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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/02/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1849/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1849/2019 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), in proprio e quali eredi di , con il patrocinio
[...] C.F._4 Persona_1 dell'avv. RENDINE RENATO e dell'avv. DE COSMO ANTONELLO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEPE Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO PAOLO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Gli attori, quali eredi di deceduto in 5.10.2015, hanno convenuto in giudizio la Persona_1 [...]
chiedendo di accertare l'illegittimità e la non riferibilità al de cuius di alcune Controparte_2 operazioni eseguite sui conti correnti n. 12011.29 e 10554.43 allo stesso intestati presso la filiale di Cerignola della e, per l'effetto, condannare la banca al pagamento Controparte_2 della somma di euro 24.890,00, pari all'importo complessivo dei prelievi e dei pagamenti illegittimamente disposti ed eseguiti sui medesimi conti correnti.
A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto in fatto che a partire dal mese di giugno 2015 le condizioni di salute del congiunto erano sensibilmente peggiorate, tanto da renderlo Persona_1 incapace di intendere e di volere;
che, in particolare, si era rapidamente sviluppato un disturbo percettivo – visivo associato ad un rallentamento ideativo e cognitivo, tale da rendere necessario il ricovero presso l'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza dal 10.8.2015 al 28.8.2015; che in quello stesso periodo “alcuni soggetti non autorizzati, approfittando di tale stato di incapacità naturale e pagina 1 di 5 giovandosi del comportamento doloso e/o colposo dei dipendenti dell'Istituto bancario”, avevano posto in essere “diverse operazioni bancarie finalizzate a depauperare completamente il patrimonio del de cuius e ad appropriarsi illegittimamente di tutte le somme in suo possesso”; che, in particolare, a) sul c.c. 12011.29 era stato disposto in data 14.9.2015 un bonifico di euro 11.000 in favore di tale Per_2
b) in data 17.9.2015 un secondo bonifico di euro 8000,00 in favore della stessa
[...] Per_2 mentre c) sul c.c. 10554.43 era stato effettuato un prelievo allo sportello di euro 4000 in data 15.9.2015
e d) in data 7.10.2015 era stato effettuato il pagamento dell'assegno n. 890316428 di euro 1890 a favore della stessa che nei giorni in cui risultano effettuate dette operazioni Per_2 Persona_1 era “assolutamente impossibilitato a firmare qualsiasi documento e/o accedere fisicamente nell'istituto bancario date le gravi condizioni di salute”; che “è evidente che la sottoscrizione dell'assegno e delle richieste di bonifici sono false, in quanto nessuna delle firme assomiglia, nemmeno lontanamente, allo specimen di firma”.
La banca si è costituita in giudizio allegando in copia fotostatica sia le richieste di prelievo e di bonifico relative alle operazioni contestate, sia l'assegno n. 890316428, e sostenendo l'autografia delle firme ivi apposte dal de cuius. In via istruttoria ha avanzato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., chiedendo l'autorizzazione al deposito degli originali dei documenti impugnati.
Orbene, va osservato in tesi generale che nel caso di falsificazione di un assegno bancario portato all'incasso, o della firma apposta su di un ordine di pagamento o su una distinta di prelievo di somme, la giurisprudenza della Suprema Corte è orientata, in linea del tutto prevalente, a rapportare la misura della diligenza della banca a quella dell'accorto o del buon banchiere, avuto riguardo, dunque, alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ. (tra le altre, Cass., 29 giugno 1981, n. 4209; Cass., 7 luglio 1982, n. 4043; Cass., 12 ottobre 1982,
n. 5267; Cass., 9 maggio 1985, n. 2885; Cass., 7 novembre 1989, n. 4642; Cass., 19 maggio 2000, n.
6524; Cass., 5 maggio 2000, n. 11637; Cass., 12 ottobre 2001, n. 12471; Cass., 25 febbraio 2004, n.
3729; Cass., 23 aprile 2004, n. 7761; Cass., 23 febbraio 2005, n. 3780).
Si tratta, dunque, della misura della diligenza che è richiesta al professionista, quale é l'istituto di credito nello svolgimento della sua attività di raccolta e gestione del risparmio, cui si riconnette anche il rapporto contrattuale di conto corrente bancario. Dunque, una diligenza che, assumendo natura tecnica (Cass., 12 giugno 2007, n. 13777), deve essere valutata secondo standard oggettivi i quali tengano conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, ma che, al tempo stesso, vengano ad adeguarsi alla realtà peculiare dello specifico rapporto contrattuale interessato.
