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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/11/2025, n. 4452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4452 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio il giudice ha depositato la sentenza che segue.
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 il 21 aprile 2021 al numero 3317 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti Parte_1
stesa in calce all'atto di citazione, dall'avvocato Elena Barretta presso il cui studio, sito in Nocera Inferiore (Salerno), alla Piazza D'Amora n. 3, ha eletto domicilio;
ATTRICE
E
PROVINCIA DI SALERNO, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rogata in Salerno il 16
dicembre 2019 dal notaio (rep. n. 79987; racc. n. Persona_1
1 39479), dall'avvocato Marina Tosini ed elettivamente domiciliata in Salerno al
Largo dei Pioppi 1, presso la sede dell'avvocatura provinciale;
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15 aprile 2021, ha Parte_1
convenuto in giudizio la Provincia di Salerno per ottenerne la condanna, previo accertamento della responsabilità in qualità di custode ex art. 2051 c.c. ovvero,
in subordine, per la violazione del generico dovere di neminem laedere ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro occorsole in data 10 febbraio 2021, alle ore 14 e 30 circa, nel comune di Salerno, lungo via Benedetto Croce, in direzione Vietri sul Mare, all'altezza del distributore di carburanti MAC.
In particolare, a fondamento della propria pretesa risarcitoria, Parte_1
ha esposto che: 1) nelle richiamate circostanze di tempo e luogo, il
[...]
proprio veicolo – appartenente al modello “Mercedes GLK”, targato
EH300XM e condotto nell'occasione da - era stato Parte_2
improvvisamente investito da una grande quantità di terra e rocce staccatesi dal costone roccioso sovrastante la sede stradale;
2) il materiale aveva colpito violentemente il veicolo lungo l'intera fiancata destra, impedendo al conducente di compiere una manovra diversiva e determinando la rotazione del veicolo su se stesso per circa cinquanta metri e il suo trascinamento lungo la carreggiata;
3) sul luogo dell'evento era immediatamente intervenuta una pattuglia della polizia locale di Salerno, la quale aveva proceduto ai rilievi di rito e redatto il verbale d'intervento, attestando che il sinistro si era verificato
“a causa di evento frana” e rilevando danni materiali di cospicua entità al veicolo;
4) il sinistro aveva avuto ampia eco mediatica poiché numerose testate
2 giornalistiche avevano pubblicato on line articoli e fotografie rappresentativi dei profili dinamici del fatto e dell'entità dei danni riportati dal proprio veicolo alla carrozzeria e alla parte meccanica, danni che avevano reso necessario l'intervento del carro attrezzi per lo spostamento;
5) per la riparazione dei danni erano stati richiesti complessivi euro 13.079,00, di cui euro 10.812,13
per le riparazioni, secondo il preventivo redatto da M.G. Car s.r.l., ed euro
2.266,87 per i pezzi di ricambio, come da preventivo di 6) la Parte_3
proprietaria della strada ove si era verificato il sinistro, ai sensi dei d.lgs. n. 112
del 1998 e n. 96 del 1999, era la Regione Campania e che, in seguito all'attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 5248 del 2001, la gestione, la vigilanza e il controllo sul tratto di strada era stata devoluta alla
Provincia di Salerno;
7) pertanto, alla luce di quanto disposto dal comma terzo dell'art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992 (cd. codice della strada), la Provincia, in quanto concessionaria, avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile del sinistro;
8) con comunicazione a mezzo p.e.c. dell'11 febbraio 2021, aveva inoltrato alla Provincia di Salerno una formale richiesta di risarcimento dei danni e, contestualmente, aveva rivolto un invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita;
9) la richiesta era rimasta priva di riscontro;
10) la
Provincia aveva solo preteso, in data 22 febbraio 2021, l'inoltro di documentazione integrativa, peraltro immediatamente trasmessa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27 giugno 2021, la Provincia di
Salerno ha accettato il contraddittorio, evidenziando: 1) che, a seguito di ispezione dei luoghi a cura del Servizio Manutenzione Strade della Provincia
di Salerno, il funzionario incaricato aveva constatato quanto segue: “Sul luogo
del sinistro, interessato già diverse volte in passato da frane e smottamenti
causati dal maltempo, intervenivano gli agenti della Polizia locale di Salerno-
3 che redigevano verbale di intervento- nonché i vigili del fuoco, tecnici del
Settore Ambiente del comune di Salerno ed i tecnici della Provincia.
Da sopralluogo effettuato il giorno 23.03.2021 alle ore 12.30 circa, si è
costatato che lungo la tratta stradale vige segnaletica orizzontale e verticale
con limitazione della velocità di 50 km/h, divieto di sorpasso, impianto di
pubblica illuminazione perfettamente funzionante. Tale sinistro si è verificato
altezza distributore di Carburanti "MAC" in merito al danneggiamento di
alcuni veicoli in transito, colpiti dai massi caduti dal sovrastante costone
roccioso prospiciente la SR18 ex SS 18 in via Benedetto Croce in area
rientrante nel FG.71 particella catastale 27 del Comune di Salerno, che risulta
intestata al Sig. nato a [...] il [...] C.F. Parte_4
Si precisa inoltre che è intervenuta anche la "Questura C.F._1
di Salerno" redigendo apposito verbale di costatazione. Si rappresenta che la
Provincia di Salerno è in questo caso parte lesa dall'evento franoso. Nello
specifico a seguito dei sopralluoghi dei tecnici provinciali sono stati redatti ai
sensi dell'art. 31 co. 1 e 2, numero tre verbali di contestazione al Codice della
DA (allegati al presente fascicolo) n. 2162, 2163 e 2164 del 11/02/2021 ai
danni degli attuali proprietari del fondo individuato dalla particella 27 del
foglio 71 del comune di Salerno. La tratta stradale è di competenza
Provinciale. …”; 2) che i rilievi fotografici avevano reso evidente che sul costone roccioso era stata installata una estesa rete paramassi proprio al fine di impedire franamenti o cedimenti sulla sede stradale;
3) che la ripa a monte della strada - individuata nel catasto terreni del Comune di Salerno nella particella 27 del foglio 71 - era appartenente a terzi, i quali avevano l'obbligo,
chiaramente sancito dall'art. 31 d.lgs. n. 285 del 1992 (cd. codice della strada),
di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade “in modo da prevenire la
4 caduta di massi o di altro materiale sulla strada”; 4) che i funzionari della
Provincia di Salerno, in data 11 febbraio 2021, avevano elevato nei confronti degli attuali proprietari del costone roccioso, dal quale si era distaccato il materiale roccioso, tre verbali di contestazione, proprietari a cui, in definitiva,
avrebbe dovuto essere ascritta la responsabilità risarcitoria dell'evento lesivo lamentato dalla parte attorea;
5) l'assenza dei presupposti per la formulazione di un giudizio di responsabilità ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c.; 6)
l'efficienza causale, esclusiva o concorrente, del contegno imprudente del conducente del veicolo danneggiato;
7) l'irrilevanza della documentazione prodotta ai fini della prova del danno patrimoniale di cui è stato invocato il ristoro.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa è stata ritenuta sin da subito matura per la decisione.
Questo giudice – cui la cognizione del processo è stata assegnata in data 6
luglio 2023 – ha, poi, fissato l'udienza per lo svolgimento della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale, in assenza delle parti, ha depositato la sentenza che segue.
Procedendo con ordine, va innanzitutto osservato che ha, Parte_1
evidentemente, ricondotto l'evento lesivo, sul piano causale, all'intrinseca pericolosità della strada percorsa dal proprio veicolo – condotto nell'occasione da - in ragione degli specifici profili morfologici della sede stradale, Parte_2
caratterizzata dalla presenza di una parete rocciosa sovrastante.
Se così è, appare chiaro che, a fondamento dell'esperita pretesa risarcitoria, la parte attorea abbia invocato, innanzitutto, la responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., responsabilità imputata all'ente locale convenuto nella qualità di custode del manto stradale e tenuto, per questo, rispondere dei danni
5 causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo.
Orbene, l'art. 2051 c.c. prevede una imputazione del danno al custode della cosa sulla base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il
fondamento della responsabilità è, dunque, costituito dalla relazione di fatto con la cosa, che consente di controllare i rischi alla medesima inerenti,
compreso quello di provocare danni a terzi, neutralizzandone l'attitudine lesiva
(Cass. n. 295 del 2015).
Come noto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, basata esclusivamente sul già illustrato rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo alcuno la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte di quest'ultimo (tra le molte, si vedano Cass. n. 15779 del 2006; Cass. n. 4279
del 2008; Cass. n. 18317 del 2015; Cass. n. 21212 del 2015; Cass. n. 7805 del
2017; Cass. n. 12027 del 2017; Cass. n. 22839 del 2017), la cui responsabilità
è esclusa solo dal caso fortuito. In tale prospettiva, la deduzione di omissioni,
violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini dell'applicazione della fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta – come nel caso in esame - soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Ora, il caso fortuito attiene non a un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla res che ne è fonte
6 immediata, ma ad un elemento esterno, estraneo alla cosa e alla sfera soggettiva del custode, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, idoneo,
come tale, a interrompere il nesso causale (Cass. n. 11227 del 2008 e Cass. n.
2660 del 2013). Esso deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato.
