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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/07/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2563/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2563 / 2022 R.G. promossa da
C.F , difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRA CALOGERO C.F. , C.F._1
contro
, C.F. , difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
DOMENICO LUCARINI, C.F. , C.F._3
C.F. , contumace Parte_2 C.F._4
C.F. contumace Controparte_2 C.F._5
e con l'intervento, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., di
C.F. e per essa quale mandataria Controparte_3 P.IVA_2
C.F. , difese dall' avv. DAVIDE Controparte_4 P.IVA_3
SARINA C.F. e dall'avv. GIULIA GALATI, C.F. C.F._6
pagina 1 di 11 C.F._7
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni del
04.02.2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva ricorso in opposizione all'esecuzione ai sensi Controparte_1
dell'art. 615 comma 2 c.p.c. nei confronti di affermando: Parte_1
- di aver ricevuto in data 19.05.2021 la notifica del titolo esecutivo e di pedissequo atto di precetto con cui le veniva intimato il pagamento di € 83.559,95;
- che tale atto di precetto era stato notificato anche a e Parte_2 CP_5
[...]
- che l'atto di precetto era stato loro notificato, in quanto successori di
[...]
; Persona_1
- che il titolo esecutivo era costituito dal contratto di mutuo fondiario ipotecario, di cui all'atto d.d. 19.09.2006 di rep. e racc. nn. 16760/7118 Notaio Dott.ssa
[...]
di Padova, stipulato da Banca di Bergamo S.p.a. e Per_2 Persona_1
per il finanziamento di € 300.000,00 contro garanzia ipotecaria per la somma complessiva di € 540.000,00;
- che suo nonno, il Sig. era deceduto in data 03.11.2009; Persona_1
- che con testamento olografo, aveva nominato come suoi Persona_1
successori e i due figli e;
Parte_2 CP_2 Parte_3
- che suo padre aveva rinunciato all'eredità e pertanto in data Parte_3
07.01.2010, a seguito dell'autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di
Padova, aveva accettato con beneficio d'inventario l'eredità del nonno;
- che, sulla base di quanto esposto nell'atto di precetto, il credito in esame era stato asseritamente ceduto pro soluto in data 02.02.2007 da Banca di Bergamo S.p.a. a
Claris Finance la quale a propria volta aveva ceduto il credito a CP_6 [...]
in data 18.04.2019; Parte_1
pagina 2 di 11 - che Claris Finance 2007 S.r.l. aveva notificato a lei e agli altri due eredi del Sig.
un primo atto di precetto nel 2010 e che tale atto di precetto, Persona_1
a seguito della loro opposizione, era stato dichiarato nullo con sentenza n. 987/2012
del Tribunale di Padova;
- che inoltre tale sentenza aveva accertato il difetto di titolarità attiva del credito di
Claris Finance 2007, in quanto mancava una prova idonea a dimostrare l'avvenuta cessione;
- che, pertanto, l'opposta non aveva potuto acquistare il credito in esame da Claris
Finance 2007 S.r.l.;
- che, se anche avesse dimostrato la titolarità del credito, esso Parte_1
comunque era prescritto, in quanto, in data 23.04.2009, Banca Popolare di Intra,
quale mandataria di Claris Finance 2007, aveva comunicato l'avvenuta risoluzione del contratto di mutuo e pertanto la prescrizione era maturata nell'aprile 2019.
In conclusione, in via cautelare, chiedeva la sospensione Controparte_1
integrale ovvero nei suoi soli confronti della procedura esecutiva R.G. n.
382/2021.
Nel merito, chiedeva di dichiarare l'improcedibilità e/o l'illegittimità e/o l'inesistenza e/o l'infondatezza dell'azione esecutiva promossa da
[...]
Parte_1
In ogni caso, chiedeva la rifusione delle spese di lite, oltre compensi e accessori di legge.
Si costituiva la quale evidenziava: Parte_1
- che, per quanto riguardava il primo motivo di opposizione, ossia il suo difetto di titolarità attiva, la sentenza n. 987/2012 del Tribunale di Padova non aveva accertato l'assenza di titolarità attiva del credito in capo a Claris Finance 2007 S.r.l.;
- che, infatti, la sentenza aveva unicamente dichiarato la nullità dell'atto di precetto notificato da Claris Finance 2007 agli opponenti nel 2010 e che non vi era alcuna statuizione in dispositivo circa il difetto di titolarità di Claris Finance 2007 S.r.l;
- che, comunque il credito non era prescritto, in quanto la sentenza n. 987/2012 del
Tribunale di Padova aveva accertato che la comunicazione di risoluzione del pagina 3 di 11 contratto di mutuo era invalida, non essendo stata notificata dalla titolare del credito, ossia Banca di Bergamo S.p.a.;
- che, quindi, gli effetti del contratto di mutuo si erano prodotti sino a regolare scadenza pattuita, ossia fino al 30.09.2016 e pertanto la prescrizione del credito non era ancora maturata.