È, pertanto, sulla base di siffatta premessa che devono leggersi le ulteriori specificazioni del principio per cui la responsabilità della banca verso il traente per l'avvenuto pagamento di un assegno falsificato richiede un grado di diligenza rapportato alla professionalità del servizio bancario. In quest'ottica si è difatti affermato che "la diligenza che la banca deve spiegare nell'esame della genuinità e fedeltà dell'assegno presentato per il pagamento deve essere riferita non a quella di un qualsiasi osservatore di medio interesse e di media diligenza, bensì a quella di un esaminatore attento e previdente, per il maggior grado di attenzione e di prudenza che la professionalità del servizio consente di attendersi"
(Cass. n. 5267 del 1982, cit.; Cass. n. 4642 del 1989, cit.).
L'indirizzo prevalente, che ravvisa nella diligenza di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ. il paradigma al quale, nella specie, fare riferimento, non è contraddetto da quelle pronunce (tra le altre,
Cass., 23 dicembre 1993, n. 12761; Cass., 19 maggio 2000, n. 6524; Cass., 15 luglio 2005, n. 15066;
Cass., 4 ottobre 2011, n. 20292) che affermano non essere la banca tenuta a predisporre una attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticità delle pagina 2 di 5 sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione;
né gli impiegati di banca, preposti al pagamento degli assegni, esser tenuti a dotarsi di una solida competenza in materia grafologica, potendosi far carico agli stessi soltanto di non aver rilevato nel titolo pagato difformità morfologiche o strutturali della scrittura oppure cancellature visibilmente apparenti o accertabili con media capacità o con normale buon senso. Ne è riprova lo stesso richiamo, che si apprezza proprio nelle pronunce da ultimo citate, ad una peculiare connotazione della condotta richiesta alla banca, la quale non si ritiene esonerata dalla predisposizione di qualsivoglia strumentario tecnico di rilevamento della falsificazione, bensì da una "attrezzatura qualificata" o "particolare"; così come gli impiegati di sportello sono esonerati dall'avere una "solida" o "specifica" competenza grafologica, non già, anche in tal caso, da una qualsiasi, minima, competenza in materia.
Si tratta, in sostanza, di puntualizzazioni che attingono al dato esperienziale della condotta implicata e che ponderano il grado di esigibilità della diligenza richiesta, la quale, in linea di principio, rimane comunque ancorata a quella, di natura tecnica, dell'accorto banchiere e che, per l'appunto, spetta al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, misurare in concreto e caso per caso.
Nel contesto di riferimento bancario, è riservata al giudice del merito la valutazione in ordine alla rilevanza della falsificazione, nel suo peculiare atteggiarsi, e quale sia, in concreto, il tipo di riscontro che ne riveli l'esistenza. Ed è in siffatta prospettiva che, di regola, l'accertamento di fatto ha di mira se il falso possa, o meno, essere oggetto di riscontro attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, da parte dell'impiegato addetto, siccome dotato di competenza teorica-tecnica comune, ovvero in forza di mezzi e strumenti, presenti sui normali canali del mercato di consumo, che ne consentano agevolmente la rilevazione stessa (quand'anche si tratti di assenza di autografia della firma rivelabile in base al tracciato scolpito sul supporto cartaceo) o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo.
Nella delineata ottica rimane, altresì, evidente che una siffatta diligente condotta, siccome contenuta entro limiti di esigibilità ordinaria, alla stregua del parametro di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., non può dirsi di serio ostacolo alla celere circolazione dei rapporti giuridici e del denaro (cfr. Cass. 2014, n. 6513).
Ora, nel caso di specie, da un semplice esame visivo comparativo dello specimen di firma del de cuius
e delle firme apposte sulle richieste di bonifico, sulla richiesta di prelievo e sull'assegno contestati allegati in copia, è rilevabile ictu oculi la difformità dei relativi segni grafologici, in particolare l'estensione della firma e la distribuzione della stessa nello spazio (più ridotta nello specimen), la forma e le dimensioni dei caratteri (del tutto diversa, ad esempio, la forma delle prime due lettere “Di” del cognome nello specimen rispetto alle altre firme), il ritmo grafico (più spontaneo e scorrevole nello specimen), l'inclinazione delle lettere (più accentuata nello specimen).