Con precipuo riferimento alla custodia, poi, questa si identifica in una potestà
di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù
della sua detenzione qualificata (vedasi Cass. n. 8935 del 2013). Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata, quindi, sul potere di governo della res (si confronti Cass. n. 24546 del 2009). Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, va evidenziato come non coglie nel segno la deduzione, sviluppata dalla convenuta tra le pieghe argomentative dei propri scritti difensivi, afferente all'impossibilità, da parte dell'ente locale – il quale,
a ben vedere, non contesta la propria competenza rispetto alla gestione del tratto (si confronti il quarto allegato alla comparsa di costituzione e risposta, il cui contenuto è stato riportato all'interno del testo dello scritto difensivo) - di operare il controllo sulla strada teatro del sinistro de quo agitur, che, per estensione ed esposizione all'uso diretto e generalizzato da parte degli utenti,
non potrebbe essere assoggettata a un efficace controllo e a una costante vigilanza, sì da doversi escludere la sussistenza dell'invocato rapporto di custodia.
7 Ed invero, l'inserimento della strada all'interno del perimetro urbano,
caratterizzato da ulteriori opere (si confronti l'art. 24 d.lgs. n. 285 del 1992),
sottoposte al controllo e alla vigilanza dell'ente territoriale, denota,
chiaramente, la possibilità di effettivo controllo della zona, controllo che, nel caso in esame, si è pure estrinsecato attraverso l'attività successiva di sopralluogo.
Pertanto, la demanialità e la notevole estensione dei beni non possono costituire elementi tali da indurre ad escludere una responsabilità da cose in custodia della pubblica amministrazione. Del resto – è stato osservato -, non v'è nulla, sotto l'aspetto propriamente letterale, che consenta di interpretare la disposizione in parola nel senso restrittivo di cui pure si è riferito, riducendone il campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, ed escludendo, pertanto, anche solo parzialmente, le ipotesi in cui l'obbligo de quo
gravi sulla p.a.; inoltre la prova liberatoria è limitata alla dimostrazione del
“caso fortuito” e non anche, invece, alla natura soggettiva (pubblica o privata,
cioè) del titolare della cosa che ha cagionato il danno.
Invero, quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte
ha, più volte, specificato che "... all'attore compete provare l'esistenza del
rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per
liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera
soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore
esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato)
che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e
dell'eccezionalità (già Cass. n. 11227 del 2008).
Più in dettaglio, occorre osservare che la dimostrazione, da parte del danneggiato, della verificazione dell'evento dannoso e del rapporto di causalità
8 - secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. sez. un. n.
576 del 2008 e succ.) – dello stesso col bene custodito si articola in modo diverso in ragione della natura della cosa. Soltanto nel caso in cui il danno non derivi da un dinamismo interno della res, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che un elemento esterno ovvero l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa,
essendo essa di per sé statica e inerte, ai fini della prova del nesso causale,
occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la verificazione dell'evento pregiudizievole (così Cass. 21212 del 2015). Si è
osservato, poi, che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto secondo un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire col contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass.
n. 16527 del 2007), in ragione della prevedibile eccitazione dello sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità
al nocumento.
Per l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare – si ribadisca - il caso fortuito, nel senso innanzi illustrato.
Deve precisarsi, poi, in linea generale, che il cd. caso fortuito – per il quale, in definitiva, la cosa in custodia svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed
è svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea – ben può essere integrato, come accennato, dallo stesso
9 comportamento del danneggiato, idoneo a interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. In particolare, la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Gli assunti che immediatamente precedono impongono lo sviluppo di alcune notazioni di carattere generale.
Ebbene, giova osservare che, in materia di responsabilità aquilina, è applicabile la regola posta dalla norma di cui all'art. 1227 c.c. che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato, in misura proporzionale all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus si vedano
Cass. n. 21328 del 2010, Cass. n. 9546 del 2010, Cass. n. 5669 del 2010, Cass.
n. 1002 del 2010, Cass. n. 22807 del 2009, Cass. n. 11227 del 2008). Ciò
avviene, secondo il principio di causalità, in virtù del quale il danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile
(si confronti Cass. n. 15779 del 2006 e Cass. n. 15383 del 2006).
La regola di cui all'art. 1227 c.c. esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, si veda Cass. n.
6988 del 2003).
In tema, va soggiunto che la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma primo, c.c. sul punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.
10 Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si ribadisce che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte,
sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (vedasi Cass. n. 23734 del 2009,
Cass. n. 24080 del 2008, Cass. n. 14853 del 2007, Cass. n. 15383 del 2006).
Dunque, quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
In tale ottica, la condotta della vittima si ritiene suscettibile di assumere efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè
estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. [Cass. ord. nn. 2481 e 2480 del 2018; n. e Cass. n. 25766 del 2023, in tema di uso abnorme della cosa (“La
responsabilità del custode può essere esclusa in toto dalla condotta del
danneggiato, quando questi abbia usato la cosa in modo abnorme. L'uso
abnorme della cosa è quello che nessuna persona di normale avvedutezza
avrebbe compiuto.
Nel caso di specie la Corte d'appello ha accertato in punto di fatto che il
collegamento della stufa alla canna fumaria avvenne in modo imperito, ma
non ha negato che una stufa potesse essere collegata ad una canna fumaria.
Nondimeno, ha definito la suddetta opera "indebita".
Così giudicando, la Corte d'appello ha violato il principio della esposizione al
rischio, in quanto una manipolazione della cosa in sé consentita, ma eseguita
in modo imprudente od imperito, non costituisce un uso abnorme della stessa.
L'uso imperito della cosa da parte del danneggiato avrebbe potuto, al
massimo, assurgere al ruolo di concausa dell'evento di danno, ma non a quello
di causa esclusiva di quell'evento, riconducibile alla condotta colposa del
danneggiato ed equiparabile, sia pur soltanto sul piano funzionale (trattandosi
di condotta umana caratterizzata da colpa, e non di fatto naturale), al caso
fortuito (come già stabilito da questa Corte: da ultimo, Sez. 3, Sentenza n.
11152 del 27/04/2023)”]
Tanto doverosamente premesso in punto di considerazioni di ordine generale,
questo Tribunale ritiene che gli assunti della parte attorea siano sorretti da valide e convincenti argomentazioni.
Ebbene, deve avvertirsi che la Provincia di Salerno, a ben vedere, non ha mosso alcuna specifica ed esigibile contestazione (Cass. n. 4681 del 2023; Cass. n.
14652 del 2016; Cass. n. 3576 del 2013; Trib. Bergamo n. 1154 del 2023) alla rappresentazione dell'evento franoso, fatto che, dunque, nella sua dimensione
12 storica, può ritenersi sottratto al thema probandum, in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 115 c.p.c.
In ogni caso, la piattaforma istruttoria - formata in questo processo dai reperti fotografici, dall'attestato d'intervento della polizia di Stato e dai verbali di contestazione emessi dall'amministrazione provinciale - pare idonea a fornire la prova, univoca e pregnante, dell'evento lesivo narrato dalla parte attorea nel proprio libello introduttivo del giudizio.
Il punctum pruriens della controversia che ci impegna è, a ben vedere,
l'eziologia dell'evento pregiudizievole.
Al riguardo, non convince affatto questo Tribunale la deduzione argomentativa sviluppata dall'ente locale secondo cui le energie causali sarebbero state liberate non già dal tratto di strada, intrinsecamente pericoloso per i suoi profili morfologici, ma dal caso fortuito, inteso come fatto naturale o fatto del terzo -
nella specie i proprietari della parete rocciosa sovrastante la sede stradale ovvero il conducente del veicolo appartenente all'odierna attrice - capace d'innescare una serie causale autonoma o, comunque, produrre un evento tale da rappresentare una conseguenza neppure probabile dell'intrinseca pericolosità della porzione di strada percorsa, degradata a mera occasione dell'evento dannoso.
Orbene, procedendo con ordine, non può ragionevolmente ritenersi che la frana abbia rappresentato un evento del tutto imprevedibile e inevitabile per il custode a fronte della pregressa installazione di una rete paramassi lungo la ripa [si confronti la seconda pagina della comparsa di costituzione e risposta
(“I rilievi fotografici comprovano e rendono evidente che sul costone roccioso
in questione era installata una estesa rete paramassi proprio al fine di
impedire franamenti o cedimenti sulla sede stradale”) e del passato
13 coinvolgimento del tratto “da frane e smottamenti causati dal maltempo”,
coinvolgimento che la convenuta, riproducendo uno stralcio della relazione svolta dal funzionario addetto ai servizi ispettivi delle strade provinciali, ha chiaramente rappresentato (“Sul luogo del sinistro, interessato già diverse
volte in passato da frane e smottamenti causati dal maltempo, intervenivano
gli agenti della Polizia locale di Salerno- che redigevano verbale di intervento-
nonché i vigili del fuoco, tecnici del Settore Ambiente del comune di Salerno
ed i tecnici della Provincia”).