In conclusione, chiedeva di respingere l'istanza di Parte_1
sospensione della procedura esecutiva, avanzata dall'opponente.
Nel merito, l'opposta chiedeva di rigettare le domande proposte da
[...]
, con rifusione delle spese di lite, oltre compensi, IVA, CPA e spese CP_1
forfettarie.
In data 21.02.2022, veniva accolta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e fissato il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
quindi, introduceva il presente giudizio di merito ai sensi Parte_1
dell'art. 616 c.p.c., rilevando:
- che la sentenza n. 987/2012 del Tribunale di Padova non conteneva alcuna statuizione in dispositivo circa il difetto di titolarità attiva di Claris Finance 2007
S.r.l.;
- che, infatti, la questione sulla titolarità del diritto di credito era stata trattata nella sentenza in esame solo incidenter tantum e pertanto tale questione non era idonea ad essere passata in giudicato;
- che comunque era titolare del diritto di credito, in quanto il credito in esame le era stato trasferito con il contratto di cessione di ramo d'azienda da Parte_4
la quale a sua volta aveva precedentemente acquistato il credito Banca
[...]
Popolare di Intra S.p.a., cessionaria del credito in forza del contratto di cessione stipulato con Banca di Bergamo S.p.a.;
- che il credito non era prescritto, in quanto il contratto di mutuo era giunto a naturale scadenza il 30.09.2016 e pertanto non era ancora intervenuto il termine decennale di prescrizione.
pagina 4 di 11 In conclusione, chiedeva preliminarmente di accertare la Parte_1
sua titolarità attiva del credito derivante dal contratto di mutuo fondiario con concessione di ipoteca di cui all'atto dd. 19.09.2006 di rep. e racc. nn.
16760/7118 Notaio di Padova. Persona_2
Inoltre, chiedeva di rigettare l'opposizione promossa da Controparte_1
nell'ambito della procedura esecutiva R.G. n. 382/2021.
Si costituiva, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., , la quale Controparte_1
evidenziava:
- che la sentenza n. 987/2012 del Tribunale di Padova aveva accertato la carenza di titolarità sostanziale in capo a Claris Finance 2007 S.r.l.;
- che la sentenza n. 987/2012 del Tribunale di Padova era passata in giudicato e pertanto erano incontrovertibili gli accertamenti sul difetto di titolarità attiva di
Claris Finance 2007 S.r.l.;
- che, nel caso in cui Claris Finance 2007 s.r.l. fosse stata comunque riconosciuta come titolare del credito, la lettera di comunicazione di risoluzione, da lei inviata in data 23.04.2009, avrebbe determinato la decorrenza dei termini prescrizionali e pertanto il credito si sarebbe prescritto nel 2019.
In conclusione, nel merito chiedeva di dichiarare Controparte_1
l'improcedibilità e/o l'illegittimità e/o l'inesistenza e/o l'infondatezza dell'azione esecutiva promossa da e per l'effetto di Parte_1
dichiarare improcedibile l'esecuzione immobiliare R.G. n. 382/2021.
Interveniva nel giudizio la quale evidenziava di essere Controparte_3
divenuta titolare del credito in esame in forza di un contratto di cessione dei crediti, stipulato in data 19.04.2022 con Parte_1
Ai sensi dell'art. 111 c.p.c., subentrava, quindi, ad Parte_1
facendo proprie tutte le difese ed istanze dalla stessa avanzate.
Veniva quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
pagina 5 di 11 Va preliminarmente rilevato che vi è controversia fra le parti in merito alla questione della titolarità attiva del credito in esame in capo a Parte_1
[...]
evidenzia di essere titolare del credito in quanto esso è Parte_1
stato ceduto dall'originaria creditrice, ossia Banca di Bergamo S.p.a., a Claris
Finance 2007 S.r.l. in data 02.02.2007 e Claris Finance 2007 S.r.l. glielo ha infine a propria volta ceduto in data 18.04.2019.
Tuttavia, l'opponente mette in rilievo che Claris Finance 2007 S.r.l. non aveva il diritto di disporre del credito in esame, poiché la sentenza n. 987/2012 del
Tribunale di Padova aveva accertato il difetto di titolarità attiva di Claris Finance
2007 S.r.l., non avendo la società fornito una prova idonea a dimostrare l'avvenuta cessione del credito da parte di Banca di Bergamo S.p.a.; di conseguenza, l'opponente evidenzia che non può essere Parte_1
diventata titolare del credito in forza del contratto di cessione concluso con
Claris Finance 2007 S.r.l.