Non coglie nel segno quanto dedotto dalla banca nella comparsa conclusionale, secondo cui gli attori non avrebbero tempestivamente disconosciuto le copie dell'assegno e delle richieste di bonifico e di prelievo allegate dalla banca al momento della costituzione in giudizio.
Invero, la parte la quale sostenga la non autenticità della firma di un titolo o di un ordine di pagamento da lui emesso o emesso dal suo dante causa a titolo universale, non è tenuta ad attendere di essere convenuta in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base del documento per poi operarne il disconoscimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 cod. proc. civ., ma può come nel caso di specie assumere l'iniziativa del processo per sentir accertare, secondo le ordinarie regole probatorie, la non autenticità della sottoscrizione ed accogliere tutte le domande che postulino tale accertamento, come appunto quella di condanna della banca al risarcimento dei danni per l'avvenuto pagamento del titolo o del bonifico con firma falsa.
pagina 3 di 5 Peraltro, nell'atto introduttivo gli attori hanno esplicitamente e specificamente contestato l'autenticità delle firme apparentemente apposte dal de cuius sull'assegno e sugli altri documenti impugnati (“è evidente che la sottoscrizione dell'assegno e delle richieste di bonifici sono false, in quanto nessuna delle firme assomiglia, nemmeno lontanamente, allo specimen di firma”).
Ed infatti la banca, costituendosi in giudizio, ha avanzato istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., mostrando di aver ben inteso l'esplicita negazione dell'autenticità delle firme formulata dagli attori. Tuttavia la stessa banca, a seguito dell'ammissione della c.t.u. grafologica, pur avendo chiesto ed ottenuto l'autorizzazione al deposito degli originali dei documenti impugnati entro l'inizio delle operazioni peritali, non vi ha tempestivamente provveduto, rendendo così concretamente inattuabile l'indagine peritale, la cui attendibilità presuppone l'esame dell'originale dei documenti al fine di coglierne gli elementi grafologici più significativi e caratterizzanti (ad esempio la pressione ed il ritmo grafico). Il deposito degli originali avvenuto all'udienza del 7.12.2022, dopo la cessazione delle operazioni peritali disposta dal giudice istruttore, è tardivo e pertanto inammissibile.
La banca non ha dunque assolto l'onere di produrre gli originali dei documenti impugnati (cfr. Cass. n. 9869 del 27/07/2000; n. 9202 del 14/05/2004, secondo cui l'istanza di verificazione ad opera della parte che intenda avvalersi della scrittura disconosciuta presuppone la produzione di quest'ultima in originale) e, in ogni caso, a fronte della difformità rilevabile ictu oculi tra lo specimen e le firme impugnate, non ha dimostrato neppure con gli altri ordinari mezzi di prova la genuinità delle sottoscrizioni. Infatti, l'unico teste escusso, dipendente della banca, non è stato in grado di confermare la presenza in banca di e l'effettiva riferibilità allo stesso de cuius delle firme Persona_1 contestate.
Anche la condizione di decadimento cognitivo di nel periodo di esecuzione delle Persona_1 operazioni contestate, attestata dalla documentazione clinica allegata, depone ulteriormente nel senso della non genuinità delle sottoscrizioni contestate, attesa la verosimile incapacità del di Per_1 assumere in quel periodo scelte consapevoli in ordine all'amministrazione del suo patrimonio.
Pertanto, accertata la non riferibilità al de cuius delle operazioni contestate, va affermata la responsabilità risarcitoria della banca, la quale risponde a titolo di colpa per non aver impiegato la diligenza da essa concretamente esigibile nel verificare la corrispondenza di quelle firme allo specimen depositato. Ne discende la condanna della banca al pagamento della somma di euro 24.890,00, pari all'importo complessivo dei prelievi e dei pagamenti illegittimamente disposti ed eseguiti sui conti correnti intestati al de cuius, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali dalla data dell'ultima operazione contestata, computando gli interessi anno per anno sulla somma via via rivalutata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara la non riferibilità al de cuius e la conseguente illegittimità delle Persona_1
pagina 4 di 5 operazioni bancarie indicate in parte motiva ai punti a), b), c) e d);
condanna la banca convenuta a pagare in favore degli attori la somma di euro 24.890,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali come indicato in parte motiva;
condanna la parte convenuta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 274,00 per spese ed € 5000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari.
