TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/04/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO R.G. n. 4090/2022 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile sezione prima di Cassino
In persona del Giudice Unico G.O.P. dott. Orsola NAPOLANO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 4090/2022 OGGETTO: risoluzione vendita di cose mobili e risarcimento danni
T R A
La soc. , con sede legale in Formia (LT) alla Via Ponteritto n. 2 Parte_1
(Partita IVA , in persona del legale rappresentante, sig. P.IVA_1 Parte_2
(c.f.: nato l'[...] a [...] e residente in [...]
Campole snc, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Francesco Di Ciollo (CF:
) e (CF: ), con poteri C.F._2 Parte_3 C.F._3
disgiunti, con studio in Latina, Via Carducci n 7, elett.te dom.ta in domiciliata in Latina alla
Via Carducci n. 7, in forza di mandato in calce all'atto di citazione. Per le comunicazioni e notificazioni hanno indicato il FAX 0771/569173 ed il domicilio digitale: Pec:
- Email_1 Email_2
ATTRICE
CONTRO
Co
, con sede legale in Aiello del Sabato (AV) Controparte_2
contrada Coste Anitra 27 (c.f. e Partita IVA: ), in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore – PEC: Email_3
CONVENUTA contumace
OGGETTO: risoluzione vendita di cose mobili e risarcimento del danno
CONCLUSIONI
1 Per tutte le parti: come da verbale di udienza del 04.02.2025 e da comparse conclusionali con i termini del 190 c.p.c. ridotti della metà
FATTO E DIRITTO
(artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla L. n. 69/09)
Preliminarmente va evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo quanto prescritto dagli artt. 132 e 118 disp. att. C.p.c. così come novellati dalla legge del
18/06/2009, nr. 69 le cui disposizioni prevedono espressamente l'applicabilità ai giudizi pendenti in primo grado all'entrata in vigore della menzionata legge e pertanto, ai fini della decisione, è sufficiente ricordare che:
Con atto di citazione ritualmente, l'attore citava innanzi all'intestato tribunale la convenuta perché fosse: •Accertare e dichiarare che la soc. 4D soc. coop. ha venduto alla soc. l'autoveicolo Land Rover LV S5DF2F, TG:FV692BJ, Parte_1
poi sequestrato in quanto risultato rubato alla soc. CodiceFiscale_4 CP_3
•Accertare e dichiarare che, per tutto quanto esposto in narrativa, la compravendita
[...]
intercorsa tra la e la 4D soc. coop. deve qualificarsi come vendita a non Parte_1
domino e conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1479 c.c.;
•Accertare e dichiarare altresì che, per tutto quanto esposto in narrativa, la compravendita intercorsa tra la e la 4D soc. coop. deve qualificarsi come vendita di Parte_1
aliud pro alio e conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.;
•Conseguentemente condannare la soc. 4D soc. coop. alla restituzione, in favore della
[...]
della somma, costituente il corrispettivo della compravendita, pari a euro Parte_1
24.000,00 oltre interessi legali e di mora;
•Condannare altresì la 4D soc. coop. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, della somma di euro
5.800,00, maggiorata degli interessi legali e di mora, pari alla differenza tra il corrispettivo della vendita intercorsa tra la e il sig. , poi Parte_1 Parte_4 risolta per mutuo consenso a fronte dell'intervenuto sequestro del (medesimo) veicolo compravenduto;
•Condannare inoltre la 4D soc. coop., per tutto quanto esposto in narrativa, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da danno emergente o comunque ex art. 1479, co. 2 e 3, c.c., della somma di euro 1.700,00, maggiorata degli interessi legali e di mora;
•Condannare, infine, la 4D soc. coop., a titolo di risarcimento della lesione dell'immagine commerciale e imprenditoriale subita dalla in Parte_1 conseguenza della vicenda per cui è causa, al pagamento in favore di quest'ultimo sodalizio
2 della somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali e di mora dalla data della condanna sino al dì del soddisfo.
Aveva premesso che: La società attrice, in data 4.12.2019, acquistava dalla
[...]
