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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1343/2023 R.G. promossa da
, IN PERSONA Parte_1
DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Muraca
-ricorrente opponente-
contro rappresentata e difesa dall'avvocatessa Nadia Controparte_1
Pirrottina
-resistente opposta-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 239/2023 R.G., l'odierna opposta, assistente amministrativo di categoria C presso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catanzaro, adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che, con decreti
Pag. 1 a 7 legge nn. 18/2020 e 34/2020, erano stati stanziati i fondi per la remunerazione del personale delle Aziende sanitarie impiegate nell'attività emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19; che, in data 06.07.2020, veniva sottoscritto, tra il delegato del Soggetto Attuatore per l'emergenza Covid-19, la Regione Calabria e le
OO.SS. del Comparto Sanità, un accordo per il riconoscimento di incrementi economici per l'attività straordinaria svolta dai lavoratori del Comparto del SSR in occasione della pandemia;
che, in particolare, veniva stabilito che l'incremento economico sarebbe stato erogato sotto forma di indennità una tantum, differenziata in base al livello di esposizione alle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica;
che, dunque, il personale veniva suddiviso in tre categorie: personale impiegato in attività Covid – rischio alto (operante all'interno delle varie unità operative ivi analiticamente descritte), personale non direttamente impiegato in attività Covid – rischio medio (anche in tal caso, con elencazione dei settori al cui interno tale personale era addetto), restante personale – rischio basso;
che era, inoltre, previsto che detta indennità sarebbe stata riconosciuta indistintamente tra tutto il personale, indipendentemente dal profilo professionale rivestito e dalle aree contrattuali di riferimento, in misura pari ad € 1.830,24 per il personale classificato ad alto rischio, € 883,57 per il personale a rischio medio ed € 252,45 per il personale a basso rischio;
di aver prestato servizio, durante il periodo Covid, dal
01.02.2020 al 06.07.2020, nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione, rientrante nella classificazione di rischio alto;
di rientrare, quindi, nella platea dei beneficiari dell'indennità una tantum, nella misura massima di € 1.830,24; che, tuttavia, l'ASP le riconosceva, a tale titolo, l'importo inferiore di € 252,45; di avere, pertanto, diritto alla differenza tra quanto corrisposto e quanto, in realtà, dovuto.
1.1. All'esito del procedimento, veniva emesso il decreto ingiuntivo n.
161/2023, con il quale l'ASP di Catanzaro veniva condannata a pagare, nei confronti dell'opposta, la somma di € 1.500,00, oltre interessi, rivalutazione, spese,
e competenze del procedimento.
Pag. 2 a 7 2. Parte ricorrente propone, ora, opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo: che la dipendente deve essere considerata come lavoratrice a rischio medio;
che, infatti, non è sufficiente essere dipendente di un Dipartimento
(quale quello di Prevenzione) classificabile a rischio alto, per essere considerati automaticamente beneficiari dell'indennità nella misura massima prevista, essendo, per contro, necessario che vi sia stata anche una diretta esposizione al rischio di contagio da Covid-19; che, comunque, non è dovuta la rivalutazione monetaria della somma ingiunta, atteso che il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, introdotto dall'art. 22, comma 56, della l. n. 724/1994, continua ad applicarsi ai crediti di natura retributiva dei dipendenti pubblici in quanto ritenuto, in parte qua, conforme al dettato costituzionale (cfr.: C. Cost., 2.11.2000, n°459 e 27.3.2003,
n°82).
3. Parte opposta argomenta per l'infondatezza dell'avversa domanda e ne chiede il rigetto.
4. La pretesa creditoria vantata dalla lavoratrice è fondata.
4.1. Non è controverso che la sia una dipendente dell'ASP di CP_1
Catanzaro, facente parte del Dipartimento di Prevenzione, né che la stessa abbia espletato la propria attività lavorativa nel periodo (01.02.2020 – 06.07.2020) preso in considerazione per l'erogazione dell'indennità una tantum prevista dalla normativa più sopra richiamata.
4.2. Risulta, inoltre, dagli atti di causa che la stessa è in servizio presso l'
[...]