Invece, sostiene che la sentenza n. 987/2012 del Parte_1
Tribunale di Padova non ha accertato che Claris Finance 2007 S.r.l. non era titolare del credito in esame, ma ha unicamente statuito sulla nullità di un atto di precetto inviato nel 2010 dalla suddetta società agli opponenti.
La tesi dell'opposta non può trovare accoglimento.
Occorre, dunque, riferirsi alla sentenza n. 987/2012 del Tribunale di Padova,
nella quale il Giudice ha espressamente stabilito che “il documento allegato al
contratto di cessione dei crediti, che dovrebbe contenere la specifica indicazione
dei crediti ceduti, non è leggibile: cosicchè non è documentalmente ricostruibile
se il mutuo concluso tra e Banca di Bergamo sia tra quelli ceduti CP_1
dall'istituto a Claris Finance”.
Nella sentenza in esame, il Giudice evidenzia inoltre che “appare dirimente
nella decisione della controversia la questione imperniata sul c.d. difetto di
pagina 6 di 11 legittimazione attiva di Claris Finance, da intendersi comunque non come
questione preliminare bensì come questione di titolarità sostanziale del diritto
ad agire esecutivamente nei confronti degli eredi ”. CP_1
Dalla lettura della motivazione della sentenza de quo risulta evidente che il
Giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di parte opponente relativa al difetto di titolarità attiva di Claris Finance 2007 S.r.l.
Viene in rilievo, infatti, che il Giudice ha ritenuto che non fosse stata compiutamente provata la cessione dello specifico credito, avvenuta fra la cedente Banca di Bergamo S.p.a. e la cessionaria Claris Finance 2007 S.r.l.
Inoltre, dall'analisi della sentenza, emerge chiaramente che la questione sulla titolarità attiva del credito in esame rappresentava per il Giudice un presupposto logico per decidere sulla nullità dell'atto di precetto.
Il Giudice, quindi, ha espressamente statuito sulla titolarità del credito, ritenendo che non vi fosse prova della titolarità attiva in capo a Claris Finance 2007 S.r.l.
Tuttavia, è necessario comprendere se la questione relativa alla carenza di titolarità attiva di Claris Finance 2007 S.r.l. sia coperta da giudicato e quindi se sia precluso il riesame della questione nel presente giudizio.
Occorre rilevare che ai sensi dell'art. 2909 c.c., il giudicato copre tutte le questioni che riguardano gli antecedenti logici e giuridici, necessari per giungere alla decisione finale e non riguarda solo il dispositivo, come sostenuto invece dall'opposta.
Sul punto, è necessario richiamare l'orientamento maggioritario della Corte di
Cassazione secondo cui “il giudicato sostanziale (art. 2909 cod. civ.) - che, in
quanto riflesso di quello formale (art. 324 cod. proc. civ.), fa stato ad ogni
effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto
controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione,
compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie
e il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua
pagina 7 di 11 autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle
parti (c.d. giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli
accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione,
formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il
fondamento logico - giuridico della pronuncia. Pertanto, l'accertamento su un
punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione
divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente,
preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità
diverse da quelle del primo e a condizione che i due giudizi abbiano identici
elementi costitutivi dell'azione (soggetti, "causa petendi", "petitum"), secondo
l'interpretazione della decisione affidata al giudice del merito ed insindacabile
in sede di legittimità, ove immune da vizi logici e giuridici.” (Cass. n.
9401/1999; Cass. 5108/2002; Cass. n. 5138/2019).
La Corte di Cassazione ha quindi chiarito che, in tema di giudicato, quando due giudizi tra le stesse parti fanno riferimento al medesimo rapporto giuridico, e uno dei due è già stato definito con sentenza passata in giudicato, vi è una preclusione al riesame delle questioni risolte e accertate nel corso del primo giudizio.
Tali principi devono essere applicati al caso in esame, in quanto il giudizio definito con sentenza n. 987/2012 del Tribunale di Padova e il presente giudizio hanno in comune le medesime parti processuali (ossia gli eredi e CP_1
l'istituto bancario) e riguardano il medesimo rapporto giuridico (ossia il credito derivante dal contratto di mutuo, stipulato da e Banca di Persona_1
Bergamo S.p.a.).