Foggia, 25.2.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1849/2019 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), in proprio e quali eredi di , con il patrocinio
[...] C.F._4 Persona_1 dell'avv. RENDINE RENATO e dell'avv. DE COSMO ANTONELLO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEPE Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO PAOLO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Gli attori, quali eredi di deceduto in 5.10.2015, hanno convenuto in giudizio la Persona_1 [...]
chiedendo di accertare l'illegittimità e la non riferibilità al de cuius di alcune Controparte_2 operazioni eseguite sui conti correnti n. 12011.29 e 10554.43 allo stesso intestati presso la filiale di Cerignola della e, per l'effetto, condannare la banca al pagamento Controparte_2 della somma di euro 24.890,00, pari all'importo complessivo dei prelievi e dei pagamenti illegittimamente disposti ed eseguiti sui medesimi conti correnti.
A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto in fatto che a partire dal mese di giugno 2015 le condizioni di salute del congiunto erano sensibilmente peggiorate, tanto da renderlo Persona_1 incapace di intendere e di volere;
che, in particolare, si era rapidamente sviluppato un disturbo percettivo – visivo associato ad un rallentamento ideativo e cognitivo, tale da rendere necessario il ricovero presso l'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza dal 10.8.2015 al 28.8.2015; che in quello stesso periodo “alcuni soggetti non autorizzati, approfittando di tale stato di incapacità naturale e pagina 1 di 5 giovandosi del comportamento doloso e/o colposo dei dipendenti dell'Istituto bancario”, avevano posto in essere “diverse operazioni bancarie finalizzate a depauperare completamente il patrimonio del de cuius e ad appropriarsi illegittimamente di tutte le somme in suo possesso”; che, in particolare, a) sul c.c. 12011.29 era stato disposto in data 14.9.2015 un bonifico di euro 11.000 in favore di tale Per_2
b) in data 17.9.2015 un secondo bonifico di euro 8000,00 in favore della stessa
[...] Per_2 mentre c) sul c.c. 10554.43 era stato effettuato un prelievo allo sportello di euro 4000 in data 15.9.2015
e d) in data 7.10.2015 era stato effettuato il pagamento dell'assegno n. 890316428 di euro 1890 a favore della stessa che nei giorni in cui risultano effettuate dette operazioni Per_2 Persona_1 era “assolutamente impossibilitato a firmare qualsiasi documento e/o accedere fisicamente nell'istituto bancario date le gravi condizioni di salute”; che “è evidente che la sottoscrizione dell'assegno e delle richieste di bonifici sono false, in quanto nessuna delle firme assomiglia, nemmeno lontanamente, allo specimen di firma”.
La banca si è costituita in giudizio allegando in copia fotostatica sia le richieste di prelievo e di bonifico relative alle operazioni contestate, sia l'assegno n. 890316428, e sostenendo l'autografia delle firme ivi apposte dal de cuius. In via istruttoria ha avanzato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., chiedendo l'autorizzazione al deposito degli originali dei documenti impugnati.
Orbene, va osservato in tesi generale che nel caso di falsificazione di un assegno bancario portato all'incasso, o della firma apposta su di un ordine di pagamento o su una distinta di prelievo di somme, la giurisprudenza della Suprema Corte è orientata, in linea del tutto prevalente, a rapportare la misura della diligenza della banca a quella dell'accorto o del buon banchiere, avuto riguardo, dunque, alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ. (tra le altre, Cass., 29 giugno 1981, n. 4209; Cass., 7 luglio 1982, n. 4043; Cass., 12 ottobre 1982,
n. 5267; Cass., 9 maggio 1985, n. 2885; Cass., 7 novembre 1989, n. 4642; Cass., 19 maggio 2000, n.
6524; Cass., 5 maggio 2000, n. 11637; Cass., 12 ottobre 2001, n. 12471; Cass., 25 febbraio 2004, n.
3729; Cass., 23 aprile 2004, n. 7761; Cass., 23 febbraio 2005, n. 3780).
Si tratta, dunque, della misura della diligenza che è richiesta al professionista, quale é l'istituto di credito nello svolgimento della sua attività di raccolta e gestione del risparmio, cui si riconnette anche il rapporto contrattuale di conto corrente bancario. Dunque, una diligenza che, assumendo natura tecnica (Cass., 12 giugno 2007, n. 13777), deve essere valutata secondo standard oggettivi i quali tengano conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, ma che, al tempo stesso, vengano ad adeguarsi alla realtà peculiare dello specifico rapporto contrattuale interessato.
