Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 16/03/2026, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01814/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00073/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2026, proposto da
RA Scotto Di Tella, rappresentato e difeso dall'avvocato RA Scotto Di Tella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'esecuzione del giudicato della sentenza n. 5289/2025, pub il 14/07/2025, nella causa iscritta al REG. RIC. n.1282/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), munito di attestazione di conformità il 17/07/2025, notificata il 17/07/2025 al Ministero dell’Istruzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa MA ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2 lett. a), del c.p.a. per conseguire l’esecuzione della sentenza del TAR Campania - NAPOLI indicata in epigrafe recante condanna dell’amministrazione resistente al pagamento in suo favore, quale procuratore antistatario, delle spese processuali del giudizio a quo liquidate in € 300,00, oltre accessori di legge.
Espone che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti, di averla notificata in forma esecutiva in data 17 luglio 2025 e lamenta il mancato pagamento delle predette competenze professionali, risultando inoltre decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del predetto titolo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D. L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Conclude con le richieste di accoglimento del gravame e di conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento dell’importo di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione, con nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia.
Il Ministero si è costituito con atto di stile in data 9 gennaio 2026.
Alla camera di consiglio del 10 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è ammissibile e fondato nel senso di seguito precisato.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, co. 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto il termine di cui all'art. 87, co. 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella L. n. 30/1997 (cfr. all. 003 della produzione di parte ricorrente).
La sentenza è passata in giudicato (cfr. all. 005 della produzione di parte ricorrente).
L'inerzia dell'ente intimato configura palese violazione dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi a quanto deciso con provvedimento del giudice, né l'amministrazione ha provato l'avvenuto integrale adempimento, prima della notifica del presente ricorso per ottemperanza.
Va dunque dichiarato l'obbligo dell'amministrazione intimata di dare esatta ed integrale esecuzione a quanto disposto nella epigrafata sentenza, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente delle somme spettanti in virtù di detto titolo, come riportato nell’atto introduttivo del presente giudizio, oltre interessi legali e spese successive documentate, detratto quanto già eventualmente già corrisposto.
Non spetta la richiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta, che peraltro matura interessi sino al soddisfo, né parte ricorrente ha provato l’eventuale maggior danno subito.
L'ente intimato dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.
Sempre in accoglimento della domanda attorea viene nominato sin da ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione il quale si insedierà alla scadenza del termine assegnato alla parte resistente per l’adempimento, previa richiesta in tal senso ad opera di parte ricorrente, provvedendo nel successivo termine di 60 giorni dall’insediamento.
La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo.
Le spese di lite del presente ricorso seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della natura seriale del contenzioso e del valore della causa; non vi è ragione di disporre la distrazione delle spese in favore del procuratore poiché l’istante si è difeso in proprio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei termini di cui in motivazione.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 300,00 (trecento/00), oltre accessori come per legge, in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA ES, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA ES |
IL SEGRETARIO