(cfr. autorizzazione all'attività in regime di Controparte_2
straordinario prot. n. 2054 del 30.4.2020 e prot. n. 3223 del 10.6.2020, allegata al fascicolo di parte opposta).
4.3. La questione su cui permane il contrasto è il livello di rischio in base al quale la dipendente deve essere classificata, sulla base delle indicazioni contenute nell'accordo sindacale del 6.7.2020; livello di rischio che riverbera i suoi effetti sulla natura dell'indennità rivendicata.
Pag. 3 a 7 4.4. Sul punto, la tesi di parte opponente, così come sintetizzata in precedenza, non si presta ad essere condivisa.
4.5. L'accordo del 6.7.2020 è, infatti, chiaro nel differenziare la classificazione del rischio dei lavoratori esclusivamente in base al dato formale della loro appartenenza alle unità operative ed ai dipartimenti ivi riportati.
4.6. Non è, dunque, prevista, all'interno delle singole strutture, alcuna ulteriore sotto-distinzione tra dipendenti più o meno intensamente esposti nell'attività di contrasto all'emergenza epidemiologica.
4.7. Le parti sociali, al fine di stabilire un criterio univoco, predeterminato e, sostanzialmente, privo di margini di discrezionalità, premesso il riconoscimento a tutto il personale dell'indennità una tantum, ha inteso graduare la stessa – ed il sotteso livello di rischio – in base al differente impiego dei dipendenti in reparti che, sulla base di un giudizio di tipo probabilistico, possono aver comportato un
(decrescente) livello di contatto con il virus e, conseguenzialmente, incrementato il rischio di contagio.
4.8. Si trovano, così, all'interno del rischio alto, a titolo esemplificativo, i lavoratori addetti a tutte le unità operative dedicate Covid, ospedaliere e territoriali, alle terapie intensive e rianimazioni Covid e, per quel che in questa sede maggiormente rileva, al Dipartimento Prevenzione e attività territoriale.
4.9. Rientrano nel rischio medio i dipendenti impiegati in unità non direttamente impiegate nel contrasto alla pandemia (ad esempio, centrali operative 118, farmacie in ospedali Covid, altre UO di presidi Ospedalieri Covid), mentre, con criterio residuale, viene individuato il personale classificato a rischio basso (ossia, i restanti lavoratori).
4.10. Né diverse conclusioni si traggono dalle Linee Guida per i Beneficiari DCA
140 del 31.12.2021 e s.m.i. (allegato al fascicolo di parte ricorrente nella fase monitoria), nel quale, conformemente anche a quanto previsto anche dallo schema di convenzione per la realizzazione dell'operazione denominata “Compensi
Pag. 4 a 7 aggiuntivi una tantum”, si prevede che l'indennità in questione, riferibile unicamente al periodo 01.02.2020 – 06.07.2020, è riconosciuta mediante il calcolo della tariffa giornaliera forfettaria in base al livello di rischio (€ 91,51 per il rischio alto, € 44,17 per il rischio medio, € 12,62 per il rischio basso), moltiplicato per i giorni di servizio prestati nel su menzionato periodo, fino al valore massimo stabilito nell'accordo sindacale del 6.7.2020 (€ 1.830,24 per il personale classificato ad alto rischio, € 883,57 per il personale a rischio medio ed € 252,45 per il personale a basso rischio).
4.11. Non sembra, pertanto, condivisibile l'argomentazione propugnata da parte opponente, secondo cui “l'inserimento in una Unità Operativa/Dipartimento classificato a “rischio alto” consente all'amministrazione di attribuire al personale ivi operante l'indennità entro una forbice che va dal minimo al massimo previsto in sede di accordo sindacale, valutando essa, sulla base dei propri insindacabili criteri organizzativi, la maggiore o minore esposizione del dipendente al rischio di contagio, in relazione alle funzioni da questi svolte” (cfr. pag. 3 del ricorso).