Su tale direttrice ricostruttiva pare essersi posta, del resto, anche la Corte di cassazione che, con la sentenza 15720 del 2011, ha annullato con rinvio una pronuncia della Corte di merito che aveva escluso la responsabilità custodiale di stimolando, per l'effetto, il giudice del rinvio alla valutazione, CP_1
appunto, delle seguenti circostanze di fatto: a) la precedente verificazione di eventi franosi;
b) l'avvenuta predisposizione da parte del custode di misure contenitive (“Nella specie, la Corte di merito ha individuato la sussistenza del
fortuito nei fatto del terzo (frane provenienti da terreni di terzi), ravvisando il
carattere dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità con motivazione
insufficiente e contraddittoria. Infatti, ha ritenuto imprevedibile una frana di
maggiore consistenza, che ha determinato l'alterazione dello stato della cosa
in custodia, pur riconoscendo: che negli anni precedenti si erano verificate
frane, proprio provenienti dai terreni a monte (dando rilievo, invece, alla
diversa consistenza della frana); che dalla relazione tecnica risulta che la
stessa AIMAS, negli anni precedenti, aveva predisposto opere per far fronte
allo stesso problema;
che nella zona intermedia a monte, di spettanza delle
, erano già state predisposte delle opere. Circostanze, tutte, che CP_2
avrebbero dovuto condurre ad interrogarsi sul se l'alterazione della cosa per
14 via della frana fosse, piuttosto, prevedibile e se da parte dell erano state CP_1
poste in essere le idonee misure di sicurezza sulla strada”).
Nessun rilievo, poi, può essere attribuito, per escludere la responsabilità del custode della strada, alla natura privata dei fondi dai quali ha tratto origine il movimento franoso. Ciò in quanto il rischio inerente al tratto di strada, che l'ente è chiamato a governare e a neutralizzare, ben può essere generato dagli specifici profili dello stesso, in quanto inserito, cioè, all'interno di un contesto morfologico caratterizzato dalla presenza, sul lato, di fondi privati.
A ciò si aggiunga che, a ben vedere, non è stato affatto prospettato uno smottamento derivato da una calamità naturale eccezionale e come tale con conseguenze repentine ed imprevedibili (terremoto o nubifragio), ma un fenomeno franoso del crinale della montagna, come tale suscettibile – deve ragionevolmente ritenersi - di lasciare evidenti segni del suo innesco e che,
dunque, un doveroso periodico controllo avrebbe permesso di intercettare per tempo.
La consistenza della frana verificatasi nel pendio e l'esclusione di interferenze metereologiche repentine ed eccezionali non suggerisce neppure che il fattore di pericolo abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore (Cass. n. 6826 del 2021).
Infine, neppure possono essere rintracciati, all'esito del dibattito processuale,
profili di abnormità nell'uso della strada nel contegno di guida del conducente,
il quale non ha di certo realizzato manovre di guida che nessuna persona di normale avvedutezza avrebbe compiuto, tali da integrare un'ipotesi di caso fortuito.
La conclusione che immediatamente precede trae alimento dagli specifici, e non contestati, profili dinamici del fatto. Ed invero, nel caso di specie, non
15 viene in rilievo un tratto di strada già caratterizzato dalla presenza di rocce al momento del passaggio del veicolo appartenente all'attrice – circostanza che avrebbe certamente potuto stimolare la valutazione dell'abnorme contegno di guida del conducente, idoneo, quale fatto del terzo, a escludere la responsabilità custodiale dell'ente locale -, bensì l'improvviso travolgimento dello stesso da parte di “una ingente quantità di terra e di rocce staccatesi dal
costone roccioso sovrastante”, travolgimento che, dunque, suggerisce l'irrilevanza, sul piano di causale, di qualsivoglia manovra di guida del conducente.
In definitiva, alla stregua delle coordinate ermeneutiche che precedono, deve escludersi la prova del caso fortuito, nelle diverse prospettive esaminate, quale fattore eccezionale imprevedibile e inevitabile dotato di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, dovendosi ritenere, piuttosto, che il ridetto evento sia riconducibile alle particolari condizioni morfologiche di quella porzione di strada sovrastata da un costone, dal quale era prevedibile la caduta di materiale roccioso.
Pertanto, questo Tribunale ritiene che la Provincia convenuta, custode della strada, debba sopportare il peso economico delle conseguenze pregiudizievoli patite da , scilicet danni patrimoniali conseguenti al Parte_1
danneggiamento del veicolo, affinché il patrimonio dell'odierna parte attorea sia posto nelle medesime condizioni in cui si sarebbe trovato, se il fatto dannoso non si fosse prodotto (già Cass. n. 6856 del 1988 e Cass. n. 3352 del
1989).
Giungendo all'esame degli specifici profili morfologici e funzionali della domanda di risarcimento, appare chiaro a questo giudice che l'attrice abbia preteso il ristoro in forma specifica dei danni patiti, pretendendo, invero, non
16 già il pagamento di una somma pari alla diminuzione di valore subita dal bene leso (pagamento che avrebbe determinato il risarcimento per equivalente monetario dei pregiudizi patiti), ma che detto bene recuperi il valore che esso aveva precedentemente alla lesione (Cass. n. 8062 del 2001) e ciò attraverso la corresponsione, da parte dell'autore dell'illecito, delle somme utili alla sua riparazione (Cass. n. 5993 del 1997).
Del resto, nella materia che ci impegna, rappresenta orientamento consolidato quello secondo cui la domanda di risarcimento del danno riportato da un veicolo a seguito di un sinistro stradale, allorché abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve intendersi quale richiesta di risarcimento in forma specifica (Cass. n. ord. 24718 del 2013; Cass.
n. 11378 del 2011; di recente, Cass. n. 10196 del 2022).
A ciò si aggiunga che la parte attorea ha pure preteso il rimborso dei costi sostenuti per la rimozione del veicolo dai luoghi teatro del sinistro de quo
vertitur.
A sostegno della domanda di risarcimento delle diverse voci di danno patrimoniale, ha prodotto due preventivi di spesa afferenti ai Parte_1
costi di riparazione del veicolo e all'acquisto dei pezzi di ricambio, nonché una fattura relativa al servizio di rimozione e trasporto della vettura danneggiata.
Ciò posto, giova rammentare, innanzitutto, che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi
(Cass. n. 11511 del 2014), assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio
17 implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero a enunciare specificamente che la controversia può
essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 13485 del 2014;
Cass. n. 16499 del 2009).
Ora, è noto al Tribunale che i preventivi di spesa e le fatture non quietanzate –
come quella prodotta in questo giudizio -, redatti in assenza di contraddittorio e non confermati dagli autori dei documenti, non costituiscono prove dirette rappresentative del "quantum debeatur" (in relazione alla valenza probatoria dei preventivi si vedano Cass. n. 36900 del 2021; Cass. n. 11765 del 2013;
nella giurisprudenza di merito, da ultimo, App. Ancona n. 412 del 2024; quanto alle fatture, si confrontino Cass. n. 14122 del 2004, Cass. n. 26090 del 2005 e
Cass. n. 23788 del 2014).
Tuttavia, i documenti in parola, pur non serbando l'efficacia della prova diretta rappresentativa, ben possono integrare la piattaforma istruttoria, assumendo,
in ogni caso, un valore indiziario circa il patimento di un danno risarcibile, nel raffronto, però, con altre circostanze idonee a confortarne l'attendibilità.
In tale prospettiva, i preventivi e la fattura ben possono essere raffrontati coi reperti fotografici in atti (si confrontino il quarto e il sesto allegato alla citazione introduttiva del giudizio), la cui conformità ai fatti rappresentati,
scilicet lo stato della carrozzeria della vettura - non è stata specificamente e univocamente disconosciuta nell'interesse della Provincia di Salerno [non va sottaciuto, infatti, che la fotografia costituisce una prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale
18 conformità, in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 2712
c.c. (Cass. n. 8682 del 2009; Cass. n. 9977 del 2018)].
Ebbene, le fotografie allegate dalla parte attorea [comprese quelle che costituiscono parte integrante degli articoli giornalistici (sesto allegato) e che ritraggono il veicolo attoreo (si confronti il primo allegato alla citazione introduttiva) sul luogo del sinistro in una condizione pienamente sovrapponibile a quella rappresentata nei reperti fotografici di cui al secondo e al quarto allegato) – valutate unitamente all'attestazione di servizio della polizia stradale - forniscono un adeguato riscontro ai preventivi e alla fattura prodotta, consentendo a questo tribunale di procedere, serenamente, al ristoro in forma specifica del danno patrimoniale rappresentato nel libello introduttivo del giudizio.
Dunque, la piattaforma istruttoria complessivamente considerata orienta verso l'accoglimento della pretesa di risarcimento del danno in forma specifica formulata dalla parte attorea.
Ora, si è già rammentato che funzione tipica del risarcimento, qualunque ne sia la forma, è quella di porre il patrimonio del danneggiato nelle medesime condizioni in cui si sarebbe trovato, se il fatto dannoso non si fosse prodotto.
Corollario della funzione evocata è che il risarcimento non può creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dallo stesso (Cass. n. 2281 del 1980; Cass. n. 2047 del 1961).
Su tale criterio si fonda la regola della "compensatio lucri cum damno", per la quale nella valutazione quantitativa del danno vanno detratti gli eventuali vantaggi che il fatto dannoso abbia procurato al danneggiato come
19 conseguenza diretta ed immediata. Detto altrimenti, con l'espressione
“compensatio lucri cum damno” si suole indicare la diminuzione che può
subire l'oggetto del risarcimento del danno – in virtù di una compensazione che si opererebbe tra perdite e benefici – quando da un comportamento illecito derivino non soltanto conseguenze dannose ma anche vantaggi.
