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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 12258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12258 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE
R.G. 26955/2023
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica
D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 26955/2023 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fabio Masiello ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Lepanto n. 105; pec: Email_1
- parte attrice -
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Perugini ed elettivamente domiciliata in Cosenza, alla via D. Milelli n. 26/B; pec:
Email_2
- parte convenuta –
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in NAPOLI, presso la casa comunale in Palazzo San
Giacomo, Piazza del Municipio, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Diani, come da procura in atti;
pec: apoli.it; Emai_3 Email_4 CP_2
- parte convenuta –
NONCHÉ (C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore;
- parte convenuta contumace –
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_4 pro tempore;
- parte convenuta contumace –
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_5 rappresentante pro tempore;
- parte convenuta contumace –
NONCHÉ
C.F. ), in persona del Controparte_6 P.IVA_6 legale rappresentante pro tempore;
- parte convenuta contumace –
Oggetto: azione di accertamento negativo del credito.
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.12.2023, conveniva in Parte_1 giudizio l' il l' Controparte_7 Controparte_2 [...]
e le Prefetture di al fine di Controparte_8 CP_4 Controparte_9 contestare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
pag. 2/10 071/762020300009096/000 ricevuta in data 21.11.2023, per l'importo complessivo di euro 21.568,70.
In particolare, l'attore lamentava l'insussistenza del diritto ad iscrivere ipoteca da parte dell'agente per la riscossione e precisava che al preavviso di iscrizione risultavano sottese ventotto cartelle di pagamento, tutte dovute a sanzioni amministrative derivanti da contravvenzioni al codice della strada, deducendo:
- l'estinzione dei crediti relativi a sei delle ventotto cartelle di pagamento (nn.
07120180023447639000, 07120180052315445000, 07120180058593349000,
07120180066916142000, 07120190015585478000, 07120190038489560000) stante l'avvenuto pagamento delle stesse (doglianza integrante un primo motivo di opposizione);
- la prescrizione dei crediti di tutte le restanti cartelle azionate poiché mai notificate
(doglianza integrante un secondo motivo di opposizione);
- l'illegittimità di tutte le restanti cartelle per l'omessa notifica degli atti ad esse presupposti costituiti dai verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada
(doglianza integrante un terzo motivo di opposizione);
- l'irregolarità della procedura esecutiva stante la mancata previa notificazione di tutte le restanti cartelle al di fuori delle sei già pagate (doglianza integrante un quarto motivo di opposizione);
- la nullità di tutte le restanti cartelle per l'illegittimità delle somme richieste a titolo di maggiorazione (doglianza integrante un quinto motivo di opposizione);
- la nullità di tutte le restanti cartelle per decadenza dell'agente per la riscossione dal termine sancito dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 (doglianza integrante un sesto motivo di opposizione);
7) la nullità di tutte le restanti cartelle per difetto di motivazione (doglianza integrante un settimo motivo di opposizione);
- la nullità di tutte le restanti cartelle per mancanza dei requisiti essenziali (doglianza integrante un ottavo motivo di opposizione);
- la nullità di tutte le restanti cartelle per il mancato rispetto del termine per l'esecutività del ruolo esattoriale da parte degli enti impositori (doglianza integrante un nono motivo di opposizione). pag. 3/10 Riguardo, invece, lo stesso preavviso di iscrizione ipotecaria, ne invocava la nullità per:
- carenza dell'indicazione dei beni da sottoporre ad iscrizione ipotecaria (doglianza integrante un decimo motivo di opposizione);
- violazione della soglia minima di euro ventimila di valore complessivo del credito per poter procedere ad iscrizione ipotecaria, atteso l'avvenuto pagamento di sei delle ventotto cartelle e, dunque, dato il minor valore del credito complessivo (doglianza integrante un undicesimo motivo di opposizione).