4.12. Gli atti amministrativi richiamati, infatti, nel disciplinare criteri e modalità di erogazione dell'indennità una tantum, non depongono nel senso invocato dall'ASP, bensì, richiamando la classificazione per unità operative/dipartimenti effettuata in sede sindacale, definiscono in maniera forfettaria gli importi dell'indennità giornaliera da moltiplicare per i giorni di servizio e stabiliscono che, in ogni caso, non possono essere superati gli importi massimi di cui al citato accordo sindacale del 06.07.2020 (€ 1.830,24 per il personale classificato ad alto rischio, € 883,57 per il personale a rischio medio ed € 252,45 per il personale a basso rischio).
4.13. Né, del resto, l'opponente spiega quali sarebbero gli “insindacabili” criteri organizzativi in base ai quali valutare la maggiore o minore esposizione del dipendente al rischio di contagio, in relazione alle funzioni svolte, sì da permettere di valutare se la discrezionalità dell'Amministrazione sia stata esercitata secondo criteri di ragionevolezza o se essa rischi di sconfinare nell'arbitrio, in contrasto con
Pag. 5 a 7 le previsioni dell'accordo sindacale, che, per contro, mirano proprio a sottrarre alla eccessiva discrezionalità della parte datoriale l'individuazione delle attività più o meno esposte.
4.14. Sintomo dell'assenza di una univoca regolamentazione (e del conseguente rischio di incontrollata discrezionalità) è lo stesso contegno assunto dall'ASP che, in un primo momento, ha classificato l'opposta quale lavoratrice a rischio alto (cfr. prospetto riepilogativo allegato al fascicolo monitorio); ha, poi, liquidato l'indennità una tantum nella misura minima di € 252,45 (cfr. cedolino paga di dicembre 2022); ha, infine, sostenuto, nel presente giudizio che l' deve CP_1
essere inquadrata quale dipendente a rischio medio, con riconoscimento dell'indennità in misura pari ad € 883,57.
4.15. Posto, dunque, che la dipendente è impiegata presso il Dipartimento di
Prevenzione (classificato a rischio alto); che, nel periodo 01.02.2020 – 06.07.2020, ha prestato servizio per 77 giorni;
che, moltiplicando tale dato per l'importo forfettario della tariffa giornaliera per i lavoratori esposti ad alto rischio (€ 91,51), si ha un valore di € 7.046,27; che, tuttavia, non può essere erogata una somma superiore all'importo massimo di € 1.830,24; che, come esposto, alla è CP_1 stata già corrisposta la somma di € 252,45; all'opposta compete, a titolo di indennità una tantum, la somma complessiva di € 1.577,79.
5. Su detta somma, sono dovuti gli interessi nei limiti dell'art. 16 legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, e dunque con esclusione del cumulo fra interessi e rivalutazione (C. Cost. n. 82 del 2003), prevalendo le esigenze di contenimento della spesa pubblica che non vengono in gioco per i rapporti con datore di lavoro privato (C. Cost. n. 459 del 2000). In considerazione della natura del credito, pertanto, non spetta il cumulo tra interessi e rivalutazione, in ossequio all'art. 16, co. 6, L. n. 412/1991 che ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, e di conseguenza parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
Pag. 6 a 7 5.1. Ne consegue che, sotto il profilo del cumulo tra rivalutazione ed interessi compiuto dal decreto ingiuntivo opposto, quest'ultimo deve essere revocato e l'opposizione deve essere accolta limitatamente a questo specifico profilo.
6. Alla luce del limitato accoglimento dell'opposizione, le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM
n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€
1.577,79, in base all'art. 5 DM n. 55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), delle singole fasi del processo (con esclusione di quella istruttoria, che non ha avuto luogo) e di un importo prossimo ai valori minimi tariffari (vista la scarsa complessità delle questioni controverse affrontate), vengono compensate tra le parti in misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 seguono la soccombenza vengono poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie l'opposizione nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 161/2023, condanna parte opponente a corrispondere, in favore dell'opposto, la somma di € 1.577,79, per le causali indicate in parte motiva, oltre la maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sulla somma nominale dal dovuto e sino al soddisfo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994;
- compensa per 1/3 le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi €
1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge, e pone a carico di parte opponente i restanti 2/3.