È, pertanto, sulla base di siffatta premessa che devono leggersi le ulteriori specificazioni del principio per cui la responsabilità della banca verso il traente per l'avvenuto pagamento di un assegno falsificato richiede un grado di diligenza rapportato alla professionalità del servizio bancario. In quest'ottica si è difatti affermato che "la diligenza che la banca deve spiegare nell'esame della genuinità e fedeltà dell'assegno presentato per il pagamento deve essere riferita non a quella di un qualsiasi osservatore di medio interesse e di media diligenza, bensì a quella di un esaminatore attento e previdente, per il maggior grado di attenzione e di prudenza che la professionalità del servizio consente di attendersi"
(Cass. n. 5267 del 1982, cit.; Cass. n. 4642 del 1989, cit.).
L'indirizzo prevalente, che ravvisa nella diligenza di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ. il paradigma al quale, nella specie, fare riferimento, non è contraddetto da quelle pronunce (tra le altre,
Cass., 23 dicembre 1993, n. 12761; Cass., 19 maggio 2000, n. 6524; Cass., 15 luglio 2005, n. 15066;
Cass., 4 ottobre 2011, n. 20292) che affermano non essere la banca tenuta a predisporre una attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticità delle pagina 2 di 5 sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione;
né gli impiegati di banca, preposti al pagamento degli assegni, esser tenuti a dotarsi di una solida competenza in materia grafologica, potendosi far carico agli stessi soltanto di non aver rilevato nel titolo pagato difformità morfologiche o strutturali della scrittura oppure cancellature visibilmente apparenti o accertabili con media capacità o con normale buon senso. Ne è riprova lo stesso richiamo, che si apprezza proprio nelle pronunce da ultimo citate, ad una peculiare connotazione della condotta richiesta alla banca, la quale non si ritiene esonerata dalla predisposizione di qualsivoglia strumentario tecnico di rilevamento della falsificazione, bensì da una "attrezzatura qualificata" o "particolare"; così come gli impiegati di sportello sono esonerati dall'avere una "solida" o "specifica" competenza grafologica, non già, anche in tal caso, da una qualsiasi, minima, competenza in materia.
Si tratta, in sostanza, di puntualizzazioni che attingono al dato esperienziale della condotta implicata e che ponderano il grado di esigibilità della diligenza richiesta, la quale, in linea di principio, rimane comunque ancorata a quella, di natura tecnica, dell'accorto banchiere e che, per l'appunto, spetta al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, misurare in concreto e caso per caso.
Nel contesto di riferimento bancario, è riservata al giudice del merito la valutazione in ordine alla rilevanza della falsificazione, nel suo peculiare atteggiarsi, e quale sia, in concreto, il tipo di riscontro che ne riveli l'esistenza. Ed è in siffatta prospettiva che, di regola, l'accertamento di fatto ha di mira se il falso possa, o meno, essere oggetto di riscontro attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, da parte dell'impiegato addetto, siccome dotato di competenza teorica-tecnica comune, ovvero in forza di mezzi e strumenti, presenti sui normali canali del mercato di consumo, che ne consentano agevolmente la rilevazione stessa (quand'anche si tratti di assenza di autografia della firma rivelabile in base al tracciato scolpito sul supporto cartaceo) o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo.
Nella delineata ottica rimane, altresì, evidente che una siffatta diligente condotta, siccome contenuta entro limiti di esigibilità ordinaria, alla stregua del parametro di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., non può dirsi di serio ostacolo alla celere circolazione dei rapporti giuridici e del denaro (cfr. Cass. 2014, n. 6513).
Ora, nel caso di specie, da un semplice esame visivo comparativo dello specimen di firma del de cuius
e delle firme apposte sulle richieste di bonifico, sulla richiesta di prelievo e sull'assegno contestati allegati in copia, è rilevabile ictu oculi la difformità dei relativi segni grafologici, in particolare l'estensione della firma e la distribuzione della stessa nello spazio (più ridotta nello specimen), la forma e le dimensioni dei caratteri (del tutto diversa, ad esempio, la forma delle prime due lettere “Di” del cognome nello specimen rispetto alle altre firme), il ritmo grafico (più spontaneo e scorrevole nello specimen), l'inclinazione delle lettere (più accentuata nello specimen).