Trattasi di una regola extracodicistica, che invero – è stato osservato in dottrina
– non ha un'autonoma rilevanza, in quanto il computo dei vantaggi non rappresenta altro che un fattore di determinazione del danno. In altre parole, la regola del computo del vantaggio derivante dall'illecito integra la nozione di danno risarcibile, nel senso che questo deve essere inteso come il risultato di una valutazione globale delle conseguenze economicamente sfavorevoli e di quelle conseguenze che, per effetto naturale, tecnico o, ancora, per titolo giuridico, incidono positivamente sul danno. L'espressione, in parola,
identifica, dunque, null'altro che un diverso modo di definire il principio d'integralità della riparazione o principio dell'indifferenza, in virtù del quale il risarcimento deve coprire l'intera perdita subita e non deve costituire un arricchimento per il danneggiato.
Pertanto, qualora la riparazione del pregiudizio subito vada oltre la ricostituzione della situazione anteriore e produca un vantaggio economico al danneggiato, il giudice deve tenerne conto, corrispondentemente riducendo la misura del risarcimento (Cass. n. 8062 del 2001).
Da siffatta regola va tenuto distinto il limite dell'eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica di cui all'art. 2058 c.c., limite che concerne l'entità del costo dell'adozione della forma specifica di risarcimento, in luogo del risarcimento per equivalente.
20 Può certamente rilevarsi che, mentre l'applicazione della regola della
compensatio muove dalla considerazione della sfera del creditore e degli effetti che su di essa ha prodotto il fatto dannoso, il limite dell'eccessiva onerosità opera in relazione alla posizione del debitore e al sacrificio che a questi s'impone.
Al fine di individuare il limite della eccessiva onerosità, occorre valutare le circostanze oggettive (differenza tra il costo e l'utilità prodotta) e le circostanze soggettive (condizioni del debitore) del caso concreto, poiché solo tale valutazione impedisce la condanna del responsabile ad una attività
sproporzionata rispetto alla utilità prestata alla vittima. Infatti, il limite dell'eccessiva onerosità risponde ad esigenze di razionalità economica, dal momento che il costo della riparazione, che grava sul danneggiante supererebbe la perdita subita dal danneggiato, mentre l'equivalente pecuniario, garantendo il pagamento di una somma di denaro pari a tale differenza consentirebbe il risarcimento integrale e razionale della perdita subita.
Ora, proprio sul tema del risarcimento in forma specifica dei danni a un veicolo danneggiato in conseguenza di un sinistro stradale, la Corte di cassazione ha più volte affermato che, a norma dell'art. 2058, comma secondo, c.c., il giudice ha il potere di non darvi ingresso e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, consistente nella corresponsione di una data somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo le lesioni, allorché il costo delle riparazioni risulti notevolmente superiore al valore di mercato del veicolo (Cass. n. ord. 24718 del 2013; Cass.
n. 11378 del 2011; di recente, Cass. n. 10196 del 2022).
21 La giurisprudenza, dunque, nella materia che ci impegna, pare avere ancorato l'eccessiva onerosità delle riparazioni al dato oggettivo del valore commerciale del bene, senza indugiare, in alcun modo, sull'apprezzamento delle circostanze soggettive.
A parere di questo Tribunale, come di una parte della dottrina, desta perplessità la possibile rilevanza che la considerazione del valore economico del bene può rivestire rispetto alla funzione propria del risarcimento del danno di reintegrare il patrimonio del leso nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato ove non si fosse verificato il pregiudizio [si veda Trib. Forlì 24 maggio
1985, per il quale “l'antieconomicità delle riparazioni (…) non può essere
eccepita quando il danneggiato richiede il risarcimento in forma specifica, a
norma dell'art. 2058 cod. civ.”, e Trib. Cremona 21 maggio 2001, secondo il quale l'eccessiva onerosità è data dalla considerazione di fattori intrinseci alla prestazione da porre in essere a titolo di risarcimento del danno in forma specifica: il valore del bene distrutto o danneggiato che aveva prima dell'illecito, essendo, invece, un fattore estrinseco alla prestazione, non rileva].
È stato osservato che non pare convincente l'adozione della tecnica risarcitoria dell'aestimatio rei, implicita nella scelta di assumere come limite invalicabile il valore venale del bene ante sinistro. Simile opzione – si è
soggiunto - oltre a tradire una concezione statica del patrimonio, inteso unicamente come il risultato di una sommatoria di valori di scambio, non apparirebbe nemmeno coerente con il dato normativo e col riferimento, in particolare, contenuto nell'art. 1223 c.c., alla perdita subita dal creditore,
riferimento che indurrebbe a ritenere, infatti, che il criterio risarcitorio codificato sia piuttosto quello soggettivo dell'id quod interest.
22 Inoltre – è stato osservato in letteratura - soltanto abbandonando l'idea di un patrimonio pensato unicamente come insieme di beni, sarebbe possibile offrire al danneggiato un ristoro che possa dirsi esaustivo: l'evento dannoso,
infatti, oltre ad incidere negativamente sul prezzo realizzabile dall'eventuale cessione del bene, potrebbe arrecare altresì pregiudizio all'interesse,
giuridicamente rilevante, alla disponibilità di un veicolo pienamente funzionante. Così, in questa condivisibile prospettiva la completa restitutio in
integrum del patrimonio del danneggiato non può non contemplare questa perdita d'utilità.
Dalla rappresentazione dinamica del patrimonio ha preso le mosse quel diverso e condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui il valore economico del bene ante sinistro non può costituire un limite assolutamente invalicabile al risarcimento, dovendosi, invece, valorizzare, ai fini della stima del danno, di un criterio soggettivo che tenga conto dell'utilità che il bene rappresenta per il soggetto leso (si confrontino sul punto Cass. n. 15726 del
2010; Cass. n. 9740 del 2002; Cass. n. 6856 del 1988; Cass. n. 7389 del
1987).
Ciò posto in linea generale, seguendo entrambe le direttrici esegetiche non può ritenersi che il risarcimento in forma specifica sia eccessivamente oneroso, dovendo evidenziarsi, da un lato, che non si assiste a un notevole superamento del costo delle riparazioni rispetto al valore di mercato del veicolo e, dall'altro, che non sono stati portati all'attenzione di questo giudice elementi dai quali inferire – secondo il più condivisibile indirizzo - una sproporzione tra il sacrificio economico imposto alla convenuta e l'utilità che il veicolo riparato può rappresentare per l'attore.
23 In definitiva, valutato, alla stregua della globale valutazione del materiale istruttorio, il raggiungimento della prova del danno conseguente all'evento lesivo de quo agitur (si veda supra) e considerati gli importi occorrenti per le riparazioni e i costi sostenuti per la rimozione del veicolo, è possibile riconoscere, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la complessiva somma di euro 13.201,00.
Detta somma, espressa in valori monetari sostanzialmente coevi alla data di elaborazione dei preventivi (18 febbraio 2021) va necessariamente rivalutata all'attualità. Trattandosi, infatti, di credito di valore, la somma determinata a titolo risarcitorio deve essere rivalutata dalla data in cui è stata monetariamente determinata (c.d. aestimatio) fino alla data odierna della sua liquidazione definitiva (c.d. taxatio) mediante applicazione dell'indice
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (cosiddetto indice “FOI”). E così, il quantum risarcitorio, valutato all'attualità - come preteso dalla stessa parte attorea - è determinabile in complessivi euro 15.603,58.
Tanto puntualizzato, in ragione della domanda formulata dalla parte, giova rammentare che nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano,
in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi altresì conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi,
24 piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno,
ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (si veda in tal senso ed ex
multis già Cass. sez. un. n. 1712 del 1995, nonché Cass. n. 2796 del 2000).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c.dalla data dell'evento dannoso (individuabile nella data di redazione dei preventivi e, dunque, il 18
febbraio 2021) sulla somma devalutata in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai
(cosiddetto indice “FOI”), alla data del 18 febbraio 2021- quale momento in cui il danno si è prodotto – di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e,
quindi, anno per anno, a partire dalla suddetta data (sul fatto - pacifico - che,
ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto,
si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. 5287 del 1987 e 5307 del 1984),
fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata,
sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta
25 da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza (si vedano in tal senso, Cass. n. 13470
del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
Non resta che statuire sulle spese di lite, le quali seguono la soccombenza della
Provincia di Salerno nei confronti di , spese liquidate nella Parte_1
misura indicata in dispositivo tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità in punto di fatto e diritto, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi [peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è
soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro lato, è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n.
21848 del 2022)].
