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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/08/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Rep. N.
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
R. Gen. N. 1014 /2024
Dott. Marialuisa Tezza Consigliere rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1014/2024 promossa con ricorso in appello depositato in data 31.10.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del
18.02.2025
d a OGGETTO:
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
Opp. all'ord. di dall'avv. Rosucci Chiara, giusta procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE ingiunzione ex artt. 22 e c o n t r o ss. L.689/81 (escluse
Controparte_1
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e
[...]
difesa dall'avv. Faccioli Fausta dell'Avvocatura Aziendale, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Mantova n. 786/2024 in data pagina 1 di 10 04.10.2024.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
1. Nel merito
1.1. In via principale
Accogliere i motivi d'appello e per l'effetto annullare l'impugnata ordinanza ingiunzione con ogni presupposta e/o conseguente statuizione;
1.2 In via subordinata ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale con applicazione della riduzione, quanto meno, del 30 % in caso di pagamento nei cinque giorni;
2. In via istruttoria,
- si insta per l'acquisizione del fascicolo di primo grado R.G. n. 1182/2023 presso la Cancelleria del Tribunale di Mantova.
In ogni caso
Con il favore delle spese e compensi relativi a tutti i gradi di giudizio (primo grado e secondo grado), oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre
IVA e CPA ed esposti come per legge.
Dell'appellata
In via principale: rigettare in toto, per le motivazioni sopra esposte e rappresentate, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Mantova
n. 786 del 3.10.2024 in ogni sua parte e conclusione in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto.
In via istruttoria: dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti da parte appellante sub n. 2 in violazione all'art. 345 c.p.c. che nulla hanno a che vedere con gli atti sanzionatori della presente causa e pertanto privi di valore probatorio.
Con vittoria di onorari e spese di causa per entrambi i gradi di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in data 03.05.2023 ex art. 22 L. 689/1981, il sig. Pt_1
pagina 2 di 10 , in qualità di titolare firmatario dell'impresa di trasporto, ed il sig. Pt_1 [...]
quale obbligato in solido, proponevano opposizione Parte_2 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 77/2023-VET del 04.04.2023 con la quale
Controparte_1
– aveva loro ingiunto il pagamento, in solido, della somma di €
[...]
2.000,00 (oltre € 30,00 per spese di procedimento e notifica) quale sanzione prevista dal D.Lgs. 151/2007, art. 7, co. 1, per la violazione di quanto disposto nell'All 1, Capo I, Punto 3, Reg CE n. 1/2005 (“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate …”), per aver trasportato dall'allevamento al macello una bovina (n. [...] proveniente dall'allevamento di Contrada Albero Tondo) inidonea al Parte_2
trasporto in quanto non in grado di deambulare autonomamente ed in assenza della documentazione all'uopo richiesta in detto All.
1. L'ordinanza richiamava il verbale di contestazione n. 64/2019/VA del 21/03/2019 per violazione dell'art. 7, c. 1 D. lgs. 151/2007, Reg. (CE) n. 1/2005 allegato I,
Capo I, punto 1 e punto 2 lett. a) in base al quale non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto o le cui condizioni siano tali da esporlo a lesioni o sofferenze inutili o, nel caso di animali con lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie, che gli stessi non siano in grado di spostarsi senza sofferenza o di deambulare senza aiuto. Il verbale faceva seguito all'accertamento eseguito in data 03.01.2019 presso il macello sito in Borgo Virgilio (MN) veniva rilevato che la bovina n. CP_2
[...] era stata caricata alle ore 11.45 del giorno 02/01/2019 presso l'allevamento 009TA011 di Contrada Albero Parte_2
Tondo, come da documentazione versata in atti. Al momento dello scarico dal mezzo, la bovina veniva rinvenuta in posizione di decubito sternale sul mezzo, con evidenti tracce di sangue fresco tra lo strame disposto sul piano di carico del mezzo su cui erano trasportati i bovini, come da evidenze fotografiche presenti agli atti. Nel corso della visita post mortem a carico della bovina
pagina 3 di 10 (numero di macellazione 01-0044) si evidenziano lesioni traumatiche a livello del dorso, di tuberosità iliaca e ischiatica. La bovina risultava quindi non idonea al trasporto in assenza della documentazione prevista dall'Allegato 1,
Capo 1, Punto 3 del Reg. CE n. 1/2005”, violazione punita, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 151/2007 con la sanzione amministrativa pecuniaria da €
2.000,00 ad € 6.000,00.