Si deve quindi evidenziare che l'accertamento sul difetto di titolarità attiva contenuto nella sentenza n. 987/2012 del Tribunale di Padova si riflette anche sul presente giudizio e preclude quindi il riesame della questione sulla titolarità
del credito in capo a Claris Finance 2007 S.r.l.
pagina 8 di 11 Infatti, la sentenza n. 987/2012 del Tribunale di Padova contiene un accertamento incontrovertibile sul difetto di titolarità sostanziale in capo a Claris
Finance 2007 S.r.l.: tale statuizione ha piena efficacia di giudicato e non può
quindi essere riesaminata nel presente giudizio.
È precluso, quindi, in questa sede, verificare nuovamente la titolarità del credito in capo alla creditrice procedente, dato che si è già formato giudicato sul punto,
il quale ha efficacia esterna, che si riflette anche nel presente giudizio.
*
È necessario, inoltre, mettere in rilievo il fatto che non può essere accolta nemmeno la seconda argomentazione dell'opposta, la quale sostiene di essere diventata comunque titolare del credito a seguito del contratto di cessione del ramo d'azienda stipulato da Banca di Bergamo S.p.a. e Banca Popolare Intra
S.p.a., poi fusa in Parte_4
Innanzitutto, tale argomentazione risulta contraddittoria.
afferma da un lato di essere divenuta titolare del credito Parte_1
in esame in forza del contratto di cessione del credito stipulato con Claris
Finance 2007, dall'altro sostiene di essere divenuta titolare del credito in forza del contratto di cessione del ramo d'azienda stipulato con Parte_4
Non si comprende, infatti, se abbia voluto ricondurre il Parte_1
credito tra quelli oggetti della cessione da Banca di Bergamo S.p.a. a Claris
Finance 2007 S.r.l. o se lo abbia fatto rientrare tra quelli oggetto della cessione del ramo d'azienda, conferito da Banca di Bergamo S.p.a. a Banca Popolare di
Intra S.p.a.
Si deve comunque esaminare la documentazione, allegata da parte opposta, a sostegno della tesi per cui essa è diventata titolare del creduto a seguito della cessione di ramo d'azienda da Parte_4
Infatti, in caso di cessioni multiple o a catena, la validità della cessione “a valle”
è inevitabilmente condizionata dalla validità della cessione a monte.
pagina 9 di 11 Va rilevato che l'opposta ha allegato: i) il contratto di conferimento del ramo di azienda, stipulato da Banca di Bergamo S.p.a. e Banca Popolare di Intra S.p.a.
(doc. 13 allegato all'atto di citazione), ii) l'atto di fusione di Banca Popolare di
Intra S.p.a. in (doc. 14, allegato all'atto di citazione), iii) il Parte_4
contratto di cessione del ramo di azienda stipulato dai Commissari Liquidatori di con (doc. 17, allegato nell'atto di Parte_4 Parte_1
citazione).
I contratti allegati dall'opposta non consentono di identificare quali siano stati i crediti oggetto di cessione, dato che contengono un generico riferimento a tutti i rapporti di credito intrattenuti presso le filiali cedute.
Pertanto, occorre rilevare che i contratti in esame non contengono un'individuazione puntuale e specifica dei singoli rapporti ceduti, limitandosi ad una indicazione di universalità dei rapporti trasferiti senza riportare il nominativo dei ceduti ed i numeri identificativi delle operazioni in questione.
Inoltre, occorre evidenziare che il documento n. 17 rappresenta solo la comunicazione di Banca d'Italia dell'avvenuta cessione da parte dei Commissari
Liquidatori di , ad Parte_5
delle “attività e passività costituenti un ramo d'azienda Parte_1
bancaria, (…) in conformità con il D.M. del 25.06.2017, adottato a norma dell'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017)”.
Tale comunicazione, non datata e non sottoscritta, riconducibile a Banca d'Italia
non fornisce la prova che la cessione abbia avuto effettivamente ad oggetto anche il credito in contestazione.
In definitiva, quindi, si evidenzia che non è provata la titolarità del credito in oggetto in capo alla parte opposta.
Per le ragioni sopra esposte, non sussiste il diritto di ad Parte_1
agire in via esecutiva nei confronti dell'opponente.
Le spese di lite.
pagina 10 di 11 Così pronunciato, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico solidale dell'opposta e dell'intervenuta nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 260.000,00 così individuato sulla base del valore del precetto nella sua interezza con esclusione della fase di istruttoria/trattazione, non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
2563/2022,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Accoglie l'opposizione.
2. Dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione avviata da Controparte_7
3. Condanna l'opposta e l'intervenuta al pagamento in via solidale nei confronti dell'opponente delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
8.433,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e Cassa.
