/09/2013, P.C., Basile e altri, Rv.258154-01.), né in tema associativo l'aggravante del numero delle persone, di cui all'art. 416, comma quinto, cod. pen., richiede la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente a integrarla (sez.3, n.33152 del 7/06/2024, Odoli, Rv.286841-01; sez.4, n.27523 del 10/05/2017, Giliberto, Rv. 271126 - 01.). le censure vanno pertanto rigettate. 10.2. I motivi di ricorso prospettati dalle difese di EL KO e di NZ MI concernenti la circostanza aggravante di cui all'art.74, comma 4 dPR 309/90 (secondo motivo del ricorso EL e seconda parte del primo motivo di ricorso NZ), vanno rigettati per le medesime ragioni indicate nel paragrafo 1.2.1., concernente l'analoga doglianza articolata dalla difesa di SO AN. 10.3. I motivi proposti dai due ricorrenti concernenti il trattamento sanzionatorio risultano al pari infondati in presenza di pena base modulata sui minimi edittali e, per lo NZ, del minimo aumento a titolo di continuazione con il reato fine allo stesso riconosciuto. Le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute equivalenti rispetto alle circostanze aggravanti e il giudizio di prevalenza è stato escluso nei confronti di tutti i ricorrenti con motivazione priva di illogicità manifesta in ragione dei profili ponderali dello stupefacente trattato, del giro di affari e del carattere armato dell'associazione. 22 La motivazione risulta coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto, la quale insegna che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, AN e altro, rv. 256172), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all'imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.1, n.46568 del 18/05/5.2017, Lamin, Rv.271315; sez.2, n.23903 del 15/07/2020, Marigliano, 279549-01). 11. In conclusione, in accoglimento dei motivi di ricorso proposti dalle difese di AM IL, IO CE e NE CO deve essere annullata la sentenza impugnata limitatamente ai disposti aumenti per la continuazione, con rigetto degli altri motivi di ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di AM MI, LO RI, OT LE e condanna i predetti al pagamento delle spese processuali, nonché, non ricorrendo ragioni di esonero al riguardo per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., nella misura indicata in dispositivo. Rigetta i restanti ricorsi proposti da SO AN, CC RO, D'MA LO, DE RI NI, EL MI e NZ MI e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AM IL, IO CE e NE CO limitatamente ai disposti aumenti per la continuazione con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati. Dichiara inammissibili i ricorsi di CA MI, LO RI, OT LE e condanna i predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di SO AN, CC RO, D'MA LO, DE RI NI, EL MI e NZ MI e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 con dispositivo integrato dal Presidente in data 19 marzo 2025