Gli opponenti lamentavano l'omessa applicazione degli istituti della diffida e della sanzione c.d. ultraridotta rispettivamente preveduti e disciplinati dall'art. 1, commi 3 e 4, L. 116/2014. Lamentavano, in particolare, il fatto che non fosse stata applicata la riduzione del 30% sostenendo che la materia dell'allevamento ed il trasporto degli animali rientra nella materia agroalimentare. In subordine, chiedevano la riduzione della sanzione al minimo edittale con applicazione della riduzione al 30%.
2. si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
3. Con sentenza n. 786/2024 in data 04.10.2024 il Tribunale di Mantova rigettava l'opposizione ponendo le spese di lite a carico degli opponenti integralmente soccombenti. In sintesi, il Tribunale riteneva che sussistesse un rapporto di specialità tra la normativa sulla protezione degli animali durante il trasporto (Regolamento CE 1/2005 e D.Lgs. 151/2007) e quella agroalimentare (L. 116/2014), con conseguente inapplicabilità degli istituti della diffida e della sanzione ultraridotta. Il giudice di prime cure evidenziava che il Regolamento CE 1/2005 è volto specificamente a salvaguardare il benessere degli animali vertebrati vivi durante il trasporto, indipendentemente dalla loro destinazione al consumo umano, mentre la L. 116/2014 attiene alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari.
Inoltre, l'istituto della diffida trova applicazione solo per violazioni sanabili, caratteristica incompatibile con il trasporto già avvenuto di animali in condizioni di sofferenza.
4. Hanno proposto appello e Parte_1 Parte_3
pagina 4 di 10 chiedendo la riforma della sentenza gravata. Contr 5. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello.
6. All'udienza del 18.02.2025, a seguito della discussione orale, la causa, previa discussione, è stata posta in decisione con lettura del dispositivo all'esito della Camera di Consiglio.
MOTIVI
Con il I motivo l'appellante lamenta la “violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione” in quanto il Tribunale si sarebbe pronunciato sull'istituto della diffida (art. 1, co. 3, L. 116/2014) mai richiesto dagli opponenti avendo l'opposizione ad oggetto, quale unico motivo di censura, la mancata osservanza dell'art. 1, co. 4, L. 116/14, ovvero dell'istituto della c.d. sanzione ultraridotta.
Il motivo è infondato.
Dall'esame degli atti risulta chiaramente che nel ricorso di primo grado gli opponenti, pur concentrando la propria argomentazione sulla mancata applicazione della sanzione ultraridotta del 30% ex art. 1, co. 4, L. 116/2014, hanno fatto espresso riferimento al "combinato disposto del comma 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 116/2014" e hanno richiamato anche l'istituto della diffida nelle proprie argomentazioni, evidenziando lo stretto nesso giuridico tra i due istituti. Correttamente, dunque, la sentenza del Tribunale ha svolto la precisa disamina giuridica di entrambe le questioni sollevate dai ricorrenti, senza eccedere i limiti del petitum. Non sussiste, pertanto, alcun vizio di ultrapetizione.