Padova, 30 luglio 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2563 / 2022 R.G. promossa da
C.F , difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRA CALOGERO C.F. , C.F._1
contro
, C.F. , difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
DOMENICO LUCARINI, C.F. , C.F._3
C.F. , contumace Parte_2 C.F._4
C.F. contumace Controparte_2 C.F._5
e con l'intervento, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., di
C.F. e per essa quale mandataria Controparte_3 P.IVA_2
C.F. , difese dall' avv. DAVIDE Controparte_4 P.IVA_3
SARINA C.F. e dall'avv. GIULIA GALATI, C.F. C.F._6
pagina 1 di 11 C.F._7
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni del
04.02.2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva ricorso in opposizione all'esecuzione ai sensi Controparte_1
dell'art. 615 comma 2 c.p.c. nei confronti di affermando: Parte_1
- di aver ricevuto in data 19.05.2021 la notifica del titolo esecutivo e di pedissequo atto di precetto con cui le veniva intimato il pagamento di € 83.559,95;
- che tale atto di precetto era stato notificato anche a e Parte_2 CP_5
[...]
- che l'atto di precetto era stato loro notificato, in quanto successori di
[...]
; Persona_1
- che il titolo esecutivo era costituito dal contratto di mutuo fondiario ipotecario, di cui all'atto d.d. 19.09.2006 di rep. e racc. nn. 16760/7118 Notaio Dott.ssa
[...]
di Padova, stipulato da Banca di Bergamo S.p.a. e Per_2 Persona_1
per il finanziamento di € 300.000,00 contro garanzia ipotecaria per la somma complessiva di € 540.000,00;
- che suo nonno, il Sig. era deceduto in data 03.11.2009; Persona_1
- che con testamento olografo, aveva nominato come suoi Persona_1
successori e i due figli e;
Parte_2 CP_2 Parte_3
- che suo padre aveva rinunciato all'eredità e pertanto in data Parte_3
07.01.2010, a seguito dell'autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di
Padova, aveva accettato con beneficio d'inventario l'eredità del nonno;
- che, sulla base di quanto esposto nell'atto di precetto, il credito in esame era stato asseritamente ceduto pro soluto in data 02.02.2007 da Banca di Bergamo S.p.a. a
Claris Finance la quale a propria volta aveva ceduto il credito a CP_6 [...]
in data 18.04.2019; Parte_1
pagina 2 di 11 - che Claris Finance 2007 S.r.l. aveva notificato a lei e agli altri due eredi del Sig.
un primo atto di precetto nel 2010 e che tale atto di precetto, Persona_1
a seguito della loro opposizione, era stato dichiarato nullo con sentenza n. 987/2012
del Tribunale di Padova;
- che inoltre tale sentenza aveva accertato il difetto di titolarità attiva del credito di
Claris Finance 2007, in quanto mancava una prova idonea a dimostrare l'avvenuta cessione;
- che, pertanto, l'opposta non aveva potuto acquistare il credito in esame da Claris
Finance 2007 S.r.l.;
- che, se anche avesse dimostrato la titolarità del credito, esso Parte_1
comunque era prescritto, in quanto, in data 23.04.2009, Banca Popolare di Intra,
quale mandataria di Claris Finance 2007, aveva comunicato l'avvenuta risoluzione del contratto di mutuo e pertanto la prescrizione era maturata nell'aprile 2019.
In conclusione, in via cautelare, chiedeva la sospensione Controparte_1
integrale ovvero nei suoi soli confronti della procedura esecutiva R.G. n.
382/2021.
Nel merito, chiedeva di dichiarare l'improcedibilità e/o l'illegittimità e/o l'inesistenza e/o l'infondatezza dell'azione esecutiva promossa da
[...]
Parte_1
In ogni caso, chiedeva la rifusione delle spese di lite, oltre compensi e accessori di legge.
Si costituiva la quale evidenziava: Parte_1
- che, per quanto riguardava il primo motivo di opposizione, ossia il suo difetto di titolarità attiva, la sentenza n. 987/2012 del Tribunale di Padova non aveva accertato l'assenza di titolarità attiva del credito in capo a Claris Finance 2007 S.r.l.;
- che, infatti, la sentenza aveva unicamente dichiarato la nullità dell'atto di precetto notificato da Claris Finance 2007 agli opponenti nel 2010 e che non vi era alcuna statuizione in dispositivo circa il difetto di titolarità di Claris Finance 2007 S.r.l;
- che, comunque il credito non era prescritto, in quanto la sentenza n. 987/2012 del
Tribunale di Padova aveva accertato che la comunicazione di risoluzione del pagina 3 di 11 contratto di mutuo era invalida, non essendo stata notificata dalla titolare del credito, ossia Banca di Bergamo S.p.a.;
- che, quindi, gli effetti del contratto di mutuo si erano prodotti sino a regolare scadenza pattuita, ossia fino al 30.09.2016 e pertanto la prescrizione del credito non era ancora maturata.