Concludeva, dunque, per l'accertamento dell'insussistenza del diritto ad iscrivere ipoteca da parte dell'agente per la riscossione, con vittoria di spese di lite a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 8.4.2024, si costituiva il eccependo l'incompetenza del Tribunale di Napoli in Controparte_2 favore del Giudice di Pace territorialmente competente, trattandosi di giudizio avente ad oggetto opposizione a cartelle per sanzioni amministrative derivanti da contravvenzioni al codice della strada;
sempre in via preliminare, eccepiva la l'inammissibilità dell'opposizione per tardività; nel merito, invocava la totale infondatezza delle pretese formulate dall'attore, atteso che risultavano regolarmente notificati sia i cinquantasette verbali di accertamento delle contravvenzioni al codice della strada sottesi alle cartelle prodromiche al preavviso di iscrizione ipotecaria, che le cartelle stesse, con conseguente interruzione di tutti i termini di prescrizione previsti per legge (tenuto anche conto della sospensione dei termini sancita dalla normativa emergenziale per la pandemia da
Covid19 nel periodo tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021, da estendersi fino al 31.12.2021 per effetto della sospensione dei termini per la notificazione delle cartelle da parte dell'agente per la riscossione stabilita dal D.L. n. 73/2021, convertito in legge
106/2021); deduceva, inoltre, la legittimità delle somme intimate anche a titolo di maggiorazione e, in definitiva, la totale infondatezza delle contestazioni sollevate.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'istanza di sospensione, nonché per la declaratoria di incompetenza funzionale del Tribunale adito sussistendo invece la competenza del
Giudice di Pace territorialmente competente;
in caso di mancata pronuncia circa il difetto di competenza, chiedeva il rigetto dell'azione perché inammissibile ed infondata, con vittoria delle spese di lite. pag. 4/10 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.3.2024, si costituiva l' la quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_10
l'incompetenza per materia del Tribunale di Napoli in favore del Giudice di Pace territorialmente competente, trattandosi di giudizio di opposizione a cartelle per sanzioni amministrative derivanti da contravvenzioni al codice della strada, per le quali sussiste la competenza funzionale del Giudice di Pace;
sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda poiché tardivamente proposta, trattandosi di opposizione da proporsi entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto opposto;
sotto altro profilo, ne invocava la inammissibilità poiché opposizione spiegata avverso preavviso di iscrizione ipotecaria e, dunque, atto non autonomamente impugnabile;
nel merito, contestava anzitutto il primo motivo di opposizione, atteso che nessuna prova era stata fornita circa l'intervenuto pagamento delle sei cartelle indicate, né risultava l'adesione dell'attore alla procedura di definizione agevolata delle medesime, pure invocata;
contestava, ad ogni buon conto, la fondatezza della domanda anche in punto di irregolarità della procedura di riscossione per l'omessa notificazione delle cartelle prodromiche all'atto opposto poiché, invece, tutte regolarmente notificate, nonché in punto di presunta prescrizione dei crediti ivi azionati, attesa l'avvenuta interruzione dei termini e tenuto conto della sospensione degli stessi sancita dalla normativa emergenziale per la pandemia da Covid19; riguardo, invece, l'invocata omissione di notifica dei presupposti verbali di accertamento delle contravvenzioni al codice della strada eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva poiché attività di esclusiva competenza degli enti impositori;
in riferimento alla dedotta illegittimità delle cartelle di pagamento sottese all'atto opposto per carenza di motivazione ed erroneità delle somme richieste a titolo di maggiorazioni, ne sottolineava, anzitutto,
l'inammissibilità poiché non proposte tempestivamente avverso le cartelle regolarmente notificate, nonché la totale infondatezza, attesa la piena rispondenza delle cartelle alle disposizioni di legge relative;
quanto alla pretesa decadenza dal termine di quattro mesi per la notificazione della cartella dalla data della trasmissione del ruolo, evidenziava l'intervenuta abrogazione della relativa disposizione di legge e, dunque, il rispetto delle modalità di legge relative;
quanto, infine, alla invocata illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria per la mancata indicazione dei beni da sottoporre ad ipoteca o per pag. 5/10 eventuali limiti di pignorabilità del bene immobile prescelto, precisava che unico limite all'ammissibilità della iscrizione ipotecaria poteva essere quello dell'importo del credito, qualora inferiore alla soglia dei ventimila euro come sancita dall'art. 77 del
D.P.R. n. 602/1973, ma non applicabile al caso di specie dato il valore superiore del credito.