Con il II motivo l'appellante lamenta l'”errata applicazione del Reg. CE
1/2005 in relazione alla legislazione sulla sicurezza alimentare” sostenendo che il benessere animale durante il trasporto rientrerebbe nella materia agroalimentare. Deduce che esistono regolamenti comunitari diversi per
"benessere animale durante il trasporto" e "igiene degli alimenti", ma che il trasporto di animali destinati al consumo umano costituirebbe parte integrante pagina 5 di 10 della filiera agroalimentare. Richiama l'art. 13 del TFUE che prevede l'impegno nel "macrosettore dell'agricoltura e dei trasporti" di "tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali", e deduce che la Corte di Giustizia UE classifica le sentenze sulla protezione degli animali nella tematica "Agricoltura". Evidenzia, inoltre, che la carne della bovina oggetto della violazione è stata ritenuta conforme per l'immissione al libero consumo.
Il motivo non merita accoglimento.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Corte App. Brescia, n.
870/2024), dalla quale non vi è motivo di discostarsi, sussiste un rapporto di specialità tra la normativa sulla protezione degli animali durante il trasporto e quella agroalimentare: "la normativa speciale in materia di protezione degli animali durante il trasporto, avendo oggetto del tutto diverso e peculiare rispetto alla disciplina generale sui controlli sulle imprese agricole e alimentari, non può essere derogata dalla normativa generale successivamente entrata in vigore in virtù del principio di specialità".
La L. 116/2014 ha per oggetto “il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, … la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”. L'art. 1, invocato dall'odierno appellante, contiene le
“Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare”.
Ben più circoscritto e specifico è l'oggetto del Reg CE n. 1/2005 “sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate …” volto ad evitare agli stessi lesioni, sofferenze o maltrattamenti inutili a prescindere dal fatto che siano o meno destinati all'alimentazione umana. Le pagina 6 di 10 correlate sanzioni sono disciplinate nel D.Lgs. 151/2007 che ha, invero, ad oggetto le specifiche “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”. Quest'ultima normativa ha un oggetto del tutto diverso e peculiare e, dunque, in virtù del principio di specialità, non può essere derogata dalla normativa generale successivamente entrata in vigore.
Il Reg. CE 1/2005 è specificamente volto a salvaguardare il benessere degli animali vertebrati vivi durante il trasporto, indipendentemente dalla loro destinazione, mentre la L. 116/2014 attiene alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari. L'attività di trasporto degli animali, anche quando finalizzata al consumo alimentare, non è di per sé definibile come attività agroalimentare, richiedendo l'art. 1 della L. 116/2014 che la specifica disposizione violata sia attinente alla materia agroalimentare, non soltanto che la violazione sia commessa nello svolgimento di un'attività finalizzata alla produzione alimentare.
La circostanza che la carne sia stata successivamente ritenuta idonea al consumo non rileva ai fini della configurazione della violazione: come chiarito dalla Cassazione (Cass. n. 2956/2016), non è possibile “escludere la responsabilità amministrativa in base alla valutazione della offensività del comportamento dell'agente, e cioè della sua idoneità in concreto a realizzare
l'effetto vietato, poiché tale valutazione è stata compiuta ex ante dal legislatore con la previsione della norma sanzionatoria".
Con il III motivo l'appellante lamenta l'errata interpretazione dell'art. 1 D.L.
91/2014 argomentando che il campo di applicazione non si limiterebbe alle sole imprese agricole, ma si estenderebbe all'intero settore agroalimentare, sostenendo che "rubrica legis non est lex" e che l'utilizzo della congiunzione
"e" nel titolo dell'art. 1 avrebbe mera funzione coordinativa tra proposizioni indipendenti. Richiama la relazione del Servizio del Bilancio del Senato n.
pagina 7 di 10 1541, comunicato alla Presidenza il 24.06.2014, secondo cui il comma 3 introdurrebbe l'istituto della diffida "per tutti gli illeciti agroalimentari", e riporta esempi di applicazione del D.L. 91/2014 in norme speciali della filiera agroalimentare riguardanti l'etichettatura degli alimenti e la salute animale.
Il motivo è infondato.
L'argomentazione secondo cui il campo di applicazione della L. 116/2014 si estenderebbe all'intero settore agroalimentare non supera il principio di specialità.