Catanzaro, 12/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1343/2023 R.G. promossa da
, IN PERSONA Parte_1
DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Muraca
-ricorrente opponente-
contro rappresentata e difesa dall'avvocatessa Nadia Controparte_1
Pirrottina
-resistente opposta-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 239/2023 R.G., l'odierna opposta, assistente amministrativo di categoria C presso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catanzaro, adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che, con decreti
Pag. 1 a 7 legge nn. 18/2020 e 34/2020, erano stati stanziati i fondi per la remunerazione del personale delle Aziende sanitarie impiegate nell'attività emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19; che, in data 06.07.2020, veniva sottoscritto, tra il delegato del Soggetto Attuatore per l'emergenza Covid-19, la Regione Calabria e le
OO.SS. del Comparto Sanità, un accordo per il riconoscimento di incrementi economici per l'attività straordinaria svolta dai lavoratori del Comparto del SSR in occasione della pandemia;
che, in particolare, veniva stabilito che l'incremento economico sarebbe stato erogato sotto forma di indennità una tantum, differenziata in base al livello di esposizione alle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica;
che, dunque, il personale veniva suddiviso in tre categorie: personale impiegato in attività Covid – rischio alto (operante all'interno delle varie unità operative ivi analiticamente descritte), personale non direttamente impiegato in attività Covid – rischio medio (anche in tal caso, con elencazione dei settori al cui interno tale personale era addetto), restante personale – rischio basso;
che era, inoltre, previsto che detta indennità sarebbe stata riconosciuta indistintamente tra tutto il personale, indipendentemente dal profilo professionale rivestito e dalle aree contrattuali di riferimento, in misura pari ad € 1.830,24 per il personale classificato ad alto rischio, € 883,57 per il personale a rischio medio ed € 252,45 per il personale a basso rischio;
di aver prestato servizio, durante il periodo Covid, dal
01.02.2020 al 06.07.2020, nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione, rientrante nella classificazione di rischio alto;
di rientrare, quindi, nella platea dei beneficiari dell'indennità una tantum, nella misura massima di € 1.830,24; che, tuttavia, l'ASP le riconosceva, a tale titolo, l'importo inferiore di € 252,45; di avere, pertanto, diritto alla differenza tra quanto corrisposto e quanto, in realtà, dovuto.
1.1. All'esito del procedimento, veniva emesso il decreto ingiuntivo n.
161/2023, con il quale l'ASP di Catanzaro veniva condannata a pagare, nei confronti dell'opposta, la somma di € 1.500,00, oltre interessi, rivalutazione, spese,
e competenze del procedimento.
Pag. 2 a 7 2. Parte ricorrente propone, ora, opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo: che la dipendente deve essere considerata come lavoratrice a rischio medio;
che, infatti, non è sufficiente essere dipendente di un Dipartimento
(quale quello di Prevenzione) classificabile a rischio alto, per essere considerati automaticamente beneficiari dell'indennità nella misura massima prevista, essendo, per contro, necessario che vi sia stata anche una diretta esposizione al rischio di contagio da Covid-19; che, comunque, non è dovuta la rivalutazione monetaria della somma ingiunta, atteso che il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, introdotto dall'art. 22, comma 56, della l. n. 724/1994, continua ad applicarsi ai crediti di natura retributiva dei dipendenti pubblici in quanto ritenuto, in parte qua, conforme al dettato costituzionale (cfr.: C. Cost., 2.11.2000, n°459 e 27.3.2003,
n°82).
3. Parte opposta argomenta per l'infondatezza dell'avversa domanda e ne chiede il rigetto.
4. La pretesa creditoria vantata dalla lavoratrice è fondata.
4.1. Non è controverso che la sia una dipendente dell'ASP di CP_1
Catanzaro, facente parte del Dipartimento di Prevenzione, né che la stessa abbia espletato la propria attività lavorativa nel periodo (01.02.2020 – 06.07.2020) preso in considerazione per l'erogazione dell'indennità una tantum prevista dalla normativa più sopra richiamata.
4.2. Risulta, inoltre, dagli atti di causa che la stessa è in servizio presso l'
[...]