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice unico,
dott. Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria
26 eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
- accoglie la domanda promossa da e, per l'effetto, Parte_1
condanna la Provincia di Salerno, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma complessiva di euro 15.603,58, espressa in moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del 18 febbraio 2021, pari a euro
13.201,00 e, quindi, applicati anno per anno, a partire dal 18 febbraio 2021
e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
- condanna la Provincia di Salerno alla rifusione delle spese di lite sostenute da , che si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed euro Parte_1
2.600,00 per competenze della difesa, oltre c.p.a., i.v.a. e rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Salerno, 5 novembre 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15761 del 2016; da ultimo, Cass. n. 37052 del 2022; Cass. n. 11152 del 2023
11
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 il 21 aprile 2021 al numero 3317 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti Parte_1
stesa in calce all'atto di citazione, dall'avvocato Elena Barretta presso il cui studio, sito in Nocera Inferiore (Salerno), alla Piazza D'Amora n. 3, ha eletto domicilio;
ATTRICE
E
PROVINCIA DI SALERNO, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rogata in Salerno il 16
dicembre 2019 dal notaio (rep. n. 79987; racc. n. Persona_1
1 39479), dall'avvocato Marina Tosini ed elettivamente domiciliata in Salerno al
Largo dei Pioppi 1, presso la sede dell'avvocatura provinciale;
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15 aprile 2021, ha Parte_1
convenuto in giudizio la Provincia di Salerno per ottenerne la condanna, previo accertamento della responsabilità in qualità di custode ex art. 2051 c.c. ovvero,
in subordine, per la violazione del generico dovere di neminem laedere ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro occorsole in data 10 febbraio 2021, alle ore 14 e 30 circa, nel comune di Salerno, lungo via Benedetto Croce, in direzione Vietri sul Mare, all'altezza del distributore di carburanti MAC.
In particolare, a fondamento della propria pretesa risarcitoria, Parte_1
ha esposto che: 1) nelle richiamate circostanze di tempo e luogo, il
[...]
proprio veicolo – appartenente al modello “Mercedes GLK”, targato
EH300XM e condotto nell'occasione da - era stato Parte_2
improvvisamente investito da una grande quantità di terra e rocce staccatesi dal costone roccioso sovrastante la sede stradale;
2) il materiale aveva colpito violentemente il veicolo lungo l'intera fiancata destra, impedendo al conducente di compiere una manovra diversiva e determinando la rotazione del veicolo su se stesso per circa cinquanta metri e il suo trascinamento lungo la carreggiata;
3) sul luogo dell'evento era immediatamente intervenuta una pattuglia della polizia locale di Salerno, la quale aveva proceduto ai rilievi di rito e redatto il verbale d'intervento, attestando che il sinistro si era verificato
“a causa di evento frana” e rilevando danni materiali di cospicua entità al veicolo;
4) il sinistro aveva avuto ampia eco mediatica poiché numerose testate
2 giornalistiche avevano pubblicato on line articoli e fotografie rappresentativi dei profili dinamici del fatto e dell'entità dei danni riportati dal proprio veicolo alla carrozzeria e alla parte meccanica, danni che avevano reso necessario l'intervento del carro attrezzi per lo spostamento;
5) per la riparazione dei danni erano stati richiesti complessivi euro 13.079,00, di cui euro 10.812,13
per le riparazioni, secondo il preventivo redatto da M.G. Car s.r.l., ed euro
2.266,87 per i pezzi di ricambio, come da preventivo di 6) la Parte_3
proprietaria della strada ove si era verificato il sinistro, ai sensi dei d.lgs. n. 112
del 1998 e n. 96 del 1999, era la Regione Campania e che, in seguito all'attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 5248 del 2001, la gestione, la vigilanza e il controllo sul tratto di strada era stata devoluta alla
Provincia di Salerno;
7) pertanto, alla luce di quanto disposto dal comma terzo dell'art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992 (cd. codice della strada), la Provincia, in quanto concessionaria, avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile del sinistro;
8) con comunicazione a mezzo p.e.c. dell'11 febbraio 2021, aveva inoltrato alla Provincia di Salerno una formale richiesta di risarcimento dei danni e, contestualmente, aveva rivolto un invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita;
9) la richiesta era rimasta priva di riscontro;
10) la
Provincia aveva solo preteso, in data 22 febbraio 2021, l'inoltro di documentazione integrativa, peraltro immediatamente trasmessa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27 giugno 2021, la Provincia di
Salerno ha accettato il contraddittorio, evidenziando: 1) che, a seguito di ispezione dei luoghi a cura del Servizio Manutenzione Strade della Provincia
di Salerno, il funzionario incaricato aveva constatato quanto segue: “Sul luogo
del sinistro, interessato già diverse volte in passato da frane e smottamenti
causati dal maltempo, intervenivano gli agenti della Polizia locale di Salerno-
3 che redigevano verbale di intervento- nonché i vigili del fuoco, tecnici del
Settore Ambiente del comune di Salerno ed i tecnici della Provincia.
Da sopralluogo effettuato il giorno 23.03.2021 alle ore 12.30 circa, si è
costatato che lungo la tratta stradale vige segnaletica orizzontale e verticale
con limitazione della velocità di 50 km/h, divieto di sorpasso, impianto di
pubblica illuminazione perfettamente funzionante. Tale sinistro si è verificato
altezza distributore di Carburanti "MAC" in merito al danneggiamento di
alcuni veicoli in transito, colpiti dai massi caduti dal sovrastante costone
roccioso prospiciente la SR18 ex SS 18 in via Benedetto Croce in area
rientrante nel FG.71 particella catastale 27 del Comune di Salerno, che risulta
intestata al Sig. nato a [...] il [...] C.F. Parte_4
Si precisa inoltre che è intervenuta anche la "Questura C.F._1
di Salerno" redigendo apposito verbale di costatazione. Si rappresenta che la
Provincia di Salerno è in questo caso parte lesa dall'evento franoso. Nello
specifico a seguito dei sopralluoghi dei tecnici provinciali sono stati redatti ai
sensi dell'art. 31 co. 1 e 2, numero tre verbali di contestazione al Codice della
DA (allegati al presente fascicolo) n. 2162, 2163 e 2164 del 11/02/2021 ai
danni degli attuali proprietari del fondo individuato dalla particella 27 del
foglio 71 del comune di Salerno. La tratta stradale è di competenza
Provinciale. …”; 2) che i rilievi fotografici avevano reso evidente che sul costone roccioso era stata installata una estesa rete paramassi proprio al fine di impedire franamenti o cedimenti sulla sede stradale;
3) che la ripa a monte della strada - individuata nel catasto terreni del Comune di Salerno nella particella 27 del foglio 71 - era appartenente a terzi, i quali avevano l'obbligo,
chiaramente sancito dall'art. 31 d.lgs. n. 285 del 1992 (cd. codice della strada),
di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade “in modo da prevenire la
4 caduta di massi o di altro materiale sulla strada”; 4) che i funzionari della
Provincia di Salerno, in data 11 febbraio 2021, avevano elevato nei confronti degli attuali proprietari del costone roccioso, dal quale si era distaccato il materiale roccioso, tre verbali di contestazione, proprietari a cui, in definitiva,
avrebbe dovuto essere ascritta la responsabilità risarcitoria dell'evento lesivo lamentato dalla parte attorea;
5) l'assenza dei presupposti per la formulazione di un giudizio di responsabilità ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c.; 6)
l'efficienza causale, esclusiva o concorrente, del contegno imprudente del conducente del veicolo danneggiato;
7) l'irrilevanza della documentazione prodotta ai fini della prova del danno patrimoniale di cui è stato invocato il ristoro.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa è stata ritenuta sin da subito matura per la decisione.
Questo giudice – cui la cognizione del processo è stata assegnata in data 6
luglio 2023 – ha, poi, fissato l'udienza per lo svolgimento della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale, in assenza delle parti, ha depositato la sentenza che segue.
Procedendo con ordine, va innanzitutto osservato che ha, Parte_1
evidentemente, ricondotto l'evento lesivo, sul piano causale, all'intrinseca pericolosità della strada percorsa dal proprio veicolo – condotto nell'occasione da - in ragione degli specifici profili morfologici della sede stradale, Parte_2
caratterizzata dalla presenza di una parete rocciosa sovrastante.
Se così è, appare chiaro che, a fondamento dell'esperita pretesa risarcitoria, la parte attorea abbia invocato, innanzitutto, la responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., responsabilità imputata all'ente locale convenuto nella qualità di custode del manto stradale e tenuto, per questo, rispondere dei danni
5 causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo.
Orbene, l'art. 2051 c.c. prevede una imputazione del danno al custode della cosa sulla base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il
fondamento della responsabilità è, dunque, costituito dalla relazione di fatto con la cosa, che consente di controllare i rischi alla medesima inerenti,
compreso quello di provocare danni a terzi, neutralizzandone l'attitudine lesiva
(Cass. n. 295 del 2015).
Come noto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, basata esclusivamente sul già illustrato rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo alcuno la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte di quest'ultimo (tra le molte, si vedano Cass. n. 15779 del 2006; Cass. n. 4279
del 2008; Cass. n. 18317 del 2015; Cass. n. 21212 del 2015; Cass. n. 7805 del
2017; Cass. n. 12027 del 2017; Cass. n. 22839 del 2017), la cui responsabilità
è esclusa solo dal caso fortuito. In tale prospettiva, la deduzione di omissioni,
violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini dell'applicazione della fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta – come nel caso in esame - soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Ora, il caso fortuito attiene non a un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla res che ne è fonte
6 immediata, ma ad un elemento esterno, estraneo alla cosa e alla sfera soggettiva del custode, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, idoneo,
come tale, a interrompere il nesso causale (Cass. n. 11227 del 2008 e Cass. n.
2660 del 2013). Esso deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato.