In conclusione, chiedeva di respingere l'istanza di Parte_1
sospensione della procedura esecutiva, avanzata dall'opponente.
Nel merito, l'opposta chiedeva di rigettare le domande proposte da
[...]
, con rifusione delle spese di lite, oltre compensi, IVA, CPA e spese CP_1
forfettarie.
In data 21.02.2022, veniva accolta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e fissato il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
quindi, introduceva il presente giudizio di merito ai sensi Parte_1
dell'art. 616 c.p.c., rilevando:
- che la sentenza n. 987/2012 del Tribunale di Padova non conteneva alcuna statuizione in dispositivo circa il difetto di titolarità attiva di Claris Finance 2007
S.r.l.;
- che, infatti, la questione sulla titolarità del diritto di credito era stata trattata nella sentenza in esame solo incidenter tantum e pertanto tale questione non era idonea ad essere passata in giudicato;
- che comunque era titolare del diritto di credito, in quanto il credito in esame le era stato trasferito con il contratto di cessione di ramo d'azienda da Parte_4
la quale a sua volta aveva precedentemente acquistato il credito Banca
[...]
Popolare di Intra S.p.a., cessionaria del credito in forza del contratto di cessione stipulato con Banca di Bergamo S.p.a.;
- che il credito non era prescritto, in quanto il contratto di mutuo era giunto a naturale scadenza il 30.09.2016 e pertanto non era ancora intervenuto il termine decennale di prescrizione.
pagina 4 di 11 In conclusione, chiedeva preliminarmente di accertare la Parte_1
sua titolarità attiva del credito derivante dal contratto di mutuo fondiario con concessione di ipoteca di cui all'atto dd. 19.09.2006 di rep. e racc. nn.
16760/7118 Notaio di Padova. Persona_2
Inoltre, chiedeva di rigettare l'opposizione promossa da Controparte_1
nell'ambito della procedura esecutiva R.G. n. 382/2021.
Si costituiva, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., , la quale Controparte_1
evidenziava:
- che la sentenza n. 987/2012 del Tribunale di Padova aveva accertato la carenza di titolarità sostanziale in capo a Claris Finance 2007 S.r.l.;
- che la sentenza n. 987/2012 del Tribunale di Padova era passata in giudicato e pertanto erano incontrovertibili gli accertamenti sul difetto di titolarità attiva di
Claris Finance 2007 S.r.l.;
- che, nel caso in cui Claris Finance 2007 s.r.l. fosse stata comunque riconosciuta come titolare del credito, la lettera di comunicazione di risoluzione, da lei inviata in data 23.04.2009, avrebbe determinato la decorrenza dei termini prescrizionali e pertanto il credito si sarebbe prescritto nel 2019.
In conclusione, nel merito chiedeva di dichiarare Controparte_1
l'improcedibilità e/o l'illegittimità e/o l'inesistenza e/o l'infondatezza dell'azione esecutiva promossa da e per l'effetto di Parte_1
dichiarare improcedibile l'esecuzione immobiliare R.G. n. 382/2021.
Interveniva nel giudizio la quale evidenziava di essere Controparte_3
divenuta titolare del credito in esame in forza di un contratto di cessione dei crediti, stipulato in data 19.04.2022 con Parte_1
Ai sensi dell'art. 111 c.p.c., subentrava, quindi, ad Parte_1
facendo proprie tutte le difese ed istanze dalla stessa avanzate.
Veniva quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
pagina 5 di 11 Va preliminarmente rilevato che vi è controversia fra le parti in merito alla questione della titolarità attiva del credito in esame in capo a Parte_1
[...]
evidenzia di essere titolare del credito in quanto esso è Parte_1
stato ceduto dall'originaria creditrice, ossia Banca di Bergamo S.p.a., a Claris
Finance 2007 S.r.l. in data 02.02.2007 e Claris Finance 2007 S.r.l. glielo ha infine a propria volta ceduto in data 18.04.2019.
Tuttavia, l'opponente mette in rilievo che Claris Finance 2007 S.r.l. non aveva il diritto di disporre del credito in esame, poiché la sentenza n. 987/2012 del
Tribunale di Padova aveva accertato il difetto di titolarità attiva di Claris Finance
2007 S.r.l., non avendo la società fornito una prova idonea a dimostrare l'avvenuta cessione del credito da parte di Banca di Bergamo S.p.a.; di conseguenza, l'opponente evidenzia che non può essere Parte_1
diventata titolare del credito in forza del contratto di cessione concluso con
Claris Finance 2007 S.r.l.