Inoltre, per l'applicazione degli istituti di favore è necessario che si tratti di violazioni sanabili, definite come errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, la violazione consistente nel trasporto di una bovina con "lesioni traumatiche a livello del dorso, di tuberosità iliaca e ischiatica" non può considerarsi sanabile, trattandosi di trasporto già avvenuto in condizioni di sofferenza per l'animale.
Come evidenziato da questa Corte (sent. n. 1065/2024) "il concetto di non conformità sanabile nel settore del benessere animale non può prescindere dal fatto che, una volta che una determinata condotta abbia causato conseguenze sul benessere degli animali, non è più possibile a posteriori porre rimedio alla condizione verificatasi".
Il richiamo al principio "rubrica legis non est lex" non può superare l'interpretazione sistematica della norma che, letta nel suo complesso, evidenzia la distinzione tra la disciplina generale sui controlli delle imprese agricole (commi 1 e 2) e quella specifica per il settore agroalimentare (commi
3 e 4), senza che ciò comporti l'automatica estensione agli ambiti disciplinati da normative speciali preesistenti.
Con il IV motivo l'appellante lamenta l'errata interpretazione sul rapporto tra il Reg. UE 625/2017 e il Reg. CE 1/2005 nonché l'errata interpretazione e pagina 8 di 10 violazione dell'art. 1, co. 3 e 4, L. 116/2014: deduce che il Reg. UE 625/2017 avrebbe specificato nell'art. 1, comma 2, che "sicurezza alimentare", "salute animale" e "benessere animale" sono 3 settori distinti dei 10 costituenti la
"filiera agroalimentare" e che tale regolamento avrebbe abrogato 9 articoli del
Regolamento CE 1/2005 integrandoli nel contesto generale per uniformare le modalità di gestione dei controlli nella filiera agroalimentare, all'interno della quale rientrerebbero i controlli sul benessere animale durante il trasporto.
Richiama il considerando 3 del documento di revisione del Reg. 1/2005 proposto dalla Commissione Europea secondo cui "il trasporto di animali vivi
è un importante parte della catena agroalimentare".
Anche questo motivo non merita accoglimento.
Il Regolamento UE 625/2017 sui controlli ufficiali non modifica il rapporto di specialità tra le normative. Pur prevedendo controlli coordinati nella filiera agroalimentare che includono anche il benessere animale, ciò non comporta l'automatica applicazione degli istituti di favore previsti dalla L. 116/2014 alle violazioni specifiche del Regolamento CE 1/2005.
La disciplina sanzionatoria del D.Lgs. 151/2007 costituisce un sistema completo e autosufficiente per la tutela del benessere animale durante il trasporto, che giustifica una tutela più rafforzata rispetto alla disciplina generale agroalimentare, come confermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte.
La competenza del Tribunale ex art. 6, comma 4, lett. d) D.Lgs. 150/2011 per le violazioni in materia di "igiene degli alimenti e delle bevande" non implica l'automatica applicazione della disciplina agroalimentare, ma riflette la natura igienico-sanitaria dei controlli sul benessere animale finalizzati anche alla tutela della salute pubblica.
Il richiamo ai documenti della Commissione Europea non può prevalere sul dato normativo interno che stabilisce chiaramente la distinzione tra le diverse discipline, né può superare il principio di specialità che governa i rapporti tra pagina 9 di 10 normative di diverso ambito applicativo.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'appellante soccombente, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui al
DM n. 55/2014 siccome integrato con DM nn. 37/2018 e 147/2022 (valore €
2.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, – Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
;
[...]
2) condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2
loro, alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 962,00 per compensi (di cui € 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva ed € 426,00 per la fase decisoria), oltre spese non imponibili nonché rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge (CPA ed IVA se dovuta);
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18.02.2025.
IL CONSIGLIERE EST.
Marialuisa Tezza IL PRESIDENTE
Maria Grazia Domanico
pagina 10 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Rep. N.