Concludeva, pertanto, per la declaratoria di incompetenza funzionale del Tribunale adito in luogo del Giudice di Pace territorialmente competente;
in caso di mancata pronuncia circa il difetto di competenza, chiedeva, comunque, il rigetto dell'azione spiegata perché inammissibile ed infondata, con vittoria delle spese di lite.
Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'attore contestava la pretesa regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento effettuata a mezzo posta elettronica certificata, atteso che l'indirizzo utilizzato dall'agente per la riscossione non corrispondeva ad alcun indirizzo pec riconducibile al medesimo attore, come del resto provato dalle attestazioni di mancata consegna delle pec depositate dalla stessa controparte convenuta;
precisava, ancora, che l'eventuale notificazione ad indirizzo pec riconducibile all'attività di impresa dallo stesso attore esercitata non poteva ritenersi validamente effettuata, atteso che le autovetture implicate nelle presunte violazioni al codice della strada non erano utilizzate a fini d'impresa e né risultavano intestate alla società dell'attore, bensì di utilizzo del tutto personale;
inoltre, riguardo alla sollevata eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli in luogo del Giudice di
Pace territorialmente competente, osservava che trattandosi di normale giudizio di cognizione ordinario la competenza era da ripartirsi non solo per materia bensì anche per valore, con la conseguenza che sussisteva la competenza per valore del Tribunale in ragione di credito superiore ad euro 10.000,00.
In riferimento, invece, alla eccepita tardività della domanda adduceva l'assoluta mancanza di qualsiasi termine decadenziale, versandosi in ipotesi di mero giudizio di accertamento negativo del credito;
quanto, ancora, alla dedotta non autonoma impugnabilità del preavviso di iscrizione ipotecaria ne rivendicava, invece, la facoltà di impugnazione e la sussistenza di interesse ad agire, al fine di ripristinare la legalità degli atti prima della ricezione del successivo avviso di iscrizione ipotecaria vero e proprio.
Quanto, infine, alla pretesa regolarità della notificazione dei verbali di accertamento pag. 6/10 delle contravvenzioni al codice della strada da parte del ribadiva che Controparte_2 il preavviso di iscrizione ipotecaria costituiva il primo atto con cui era venuto a conoscenza delle multe contestate, tranne che per le sei cartelle indicate come già pagate, con la conseguente prescrizione di tutti i crediti relativi alle restanti cartelle di pagamento.
Nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. l' Controparte_10 allegava visura camerale e documenti relativi agli esiti delle consultazioni INI-PEC per dimostrare la regolarità delle notifiche pec effettuate.
Pertanto, precisate le conclusioni, all'udienza del 20.11.2025 la causa veniva riservata in decisione, con la concessione di termini per conclusionali e repliche ex art. 189 c.p.c.
*****
1. Tanto premesso, va anzitutto dichiarata la contumacia delle parti convenute
[...]
. Controparte_11
Non risulta infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio, nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione in opposizione.
2. Ciò posto, in via preliminare ed assorbente, è fondata l'eccezione – tempestivamente formulata dalla parte convenuta - circa il difetto di competenza Controparte_2 dell'adito Tribunale in luogo del Giudice di Pace territorialmente competente, per le seguenti ragioni.
Anzitutto, in punto di qualificazione della domanda, ritiene questo giudice che l'azione promossa integri una ordinaria azione di accertamento negativo del credito.
Costituisce giurisprudenza consolidata, infatti, quella per cui l'azione spiegata avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria tesa all'accertamento dell'insussistenza del diritto ad iscrivere ipoteca da parte dell'agente per la riscossione, al pari di quella promossa avverso il preavviso di fermo amministrativo, così come quella promossa direttamente contro l'iscrizione di ipoteca o il fermo amministrativo, costituiscano tutte ipotesi di azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, in quanto tali assoggettate alle regole processuali del rito ordinario di cognizione: “L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere pag. 7/10 l'ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto, con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione.” (cfr. Cass. Sez. III, Ordinanza n. 6884 del 14.3.2024); ed ancora: “L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, e non un'opposizione all'esecuzione, con la conseguenza che il giudizio è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.” (cfr. Cass. Sez. III, Ordinanza n. 28609 del
30.9.2022).