Invece, sostiene che la sentenza n. 987/2012 del Parte_1
Tribunale di Padova non ha accertato che Claris Finance 2007 S.r.l. non era titolare del credito in esame, ma ha unicamente statuito sulla nullità di un atto di precetto inviato nel 2010 dalla suddetta società agli opponenti.
La tesi dell'opposta non può trovare accoglimento.
Occorre, dunque, riferirsi alla sentenza n. 987/2012 del Tribunale di Padova,
nella quale il Giudice ha espressamente stabilito che “il documento allegato al
contratto di cessione dei crediti, che dovrebbe contenere la specifica indicazione
dei crediti ceduti, non è leggibile: cosicchè non è documentalmente ricostruibile
se il mutuo concluso tra e Banca di Bergamo sia tra quelli ceduti CP_1
dall'istituto a Claris Finance”.
Nella sentenza in esame, il Giudice evidenzia inoltre che “appare dirimente
nella decisione della controversia la questione imperniata sul c.d. difetto di
pagina 6 di 11 legittimazione attiva di Claris Finance, da intendersi comunque non come
questione preliminare bensì come questione di titolarità sostanziale del diritto
ad agire esecutivamente nei confronti degli eredi ”. CP_1
Dalla lettura della motivazione della sentenza de quo risulta evidente che il
Giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di parte opponente relativa al difetto di titolarità attiva di Claris Finance 2007 S.r.l.
Viene in rilievo, infatti, che il Giudice ha ritenuto che non fosse stata compiutamente provata la cessione dello specifico credito, avvenuta fra la cedente Banca di Bergamo S.p.a. e la cessionaria Claris Finance 2007 S.r.l.
Inoltre, dall'analisi della sentenza, emerge chiaramente che la questione sulla titolarità attiva del credito in esame rappresentava per il Giudice un presupposto logico per decidere sulla nullità dell'atto di precetto.
Il Giudice, quindi, ha espressamente statuito sulla titolarità del credito, ritenendo che non vi fosse prova della titolarità attiva in capo a Claris Finance 2007 S.r.l.
Tuttavia, è necessario comprendere se la questione relativa alla carenza di titolarità attiva di Claris Finance 2007 S.r.l. sia coperta da giudicato e quindi se sia precluso il riesame della questione nel presente giudizio.
Occorre rilevare che ai sensi dell'art. 2909 c.c., il giudicato copre tutte le questioni che riguardano gli antecedenti logici e giuridici, necessari per giungere alla decisione finale e non riguarda solo il dispositivo, come sostenuto invece dall'opposta.
Sul punto, è necessario richiamare l'orientamento maggioritario della Corte di
Cassazione secondo cui “il giudicato sostanziale (art. 2909 cod. civ.) - che, in
quanto riflesso di quello formale (art. 324 cod. proc. civ.), fa stato ad ogni
effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto
controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione,
compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie
e il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua
pagina 7 di 11 autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle
parti (c.d. giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli
accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione,
formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il
fondamento logico - giuridico della pronuncia. Pertanto, l'accertamento su un
punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione
divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente,
preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità
diverse da quelle del primo e a condizione che i due giudizi abbiano identici
elementi costitutivi dell'azione (soggetti, "causa petendi", "petitum"), secondo
l'interpretazione della decisione affidata al giudice del merito ed insindacabile
in sede di legittimità, ove immune da vizi logici e giuridici.” (Cass. n.
9401/1999; Cass. 5108/2002; Cass. n. 5138/2019).
La Corte di Cassazione ha quindi chiarito che, in tema di giudicato, quando due giudizi tra le stesse parti fanno riferimento al medesimo rapporto giuridico, e uno dei due è già stato definito con sentenza passata in giudicato, vi è una preclusione al riesame delle questioni risolte e accertate nel corso del primo giudizio.
Tali principi devono essere applicati al caso in esame, in quanto il giudizio definito con sentenza n. 987/2012 del Tribunale di Padova e il presente giudizio hanno in comune le medesime parti processuali (ossia gli eredi e CP_1
l'istituto bancario) e riguardano il medesimo rapporto giuridico (ossia il credito derivante dal contratto di mutuo, stipulato da e Banca di Persona_1
Bergamo S.p.a.).