Non coglie nel segno quanto dedotto dalla banca nella comparsa conclusionale, secondo cui gli attori non avrebbero tempestivamente disconosciuto le copie dell'assegno e delle richieste di bonifico e di prelievo allegate dalla banca al momento della costituzione in giudizio.
Invero, la parte la quale sostenga la non autenticità della firma di un titolo o di un ordine di pagamento da lui emesso o emesso dal suo dante causa a titolo universale, non è tenuta ad attendere di essere convenuta in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base del documento per poi operarne il disconoscimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 cod. proc. civ., ma può come nel caso di specie assumere l'iniziativa del processo per sentir accertare, secondo le ordinarie regole probatorie, la non autenticità della sottoscrizione ed accogliere tutte le domande che postulino tale accertamento, come appunto quella di condanna della banca al risarcimento dei danni per l'avvenuto pagamento del titolo o del bonifico con firma falsa.
pagina 3 di 5 Peraltro, nell'atto introduttivo gli attori hanno esplicitamente e specificamente contestato l'autenticità delle firme apparentemente apposte dal de cuius sull'assegno e sugli altri documenti impugnati (“è evidente che la sottoscrizione dell'assegno e delle richieste di bonifici sono false, in quanto nessuna delle firme assomiglia, nemmeno lontanamente, allo specimen di firma”).
Ed infatti la banca, costituendosi in giudizio, ha avanzato istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., mostrando di aver ben inteso l'esplicita negazione dell'autenticità delle firme formulata dagli attori. Tuttavia la stessa banca, a seguito dell'ammissione della c.t.u. grafologica, pur avendo chiesto ed ottenuto l'autorizzazione al deposito degli originali dei documenti impugnati entro l'inizio delle operazioni peritali, non vi ha tempestivamente provveduto, rendendo così concretamente inattuabile l'indagine peritale, la cui attendibilità presuppone l'esame dell'originale dei documenti al fine di coglierne gli elementi grafologici più significativi e caratterizzanti (ad esempio la pressione ed il ritmo grafico). Il deposito degli originali avvenuto all'udienza del 7.12.2022, dopo la cessazione delle operazioni peritali disposta dal giudice istruttore, è tardivo e pertanto inammissibile.
La banca non ha dunque assolto l'onere di produrre gli originali dei documenti impugnati (cfr. Cass. n. 9869 del 27/07/2000; n. 9202 del 14/05/2004, secondo cui l'istanza di verificazione ad opera della parte che intenda avvalersi della scrittura disconosciuta presuppone la produzione di quest'ultima in originale) e, in ogni caso, a fronte della difformità rilevabile ictu oculi tra lo specimen e le firme impugnate, non ha dimostrato neppure con gli altri ordinari mezzi di prova la genuinità delle sottoscrizioni. Infatti, l'unico teste escusso, dipendente della banca, non è stato in grado di confermare la presenza in banca di e l'effettiva riferibilità allo stesso de cuius delle firme Persona_1 contestate.
Anche la condizione di decadimento cognitivo di nel periodo di esecuzione delle Persona_1 operazioni contestate, attestata dalla documentazione clinica allegata, depone ulteriormente nel senso della non genuinità delle sottoscrizioni contestate, attesa la verosimile incapacità del di Per_1 assumere in quel periodo scelte consapevoli in ordine all'amministrazione del suo patrimonio.
Pertanto, accertata la non riferibilità al de cuius delle operazioni contestate, va affermata la responsabilità risarcitoria della banca, la quale risponde a titolo di colpa per non aver impiegato la diligenza da essa concretamente esigibile nel verificare la corrispondenza di quelle firme allo specimen depositato. Ne discende la condanna della banca al pagamento della somma di euro 24.890,00, pari all'importo complessivo dei prelievi e dei pagamenti illegittimamente disposti ed eseguiti sui conti correnti intestati al de cuius, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali dalla data dell'ultima operazione contestata, computando gli interessi anno per anno sulla somma via via rivalutata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara la non riferibilità al de cuius e la conseguente illegittimità delle Persona_1
pagina 4 di 5 operazioni bancarie indicate in parte motiva ai punti a), b), c) e d);
condanna la banca convenuta a pagare in favore degli attori la somma di euro 24.890,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali come indicato in parte motiva;
condanna la parte convenuta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 274,00 per spese ed € 5000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari.
Foggia, 25.2.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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