Quanto sopra, anche in riferimento ai giudizi di opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria cui siano sottese cartelle di pagamento derivanti dal mancato pagamento di sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada, come quello di specie.
Ebbene, per tali giudizi la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che:
“In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere
a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto azione di accertamento negativo;
ne consegue che l'opposizione proposta, con unico atto, avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso per una pluralità di violazioni del codice della strada, non è attratta, in ragione dell'ammontare complessivo delle sanzioni, nella sfera della competenza per valore del tribunale e che, nel caso in cui le contravvenzioni siano state rilevate in luoghi differenti, la domanda di accertamento negativo deve essere separata in altrettante cause e va dichiarata la competenza degli uffici del giudice di pace del luogo di accertamento di ciascuna sanzione.” (Cass. Sez. III,
Ordinanza n. 7460 del 15.3.2019).
pag. 8/10 Ciò posto, l'attribuzione al giudice di pace della competenza in tema di contravvenzioni al codice della strada configura sempre una fattispecie di competenza per materia (Cass.
Sez. Un. 27 aprile 2018, n. 10261; Cass. 15 marzo 2019, n. 7460) e di tipo funzionale
(ovvero senza alcuna ripartizione in ragione del valore) nel caso di opposizione di tipo recuperatorio a verbale ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011.
Ebbene, nel caso di specie, questo giudicante ritiene ricorra proprio tale fattispecie, avendo l'opponente contestato l'omessa notificazione di tutti gli atti presupposti al preavviso impugnato, in primis dei verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada (terzo motivo di opposizione).
Risulta, infatti, del tutto pertinente il richiamo al principio di diritto affermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22080 del 22 settembre 2017, laddove i giudici di legittimità hanno definitivamente chiarito come la doglianza concernente l'omessa notificazione del verbale di contestazione della contravvenzione formulata in seno ad un'opposizione a cartella di pagamento configuri sempre un'opposizione ex art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011 e non già un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Ne consegue l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza funzionale di questo
Tribunale in favore del Giudice di Pace territorialmente competente che va, quindi, individuato ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del D. Lgs. n. 150/2011 secondo cui:
“L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione”.
In mancanza della puntuale produzione della totalità dei verbali di accertamento della violazione, utili ai fini delle individuazione della competenza territoriale, la pronuncia sulla competenza viene assunta allo stato degli atti e di conseguenza va dichiarata la competenza del giudice di pace di Napoli per la totalità dei crediti oggetto delle contestazioni poste a base del preavviso di iscrizione, ad eccezione di quelle compendiate nelle cartelle n. 07120200012667584000, n. 07120200034804521000 n.
07120200047716961000 e n. 07120200065113019000, nella parte in cui si riferiscono a crediti della , da attribuirsi alla competenza del giudice di pace di Controparte_4
e quella n. di competenza del giudice di pace di CP_4 PartitaIVA_7
. CP_5
pag. 9/10 3. Le spese del giudizio in confronto delle convenute costituite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014 ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da avverso la Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 21.11.2023 da ogni contraria domanda, istanza ed eccezione Controparte_10 disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia delle parti convenute
[...]
, in persona dei loro legali rappresentati pro- Controparte_11 tempore;
2. dichiara l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale per essere competente il
Giudice di Pace territorialmente competente come precisato in motivazione e per l'effetto:
- assegna termine di giorni 60 decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa innanzi ai giudici di pace rispettivamente competenti.
