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Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 24/12/2025, n. 2942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2942 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02942/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01456/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1456 del 2021, proposto da
MA AB, rappresentata e difesa dall’avv.to Giuseppe Massimo Punzi, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, Via Carducci n. 2;
contro
Comune di Cefalù, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
DELL’ORDINANZA 12/7/2021 N. 67, CHE HA DISPOSTO L’INTERDIZIONE ASSOLUTA AL TRANSITO PEDONALE E CARRABILE ALL’IMBOCCO DEL SOTTOVIA FERROVIARIO IN LOCALITÀ S. AMBROGIO S.S. 113 KM. 180, E DEGLI ATTI CONNESSI E CONSEQUENZIALI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 dicembre 2025 il dott. ST CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Evidenziato:
- che l’interesse a ricorrere – il quale deve persistere per tutto il corso del giudizio – è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che caratterizzano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato;
- che pertanto il ricorso viene considerato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui, durante il giudizio, l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo diventi inidoneo ad arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente (T.A.R. Abruzzo L’Aquila – 9/10/2020 n. 339);
- che nel caso in cui vi sia una espressa dichiarazione dell'interessato di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ne discende comunque l'improcedibilità dello stesso, non potendo in tal caso il giudice, in omaggio al principio dispositivo, decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, imponendosi in sostanza una declaratoria in conformità (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, sez. VI – 11/9/2019 n. 6130);
Rilevato:
- che, con memoria depositata a mezzo PAT il 6/12/2025, il legale della parte ricorrente ( dominus dell’azione) ha dichiarato che l’assistita non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio, e ha chiesto che venga dichiarata l’estinzione;
- che il Collegio recepisce il proposito manifestato dalla parte ricorrente;
- che, anche in presenza del vizio di mancata sottoscrizione digitale dell’atto depositato, si può comunque evincere un’univoca manifestazione di volontà, riferibile senza dubbio alcuno al soggetto titolare del mandato difensivo;
- che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ST CA, Presidente, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ST CA |
IL SEGRETARIO