Con precipuo riferimento alla custodia, poi, questa si identifica in una potestà
di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù
della sua detenzione qualificata (vedasi Cass. n. 8935 del 2013). Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata, quindi, sul potere di governo della res (si confronti Cass. n. 24546 del 2009). Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, va evidenziato come non coglie nel segno la deduzione, sviluppata dalla convenuta tra le pieghe argomentative dei propri scritti difensivi, afferente all'impossibilità, da parte dell'ente locale – il quale,
a ben vedere, non contesta la propria competenza rispetto alla gestione del tratto (si confronti il quarto allegato alla comparsa di costituzione e risposta, il cui contenuto è stato riportato all'interno del testo dello scritto difensivo) - di operare il controllo sulla strada teatro del sinistro de quo agitur, che, per estensione ed esposizione all'uso diretto e generalizzato da parte degli utenti,
non potrebbe essere assoggettata a un efficace controllo e a una costante vigilanza, sì da doversi escludere la sussistenza dell'invocato rapporto di custodia.
7 Ed invero, l'inserimento della strada all'interno del perimetro urbano,
caratterizzato da ulteriori opere (si confronti l'art. 24 d.lgs. n. 285 del 1992),
sottoposte al controllo e alla vigilanza dell'ente territoriale, denota,
chiaramente, la possibilità di effettivo controllo della zona, controllo che, nel caso in esame, si è pure estrinsecato attraverso l'attività successiva di sopralluogo.
Pertanto, la demanialità e la notevole estensione dei beni non possono costituire elementi tali da indurre ad escludere una responsabilità da cose in custodia della pubblica amministrazione. Del resto – è stato osservato -, non v'è nulla, sotto l'aspetto propriamente letterale, che consenta di interpretare la disposizione in parola nel senso restrittivo di cui pure si è riferito, riducendone il campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, ed escludendo, pertanto, anche solo parzialmente, le ipotesi in cui l'obbligo de quo
gravi sulla p.a.; inoltre la prova liberatoria è limitata alla dimostrazione del
“caso fortuito” e non anche, invece, alla natura soggettiva (pubblica o privata,
cioè) del titolare della cosa che ha cagionato il danno.
Invero, quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte
ha, più volte, specificato che "... all'attore compete provare l'esistenza del
rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per
liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera
soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore
esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato)
che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e
dell'eccezionalità (già Cass. n. 11227 del 2008).
Più in dettaglio, occorre osservare che la dimostrazione, da parte del danneggiato, della verificazione dell'evento dannoso e del rapporto di causalità
8 - secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. sez. un. n.
576 del 2008 e succ.) – dello stesso col bene custodito si articola in modo diverso in ragione della natura della cosa. Soltanto nel caso in cui il danno non derivi da un dinamismo interno della res, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che un elemento esterno ovvero l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa,
essendo essa di per sé statica e inerte, ai fini della prova del nesso causale,
occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la verificazione dell'evento pregiudizievole (così Cass. 21212 del 2015). Si è
osservato, poi, che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto secondo un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire col contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass.
n. 16527 del 2007), in ragione della prevedibile eccitazione dello sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità
al nocumento.
Per l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare – si ribadisca - il caso fortuito, nel senso innanzi illustrato.
Deve precisarsi, poi, in linea generale, che il cd. caso fortuito – per il quale, in definitiva, la cosa in custodia svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed
è svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea – ben può essere integrato, come accennato, dallo stesso
9 comportamento del danneggiato, idoneo a interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. In particolare, la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Gli assunti che immediatamente precedono impongono lo sviluppo di alcune notazioni di carattere generale.
Ebbene, giova osservare che, in materia di responsabilità aquilina, è applicabile la regola posta dalla norma di cui all'art. 1227 c.c. che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato, in misura proporzionale all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus si vedano
Cass. n. 21328 del 2010, Cass. n. 9546 del 2010, Cass. n. 5669 del 2010, Cass.
n. 1002 del 2010, Cass. n. 22807 del 2009, Cass. n. 11227 del 2008). Ciò
avviene, secondo il principio di causalità, in virtù del quale il danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile
(si confronti Cass. n. 15779 del 2006 e Cass. n. 15383 del 2006).
La regola di cui all'art. 1227 c.c. esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, si veda Cass. n.
6988 del 2003).
In tema, va soggiunto che la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma primo, c.c. sul punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.
10 Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si ribadisce che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte,
sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (vedasi Cass. n. 23734 del 2009,
Cass. n. 24080 del 2008, Cass. n. 14853 del 2007, Cass. n. 15383 del 2006).
Dunque, quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
In tale ottica, la condotta della vittima si ritiene suscettibile di assumere efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè
estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. [Cass. ord. nn. 2481 e 2480 del 2018; n. e Cass. n. 25766 del 2023, in tema di uso abnorme della cosa (“La
responsabilità del custode può essere esclusa in toto dalla condotta del
danneggiato, quando questi abbia usato la cosa in modo abnorme. L'uso
abnorme della cosa è quello che nessuna persona di normale avvedutezza
avrebbe compiuto.
Nel caso di specie la Corte d'appello ha accertato in punto di fatto che il
collegamento della stufa alla canna fumaria avvenne in modo imperito, ma
non ha negato che una stufa potesse essere collegata ad una canna fumaria.
Nondimeno, ha definito la suddetta opera "indebita".
Così giudicando, la Corte d'appello ha violato il principio della esposizione al
rischio, in quanto una manipolazione della cosa in sé consentita, ma eseguita
in modo imprudente od imperito, non costituisce un uso abnorme della stessa.
L'uso imperito della cosa da parte del danneggiato avrebbe potuto, al
massimo, assurgere al ruolo di concausa dell'evento di danno, ma non a quello
di causa esclusiva di quell'evento, riconducibile alla condotta colposa del
danneggiato ed equiparabile, sia pur soltanto sul piano funzionale (trattandosi
di condotta umana caratterizzata da colpa, e non di fatto naturale), al caso
fortuito (come già stabilito da questa Corte: da ultimo, Sez. 3, Sentenza n.
11152 del 27/04/2023)”]
Tanto doverosamente premesso in punto di considerazioni di ordine generale,
questo Tribunale ritiene che gli assunti della parte attorea siano sorretti da valide e convincenti argomentazioni.
Ebbene, deve avvertirsi che la Provincia di Salerno, a ben vedere, non ha mosso alcuna specifica ed esigibile contestazione (Cass. n. 4681 del 2023; Cass. n.
14652 del 2016; Cass. n. 3576 del 2013; Trib. Bergamo n. 1154 del 2023) alla rappresentazione dell'evento franoso, fatto che, dunque, nella sua dimensione
12 storica, può ritenersi sottratto al thema probandum, in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 115 c.p.c.
In ogni caso, la piattaforma istruttoria - formata in questo processo dai reperti fotografici, dall'attestato d'intervento della polizia di Stato e dai verbali di contestazione emessi dall'amministrazione provinciale - pare idonea a fornire la prova, univoca e pregnante, dell'evento lesivo narrato dalla parte attorea nel proprio libello introduttivo del giudizio.
Il punctum pruriens della controversia che ci impegna è, a ben vedere,
l'eziologia dell'evento pregiudizievole.
Al riguardo, non convince affatto questo Tribunale la deduzione argomentativa sviluppata dall'ente locale secondo cui le energie causali sarebbero state liberate non già dal tratto di strada, intrinsecamente pericoloso per i suoi profili morfologici, ma dal caso fortuito, inteso come fatto naturale o fatto del terzo -
nella specie i proprietari della parete rocciosa sovrastante la sede stradale ovvero il conducente del veicolo appartenente all'odierna attrice - capace d'innescare una serie causale autonoma o, comunque, produrre un evento tale da rappresentare una conseguenza neppure probabile dell'intrinseca pericolosità della porzione di strada percorsa, degradata a mera occasione dell'evento dannoso.
Orbene, procedendo con ordine, non può ragionevolmente ritenersi che la frana abbia rappresentato un evento del tutto imprevedibile e inevitabile per il custode a fronte della pregressa installazione di una rete paramassi lungo la ripa [si confronti la seconda pagina della comparsa di costituzione e risposta
(“I rilievi fotografici comprovano e rendono evidente che sul costone roccioso
in questione era installata una estesa rete paramassi proprio al fine di
impedire franamenti o cedimenti sulla sede stradale”) e del passato
13 coinvolgimento del tratto “da frane e smottamenti causati dal maltempo”,
coinvolgimento che la convenuta, riproducendo uno stralcio della relazione svolta dal funzionario addetto ai servizi ispettivi delle strade provinciali, ha chiaramente rappresentato (“Sul luogo del sinistro, interessato già diverse
volte in passato da frane e smottamenti causati dal maltempo, intervenivano
gli agenti della Polizia locale di Salerno- che redigevano verbale di intervento-
nonché i vigili del fuoco, tecnici del Settore Ambiente del comune di Salerno
ed i tecnici della Provincia”).