3. condanna la parte attrice al pagamento, in favore delle parti convenute
[...]
e delle spese del presente giudizio, che si Controparte_10 Controparte_2 liquidano per ciascuna di esse in euro 1.701,00 per compenso professionale dei rispettivi procuratori, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli, 24.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE
R.G. 26955/2023
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica
D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 26955/2023 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fabio Masiello ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Lepanto n. 105; pec: Email_1
- parte attrice -
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Perugini ed elettivamente domiciliata in Cosenza, alla via D. Milelli n. 26/B; pec:
Email_2
- parte convenuta –
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in NAPOLI, presso la casa comunale in Palazzo San
Giacomo, Piazza del Municipio, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Diani, come da procura in atti;
pec: apoli.it; Emai_3 Email_4 CP_2
- parte convenuta –
NONCHÉ (C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore;
- parte convenuta contumace –
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_4 pro tempore;
- parte convenuta contumace –
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_5 rappresentante pro tempore;
- parte convenuta contumace –
NONCHÉ
C.F. ), in persona del Controparte_6 P.IVA_6 legale rappresentante pro tempore;
- parte convenuta contumace –
Oggetto: azione di accertamento negativo del credito.
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.12.2023, conveniva in Parte_1 giudizio l' il l' Controparte_7 Controparte_2 [...]
e le Prefetture di al fine di Controparte_8 CP_4 Controparte_9 contestare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
pag. 2/10 071/762020300009096/000 ricevuta in data 21.11.2023, per l'importo complessivo di euro 21.568,70.
In particolare, l'attore lamentava l'insussistenza del diritto ad iscrivere ipoteca da parte dell'agente per la riscossione e precisava che al preavviso di iscrizione risultavano sottese ventotto cartelle di pagamento, tutte dovute a sanzioni amministrative derivanti da contravvenzioni al codice della strada, deducendo:
- l'estinzione dei crediti relativi a sei delle ventotto cartelle di pagamento (nn.
07120180023447639000, 07120180052315445000, 07120180058593349000,
07120180066916142000, 07120190015585478000, 07120190038489560000) stante l'avvenuto pagamento delle stesse (doglianza integrante un primo motivo di opposizione);
- la prescrizione dei crediti di tutte le restanti cartelle azionate poiché mai notificate
(doglianza integrante un secondo motivo di opposizione);
- l'illegittimità di tutte le restanti cartelle per l'omessa notifica degli atti ad esse presupposti costituiti dai verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada
(doglianza integrante un terzo motivo di opposizione);
- l'irregolarità della procedura esecutiva stante la mancata previa notificazione di tutte le restanti cartelle al di fuori delle sei già pagate (doglianza integrante un quarto motivo di opposizione);
- la nullità di tutte le restanti cartelle per l'illegittimità delle somme richieste a titolo di maggiorazione (doglianza integrante un quinto motivo di opposizione);
- la nullità di tutte le restanti cartelle per decadenza dell'agente per la riscossione dal termine sancito dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 (doglianza integrante un sesto motivo di opposizione);
7) la nullità di tutte le restanti cartelle per difetto di motivazione (doglianza integrante un settimo motivo di opposizione);
- la nullità di tutte le restanti cartelle per mancanza dei requisiti essenziali (doglianza integrante un ottavo motivo di opposizione);
- la nullità di tutte le restanti cartelle per il mancato rispetto del termine per l'esecutività del ruolo esattoriale da parte degli enti impositori (doglianza integrante un nono motivo di opposizione). pag. 3/10 Riguardo, invece, lo stesso preavviso di iscrizione ipotecaria, ne invocava la nullità per:
- carenza dell'indicazione dei beni da sottoporre ad iscrizione ipotecaria (doglianza integrante un decimo motivo di opposizione);
- violazione della soglia minima di euro ventimila di valore complessivo del credito per poter procedere ad iscrizione ipotecaria, atteso l'avvenuto pagamento di sei delle ventotto cartelle e, dunque, dato il minor valore del credito complessivo (doglianza integrante un undicesimo motivo di opposizione).