Si deve quindi evidenziare che l'accertamento sul difetto di titolarità attiva contenuto nella sentenza n. 987/2012 del Tribunale di Padova si riflette anche sul presente giudizio e preclude quindi il riesame della questione sulla titolarità
del credito in capo a Claris Finance 2007 S.r.l.
pagina 8 di 11 Infatti, la sentenza n. 987/2012 del Tribunale di Padova contiene un accertamento incontrovertibile sul difetto di titolarità sostanziale in capo a Claris
Finance 2007 S.r.l.: tale statuizione ha piena efficacia di giudicato e non può
quindi essere riesaminata nel presente giudizio.
È precluso, quindi, in questa sede, verificare nuovamente la titolarità del credito in capo alla creditrice procedente, dato che si è già formato giudicato sul punto,
il quale ha efficacia esterna, che si riflette anche nel presente giudizio.
*
È necessario, inoltre, mettere in rilievo il fatto che non può essere accolta nemmeno la seconda argomentazione dell'opposta, la quale sostiene di essere diventata comunque titolare del credito a seguito del contratto di cessione del ramo d'azienda stipulato da Banca di Bergamo S.p.a. e Banca Popolare Intra
S.p.a., poi fusa in Parte_4
Innanzitutto, tale argomentazione risulta contraddittoria.
afferma da un lato di essere divenuta titolare del credito Parte_1
in esame in forza del contratto di cessione del credito stipulato con Claris
Finance 2007, dall'altro sostiene di essere divenuta titolare del credito in forza del contratto di cessione del ramo d'azienda stipulato con Parte_4
Non si comprende, infatti, se abbia voluto ricondurre il Parte_1
credito tra quelli oggetti della cessione da Banca di Bergamo S.p.a. a Claris
Finance 2007 S.r.l. o se lo abbia fatto rientrare tra quelli oggetto della cessione del ramo d'azienda, conferito da Banca di Bergamo S.p.a. a Banca Popolare di
Intra S.p.a.
Si deve comunque esaminare la documentazione, allegata da parte opposta, a sostegno della tesi per cui essa è diventata titolare del creduto a seguito della cessione di ramo d'azienda da Parte_4
Infatti, in caso di cessioni multiple o a catena, la validità della cessione “a valle”
è inevitabilmente condizionata dalla validità della cessione a monte.
pagina 9 di 11 Va rilevato che l'opposta ha allegato: i) il contratto di conferimento del ramo di azienda, stipulato da Banca di Bergamo S.p.a. e Banca Popolare di Intra S.p.a.
(doc. 13 allegato all'atto di citazione), ii) l'atto di fusione di Banca Popolare di
Intra S.p.a. in (doc. 14, allegato all'atto di citazione), iii) il Parte_4
contratto di cessione del ramo di azienda stipulato dai Commissari Liquidatori di con (doc. 17, allegato nell'atto di Parte_4 Parte_1
citazione).
I contratti allegati dall'opposta non consentono di identificare quali siano stati i crediti oggetto di cessione, dato che contengono un generico riferimento a tutti i rapporti di credito intrattenuti presso le filiali cedute.
Pertanto, occorre rilevare che i contratti in esame non contengono un'individuazione puntuale e specifica dei singoli rapporti ceduti, limitandosi ad una indicazione di universalità dei rapporti trasferiti senza riportare il nominativo dei ceduti ed i numeri identificativi delle operazioni in questione.
Inoltre, occorre evidenziare che il documento n. 17 rappresenta solo la comunicazione di Banca d'Italia dell'avvenuta cessione da parte dei Commissari
Liquidatori di , ad Parte_5
delle “attività e passività costituenti un ramo d'azienda Parte_1
bancaria, (…) in conformità con il D.M. del 25.06.2017, adottato a norma dell'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017)”.
Tale comunicazione, non datata e non sottoscritta, riconducibile a Banca d'Italia
non fornisce la prova che la cessione abbia avuto effettivamente ad oggetto anche il credito in contestazione.
In definitiva, quindi, si evidenzia che non è provata la titolarità del credito in oggetto in capo alla parte opposta.
Per le ragioni sopra esposte, non sussiste il diritto di ad Parte_1
agire in via esecutiva nei confronti dell'opponente.
Le spese di lite.
pagina 10 di 11 Così pronunciato, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico solidale dell'opposta e dell'intervenuta nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 260.000,00 così individuato sulla base del valore del precetto nella sua interezza con esclusione della fase di istruttoria/trattazione, non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
2563/2022,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Accoglie l'opposizione.
2. Dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione avviata da Controparte_7
3. Condanna l'opposta e l'intervenuta al pagamento in via solidale nei confronti dell'opponente delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
8.433,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e Cassa.
Padova, 30 luglio 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
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