(All. 8) il veicolo Land Rover LV S5DF2F, targato FV692BJ – telaio Controparte_2
SALVA2BN6JH306512, per l'importo di € 24.000,00 (cfr. All. 1 e 1-bis).
2. La società venditrice emetteva, quindi, per la predetta vendita la fattura n. 358 del 27.12.2019 (cfr.
All. 2).
3. La società attrice, che svolge attività di compravendita di veicoli nuovi e usati
(All. 9), in data 08.1.2020, vendeva per l'importo di € 29.800,00 il menzionato veicolo al sig. ed emetteva la fattura n. 29/2020 del 10.2.2020 di pari Parte_4
ammontare (cfr. All. 3).
4. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini
Imerese, nel procedimento penale N. 892/2020 RG mod. 21 a carico di CP_4 Pt_5
+ altri – P.M. dott. disponeva il sequestro ai sensi degli artt. 253 e ss. c.p.p.
[...] CP_5
di una serie di veicoli, tra i quali risultava quello oggetto della prefata compravendita, allo scopo di restituirlo alla società , legittimo proprietario;
detto provvedimento CP_3
veniva, quindi, notificato al sig. al quale veniva ritirata Parte_6
contestualmente la carta di circolazione del mezzo (All. 4), 5. Il sig. , a mezzo Parte_4
del proprio difensore, diffidava, con nota del 3.5.2022, la società attrice a restituire la somma di € 29.800,00, costituente il prezzo della compravendita, e invocava la risoluzione dell'atto di compravendita dell'8.1.2020 per grave inadempimento (cfr. All. 5).
6. La società attrice, con atto di transazione del 9.8.2022, pur disconoscendo ogni responsabilità in merito all'originario acquisto del già menzionato veicolo risultato poi rubato, previa risoluzione del contratto per mutuo dissenso, si impegnava a corrispondere la somma di €
25.700,00, con le modalità meglio descritte nell'atto, in favore di Parte_4
, il quale rinunciava così a ogni pretesa nei confronti della società esponente (All. 6).
[...]
7. La soc. per tramite del proprio difensore di fiducia, con la nota a mezzo Parte_1 pec del 29.6.2022 invitava la a restituire la somma di € 24.000,00 Controparte_2 relativa all'acquisto del descritto veicolo (cfr. All. 7).
8. Ad oggi la società convenuta ancora non ha provveduto alla restituzione di quanto richiesto dalla società attrice.
Dichiarata la contumacia della convenuta società con ordinanza del precedente istruttore del
10.08.2024 ed istruita la causa con la sola documentazione prodotta dalla parte attrice e
3 precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ridotti della metà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
La attrice ha provato sia il rapporto contrattuale intervenuto tra le parti (per il quale agisce in risoluzione), che il grave inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto.
Ha, provato sia l'acquisto che il pagamento del prezzo con la produzione della fattura 358 del
27.12.19 e del certificato di proprietà della vettura attestante la vendita (allegato 2 dell'atto di citazione) e la successiva vendita al con la fattura n. 29/20 del Parte_4
10.02.2020 (allegato 3 dell'atto di citazione). Con la produzione del decreto di sequestro procedimento penale N. 892/2020 RG mod. 21 a carico di + altri Parte_7
– P.M. dott. notificato il 19.04.22 della vettura oggetto di vendita ha altresì provato CP_5
il grave inadempimento della convenuta che ha venduto un'autovettura di cui non aveva la proprietà e pertanto ha l'obbligo di restituire il prezzo versato.
L'attore ha altresì provato di aver pagato la somma di € 25.700,00, con l'atto di transazione del 09.08.2022 al , il quale rinunciava così a ogni pretesa nei Parte_4
confronti della società attorea (All. 6) a fronte del sequestro della vettura.