Concludeva, dunque, per l'accertamento dell'insussistenza del diritto ad iscrivere ipoteca da parte dell'agente per la riscossione, con vittoria di spese di lite a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 8.4.2024, si costituiva il eccependo l'incompetenza del Tribunale di Napoli in Controparte_2 favore del Giudice di Pace territorialmente competente, trattandosi di giudizio avente ad oggetto opposizione a cartelle per sanzioni amministrative derivanti da contravvenzioni al codice della strada;
sempre in via preliminare, eccepiva la l'inammissibilità dell'opposizione per tardività; nel merito, invocava la totale infondatezza delle pretese formulate dall'attore, atteso che risultavano regolarmente notificati sia i cinquantasette verbali di accertamento delle contravvenzioni al codice della strada sottesi alle cartelle prodromiche al preavviso di iscrizione ipotecaria, che le cartelle stesse, con conseguente interruzione di tutti i termini di prescrizione previsti per legge (tenuto anche conto della sospensione dei termini sancita dalla normativa emergenziale per la pandemia da
Covid19 nel periodo tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021, da estendersi fino al 31.12.2021 per effetto della sospensione dei termini per la notificazione delle cartelle da parte dell'agente per la riscossione stabilita dal D.L. n. 73/2021, convertito in legge
106/2021); deduceva, inoltre, la legittimità delle somme intimate anche a titolo di maggiorazione e, in definitiva, la totale infondatezza delle contestazioni sollevate.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'istanza di sospensione, nonché per la declaratoria di incompetenza funzionale del Tribunale adito sussistendo invece la competenza del
Giudice di Pace territorialmente competente;
in caso di mancata pronuncia circa il difetto di competenza, chiedeva il rigetto dell'azione perché inammissibile ed infondata, con vittoria delle spese di lite. pag. 4/10 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.3.2024, si costituiva l' la quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_10
l'incompetenza per materia del Tribunale di Napoli in favore del Giudice di Pace territorialmente competente, trattandosi di giudizio di opposizione a cartelle per sanzioni amministrative derivanti da contravvenzioni al codice della strada, per le quali sussiste la competenza funzionale del Giudice di Pace;
sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda poiché tardivamente proposta, trattandosi di opposizione da proporsi entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto opposto;
sotto altro profilo, ne invocava la inammissibilità poiché opposizione spiegata avverso preavviso di iscrizione ipotecaria e, dunque, atto non autonomamente impugnabile;
nel merito, contestava anzitutto il primo motivo di opposizione, atteso che nessuna prova era stata fornita circa l'intervenuto pagamento delle sei cartelle indicate, né risultava l'adesione dell'attore alla procedura di definizione agevolata delle medesime, pure invocata;
contestava, ad ogni buon conto, la fondatezza della domanda anche in punto di irregolarità della procedura di riscossione per l'omessa notificazione delle cartelle prodromiche all'atto opposto poiché, invece, tutte regolarmente notificate, nonché in punto di presunta prescrizione dei crediti ivi azionati, attesa l'avvenuta interruzione dei termini e tenuto conto della sospensione degli stessi sancita dalla normativa emergenziale per la pandemia da Covid19; riguardo, invece, l'invocata omissione di notifica dei presupposti verbali di accertamento delle contravvenzioni al codice della strada eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva poiché attività di esclusiva competenza degli enti impositori;
in riferimento alla dedotta illegittimità delle cartelle di pagamento sottese all'atto opposto per carenza di motivazione ed erroneità delle somme richieste a titolo di maggiorazioni, ne sottolineava, anzitutto,
l'inammissibilità poiché non proposte tempestivamente avverso le cartelle regolarmente notificate, nonché la totale infondatezza, attesa la piena rispondenza delle cartelle alle disposizioni di legge relative;
quanto alla pretesa decadenza dal termine di quattro mesi per la notificazione della cartella dalla data della trasmissione del ruolo, evidenziava l'intervenuta abrogazione della relativa disposizione di legge e, dunque, il rispetto delle modalità di legge relative;
quanto, infine, alla invocata illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria per la mancata indicazione dei beni da sottoporre ad ipoteca o per pag. 5/10 eventuali limiti di pignorabilità del bene immobile prescelto, precisava che unico limite all'ammissibilità della iscrizione ipotecaria poteva essere quello dell'importo del credito, qualora inferiore alla soglia dei ventimila euro come sancita dall'art. 77 del
D.P.R. n. 602/1973, ma non applicabile al caso di specie dato il valore superiore del credito.
