Art. 765-bis.
(Corso di specializzazione ((e corso integrativo specialistico)) per ispettori dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare).
1. Gli ispettori arruolati nella riserva prevista all'articolo 683, comma ((7, lettera a)) , al termine dei corsi di formazione di base di cui agli articoli 767 e 771, comma 3-bis, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione della durata non inferiore a sei mesi.
(( 1-bis. Gli ispettori di cui alla riserva prevista all'articolo 683, comma 7, lettera b), al termine del corso di cui all'articolo 685, sono avviati a un corso integrativo specialistico le cui modalita' di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. ))
(Corso di specializzazione ((e corso integrativo specialistico)) per ispettori dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare).
1. Gli ispettori arruolati nella riserva prevista all'articolo 683, comma ((7, lettera a)) , al termine dei corsi di formazione di base di cui agli articoli 767 e 771, comma 3-bis, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione della durata non inferiore a sei mesi.
(( 1-bis. Gli ispettori di cui alla riserva prevista all'articolo 683, comma 7, lettera b), al termine del corso di cui all'articolo 685, sono avviati a un corso integrativo specialistico le cui modalita' di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. ))