E' evidente come risulta perfettamente integrata la fattispecie disciplina dall'art. 1479, co.1
c.c.. La norma, infatti, prevede che “Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto,
se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà”. L'intervenuto sequestro del veicolo, nell'ambito del procedimento penale n. 892/2020 RGNR presso il Tribunale di
Termini Imerese, disposto ai fini della restituzione dell'autovettura alla società di leasing evidenzia come la vendita effettuata dall'odierna convenuta – alla quale la CP_3
4 Range Rover era pervenuta mediante compravendita con il soggetto interessato dal procedimento penale, sig. - e il correlativo acquisto del bene ad Parte_7
opera della società esponente sia indefettibilmente qualificabile quale acquisto a non domino, posto che il furto non costituisce, in nessun caso, un valido modo di acquisto della proprietà di un bene. E ciò anche laddove, come nel caso di specie, il soggetto, che ha commesso il furto, successivamente abbia alienato il bene a un altro soggetto (4D soc.
coop.) – acquirente in buona fede (qui presunta ex lege, salvo diversa valutazione nel corso del giudizio) – e che quest'ultimo lo abbia, a sua volta, alienato ad altro parimenti in buona fede (i.e. . Parte_1
Ciò posto si accolgono le domande attoree si dichiara accertato che la soc. 4D soc. coop. ha venduto alla soc. l'autoveicolo Land Rover LV S5DF2F, TG:FV692BJ, Parte_1
poi sequestrato in quanto risultato rubato alla soc. CodiceFiscale_4 CP_3
si dichiara accertato che, per tutto quanto esposto in narrativa, la compravendita
[...]
intercorsa tra la e la 4D soc. coop. deve qualificarsi come vendita a non Parte_1
domino e conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1479 c.c.;
Conseguentemente condannare la soc. 4D soc. coop. alla restituzione, in favore della
[...]
della somma, costituente il corrispettivo della compravendita, pari a euro Parte_1
24.000,00 oltre interessi legali e di mora;
•Condannare altresì la 4D soc. coop. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, della somma di euro 5.800,00, maggiorata degli interessi legali e di mora,
pari alla differenza tra il corrispettivo della vendita intercorsa tra la e il Parte_1
sig. , poi risolta per mutuo consenso a fronte dell'intervenuto Parte_4
sequestro del (medesimo) veicolo compravenduto;
5 •Condanna inoltre la 4D soc. coop., per tutto quanto esposto in narrativa, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno emergente, della somma di euro 1.700,00, maggiorata degli interessi legali e di mora quali spese affrontate per la conciliazione con il Parte_4
;
[...]
Non si accoglie invece la domanda di danno per la lesione all'immagine in quanto sul punto non è stata fornita nessuna prova e non può presumersi tale tipologia di danno in re ipsa.
P. Q. M.
Definitivamente decidendo sulla domanda come sopra proposte, così provvede:
ACCOGLIE la domanda attorea e dichiara risolto il contratto di vendita tra la soc. 4D soc. coop. e la soc. dell'autoveicolo Land Rover LV S5DF2F, TG:FV692BJ, Parte_1
CodiceFiscale_4
Conseguentemente condanna la soc. 4D soc. coop. alla restituzione, in favore della
[...]
della somma, costituente il corrispettivo della compravendita, pari a euro Parte_1
24.000,00 oltre interessi legali e di mora;
•Condannare altresì la 4D soc. coop. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, della somma di euro
5.800,00, maggiorata degli interessi legali e di mora, pari alla differenza tra il corrispettivo della vendita intercorsa tra la e il sig. , Parte_1 Parte_4
•Condanna la 4D soc. coop., per tutto quanto esposto in narrativa, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da danno emergente odella somma di euro 1.700,00, maggiorata degli interessi legali e di mora dal pagamento al;
Parte_4
Rigetta le altre voci di danno.
Condanna la 4D soc. coop al pagamento delle spese processuali quantificate in €
545,00 per spese non imponibili ed €. 3000,00 per compensi professionali oltre magg. iva e cpa come per legge all'avv. Francesco Di Ciollo e dichiaratisi antistatarii. Parte_3
6 Si comunichi.
Cassino data del deposito telematico
Il G.O.P.
Orsola NAPOLANO
7