Concludeva, pertanto, per la declaratoria di incompetenza funzionale del Tribunale adito in luogo del Giudice di Pace territorialmente competente;
in caso di mancata pronuncia circa il difetto di competenza, chiedeva, comunque, il rigetto dell'azione spiegata perché inammissibile ed infondata, con vittoria delle spese di lite.
Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'attore contestava la pretesa regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento effettuata a mezzo posta elettronica certificata, atteso che l'indirizzo utilizzato dall'agente per la riscossione non corrispondeva ad alcun indirizzo pec riconducibile al medesimo attore, come del resto provato dalle attestazioni di mancata consegna delle pec depositate dalla stessa controparte convenuta;
precisava, ancora, che l'eventuale notificazione ad indirizzo pec riconducibile all'attività di impresa dallo stesso attore esercitata non poteva ritenersi validamente effettuata, atteso che le autovetture implicate nelle presunte violazioni al codice della strada non erano utilizzate a fini d'impresa e né risultavano intestate alla società dell'attore, bensì di utilizzo del tutto personale;
inoltre, riguardo alla sollevata eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli in luogo del Giudice di
Pace territorialmente competente, osservava che trattandosi di normale giudizio di cognizione ordinario la competenza era da ripartirsi non solo per materia bensì anche per valore, con la conseguenza che sussisteva la competenza per valore del Tribunale in ragione di credito superiore ad euro 10.000,00.
In riferimento, invece, alla eccepita tardività della domanda adduceva l'assoluta mancanza di qualsiasi termine decadenziale, versandosi in ipotesi di mero giudizio di accertamento negativo del credito;
quanto, ancora, alla dedotta non autonoma impugnabilità del preavviso di iscrizione ipotecaria ne rivendicava, invece, la facoltà di impugnazione e la sussistenza di interesse ad agire, al fine di ripristinare la legalità degli atti prima della ricezione del successivo avviso di iscrizione ipotecaria vero e proprio.
Quanto, infine, alla pretesa regolarità della notificazione dei verbali di accertamento pag. 6/10 delle contravvenzioni al codice della strada da parte del ribadiva che Controparte_2 il preavviso di iscrizione ipotecaria costituiva il primo atto con cui era venuto a conoscenza delle multe contestate, tranne che per le sei cartelle indicate come già pagate, con la conseguente prescrizione di tutti i crediti relativi alle restanti cartelle di pagamento.
Nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. l' Controparte_10 allegava visura camerale e documenti relativi agli esiti delle consultazioni INI-PEC per dimostrare la regolarità delle notifiche pec effettuate.
Pertanto, precisate le conclusioni, all'udienza del 20.11.2025 la causa veniva riservata in decisione, con la concessione di termini per conclusionali e repliche ex art. 189 c.p.c.
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1. Tanto premesso, va anzitutto dichiarata la contumacia delle parti convenute
[...]
. Controparte_11
Non risulta infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio, nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione in opposizione.
2. Ciò posto, in via preliminare ed assorbente, è fondata l'eccezione – tempestivamente formulata dalla parte convenuta - circa il difetto di competenza Controparte_2 dell'adito Tribunale in luogo del Giudice di Pace territorialmente competente, per le seguenti ragioni.
Anzitutto, in punto di qualificazione della domanda, ritiene questo giudice che l'azione promossa integri una ordinaria azione di accertamento negativo del credito.
Costituisce giurisprudenza consolidata, infatti, quella per cui l'azione spiegata avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria tesa all'accertamento dell'insussistenza del diritto ad iscrivere ipoteca da parte dell'agente per la riscossione, al pari di quella promossa avverso il preavviso di fermo amministrativo, così come quella promossa direttamente contro l'iscrizione di ipoteca o il fermo amministrativo, costituiscano tutte ipotesi di azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, in quanto tali assoggettate alle regole processuali del rito ordinario di cognizione: “L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere pag. 7/10 l'ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto, con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione.” (cfr. Cass. Sez. III, Ordinanza n. 6884 del 14.3.2024); ed ancora: “L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, e non un'opposizione all'esecuzione, con la conseguenza che il giudizio è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.” (cfr. Cass. Sez. III, Ordinanza n. 28609 del
30.9.2022).