(cfr. autorizzazione all'attività in regime di Controparte_2
straordinario prot. n. 2054 del 30.4.2020 e prot. n. 3223 del 10.6.2020, allegata al fascicolo di parte opposta).
4.3. La questione su cui permane il contrasto è il livello di rischio in base al quale la dipendente deve essere classificata, sulla base delle indicazioni contenute nell'accordo sindacale del 6.7.2020; livello di rischio che riverbera i suoi effetti sulla natura dell'indennità rivendicata.
Pag. 3 a 7 4.4. Sul punto, la tesi di parte opponente, così come sintetizzata in precedenza, non si presta ad essere condivisa.
4.5. L'accordo del 6.7.2020 è, infatti, chiaro nel differenziare la classificazione del rischio dei lavoratori esclusivamente in base al dato formale della loro appartenenza alle unità operative ed ai dipartimenti ivi riportati.
4.6. Non è, dunque, prevista, all'interno delle singole strutture, alcuna ulteriore sotto-distinzione tra dipendenti più o meno intensamente esposti nell'attività di contrasto all'emergenza epidemiologica.
4.7. Le parti sociali, al fine di stabilire un criterio univoco, predeterminato e, sostanzialmente, privo di margini di discrezionalità, premesso il riconoscimento a tutto il personale dell'indennità una tantum, ha inteso graduare la stessa – ed il sotteso livello di rischio – in base al differente impiego dei dipendenti in reparti che, sulla base di un giudizio di tipo probabilistico, possono aver comportato un
(decrescente) livello di contatto con il virus e, conseguenzialmente, incrementato il rischio di contagio.
4.8. Si trovano, così, all'interno del rischio alto, a titolo esemplificativo, i lavoratori addetti a tutte le unità operative dedicate Covid, ospedaliere e territoriali, alle terapie intensive e rianimazioni Covid e, per quel che in questa sede maggiormente rileva, al Dipartimento Prevenzione e attività territoriale.
4.9. Rientrano nel rischio medio i dipendenti impiegati in unità non direttamente impiegate nel contrasto alla pandemia (ad esempio, centrali operative 118, farmacie in ospedali Covid, altre UO di presidi Ospedalieri Covid), mentre, con criterio residuale, viene individuato il personale classificato a rischio basso (ossia, i restanti lavoratori).
4.10. Né diverse conclusioni si traggono dalle Linee Guida per i Beneficiari DCA
140 del 31.12.2021 e s.m.i. (allegato al fascicolo di parte ricorrente nella fase monitoria), nel quale, conformemente anche a quanto previsto anche dallo schema di convenzione per la realizzazione dell'operazione denominata “Compensi
Pag. 4 a 7 aggiuntivi una tantum”, si prevede che l'indennità in questione, riferibile unicamente al periodo 01.02.2020 – 06.07.2020, è riconosciuta mediante il calcolo della tariffa giornaliera forfettaria in base al livello di rischio (€ 91,51 per il rischio alto, € 44,17 per il rischio medio, € 12,62 per il rischio basso), moltiplicato per i giorni di servizio prestati nel su menzionato periodo, fino al valore massimo stabilito nell'accordo sindacale del 6.7.2020 (€ 1.830,24 per il personale classificato ad alto rischio, € 883,57 per il personale a rischio medio ed € 252,45 per il personale a basso rischio).
4.11. Non sembra, pertanto, condivisibile l'argomentazione propugnata da parte opponente, secondo cui “l'inserimento in una Unità Operativa/Dipartimento classificato a “rischio alto” consente all'amministrazione di attribuire al personale ivi operante l'indennità entro una forbice che va dal minimo al massimo previsto in sede di accordo sindacale, valutando essa, sulla base dei propri insindacabili criteri organizzativi, la maggiore o minore esposizione del dipendente al rischio di contagio, in relazione alle funzioni da questi svolte” (cfr. pag. 3 del ricorso).