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
R. Gen. N. 1014 /2024
Dott. Marialuisa Tezza Consigliere rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1014/2024 promossa con ricorso in appello depositato in data 31.10.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del
18.02.2025
d a OGGETTO:
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
Opp. all'ord. di dall'avv. Rosucci Chiara, giusta procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE ingiunzione ex artt. 22 e c o n t r o ss. L.689/81 (escluse
Controparte_1
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e
[...]
difesa dall'avv. Faccioli Fausta dell'Avvocatura Aziendale, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Mantova n. 786/2024 in data pagina 1 di 10 04.10.2024.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
1. Nel merito
1.1. In via principale
Accogliere i motivi d'appello e per l'effetto annullare l'impugnata ordinanza ingiunzione con ogni presupposta e/o conseguente statuizione;
1.2 In via subordinata ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale con applicazione della riduzione, quanto meno, del 30 % in caso di pagamento nei cinque giorni;
2. In via istruttoria,
- si insta per l'acquisizione del fascicolo di primo grado R.G. n. 1182/2023 presso la Cancelleria del Tribunale di Mantova.
In ogni caso
Con il favore delle spese e compensi relativi a tutti i gradi di giudizio (primo grado e secondo grado), oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre
IVA e CPA ed esposti come per legge.
Dell'appellata
In via principale: rigettare in toto, per le motivazioni sopra esposte e rappresentate, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Mantova
n. 786 del 3.10.2024 in ogni sua parte e conclusione in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto.
In via istruttoria: dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti da parte appellante sub n. 2 in violazione all'art. 345 c.p.c. che nulla hanno a che vedere con gli atti sanzionatori della presente causa e pertanto privi di valore probatorio.
Con vittoria di onorari e spese di causa per entrambi i gradi di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in data 03.05.2023 ex art. 22 L. 689/1981, il sig. Pt_1
pagina 2 di 10 , in qualità di titolare firmatario dell'impresa di trasporto, ed il sig. Pt_1 [...]
quale obbligato in solido, proponevano opposizione Parte_2 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 77/2023-VET del 04.04.2023 con la quale
Controparte_1
– aveva loro ingiunto il pagamento, in solido, della somma di €
[...]
2.000,00 (oltre € 30,00 per spese di procedimento e notifica) quale sanzione prevista dal D.Lgs. 151/2007, art. 7, co. 1, per la violazione di quanto disposto nell'All 1, Capo I, Punto 3, Reg CE n. 1/2005 (“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate …”), per aver trasportato dall'allevamento al macello una bovina (n. [...] proveniente dall'allevamento di Contrada Albero Tondo) inidonea al Parte_2
trasporto in quanto non in grado di deambulare autonomamente ed in assenza della documentazione all'uopo richiesta in detto All.
1. L'ordinanza richiamava il verbale di contestazione n. 64/2019/VA del 21/03/2019 per violazione dell'art. 7, c. 1 D. lgs. 151/2007, Reg. (CE) n. 1/2005 allegato I,
Capo I, punto 1 e punto 2 lett. a) in base al quale non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto o le cui condizioni siano tali da esporlo a lesioni o sofferenze inutili o, nel caso di animali con lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie, che gli stessi non siano in grado di spostarsi senza sofferenza o di deambulare senza aiuto. Il verbale faceva seguito all'accertamento eseguito in data 03.01.2019 presso il macello sito in Borgo Virgilio (MN) veniva rilevato che la bovina n. CP_2
[...] era stata caricata alle ore 11.45 del giorno 02/01/2019 presso l'allevamento 009TA011 di Contrada Albero Parte_2
Tondo, come da documentazione versata in atti. Al momento dello scarico dal mezzo, la bovina veniva rinvenuta in posizione di decubito sternale sul mezzo, con evidenti tracce di sangue fresco tra lo strame disposto sul piano di carico del mezzo su cui erano trasportati i bovini, come da evidenze fotografiche presenti agli atti. Nel corso della visita post mortem a carico della bovina
pagina 3 di 10 (numero di macellazione 01-0044) si evidenziano lesioni traumatiche a livello del dorso, di tuberosità iliaca e ischiatica. La bovina risultava quindi non idonea al trasporto in assenza della documentazione prevista dall'Allegato 1,
Capo 1, Punto 3 del Reg. CE n. 1/2005”, violazione punita, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 151/2007 con la sanzione amministrativa pecuniaria da €
2.000,00 ad € 6.000,00.