Su tale direttrice ricostruttiva pare essersi posta, del resto, anche la Corte di cassazione che, con la sentenza 15720 del 2011, ha annullato con rinvio una pronuncia della Corte di merito che aveva escluso la responsabilità custodiale di stimolando, per l'effetto, il giudice del rinvio alla valutazione, CP_1
appunto, delle seguenti circostanze di fatto: a) la precedente verificazione di eventi franosi;
b) l'avvenuta predisposizione da parte del custode di misure contenitive (“Nella specie, la Corte di merito ha individuato la sussistenza del
fortuito nei fatto del terzo (frane provenienti da terreni di terzi), ravvisando il
carattere dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità con motivazione
insufficiente e contraddittoria. Infatti, ha ritenuto imprevedibile una frana di
maggiore consistenza, che ha determinato l'alterazione dello stato della cosa
in custodia, pur riconoscendo: che negli anni precedenti si erano verificate
frane, proprio provenienti dai terreni a monte (dando rilievo, invece, alla
diversa consistenza della frana); che dalla relazione tecnica risulta che la
stessa AIMAS, negli anni precedenti, aveva predisposto opere per far fronte
allo stesso problema;
che nella zona intermedia a monte, di spettanza delle
, erano già state predisposte delle opere. Circostanze, tutte, che CP_2
avrebbero dovuto condurre ad interrogarsi sul se l'alterazione della cosa per
14 via della frana fosse, piuttosto, prevedibile e se da parte dell erano state CP_1
poste in essere le idonee misure di sicurezza sulla strada”).
Nessun rilievo, poi, può essere attribuito, per escludere la responsabilità del custode della strada, alla natura privata dei fondi dai quali ha tratto origine il movimento franoso. Ciò in quanto il rischio inerente al tratto di strada, che l'ente è chiamato a governare e a neutralizzare, ben può essere generato dagli specifici profili dello stesso, in quanto inserito, cioè, all'interno di un contesto morfologico caratterizzato dalla presenza, sul lato, di fondi privati.
A ciò si aggiunga che, a ben vedere, non è stato affatto prospettato uno smottamento derivato da una calamità naturale eccezionale e come tale con conseguenze repentine ed imprevedibili (terremoto o nubifragio), ma un fenomeno franoso del crinale della montagna, come tale suscettibile – deve ragionevolmente ritenersi - di lasciare evidenti segni del suo innesco e che,
dunque, un doveroso periodico controllo avrebbe permesso di intercettare per tempo.
La consistenza della frana verificatasi nel pendio e l'esclusione di interferenze metereologiche repentine ed eccezionali non suggerisce neppure che il fattore di pericolo abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore (Cass. n. 6826 del 2021).
Infine, neppure possono essere rintracciati, all'esito del dibattito processuale,
profili di abnormità nell'uso della strada nel contegno di guida del conducente,
il quale non ha di certo realizzato manovre di guida che nessuna persona di normale avvedutezza avrebbe compiuto, tali da integrare un'ipotesi di caso fortuito.
La conclusione che immediatamente precede trae alimento dagli specifici, e non contestati, profili dinamici del fatto. Ed invero, nel caso di specie, non
15 viene in rilievo un tratto di strada già caratterizzato dalla presenza di rocce al momento del passaggio del veicolo appartenente all'attrice – circostanza che avrebbe certamente potuto stimolare la valutazione dell'abnorme contegno di guida del conducente, idoneo, quale fatto del terzo, a escludere la responsabilità custodiale dell'ente locale -, bensì l'improvviso travolgimento dello stesso da parte di “una ingente quantità di terra e di rocce staccatesi dal
costone roccioso sovrastante”, travolgimento che, dunque, suggerisce l'irrilevanza, sul piano di causale, di qualsivoglia manovra di guida del conducente.
In definitiva, alla stregua delle coordinate ermeneutiche che precedono, deve escludersi la prova del caso fortuito, nelle diverse prospettive esaminate, quale fattore eccezionale imprevedibile e inevitabile dotato di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, dovendosi ritenere, piuttosto, che il ridetto evento sia riconducibile alle particolari condizioni morfologiche di quella porzione di strada sovrastata da un costone, dal quale era prevedibile la caduta di materiale roccioso.
Pertanto, questo Tribunale ritiene che la Provincia convenuta, custode della strada, debba sopportare il peso economico delle conseguenze pregiudizievoli patite da , scilicet danni patrimoniali conseguenti al Parte_1
danneggiamento del veicolo, affinché il patrimonio dell'odierna parte attorea sia posto nelle medesime condizioni in cui si sarebbe trovato, se il fatto dannoso non si fosse prodotto (già Cass. n. 6856 del 1988 e Cass. n. 3352 del
1989).
Giungendo all'esame degli specifici profili morfologici e funzionali della domanda di risarcimento, appare chiaro a questo giudice che l'attrice abbia preteso il ristoro in forma specifica dei danni patiti, pretendendo, invero, non
16 già il pagamento di una somma pari alla diminuzione di valore subita dal bene leso (pagamento che avrebbe determinato il risarcimento per equivalente monetario dei pregiudizi patiti), ma che detto bene recuperi il valore che esso aveva precedentemente alla lesione (Cass. n. 8062 del 2001) e ciò attraverso la corresponsione, da parte dell'autore dell'illecito, delle somme utili alla sua riparazione (Cass. n. 5993 del 1997).
Del resto, nella materia che ci impegna, rappresenta orientamento consolidato quello secondo cui la domanda di risarcimento del danno riportato da un veicolo a seguito di un sinistro stradale, allorché abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve intendersi quale richiesta di risarcimento in forma specifica (Cass. n. ord. 24718 del 2013; Cass.
n. 11378 del 2011; di recente, Cass. n. 10196 del 2022).
A ciò si aggiunga che la parte attorea ha pure preteso il rimborso dei costi sostenuti per la rimozione del veicolo dai luoghi teatro del sinistro de quo
vertitur.
A sostegno della domanda di risarcimento delle diverse voci di danno patrimoniale, ha prodotto due preventivi di spesa afferenti ai Parte_1
costi di riparazione del veicolo e all'acquisto dei pezzi di ricambio, nonché una fattura relativa al servizio di rimozione e trasporto della vettura danneggiata.
Ciò posto, giova rammentare, innanzitutto, che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi
(Cass. n. 11511 del 2014), assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio
17 implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero a enunciare specificamente che la controversia può
essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 13485 del 2014;
Cass. n. 16499 del 2009).
Ora, è noto al Tribunale che i preventivi di spesa e le fatture non quietanzate –
come quella prodotta in questo giudizio -, redatti in assenza di contraddittorio e non confermati dagli autori dei documenti, non costituiscono prove dirette rappresentative del "quantum debeatur" (in relazione alla valenza probatoria dei preventivi si vedano Cass. n. 36900 del 2021; Cass. n. 11765 del 2013;
nella giurisprudenza di merito, da ultimo, App. Ancona n. 412 del 2024; quanto alle fatture, si confrontino Cass. n. 14122 del 2004, Cass. n. 26090 del 2005 e
Cass. n. 23788 del 2014).
Tuttavia, i documenti in parola, pur non serbando l'efficacia della prova diretta rappresentativa, ben possono integrare la piattaforma istruttoria, assumendo,
in ogni caso, un valore indiziario circa il patimento di un danno risarcibile, nel raffronto, però, con altre circostanze idonee a confortarne l'attendibilità.
In tale prospettiva, i preventivi e la fattura ben possono essere raffrontati coi reperti fotografici in atti (si confrontino il quarto e il sesto allegato alla citazione introduttiva del giudizio), la cui conformità ai fatti rappresentati,
scilicet lo stato della carrozzeria della vettura - non è stata specificamente e univocamente disconosciuta nell'interesse della Provincia di Salerno [non va sottaciuto, infatti, che la fotografia costituisce una prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale
18 conformità, in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 2712
c.c. (Cass. n. 8682 del 2009; Cass. n. 9977 del 2018)].
Ebbene, le fotografie allegate dalla parte attorea [comprese quelle che costituiscono parte integrante degli articoli giornalistici (sesto allegato) e che ritraggono il veicolo attoreo (si confronti il primo allegato alla citazione introduttiva) sul luogo del sinistro in una condizione pienamente sovrapponibile a quella rappresentata nei reperti fotografici di cui al secondo e al quarto allegato) – valutate unitamente all'attestazione di servizio della polizia stradale - forniscono un adeguato riscontro ai preventivi e alla fattura prodotta, consentendo a questo tribunale di procedere, serenamente, al ristoro in forma specifica del danno patrimoniale rappresentato nel libello introduttivo del giudizio.
Dunque, la piattaforma istruttoria complessivamente considerata orienta verso l'accoglimento della pretesa di risarcimento del danno in forma specifica formulata dalla parte attorea.
Ora, si è già rammentato che funzione tipica del risarcimento, qualunque ne sia la forma, è quella di porre il patrimonio del danneggiato nelle medesime condizioni in cui si sarebbe trovato, se il fatto dannoso non si fosse prodotto.
Corollario della funzione evocata è che il risarcimento non può creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dallo stesso (Cass. n. 2281 del 1980; Cass. n. 2047 del 1961).
Su tale criterio si fonda la regola della "compensatio lucri cum damno", per la quale nella valutazione quantitativa del danno vanno detratti gli eventuali vantaggi che il fatto dannoso abbia procurato al danneggiato come
19 conseguenza diretta ed immediata. Detto altrimenti, con l'espressione
“compensatio lucri cum damno” si suole indicare la diminuzione che può
subire l'oggetto del risarcimento del danno – in virtù di una compensazione che si opererebbe tra perdite e benefici – quando da un comportamento illecito derivino non soltanto conseguenze dannose ma anche vantaggi.
