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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n. 11627/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 11627/2021 avente ad oggetto cessazione effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
NATA A CATANIA IL 27.05.1973 (CF: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. BATTIATO LEONARDO
RICORRENTE
CONTRO
NATO A SAN GIOVANNI LA PUNTA IL 23.05.1962 (CF: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. LONGO CLAUDIO C.F._2 RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 29.04.2024, le parti concludevano come da verbale.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
data 04.05.1996 in Pedara (CT) trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del
Comune di Pedara (CT), dell'anno 1996, parte II, serie A, atto n. 5.
Dalla coppia è nato il figlio il 05.05.2000, maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente.
Con ricorso depositato il 14/09/2021, ha chiesto la pronuncia di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio, chiedendo di assegnare al resistente la casa familiare, in comproprietà tra le parti, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio che vive con il padre, e di prevedere un contributo per il figlio di € 280,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , il quale non si è opposto alle domande della Controparte_1
ricorrente.
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del
09/02/2022 per il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo, indi, la causa è transitata dinnanzi al Giudice istruttore per la trattazione delle ulteriori domande.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 29.04.2024 le parti hanno precisato le conclusioni, e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Le parti hanno concluso riportandosi agli atti di causa.
Con comparsa conclusionale il resistente ha chiesto di prevedere l'obbligo della ricorrente
al rimborso del 50% delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa Parte_1
familiare.
____ La domanda delle parti, finalizzata alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, va accolta.
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale in data
15.01.2020, nella procedura di separazione recante il n. R.G. 13028/2019 definita con sentenza n.
935/2020, passata in giudicato.
Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
____
Con riguardo agli aspetti economici, possono trovare accoglimento le richieste, di entrambe le parti, di assegnazione della casa coniugale al resistente , fintanto che lo Controparte_1
stesso coabiti col figlio, maggiorenne non economicamente autonomo, e di porre a carico del genitore non convivente con il figlio, vale a dire la madre , un contributo Parte_1
per il mantenimento del figlio di € 280,00 mensili, rivalutabili annualmente Persona_2
secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
____
Il resistente ha insistito per la previsione dell'obbligo della ricorrente al Parte_1
rimborso del 50% delle rate del mutuo acceso sull'immobile adibito a casa familiare.
La domanda è inammissibile in quanto non può trovare ingresso nel giudizio di cui ci si occupa, dovendo formare oggetto di autonomo giudizio da trattare con rito ordinario, non rientrando tra le ipotesi di connessione c.d. forte da trattare congiuntamente ai sensi dell'art. 40 c.p.c.
____
Ricorrono giusti motivi, stante la prevalenza della domanda di status, per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 11627/2021, ogni altra domanda rigettata così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pedara (CT) il 04 maggio
1996 tra e , trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 Parte_1
matrimonio del Comune di Pedara dell'anno 1996, parte II, serie A, atto n. 5;
2) dispone l'assegnazione della casa familiare a finché il figlio continui Controparte_1
a convivere con il padre;
3) onera di versare quale contributo per il mantenimento del figlio Parte_1
la somma di € 280,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Persona_2
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) compensa le spese di giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 28/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Sonia Di Gesu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 11627/2021 avente ad oggetto cessazione effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
NATA A CATANIA IL 27.05.1973 (CF: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. BATTIATO LEONARDO
RICORRENTE
CONTRO
NATO A SAN GIOVANNI LA PUNTA IL 23.05.1962 (CF: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. LONGO CLAUDIO C.F._2 RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 29.04.2024, le parti concludevano come da verbale.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
data 04.05.1996 in Pedara (CT) trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del
Comune di Pedara (CT), dell'anno 1996, parte II, serie A, atto n. 5.
Dalla coppia è nato il figlio il 05.05.2000, maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente.
Con ricorso depositato il 14/09/2021, ha chiesto la pronuncia di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio, chiedendo di assegnare al resistente la casa familiare, in comproprietà tra le parti, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio che vive con il padre, e di prevedere un contributo per il figlio di € 280,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , il quale non si è opposto alle domande della Controparte_1
ricorrente.
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del
09/02/2022 per il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo, indi, la causa è transitata dinnanzi al Giudice istruttore per la trattazione delle ulteriori domande.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 29.04.2024 le parti hanno precisato le conclusioni, e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Le parti hanno concluso riportandosi agli atti di causa.
Con comparsa conclusionale il resistente ha chiesto di prevedere l'obbligo della ricorrente
al rimborso del 50% delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa Parte_1
familiare.
____ La domanda delle parti, finalizzata alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, va accolta.
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale in data
15.01.2020, nella procedura di separazione recante il n. R.G. 13028/2019 definita con sentenza n.
935/2020, passata in giudicato.
Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
____
Con riguardo agli aspetti economici, possono trovare accoglimento le richieste, di entrambe le parti, di assegnazione della casa coniugale al resistente , fintanto che lo Controparte_1
stesso coabiti col figlio, maggiorenne non economicamente autonomo, e di porre a carico del genitore non convivente con il figlio, vale a dire la madre , un contributo Parte_1
per il mantenimento del figlio di € 280,00 mensili, rivalutabili annualmente Persona_2
secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
____
Il resistente ha insistito per la previsione dell'obbligo della ricorrente al Parte_1
rimborso del 50% delle rate del mutuo acceso sull'immobile adibito a casa familiare.
La domanda è inammissibile in quanto non può trovare ingresso nel giudizio di cui ci si occupa, dovendo formare oggetto di autonomo giudizio da trattare con rito ordinario, non rientrando tra le ipotesi di connessione c.d. forte da trattare congiuntamente ai sensi dell'art. 40 c.p.c.
____
Ricorrono giusti motivi, stante la prevalenza della domanda di status, per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 11627/2021, ogni altra domanda rigettata così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pedara (CT) il 04 maggio
1996 tra e , trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 Parte_1
matrimonio del Comune di Pedara dell'anno 1996, parte II, serie A, atto n. 5;
2) dispone l'assegnazione della casa familiare a finché il figlio continui Controparte_1
a convivere con il padre;
3) onera di versare quale contributo per il mantenimento del figlio Parte_1
la somma di € 280,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Persona_2
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) compensa le spese di giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 28/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Sonia Di Gesu