Gli opponenti lamentavano l'omessa applicazione degli istituti della diffida e della sanzione c.d. ultraridotta rispettivamente preveduti e disciplinati dall'art. 1, commi 3 e 4, L. 116/2014. Lamentavano, in particolare, il fatto che non fosse stata applicata la riduzione del 30% sostenendo che la materia dell'allevamento ed il trasporto degli animali rientra nella materia agroalimentare. In subordine, chiedevano la riduzione della sanzione al minimo edittale con applicazione della riduzione al 30%.
2. si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
3. Con sentenza n. 786/2024 in data 04.10.2024 il Tribunale di Mantova rigettava l'opposizione ponendo le spese di lite a carico degli opponenti integralmente soccombenti. In sintesi, il Tribunale riteneva che sussistesse un rapporto di specialità tra la normativa sulla protezione degli animali durante il trasporto (Regolamento CE 1/2005 e D.Lgs. 151/2007) e quella agroalimentare (L. 116/2014), con conseguente inapplicabilità degli istituti della diffida e della sanzione ultraridotta. Il giudice di prime cure evidenziava che il Regolamento CE 1/2005 è volto specificamente a salvaguardare il benessere degli animali vertebrati vivi durante il trasporto, indipendentemente dalla loro destinazione al consumo umano, mentre la L. 116/2014 attiene alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari.
Inoltre, l'istituto della diffida trova applicazione solo per violazioni sanabili, caratteristica incompatibile con il trasporto già avvenuto di animali in condizioni di sofferenza.
4. Hanno proposto appello e Parte_1 Parte_3
pagina 4 di 10 chiedendo la riforma della sentenza gravata. Contr 5. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello.
6. All'udienza del 18.02.2025, a seguito della discussione orale, la causa, previa discussione, è stata posta in decisione con lettura del dispositivo all'esito della Camera di Consiglio.
MOTIVI
Con il I motivo l'appellante lamenta la “violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione” in quanto il Tribunale si sarebbe pronunciato sull'istituto della diffida (art. 1, co. 3, L. 116/2014) mai richiesto dagli opponenti avendo l'opposizione ad oggetto, quale unico motivo di censura, la mancata osservanza dell'art. 1, co. 4, L. 116/14, ovvero dell'istituto della c.d. sanzione ultraridotta.
Il motivo è infondato.
Dall'esame degli atti risulta chiaramente che nel ricorso di primo grado gli opponenti, pur concentrando la propria argomentazione sulla mancata applicazione della sanzione ultraridotta del 30% ex art. 1, co. 4, L. 116/2014, hanno fatto espresso riferimento al "combinato disposto del comma 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 116/2014" e hanno richiamato anche l'istituto della diffida nelle proprie argomentazioni, evidenziando lo stretto nesso giuridico tra i due istituti. Correttamente, dunque, la sentenza del Tribunale ha svolto la precisa disamina giuridica di entrambe le questioni sollevate dai ricorrenti, senza eccedere i limiti del petitum. Non sussiste, pertanto, alcun vizio di ultrapetizione.