Trattasi di una regola extracodicistica, che invero – è stato osservato in dottrina
– non ha un'autonoma rilevanza, in quanto il computo dei vantaggi non rappresenta altro che un fattore di determinazione del danno. In altre parole, la regola del computo del vantaggio derivante dall'illecito integra la nozione di danno risarcibile, nel senso che questo deve essere inteso come il risultato di una valutazione globale delle conseguenze economicamente sfavorevoli e di quelle conseguenze che, per effetto naturale, tecnico o, ancora, per titolo giuridico, incidono positivamente sul danno. L'espressione, in parola,
identifica, dunque, null'altro che un diverso modo di definire il principio d'integralità della riparazione o principio dell'indifferenza, in virtù del quale il risarcimento deve coprire l'intera perdita subita e non deve costituire un arricchimento per il danneggiato.
Pertanto, qualora la riparazione del pregiudizio subito vada oltre la ricostituzione della situazione anteriore e produca un vantaggio economico al danneggiato, il giudice deve tenerne conto, corrispondentemente riducendo la misura del risarcimento (Cass. n. 8062 del 2001).
Da siffatta regola va tenuto distinto il limite dell'eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica di cui all'art. 2058 c.c., limite che concerne l'entità del costo dell'adozione della forma specifica di risarcimento, in luogo del risarcimento per equivalente.
20 Può certamente rilevarsi che, mentre l'applicazione della regola della
compensatio muove dalla considerazione della sfera del creditore e degli effetti che su di essa ha prodotto il fatto dannoso, il limite dell'eccessiva onerosità opera in relazione alla posizione del debitore e al sacrificio che a questi s'impone.
Al fine di individuare il limite della eccessiva onerosità, occorre valutare le circostanze oggettive (differenza tra il costo e l'utilità prodotta) e le circostanze soggettive (condizioni del debitore) del caso concreto, poiché solo tale valutazione impedisce la condanna del responsabile ad una attività
sproporzionata rispetto alla utilità prestata alla vittima. Infatti, il limite dell'eccessiva onerosità risponde ad esigenze di razionalità economica, dal momento che il costo della riparazione, che grava sul danneggiante supererebbe la perdita subita dal danneggiato, mentre l'equivalente pecuniario, garantendo il pagamento di una somma di denaro pari a tale differenza consentirebbe il risarcimento integrale e razionale della perdita subita.
Ora, proprio sul tema del risarcimento in forma specifica dei danni a un veicolo danneggiato in conseguenza di un sinistro stradale, la Corte di cassazione ha più volte affermato che, a norma dell'art. 2058, comma secondo, c.c., il giudice ha il potere di non darvi ingresso e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, consistente nella corresponsione di una data somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo le lesioni, allorché il costo delle riparazioni risulti notevolmente superiore al valore di mercato del veicolo (Cass. n. ord. 24718 del 2013; Cass.
n. 11378 del 2011; di recente, Cass. n. 10196 del 2022).
21 La giurisprudenza, dunque, nella materia che ci impegna, pare avere ancorato l'eccessiva onerosità delle riparazioni al dato oggettivo del valore commerciale del bene, senza indugiare, in alcun modo, sull'apprezzamento delle circostanze soggettive.
A parere di questo Tribunale, come di una parte della dottrina, desta perplessità la possibile rilevanza che la considerazione del valore economico del bene può rivestire rispetto alla funzione propria del risarcimento del danno di reintegrare il patrimonio del leso nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato ove non si fosse verificato il pregiudizio [si veda Trib. Forlì 24 maggio
1985, per il quale “l'antieconomicità delle riparazioni (…) non può essere
eccepita quando il danneggiato richiede il risarcimento in forma specifica, a
norma dell'art. 2058 cod. civ.”, e Trib. Cremona 21 maggio 2001, secondo il quale l'eccessiva onerosità è data dalla considerazione di fattori intrinseci alla prestazione da porre in essere a titolo di risarcimento del danno in forma specifica: il valore del bene distrutto o danneggiato che aveva prima dell'illecito, essendo, invece, un fattore estrinseco alla prestazione, non rileva].
È stato osservato che non pare convincente l'adozione della tecnica risarcitoria dell'aestimatio rei, implicita nella scelta di assumere come limite invalicabile il valore venale del bene ante sinistro. Simile opzione – si è
soggiunto - oltre a tradire una concezione statica del patrimonio, inteso unicamente come il risultato di una sommatoria di valori di scambio, non apparirebbe nemmeno coerente con il dato normativo e col riferimento, in particolare, contenuto nell'art. 1223 c.c., alla perdita subita dal creditore,
riferimento che indurrebbe a ritenere, infatti, che il criterio risarcitorio codificato sia piuttosto quello soggettivo dell'id quod interest.
22 Inoltre – è stato osservato in letteratura - soltanto abbandonando l'idea di un patrimonio pensato unicamente come insieme di beni, sarebbe possibile offrire al danneggiato un ristoro che possa dirsi esaustivo: l'evento dannoso,
infatti, oltre ad incidere negativamente sul prezzo realizzabile dall'eventuale cessione del bene, potrebbe arrecare altresì pregiudizio all'interesse,
giuridicamente rilevante, alla disponibilità di un veicolo pienamente funzionante. Così, in questa condivisibile prospettiva la completa restitutio in
integrum del patrimonio del danneggiato non può non contemplare questa perdita d'utilità.
Dalla rappresentazione dinamica del patrimonio ha preso le mosse quel diverso e condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui il valore economico del bene ante sinistro non può costituire un limite assolutamente invalicabile al risarcimento, dovendosi, invece, valorizzare, ai fini della stima del danno, di un criterio soggettivo che tenga conto dell'utilità che il bene rappresenta per il soggetto leso (si confrontino sul punto Cass. n. 15726 del
2010; Cass. n. 9740 del 2002; Cass. n. 6856 del 1988; Cass. n. 7389 del
1987).
Ciò posto in linea generale, seguendo entrambe le direttrici esegetiche non può ritenersi che il risarcimento in forma specifica sia eccessivamente oneroso, dovendo evidenziarsi, da un lato, che non si assiste a un notevole superamento del costo delle riparazioni rispetto al valore di mercato del veicolo e, dall'altro, che non sono stati portati all'attenzione di questo giudice elementi dai quali inferire – secondo il più condivisibile indirizzo - una sproporzione tra il sacrificio economico imposto alla convenuta e l'utilità che il veicolo riparato può rappresentare per l'attore.
23 In definitiva, valutato, alla stregua della globale valutazione del materiale istruttorio, il raggiungimento della prova del danno conseguente all'evento lesivo de quo agitur (si veda supra) e considerati gli importi occorrenti per le riparazioni e i costi sostenuti per la rimozione del veicolo, è possibile riconoscere, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la complessiva somma di euro 13.201,00.
Detta somma, espressa in valori monetari sostanzialmente coevi alla data di elaborazione dei preventivi (18 febbraio 2021) va necessariamente rivalutata all'attualità. Trattandosi, infatti, di credito di valore, la somma determinata a titolo risarcitorio deve essere rivalutata dalla data in cui è stata monetariamente determinata (c.d. aestimatio) fino alla data odierna della sua liquidazione definitiva (c.d. taxatio) mediante applicazione dell'indice
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (cosiddetto indice “FOI”). E così, il quantum risarcitorio, valutato all'attualità - come preteso dalla stessa parte attorea - è determinabile in complessivi euro 15.603,58.
Tanto puntualizzato, in ragione della domanda formulata dalla parte, giova rammentare che nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano,
in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi altresì conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi,
24 piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno,
ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (si veda in tal senso ed ex
multis già Cass. sez. un. n. 1712 del 1995, nonché Cass. n. 2796 del 2000).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c.dalla data dell'evento dannoso (individuabile nella data di redazione dei preventivi e, dunque, il 18
febbraio 2021) sulla somma devalutata in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai
(cosiddetto indice “FOI”), alla data del 18 febbraio 2021- quale momento in cui il danno si è prodotto – di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e,
quindi, anno per anno, a partire dalla suddetta data (sul fatto - pacifico - che,
ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto,
si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. 5287 del 1987 e 5307 del 1984),
fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata,
sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta
25 da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza (si vedano in tal senso, Cass. n. 13470
del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
Non resta che statuire sulle spese di lite, le quali seguono la soccombenza della
Provincia di Salerno nei confronti di , spese liquidate nella Parte_1
misura indicata in dispositivo tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità in punto di fatto e diritto, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi [peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è
soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro lato, è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n.
21848 del 2022)].
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice unico,
dott. Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria
26 eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
- accoglie la domanda promossa da e, per l'effetto, Parte_1
condanna la Provincia di Salerno, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma complessiva di euro 15.603,58, espressa in moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del 18 febbraio 2021, pari a euro
13.201,00 e, quindi, applicati anno per anno, a partire dal 18 febbraio 2021
e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
- condanna la Provincia di Salerno alla rifusione delle spese di lite sostenute da , che si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed euro Parte_1
2.600,00 per competenze della difesa, oltre c.p.a., i.v.a. e rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Salerno, 5 novembre 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
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15761 del 2016; da ultimo, Cass. n. 37052 del 2022; Cass. n. 11152 del 2023
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