Quanto sopra, anche in riferimento ai giudizi di opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria cui siano sottese cartelle di pagamento derivanti dal mancato pagamento di sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada, come quello di specie.
Ebbene, per tali giudizi la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che:
“In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere
a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto azione di accertamento negativo;
ne consegue che l'opposizione proposta, con unico atto, avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso per una pluralità di violazioni del codice della strada, non è attratta, in ragione dell'ammontare complessivo delle sanzioni, nella sfera della competenza per valore del tribunale e che, nel caso in cui le contravvenzioni siano state rilevate in luoghi differenti, la domanda di accertamento negativo deve essere separata in altrettante cause e va dichiarata la competenza degli uffici del giudice di pace del luogo di accertamento di ciascuna sanzione.” (Cass. Sez. III,
Ordinanza n. 7460 del 15.3.2019).
pag. 8/10 Ciò posto, l'attribuzione al giudice di pace della competenza in tema di contravvenzioni al codice della strada configura sempre una fattispecie di competenza per materia (Cass.
Sez. Un. 27 aprile 2018, n. 10261; Cass. 15 marzo 2019, n. 7460) e di tipo funzionale
(ovvero senza alcuna ripartizione in ragione del valore) nel caso di opposizione di tipo recuperatorio a verbale ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011.
Ebbene, nel caso di specie, questo giudicante ritiene ricorra proprio tale fattispecie, avendo l'opponente contestato l'omessa notificazione di tutti gli atti presupposti al preavviso impugnato, in primis dei verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada (terzo motivo di opposizione).
Risulta, infatti, del tutto pertinente il richiamo al principio di diritto affermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22080 del 22 settembre 2017, laddove i giudici di legittimità hanno definitivamente chiarito come la doglianza concernente l'omessa notificazione del verbale di contestazione della contravvenzione formulata in seno ad un'opposizione a cartella di pagamento configuri sempre un'opposizione ex art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011 e non già un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Ne consegue l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza funzionale di questo
Tribunale in favore del Giudice di Pace territorialmente competente che va, quindi, individuato ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del D. Lgs. n. 150/2011 secondo cui:
“L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione”.
In mancanza della puntuale produzione della totalità dei verbali di accertamento della violazione, utili ai fini delle individuazione della competenza territoriale, la pronuncia sulla competenza viene assunta allo stato degli atti e di conseguenza va dichiarata la competenza del giudice di pace di Napoli per la totalità dei crediti oggetto delle contestazioni poste a base del preavviso di iscrizione, ad eccezione di quelle compendiate nelle cartelle n. 07120200012667584000, n. 07120200034804521000 n.
07120200047716961000 e n. 07120200065113019000, nella parte in cui si riferiscono a crediti della , da attribuirsi alla competenza del giudice di pace di Controparte_4
e quella n. di competenza del giudice di pace di CP_4 PartitaIVA_7
. CP_5
pag. 9/10 3. Le spese del giudizio in confronto delle convenute costituite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014 ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da avverso la Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 21.11.2023 da ogni contraria domanda, istanza ed eccezione Controparte_10 disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia delle parti convenute
[...]
, in persona dei loro legali rappresentati pro- Controparte_11 tempore;
2. dichiara l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale per essere competente il
Giudice di Pace territorialmente competente come precisato in motivazione e per l'effetto:
- assegna termine di giorni 60 decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa innanzi ai giudici di pace rispettivamente competenti.
3. condanna la parte attrice al pagamento, in favore delle parti convenute
[...]
e delle spese del presente giudizio, che si Controparte_10 Controparte_2 liquidano per ciascuna di esse in euro 1.701,00 per compenso professionale dei rispettivi procuratori, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli, 24.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pag. 10/10