Con il II motivo l'appellante lamenta l'”errata applicazione del Reg. CE
1/2005 in relazione alla legislazione sulla sicurezza alimentare” sostenendo che il benessere animale durante il trasporto rientrerebbe nella materia agroalimentare. Deduce che esistono regolamenti comunitari diversi per
"benessere animale durante il trasporto" e "igiene degli alimenti", ma che il trasporto di animali destinati al consumo umano costituirebbe parte integrante pagina 5 di 10 della filiera agroalimentare. Richiama l'art. 13 del TFUE che prevede l'impegno nel "macrosettore dell'agricoltura e dei trasporti" di "tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali", e deduce che la Corte di Giustizia UE classifica le sentenze sulla protezione degli animali nella tematica "Agricoltura". Evidenzia, inoltre, che la carne della bovina oggetto della violazione è stata ritenuta conforme per l'immissione al libero consumo.
Il motivo non merita accoglimento.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Corte App. Brescia, n.
870/2024), dalla quale non vi è motivo di discostarsi, sussiste un rapporto di specialità tra la normativa sulla protezione degli animali durante il trasporto e quella agroalimentare: "la normativa speciale in materia di protezione degli animali durante il trasporto, avendo oggetto del tutto diverso e peculiare rispetto alla disciplina generale sui controlli sulle imprese agricole e alimentari, non può essere derogata dalla normativa generale successivamente entrata in vigore in virtù del principio di specialità".
La L. 116/2014 ha per oggetto “il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, … la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”. L'art. 1, invocato dall'odierno appellante, contiene le
“Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare”.
Ben più circoscritto e specifico è l'oggetto del Reg CE n. 1/2005 “sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate …” volto ad evitare agli stessi lesioni, sofferenze o maltrattamenti inutili a prescindere dal fatto che siano o meno destinati all'alimentazione umana. Le pagina 6 di 10 correlate sanzioni sono disciplinate nel D.Lgs. 151/2007 che ha, invero, ad oggetto le specifiche “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”. Quest'ultima normativa ha un oggetto del tutto diverso e peculiare e, dunque, in virtù del principio di specialità, non può essere derogata dalla normativa generale successivamente entrata in vigore.
Il Reg. CE 1/2005 è specificamente volto a salvaguardare il benessere degli animali vertebrati vivi durante il trasporto, indipendentemente dalla loro destinazione, mentre la L. 116/2014 attiene alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari. L'attività di trasporto degli animali, anche quando finalizzata al consumo alimentare, non è di per sé definibile come attività agroalimentare, richiedendo l'art. 1 della L. 116/2014 che la specifica disposizione violata sia attinente alla materia agroalimentare, non soltanto che la violazione sia commessa nello svolgimento di un'attività finalizzata alla produzione alimentare.
La circostanza che la carne sia stata successivamente ritenuta idonea al consumo non rileva ai fini della configurazione della violazione: come chiarito dalla Cassazione (Cass. n. 2956/2016), non è possibile “escludere la responsabilità amministrativa in base alla valutazione della offensività del comportamento dell'agente, e cioè della sua idoneità in concreto a realizzare
l'effetto vietato, poiché tale valutazione è stata compiuta ex ante dal legislatore con la previsione della norma sanzionatoria".
Con il III motivo l'appellante lamenta l'errata interpretazione dell'art. 1 D.L.
91/2014 argomentando che il campo di applicazione non si limiterebbe alle sole imprese agricole, ma si estenderebbe all'intero settore agroalimentare, sostenendo che "rubrica legis non est lex" e che l'utilizzo della congiunzione
"e" nel titolo dell'art. 1 avrebbe mera funzione coordinativa tra proposizioni indipendenti. Richiama la relazione del Servizio del Bilancio del Senato n.
pagina 7 di 10 1541, comunicato alla Presidenza il 24.06.2014, secondo cui il comma 3 introdurrebbe l'istituto della diffida "per tutti gli illeciti agroalimentari", e riporta esempi di applicazione del D.L. 91/2014 in norme speciali della filiera agroalimentare riguardanti l'etichettatura degli alimenti e la salute animale.
Il motivo è infondato.
L'argomentazione secondo cui il campo di applicazione della L. 116/2014 si estenderebbe all'intero settore agroalimentare non supera il principio di specialità.