4.12. Gli atti amministrativi richiamati, infatti, nel disciplinare criteri e modalità di erogazione dell'indennità una tantum, non depongono nel senso invocato dall'ASP, bensì, richiamando la classificazione per unità operative/dipartimenti effettuata in sede sindacale, definiscono in maniera forfettaria gli importi dell'indennità giornaliera da moltiplicare per i giorni di servizio e stabiliscono che, in ogni caso, non possono essere superati gli importi massimi di cui al citato accordo sindacale del 06.07.2020 (€ 1.830,24 per il personale classificato ad alto rischio, € 883,57 per il personale a rischio medio ed € 252,45 per il personale a basso rischio).
4.13. Né, del resto, l'opponente spiega quali sarebbero gli “insindacabili” criteri organizzativi in base ai quali valutare la maggiore o minore esposizione del dipendente al rischio di contagio, in relazione alle funzioni svolte, sì da permettere di valutare se la discrezionalità dell'Amministrazione sia stata esercitata secondo criteri di ragionevolezza o se essa rischi di sconfinare nell'arbitrio, in contrasto con
Pag. 5 a 7 le previsioni dell'accordo sindacale, che, per contro, mirano proprio a sottrarre alla eccessiva discrezionalità della parte datoriale l'individuazione delle attività più o meno esposte.
4.14. Sintomo dell'assenza di una univoca regolamentazione (e del conseguente rischio di incontrollata discrezionalità) è lo stesso contegno assunto dall'ASP che, in un primo momento, ha classificato l'opposta quale lavoratrice a rischio alto (cfr. prospetto riepilogativo allegato al fascicolo monitorio); ha, poi, liquidato l'indennità una tantum nella misura minima di € 252,45 (cfr. cedolino paga di dicembre 2022); ha, infine, sostenuto, nel presente giudizio che l' deve CP_1
essere inquadrata quale dipendente a rischio medio, con riconoscimento dell'indennità in misura pari ad € 883,57.
4.15. Posto, dunque, che la dipendente è impiegata presso il Dipartimento di
Prevenzione (classificato a rischio alto); che, nel periodo 01.02.2020 – 06.07.2020, ha prestato servizio per 77 giorni;
che, moltiplicando tale dato per l'importo forfettario della tariffa giornaliera per i lavoratori esposti ad alto rischio (€ 91,51), si ha un valore di € 7.046,27; che, tuttavia, non può essere erogata una somma superiore all'importo massimo di € 1.830,24; che, come esposto, alla è CP_1 stata già corrisposta la somma di € 252,45; all'opposta compete, a titolo di indennità una tantum, la somma complessiva di € 1.577,79.
5. Su detta somma, sono dovuti gli interessi nei limiti dell'art. 16 legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, e dunque con esclusione del cumulo fra interessi e rivalutazione (C. Cost. n. 82 del 2003), prevalendo le esigenze di contenimento della spesa pubblica che non vengono in gioco per i rapporti con datore di lavoro privato (C. Cost. n. 459 del 2000). In considerazione della natura del credito, pertanto, non spetta il cumulo tra interessi e rivalutazione, in ossequio all'art. 16, co. 6, L. n. 412/1991 che ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, e di conseguenza parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
Pag. 6 a 7 5.1. Ne consegue che, sotto il profilo del cumulo tra rivalutazione ed interessi compiuto dal decreto ingiuntivo opposto, quest'ultimo deve essere revocato e l'opposizione deve essere accolta limitatamente a questo specifico profilo.
6. Alla luce del limitato accoglimento dell'opposizione, le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM
n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€
1.577,79, in base all'art. 5 DM n. 55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), delle singole fasi del processo (con esclusione di quella istruttoria, che non ha avuto luogo) e di un importo prossimo ai valori minimi tariffari (vista la scarsa complessità delle questioni controverse affrontate), vengono compensate tra le parti in misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 seguono la soccombenza vengono poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie l'opposizione nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 161/2023, condanna parte opponente a corrispondere, in favore dell'opposto, la somma di € 1.577,79, per le causali indicate in parte motiva, oltre la maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sulla somma nominale dal dovuto e sino al soddisfo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994;
- compensa per 1/3 le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi €
1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge, e pone a carico di parte opponente i restanti 2/3.
Catanzaro, 12/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 7 a 7