Inoltre, per l'applicazione degli istituti di favore è necessario che si tratti di violazioni sanabili, definite come errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, la violazione consistente nel trasporto di una bovina con "lesioni traumatiche a livello del dorso, di tuberosità iliaca e ischiatica" non può considerarsi sanabile, trattandosi di trasporto già avvenuto in condizioni di sofferenza per l'animale.
Come evidenziato da questa Corte (sent. n. 1065/2024) "il concetto di non conformità sanabile nel settore del benessere animale non può prescindere dal fatto che, una volta che una determinata condotta abbia causato conseguenze sul benessere degli animali, non è più possibile a posteriori porre rimedio alla condizione verificatasi".
Il richiamo al principio "rubrica legis non est lex" non può superare l'interpretazione sistematica della norma che, letta nel suo complesso, evidenzia la distinzione tra la disciplina generale sui controlli delle imprese agricole (commi 1 e 2) e quella specifica per il settore agroalimentare (commi
3 e 4), senza che ciò comporti l'automatica estensione agli ambiti disciplinati da normative speciali preesistenti.
Con il IV motivo l'appellante lamenta l'errata interpretazione sul rapporto tra il Reg. UE 625/2017 e il Reg. CE 1/2005 nonché l'errata interpretazione e pagina 8 di 10 violazione dell'art. 1, co. 3 e 4, L. 116/2014: deduce che il Reg. UE 625/2017 avrebbe specificato nell'art. 1, comma 2, che "sicurezza alimentare", "salute animale" e "benessere animale" sono 3 settori distinti dei 10 costituenti la
"filiera agroalimentare" e che tale regolamento avrebbe abrogato 9 articoli del
Regolamento CE 1/2005 integrandoli nel contesto generale per uniformare le modalità di gestione dei controlli nella filiera agroalimentare, all'interno della quale rientrerebbero i controlli sul benessere animale durante il trasporto.
Richiama il considerando 3 del documento di revisione del Reg. 1/2005 proposto dalla Commissione Europea secondo cui "il trasporto di animali vivi
è un importante parte della catena agroalimentare".
Anche questo motivo non merita accoglimento.
Il Regolamento UE 625/2017 sui controlli ufficiali non modifica il rapporto di specialità tra le normative. Pur prevedendo controlli coordinati nella filiera agroalimentare che includono anche il benessere animale, ciò non comporta l'automatica applicazione degli istituti di favore previsti dalla L. 116/2014 alle violazioni specifiche del Regolamento CE 1/2005.
La disciplina sanzionatoria del D.Lgs. 151/2007 costituisce un sistema completo e autosufficiente per la tutela del benessere animale durante il trasporto, che giustifica una tutela più rafforzata rispetto alla disciplina generale agroalimentare, come confermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte.
La competenza del Tribunale ex art. 6, comma 4, lett. d) D.Lgs. 150/2011 per le violazioni in materia di "igiene degli alimenti e delle bevande" non implica l'automatica applicazione della disciplina agroalimentare, ma riflette la natura igienico-sanitaria dei controlli sul benessere animale finalizzati anche alla tutela della salute pubblica.
Il richiamo ai documenti della Commissione Europea non può prevalere sul dato normativo interno che stabilisce chiaramente la distinzione tra le diverse discipline, né può superare il principio di specialità che governa i rapporti tra pagina 9 di 10 normative di diverso ambito applicativo.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'appellante soccombente, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui al
DM n. 55/2014 siccome integrato con DM nn. 37/2018 e 147/2022 (valore €
2.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, – Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
;
[...]
2) condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2
loro, alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 962,00 per compensi (di cui € 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva ed € 426,00 per la fase decisoria), oltre spese non imponibili nonché rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge (CPA ed IVA se dovuta);
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18.02.2025.
IL CONSIGLIERE EST.
Marialuisa Tezza IL PRESIDENTE
Maria Grazia Domanico
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